
News 23 Maggio 2017 - Area Tecnica
Occupazione di suolo pubblico: il silenzio dell'amministrazione sull'istanza non legittima l'esercizio dell'attività
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.5.2017

Nella vicenda giunta innanzi alla Quinta sezione del Consiglio di Stato l’appellante sostiene che, nella pendenza di un’istanza finalizzata all’occupazione del suolo pubblico, l’inerzia serbata dagli organi comunali giustificherebbe l’avvio dell’attività richiesta e che un’opzione di segno diversofinirebbe per impedire il libero e corretto esercizio dell’attività di impresa. Il Consiglio di Stato nella sentenza del 23 maggio 2017 ha ritenuto tale tesi priva di fondamento in quanto " il suo accoglimento finirebbe per trasformare irragionevolmente l’obbligo delle amministrazioni di provvedere sulle istanze di soggetti privati (articolo 2 della l. 241 del 1990) in una sorta di generalizzato e incondizionato obbligo di assentire tali istanze e di giustificare, in mancanza di un provvedimento espresso, l’esercizio dell’attività cui l’istanza è finalizzata". Per approfondire vai alla sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.5.2017
Nella vicenda giunta innanzi alla Quinta sezione del Consiglio di Stato l’appellante sostiene che, nella pendenza di un’istanza finalizzata all’occupazione del suolo pubblico, l’inerzia serbata dagli organi comunali giustificherebbe l’avvio dell’attività richiesta e che un’opzione di segno diverso ... Continua a leggere
Urbanistica: l'esercizio della funzione pianificatoria
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.5.2017

"In base a principi più che consolidati, l'esercizio della funzione pianificatoria (quale è quella sottesa all’adozione degli atti impugnati in primo grado) si caratterizza per l'ampio margine di discrezionalità attribuito all'amministrazione, con possibilità di censurare le scelte effettuate soloquando queste si presentino come manifestamente illogiche o contraddittorie". E' quanto affermato dalla quinta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata in data 23 maggio 2017 nella quale si precisa altresì che "La giurisprudenza ha chiarito che gli atti di pianificazione urbanistica, in quanto contrassegnati da ampia discrezionalità, non richiedono una particolare motivazione, conformemente – del resto – all’amplissima previsione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della l. 241 del 1990 (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, 21 maggio 2015, n. 2668). Ne consegue che, in vista dell’adozione di atti di pianificazione (quali i Piani di massima occupabilità) incombe sull’amministrazione l’onere di valutare in modo adeguato il complesso delle circostanze e dei presupposti sottesi all’esercizio della pianificazione, attraverso un iter logico e procedurale scevro da profili di irragionevolezza e abnormità. Ma una volta che i principi generali della pianificazione siano stati correttamente delineati e impostati, non grava poi sull’amministrazione l’onere di motivare ulteriormente le statuizioni microsettoriali relative a ciascuna posizione individuale (laddove si opinasse in tal senso, l’attività di pianificazione perderebbe il suo carattere di generalità e si tradurrebbe nella sommatoria di un numero inestricabile di situazioni puntuali). Al contrario, sarà sufficiente che tali statuizioni risultino nel complesso coerenti con gli obiettivi generali della pianificazione e che non palesino a propria volta evidenti profili di irragionevolezza e abnormità." Per approfondire vai alla sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 23.5.2017
"In base a principi più che consolidati, l'esercizio della funzione pianificatoria (quale è quella sottesa all’adozione degli atti impugnati in primo grado) si caratterizza per l'ampio margine di discrezionalità attribuito all'amministrazione, con possibilità di censurare le scelte effettuate solo ... Continua a leggere
Porto d'armi: il Consiglio di Stato chiarisce quando può essere adottata la revoca o il diniego
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 23.5.2017

La Terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 maggio 2017 ha affermato che "Nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di portod’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014). Sono rilevanti, a tal fine, oltre alle manifestazioni di aggressività verso le persone, anche senza l’impiego di armi, ed alle manifestazioni di scarso equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo, la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata (cfr. Cons. Stato, III, n. 2406/2016) e finanche la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia (cfr. Cons. Stato, III, n. 5352/2016; n. 4242/2016; n. 3612/2016)." Per approfondire vai alla sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 23.5.2017
La Terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 23 maggio 2017 ha affermato che "Nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto ... Continua a leggere
Abusi edilizi: la sanzione amministrativa della demolizione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico michetti della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI del 22.5.2017

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata in data 22 maggio 2017 ha affermato che "La sanzione amministrativa della demolizione ha ad oggetto esclusivamente la res abusiva; non consiste in una misura afflittiva volta a punire la condotta illecita bensì a ristabilire l’equilibrio urbanistico violato.A corollario, l’ingiunzione di demolizione, in ossequio ai principi di stretta nominatività, Tipicità e legalità sostanziale delle sanzioni (cfr. art. 31e ss. d.P.R n. 380/2001), quale atto vincolato, ha ad oggetto il singolo e specifico intervento eseguito senza titolo edilizio o in difformità da esso: non già l’attività che ha dato luogo alle opere abusive.Viceversa il Comune – richiamando significativamente nella memoria di costituzione di prime cure un orientamento del giudice penale fatto proprio dai giudici di prime cure – ha considerato unitariamente gli interventi realizzati su ciascun lotto quali episodi di un’unica condotta che complessivamente considerata (ad instar del vincolo della continuazione di stampo penale) avrebbero dato luogo ad un nuovo organismo edilizio. Ossia ad un’entità edilizia che, senza alcuna considerazione del singolo intervento, della lesione all’equilibrio urbanistico da esso recato e delle opere già legittimamente realizzate, in violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001, giustificherebbe ex se la sanzione della demolizione (cfr., Cons.Stato, sez. IV, 10 luglio 2013 n. 3676; Id, sez. VI, 23 settembre n2014 n. 4790).Sanzione ripristinatoria che – va sottolineato – non sarebbe materialmente eseguibile contraddicendo la natura stessa dell’ordinanza–ingiunzione – ossia di un titolo ex se esecutivo – che la contiene: non avendo distinto i manufatti edificati in forza di titolo edilizio e d’autorizzazione paesaggistica, il ripristino dello status quo riferito ad un generico ed indefinito "nuovo organismo" non individua in che misura e con quali modalità, salvaguardando il preesistente, l’ingiunzione possa essere materialmente portata ad esecuzione".Per approfondire vai alla sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico michetti della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI del 22.5.2017
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata in data 22 maggio 2017 ha affermato che "La sanzione amministrativa della demolizione ha ad oggetto esclusivamente la res abusiva; non consiste in una misura afflittiva volta a punire la condotta illecita bensì a ristabilire l’equili ... Continua a leggere
Noleggio con conducente: l'illecito amministrativo in caso di esercizio dell'attività in contrasto con le prescrizioni dell'autorizzazione
segnalazione della sentenza della Corte di Cassazione Sez. II del 19.5.2017

In tema di noleggio con conducente, l'esistenza di un contratto di appalto in virtù del quale l'autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati esclude l'assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi - per essere la stessa rivolta a potenziali fruitori chiaramente identificabili e non ad una indifferenziata platea - e, conseguentemente, l'illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nella normativa di settore. Per approfondire scarica la sentenza.
segnalazione della sentenza della Corte di Cassazione Sez. II del 19.5.2017
In tema di noleggio con conducente, l'esistenza di un contratto di appalto in virtù del quale l'autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati esclude l'assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi - per e ... Continua a leggere
Detenzione di armi: sul rilascio dell'autorizzazione non incide il rapporto di parentela con un soggetto avente un precedente penale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19.5.2017

"Pur essendo la materia delle autorizzazioni di polizia, concernenti la detenzione di armi, connotata da ampia discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla capacità del soggetto di non abusare del titolo di polizia, non può, tuttavia, assurgere ad unico elemento espressivo dell’affidabilitàdel richiedente, il rapporto di parentela (in questo caso di genitorialità) con un soggetto avente un precedente penale". È quanto affermato dalla Terza Sezione del Consiglio dei Stato nella sentenza del 19 maggio 2017 che chiarisce altresì come la valutazione dei requisiti (assenza di gravi precedenti penali e di polizia e in sostanza la buona condotta) deve essere operata, esclusivamente, nei confronti del soggetto destinatario dell’autorizzazione e non può coinvolgere persone distinte dal richiedente, peraltro in questo caso, secondo quanto emerge dagli atti, neppure convivente con l’interessato. Per approfondire scarica la sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19.5.2017
"Pur essendo la materia delle autorizzazioni di polizia, concernenti la detenzione di armi, connotata da ampia discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla capacità del soggetto di non abusare del titolo di polizia, non può, tuttavia, assurgere ad unico elemento espressivo dell’affidabilità ... Continua a leggere