
News 13 Aprile 2015 - Area Tecnica
Valutazione di impatto ambientale: in G.U. le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11.4.2015 il decreto del 30 marzo 2015 del Ministero del Lavoro e della tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".Il decreto ministeriale, che si compone di 4 articoli, contiene nell'Allegato le Linee Guida anzidette.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11.4.2015 il decreto del 30 marzo 2015 del Ministero del Lavoro e della tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e pro ... Continua a leggere
SOA: integrato il Manuale sull'attività di qualificazione con atti tipo per standardizzare le istanze

L’Autorità nazionale anticorruzione ha adottato dal 29 ottobre 2014, (G.U. n. 251 del 28.10.2014), il Manuale sulla qualificazione avente carattere ricognitivo/interpretativo delle diverse comunicazioni, succedutesi negli anni, in materia di SOA. Pertanto, al fine di integrare il predetto Manuale,sono stati predisposti atti tipo diretti a standardizzare le istanze, le dichiarazioni e la documentazione da chiedere alle SOA. Vai alla Modulistica cliccando su accedi al provvedimento.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha adottato dal 29 ottobre 2014, (G.U. n. 251 del 28.10.2014), il Manuale sulla qualificazione avente carattere ricognitivo/interpretativo delle diverse comunicazioni, succedutesi negli anni, in materia di SOA. Pertanto, al fine di integrare il predetto Manuale, ... Continua a leggere
Appalti, in mancanza di rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’esecuzione dell'appalto è inutile l’inserimento nella lex specialis di una clausola di quantificazione sotto comminatoria di esclusione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.4.2015

La vicenda in esame riguarda un appalto avente ad oggetto la fornitura di materiale informatico e i servizi di installazione, messa in funzione e garanzia post-vendita e, quindi, di un appalto nel quale, per le sue particolari caratteristiche, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati sono sostanzialmente insussistenti. Sulla base di tale rilevo la Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 9.4.2015 ha evidenziato come "la giurisprudenza della Sezione ha recentemente chiarito che il difetto – come nel caso in esame – di effettivi profili di rischiosità afferenti al tema della salute e della sicurezza sul lavoro nell’esecuzione dell’appalto rende sostanzialmente inutile l’inserimento nell’ambito della lex specialis di una clausola la quale ne preveda (ciò che avviene normalmente) l’obbligo di quantificazione sotto comminatoria di esclusione. D’altronde – è stato osservato -, il semplice rilievo che il bando nulla prescriva al proposito, è sufficiente ad elidere la consistenza della censura, posto che la giurisprudenza ormai prevalente di questo Consiglio di Stato (cfr., per tutte, sez. III, 21 novembre 2014 n.5746) non ritiene l’inserimento nella lex specialis degli oneri di sicurezza alla stregua di quei principi del Codice dei contratti di carattere cogente ed inderogabile per i quali possa farsi luogo ad eterointegrazione delle prescrizioni di gara. In tal senso, non è pertinente il richiamo alla decisione della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014 che, sulla scia delle precedenti pronunce della stessa Adunanza plenaria (5 luglio 2012 n. 26 e 13 giugno 2012 n. 22), ha fatto riferimento alla possibilità di un’eterointegrazione del bando soltanto a fronte di norme imperative (che verrebbero ad integrare la disciplina di gara ai sensi dell’art. 1339 del cod.civ. - in tal senso: Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015, n. 18 -).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.4.2015
La vicenda in esame riguarda un appalto avente ad oggetto la fornitura di materiale informatico e i servizi di installazione, messa in funzione e garanzia post-vendita e, quindi, di un appalto nel quale, per le sue particolari caratteristiche, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in ... Continua a leggere
Appalti di servizi e forniture: il Consiglio di Stato chiarisce l'operatività concreta della regola di specificazione dei costi di sicurezza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.4.2015

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 9.4.2015 ha deciso il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore informatico (la quale aveva partecipato a una gara di appalto a cottimo fiduciario per l’aggiudicazione di servizi informatici per un istituto scolastico non risultando aggiudicataria) avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria con cui è stato respinto il ricorso avvero la mancata esclusione della prima classificata. La sentenza è particolarmente interessante in stabilisce l’esatta portata dispositiva del secondo periodo del comma 4 dell’articolo 87 del ‘Codice dei contratti’, secondo cui "nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture". I primi Giudici hanno prestato espressa adesione all’orientamento secondo cui, in relazione agli appalti di forniture e di servizi intellettuali (nel cui ambito il rischio c.d. ‘specifico’ o ‘aziendale’ ha minore possibilità di incidenza), il combinato disposto del comma 3-bis dell’articolo 86 e del comma 4 dell’articolo 87 del ‘Codice’ non impone alle imprese partecipanti l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare già in sede di offerta gli oneri per la sicurezza in questione, trattandosi di elementi che vanno viceversa specificati e verificati ai soli fini del giudizio di anomalia (sul punto –ex multis -: Cons. Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3056). In sede di appello, la società ha contestato tale ricostruzione, richiamando il diverso orientamento secondo cui, quanto meno nell’ambito degli appalti di servizi e di forniture (espressamente richiamati dal comma 4 dell’articolo 87, cit.), sussiste in capo all’impresa partecipante – e a pena di esclusione - l’indefettibile obbligo di indicare già in sede di offerta gli oneri di sicurezza cc.dd. ‘specifici’ o ‘aziendali’ e che tale obbligo, laddove inadempiuto, determinerebbe comunque l’effetto espulsivo a prescindere da un’espressa previsione in tal senso nell’ambito della lex specialis di gara (tanto, alla luce del principio di eterointegrazione della normativa speciale di gara, che opererebbe in considerazione dell’alto valore sistemico dei valori tutelati). Nella sentenza il Consiglio di Stato afferma che "la tesi affermata dai primi Giudici sia stata da ultimo condivisa nei suoi assunti di fondo dalla recente decisione dell’Adunanza plenaria 20 marzo 2015, n. 3. La decisione in parola ha, sì, affermato un principio di diritto valevole nell’ambito dei soli appalti pubblici di lavori (statuendo che "nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara"); tuttavia essa ha reso chiarimenti che possono essere utilmente invocati al fine della soluzione della presente vicenda contenziosa. In particolare, la richiamata decisione si è fatta carico di chiarire l’apparente antinomia interna che sembra caratterizzare il sistema dichiarativo in tema di pubbliche gare per la parte in cui: - sembra imporre (e a pena di esclusione, secondo la tesi invocata dall’appellante) la previa, espressa indicazione dei costi di sicurezza cc.dd. ‘specifici’ o ‘aziendali’ nel caso di appalti di servizi e di forniture (tipicamente caratterizzati da una minore incidenza del rischio a carico dei lavoratori coinvolti); - mentre – al contrario sembra non prescrivere la specificazione dei medesimi costi per le offerte negli appalti di lavori, "nella cui esecuzione i rischi per la sicurezza sono normalmente i più elevati" (punto 2.7 della motivazione). La decisione dell’Adunanza plenaria su muove, quindi, nella direzione di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni dinanzi richiamate (cui adde il comma 6 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008) e conclude nel senso che le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata (ivi, punto 2.9.). A questo punto, l’Adunanza plenaria si fa carico di individuare la corretta interpretazione da fornire alla previsione di cui al comma 4 dell’articolo 87 (la quale, secondo la più rigida lettura sostenuta dall’appellante, imporrebbe - e in modo apparentemente contraddittorio – per i soli appalti di servizi e di forniture l’obbligo per i partecipanti di indicare già in sede di offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza cc.dd. ‘specifici’ o ‘aziendali’). Il Collegio conclude sul punto aderendo a una tesi in tutto compatibile con quella affermata dai primi Giudici. Viene affermato al riguardo che la ratio del puntuale richiamo, nell’art. 87, comma 4, secondo periodo del Codice, della specifica indicazione dei costi per la sicurezza per le offerte negli appalti di servizi e forniture appare individuabile in relazione alla particolare tipologia delle prestazioni richieste per questi appalti rispetto a quelli per lavori e alla rilevanza di ciò nella fase della valutazione dell’anomalia (cui la norma è espressamente riferita). Ed infatti il contenuto delle prestazioni di servizi e forniture può essere tale da non comportare necessariamente livelli di rischio pari a quelli dei lavori, rilevando l’esigenza sottesa alla norma in esame, pur ferma la tutela della sicurezza del lavoro, di particolarmente correlare alla entità e caratteristiche di tali prestazioni la giustificazione dei relativi, specifici costi in sede di offerta e di verifica dell’anomalia (ivi, punto 2.9). In definitiva, la ricostruzione in senso costituzionalmente orientato operata dall’Adunanza plenaria comporta il sostanziale ribaltamento dell’orientamento giurisprudenziale (espressamente invocato dalla società appellante) secondo cui il combinato disposto del comma 3-bis dell’articolo 86 e del comma 4 dell’articolo 87 del ‘Codice dei contratti’ avrebbe imposto oneri dichiarativi più pregnanti (e conseguenza escludenti più stringenti) a carico delle imprese partecipanti ad appalti di servizi e di forniture rispetto a quelle partecipanti ad appalti di lavori (nonostante la maggiore rischiosità che tipicamente caratterizza la seconda tipologia di appalti rispetto alla prima). Ne discende la conferma del condiviso orientamento secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica la regola di specificazione (o separata indicazione) dei costi di sicurezza, ai sensi degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006 opera in via primaria nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici in sede di predisposizione delle gare di appalto e di valutazione dell’anomalia, con la conseguenza che l'assenza di scorporo nel quantum fin dalla fase di presentazione dell'offerta non può risolversi in causa di esclusione dalla gara, anche alla luce dei criteri di tassatività della cause espulsive previsti dall'art. 46, comma 1-bis, del medesimo Codice (in tal senso: Cons. Stato, V, 2 ottobre 2014, n. 4907 – ipotesi di appalto di servizi -; id., III, 4 marzo 2014, n. 1030 – ipotesi di appalto di servizi -).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.4.2015
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 9.4.2015 ha deciso il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore informatico (la quale aveva partecipato a una gara di appalto a cottimo fiduciario per l’aggiudicazione di servizi informatici per un istituto scolastico n ... Continua a leggere
Sfratti: la concessione o il diniego della forza pubblica sono atti sindacabili dal solo giudice ordinario

In materia di graduazione degli sfratti e di concessione della forza pubblica nella fase esecutiva è noto l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul tipo di situazione giuridica di cui è portatore il soggetto che intende contestare la legittimità delle scelte operate dall’Autorità amministrativa.Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, "il potere attribuito al Prefetto ed alla speciale commissione consultiva in punto di graduazione degli sfratti e di concessione della forza pubblica (art. 3 ss. l. n. 61 del 1989) si sostanzia nella emanazione di tre distinti atti, quali il preventivo parere della commissione sui criteri da adottare nella individuazione delle priorità degli sfratti, il decreto prefettizio di graduazione (che stabilisce i criteri generali per l'autorizzazione all'assistenza della forza pubblica) e infine l'atto specifico con cui la forza pubblica viene concessa per attuare, nel singolo caso concreto, l'ordine di rilascio contenuto nel provvedimento giurisdizionale. A prescindere dalla natura (amministrativa o meno) del decreto prefettizio di graduazione (natura che andrebbe correttamente individuata privilegiando il carattere meramente ausiliario e strumentale del provvedimento, rispetto a quelli strettamente giurisdizionali del processo esecutivo, sì che la sua eventuale illegittimità non dovrebbe rilevare ex se), il provvedimento di concessione (o di diniego), in concreto, della forza pubblica, in quanto atto dovuto (argomentando ex art. 475, comma 3, c.p.c.), è privo di qualsiasi contenuto discrezionale - dovendosi riconoscere, al più, all'autorità di polizia un limitato margine di discrezionalità tecnica quanto alla scelta del momento concreto in cui prestare la propria assistenza - e si connota come singolo momento del più complesso procedimento di esecuzione, così che la sua eventuale illegittimità, impingendo posizioni di diritto soggettivo, trova il suo giudice naturale nel giudice dell'esecuzione (e non anche nel giudice amministrativo), e può essere contestata con il rimedio di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c. Ne consegue che, una volta concesso il nulla osta all'assistenza della forza pubblica, tale provvedimento può essere sospeso o differito dall'autorità che lo ha emanato soltanto per motivi strettamente tecnici (impossibilità, difficoltà, inopportunità di fornire materialmente la forza pubblica), ma non anche per motivi di merito (riguardanti, ad esempio, la inesistenza della urgente necessità dedotta dal locatore ex art. 3 l. n. 61 del 1989), dovendo ogni questione attinente all'esistenza o al sopravvenuto mutamento delle condizioni necessarie per l'assistenza della forza pubblica essere sollevata dinanzi al giudice dell'esecuzione che, in caso di illegittima revoca del provvedimento di concessione, ben può disapplicarla, ex art. 5 l. n. 2248 del 1865 allegato E".E’ opportuno sottolineare che la massima ora riportata riguarda primariamente quello che la Corte stessa chiama "l'atto specifico con cui la forza pubblica viene concessa per attuare, nel singolo caso concreto, l'ordine di rilascio contenuto nel provvedimento giurisdizionale": e tuttavia, quid iuris, in punto di giurisdizione, per ciò che concerne gli atti, invece, preordinati e programmatici, e cioè quelli, rispettivamente della speciale commissione consultiva (o, si può aggiungere, di altro organo consultivo, quale il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica) e quelli del Prefetto, con i quali, in via generale ed astratta, si programma un certo ordine di graduazione degli sfratti o si dispone la sospensione (in genere per un breve periodo) della concessione dell’assistenza della forza pubblica?Riguardo a tali atti preordinati e programmatici, è significativo che l’orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5233 del 1988), pur affermando di non volersi pronunciare sul loro carattere di atti amministrativi, è nel senso che la loro natura "andrebbe correttamente individuata privilegiando il carattere meramente ausiliario e strumentale del provvedimento, rispetto a quelli strettamente giurisdizionali del processo esecutivo, sì che la sua eventuale illegittimità non dovrebbe rilevare ex se". Ed ecco che allora il Consiglio di Stato, con sentenza del 27 marzo 2015, ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di questi atti preordinati alla concessione o meno della forza pubblica, basando il proprio convincimento sulla considerazione che tutti i provvedimenti dell’Autorità amministrativa, in materia di graduazione degli sfratti, e in particolare quelli che consistono nel diniego o nel differimento della concessione dell’assistenza della forza pubblica, incidono sul diritto soggettivo del proprietario-locatore e sullo svolgimento del relativo procedimento esecutivo. Di conseguenza la legittimità degli atti dell’Autorità amministrativa, che si risolvano in un ostacolo o un differimento del rilascio forzoso dell’immobile, sono sindacabili dallo stesso giudice dell’esecuzione civile, in via incidentale ed ai fini della disapplicazione.
In materia di graduazione degli sfratti e di concessione della forza pubblica nella fase esecutiva è noto l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul tipo di situazione giuridica di cui è portatore il soggetto che intende contestare la legittimità delle scelte operate dall’Autorità amminis ... Continua a leggere