
News 25 Maggio 2015 - Area Tecnica
Patrimonio di edilizia residenziale pubblica: in Gazzetta Ufficiale le procedure di alienazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.5.2015 il decreto del 24.2.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica". In particolare, il decreto che si compone di due articoli stabilisce chei comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istitut autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all'alienazione di unita' immobiliari per esigenze connesse ad una piu' razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione competente. Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtu' di provvedimenti regionali. Il Comma 2 dell'articolo 1 del decreto precisa che i programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche' locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l'alienazione di tali immobili e' funzionale alle finalita' complessive del programma. Per gli immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche le condizioni di cui al successivo comma 3 e vengono applicate le modalita' di cui all'art. 2, comma 2. Inoltre in virtù del comma 3, dovra' essere favorita, altresi', la dismissione di quegli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall'ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione competente. Il Comma 4 del citato articolo 1 stabilisce infine che "Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi, approvati a far tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, restano nella disponibilita' degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'attuazione: di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi. I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso. 5. L'attuazione dei programmi di alienazione e' tempestivamente comunicata alle competenti regioni anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dell'anagrafe dei relativi assegnatari, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' della mutua cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e degli accertamenti conseguenti". A sua volta l'articolo 2 del decreto disciplina i criteri di alienazione. Per continuare la lettura del decreto cliccare su "Accedi al Provvedimeto".
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.5.2015 il decreto del 24.2.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica". In particolare, il decreto che si compone di due articoli stabilisce che ... Continua a leggere
Demolizione di opere abusive: quando il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso e l'inerzia dell'Amministrazione rendono illegittima l'ordinanza di demolizione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 18.5.2015

La giurisprudenza, anche quella maggiormente rigorosa nell’affermare che l´ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all´oggettivo riscontro dell´abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire(non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico), fa presente che tale obbligo motivo sussiste "nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza della commissione dell´abuso edilizio ed il protrarsi dell´inerzia dell´amministrazione preposta alla vigilanza, tali da evidenziare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento del privato". È questo il principio sancito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 18.5.2015 nella quale, peraltro il Collegil richiama e condivide quanto già affermato dal Consiglio di Stato sez. V 15/07/2013 n. 3847 affermando che "l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell´opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l´affermazione dell´accertata abusività dell´opera; ma deve intendersi fatta salva l´ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell´abuso ed il protrarsi dell´inerzia dell´Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all´entità ed alla tipologia dell´abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato" Alla luce di tale orientamento, conclude il Consiglio di Stato, tenuto conto della limitate entità delle difformità riscontrate e del notevole lasso di tempo trascorso dal supposto abuso, il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo laddove non fornisce alcuna adeguata motivazione né sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a rilevare nella fattispecie una variante essenziale, né tanto meno sull’esigenza della demolizione nonostante il tempo trascorso e il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 18.5.2015
La giurisprudenza, anche quella maggiormente rigorosa nell’affermare che l´ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all´oggettivo riscontro dell´abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire ... Continua a leggere
Abusi edilizi: i presupposti per l'applicabilità del terzo condono
segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta del 18.5.2015

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta nella sentenza del 18.5.2015 ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 196 del 2004) che ha precisato i limiti di applicabilità del c.d. terzo condono ai soli abusi formali, ovvero realizzati in mancanza del previo titolo a costruire ma non incontrasto con la vigente disciplina urbanistica, nonché la delimitazione del raggio applicativo del condono alle sole tipologie di abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato I al decreto legge 269 del 2003, conv. in legge 326 del 2003. Si precisa nella sentenza che "L’applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (così Cassazione penale, sez.III, 1 ottobre 2004, n.1593) Questo Consesso (Cons. Stato, VI, 2 marzo 2010, n.1200 in termini sulle opere minori; IV, 19 maggio 2010, n.3174) ha ribadito che, ai sensi dell’art. 32 comma 27 lett.d) del decreto legge su menzionato come convertito sul terzo condono, sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo le ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta al vincolo. La valutazione espressa dal Comune, della inammissibilità a monte del condono, perché in zona vincolata e perché non rientrante negli abusi minori (condizione sub c), con consequenziale valutazione della inesistenza dei presupposti per coinvolgere (inutiliter) la Soprintendenza (condizione sub d), è in linea con la esigenza di economicità dell’azione amministrativa, essendo superflua nella vicenda esaminata, in acclarata mancanza dei presupposti di legge per la condonabilità delle opere, la effettuazione di un inutile vaglio di compatibilità paesaggistica. Pertanto, l’accertata estraneità delle opere in questione dall’ambito applicativo del c.d. terzo condono, evidenziando di per sé una ragione giustificativa del diniego originariamente impugnato, consente di ritenere legittimo l’operato dell’amministrazione comunale. Se pertanto il principio affermato dalla sentenza appellata è in generale condivisibile, nel senso che il nulla osta di competenza della Soprintendenza in materia di condono edilizio costituisce un presupposto di legittimità della concessione in sanatoria da cui non si può prescindere, diversi essendo gli interessi tutelati dal Comune rispetto all’Autorità statale dedicata alla tutela del paesaggio, e quindi in astratto è da stigmatizzare l’operato del Comune che si pronunci richiamando pratiche analoghe della Soprintendenza, senza richiedere una espressione di compatibilità sulla vicenda concreta, si evidenzia, di contro, la superfluità della richiesta di parere alla Soprintendenza nella ipotesi in cui, già per l’assenza di uno dei requisiti essenziali, sia impossibile la concessione in sanatoria del c.d. terzo condono, perché si tratta di abusi non minori. La censura che il ricorso originario aveva proposto e il primo giudice accolto, non attiene alla contestazione del fatto che l’abuso si trovi in zona vincolata (il ricorso di primo grado non è stato accolto su tale profilo), o sulla insistenza del vincolo paesaggistico, il che richiederebbe accertamenti in punto di fatto, in verità non chiesti, ma alla circostanza che sia stata richiamato parere della Soprintendenza su pratica analoga, al fine di ritenere superfluo, come in effetti è, il giudizio di compatibilità paesaggistica. E’ evidente che, per natura e dimensioni, anche se si tratta in fatto di manufatto di ridotte dimensioni – tanto che secondo la ricorrente originaria non risponderebbe ad esigenze abitative (trattasi di costruzioni di circa trenta metri quadri) – dal punto di vista della natura delle opere, esse non possono essere che esulare dalla nozione di abusi minori così come sopra classificati sulla base della legge richiamata (restauro, risanamento etc.). L’accoglimento dell’appello in ordine al diniego di concessione non può che ridondare altresì in ordine alla validità derivata del successivo ordine di demolizione".
segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta del 18.5.2015
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta nella sentenza del 18.5.2015 ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 196 del 2004) che ha precisato i limiti di applicabilità del c.d. terzo condono ai soli abusi formali, ovvero realizzati in mancanza del previo titolo a costruire ma non in ... Continua a leggere
Farmacie: Ampia discrezionalità del Comune sulla scelta della localizzazione delle sedi
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato del 18.5.2015

La dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall’autorità competente – benchè opinabili per definizione – non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che in questa fattispeciecomunque non ricorrono. Sulla base di tali premesse il Consiglio di Stato, Sezione Terza nella sentenza del 18.5.2015 ha affermato che non è manifestamente irrazionale che la nuova farmacia venga collocata in un’area già servita dalle farmacie preesistenti, se l’entità della popolazione interessata lo giustifica ed è vero che l’aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva e si soggiunge che anche il parametro demografico può non applicarsi rigidamente.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato del 18.5.2015
La dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall’autorità competente – benchè opinabili per definizione – non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che in questa fattispecie ... Continua a leggere