News 16 Ottobre 2014 - Area Tecnica


NORMATIVA

Antitrust: avviata istruttoria su società in gara per appalti Consip nel servizi di pulizia negli Istituti Scolastici e nei centri di formazione P.A.

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L’Antitrust, in seguito agli accertamenti ispettivi condotti con la collaborazione della Guardia di Finanza, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società CNS (Consorzio Nazionale Servizi), Manutencoop Facility Management, EXITone e Kuadra per accertare se tali imprese abbianoposto in essere un’intesa avente ad oggetto il coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara comunitaria bandita dalla Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia negli Istituti Scolastici, di ogni ordine e grado, e nei centri di formazione della Pubblica Amministrazione. Tale coordinamento sembrerebbe volto ad una ripartizione della quasi totalità dei 10 lotti fino ad oggi aggiudicati in violazione della normativa europea a tutela della concorrenza. Dall’analisi delle offerte presentate e degli esiti della gara, emergerebbe, in particolare, l’assenza sistematica di un effettivo confronto competitivo tra l’ATI (Associazione temporanea di imprese) costituito tra CNS, EXITone e Kuadra da un lato, e, dall’altro, la società Manutencoop Facility Management S.p.A., sia in termini di mancata presentazione che di scarsa aggressività delle offerte formulate in relazione ai diversi lotti. Il procedimento si concluderà entro il 31 dicembre 2015. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Edifici scolastici a rischio sismico: in Gazzetta Ufficale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16.10.2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Appalti: elaborato dall'A.N.AC. il primo modello per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari d’importo superiore a 150.000 euro

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É stato pubblicato il Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 ‘Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso’. Il modello, predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consiste in uno schema di disciplinare di gara accompagnato da una nota illustrativa. La pubblicazione ha lo scopo di guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell’art. 46, comma 1-bis, del Codice. Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall’apposito Regolamento dell’Autorità. Per scaricare il bando-tipo cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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GIURISPRUDENZA

DURC: il Consiglio di Stato chiarisce la portata del carattere definitivo delle irregolarità e l’invito alla regolarizzazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.10.2014

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Nel giudizio in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l'applicazione effettuata dal TAR delle regole applicabili in materia di DURC e di verifica del requisito di ordine generale di cui lett. i) dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici. Occorre innanzitutto premettere al riguardo che con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha attribuito carattere al DURC carattere vincolante quanto al diverso requisito della gravità dell’irregolarità contributiva: <>. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo al sopra riferito requisito del carattere definitivo di dette irregolarità, richiesto in aggiunta a quello della gravità delle stesse. Come già statuito dal TAR, decisivo in questo senso è l’esame degli artt. 5 e 7 del d.m. lavoro e previdenza sociale 24 ottobre 2007 (relativo appunto al documento unico di regolarità contributiva). La prima delle citate disposizioni regolamentari enumera i casi di regolarità contributiva al ricorrere dei quali è consentito il rilascio del documento, mentre la seconda, al comma 3, obbliga l’ente previdenziale ad invitare l’impresa a regolarizzare la propria posizione in caso di <>. L’invito alla regolarizzazione è stato quindi recepito a livello di legislazione primaria, con l’art. 31, comma 8 d.l. n. 69 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", conv. con l. n. 98/2013). Sebbene non applicabile ratione temporis alla gara qui in contestazione, la norma primaria costituisce la conferma di un preciso indirizzo di politica legislativa volto a favorire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Conforme a questo indirizzo è la pronuncia di annullamento resa dal giudice di primo grado nel caso di specie, essendo evidente il carattere episodico e non volontario dell’inadempienza contributiva segnalata a carico dell’ausiliaria, come confermato dal pronto pagamento della somma dovuta da parte della medesima ausiliaria una volta appreso del DURC negativo. Carattere episodico che in particolare si ricava dalla documentazione agli atti del presente giudizio, consistente nel contraddittorio procedimentale tra il Comune odierno appellante e l'ausiliaria antecedente all’adozione della revoca impugnata. Da tale contraddittorio emerge infatti che la * era iscritta alla CENAI - Cassa edile nazionale artigianato e industria, senza che nell’ambito del rapporto previdenziale così costituito vi fossero al momento della procedura di gara in contestazione segnalazioni di inadempienze ai conseguenti obblighi contributivi (come risulta dalla certificazione inviata via fax al Comune di Andria in data 23 ottobre 2012). Per contro, come ulteriormente precisato dall'ausiliaria, l’iscrizione alla Cassa edile di Massa Carrara era stata disposta su richiesta della stazione appaltante di lavori pubblici svolti in subappalto dalla predetta ausiliaria, in pretesa applicazione di un obbligo di questo contenuto, applicabile per i contratti d’appalto pubblico, con conseguente duplicazione del rapporto previdenziale. Sulla base di questa situazione, la stazione appaltante avrebbe in effetti dovuto procedere ad accertare in via autonoma la sussistenza di una irregolarità definitiva del rapporto previdenziale, e non già limitarsi ad una presa d’atto di irregolarità meramente formali, non conseguenti ad una consapevole volontà della società di sottrarsi al pagamento degli oneri contributivi nei confronti dei propri dipendenti. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14.10.2014

 
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Nel giudizio in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l'applicazione effettuata dal TAR delle regole applicabili in materia di DURC e di verifica del requisito di ordine generale di cui lett. i) dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici. Occorre innanzitutto prem ... Continua a leggere

 

Condono edilizio: il silenzio sulla richiesta di rilascio del parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/85 necessario per la definizione della pratica di condono edilizio equivale a silenzio-diniego

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.10.2014

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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'Ente Parco di concludere il procedimento di rilascio del richiesto parere, assumendo una motivata determinazione di segno positivo o negativo, nel rilievo che il silenzio serbatodalla stessa Amministrazione sull’atto di diffida ad essa notificato costituisce silenzio inadempimento. In particolare nella vicenda in esame il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente per l’accertamento dell’obbligo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo di provvedere sulla diffida volta al rilascio del parere di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, necessario per la definizione della pratica di condono edilizio pendente presso il Comune di Sabaudia, relativa a due fabbricati abusivamente realizzati. I giudici di prima istanza hanno ravvisato l’obbligo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo di concludere il procedimento di rilascio del richiesto parere, assumendo una motivata determinazione di segno positivo o negativo, nel rilievo che il silenzio serbato dalla stessa Amministrazione sull’atto di diffida ad essa notificato sia illegittimo per violazione del predetto art. 32, comma 1, e in contrasto al principio generale codificato dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990. Con l’appello in esame l’Ente ricorrente ha criticato la sentenza con un’unica e articolata censura, concludendo per la sua riforma e pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado, avendo l’amministrazione appellante da tempo richiesto alla società interessata elementi sostanziali di valutazione, che sarebbero stati trasmessi soltanto il mese dopo la sentenza stessa ed in modo peraltro non esaustivo. La società appellata, costituitasi in giudizio per resistere, con la memoria depositata il 16 aprile 2014 ha chiesto in linea preliminare lo stralcio dei documenti nn. 3, 4 e 5 prodotti in questa sede dall’amministrazione appellante (contumace in primo grado), deducendo altresì che, nonostante il notevole tempo decorso, nessun provvedimento di accettazione o diniego espresso sia stato adottato dall’Ente Parco, che continuerebbe a tenere con pervicacia un atteggiamento oltremodo dilatorio. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello alla luce del richiamato art. 32, comma primo, secondo periodo, alla stregua del quale "Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo". Nella fattispecie sostanziale e processuale in esame non si versa, dunque, in tema di silenzio inadempimento, bensì in materia di silenzio diniego, che comporta di per sé l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso in primo grado. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.10.2014

 
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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'Ente Parco di concludere il procedimento di rilascio del richiesto parere, assumendo una motivata determinazione di segno positivo o negativo, nel rilievo che il silenzio serbato ... Continua a leggere

 

Consiglio di Stato: il fresato d’asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 6.10.2014

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha richiamato le argomentazioni già elaborate dalla medesima Sezione che già si era occupata della problematica costituita dalla natura del fresato d’asfalto, se vada qualificato come rifiuto, secondo la classificazione di cui al D.M.5/2/1998 e l’inserimento nel codice europeo dei rifiuti, oppure debba essere considerato un sottoprodotto, idoneo, come tale, ad essere riutilizzato, esprimendo l’avviso che in concreto il fresato d’asfalto può essere annoverato come un sottoprodotto purché in presenza di specifiche condizioni tecniche (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2013 n.4151). Così questa Sezione - e il Collegio aderisce pienamente a quanto in precedenza statuito con il citato decisum - ha in primo luogo precisato che deve trattarsi di un prodotto di cui il detentore non deve disfarsi e con le caratteristiche che ne permettono il reimpiego, come previsto dall’art.184 bis del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) secondo cui : "E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana". Alla luce dei requisiti di carattere generale testé indicati dalla normativa di settore, il fresato d’asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale. Nondimeno detto sottoprodotto deve soddisfare, come già detto, specifiche condizioni, rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del fresato in questione deve essere integrale, avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e solo in presenza di tali requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto; altrimenti deve essere classificato come un rifiuto speciale. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 6.10.2014

 
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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha richiamato le argomentazioni già elaborate dalla medesima Sezione che già si era occupata della problematica costituita dalla natura del fresato d’asfalto, se vada qualificato come rifiuto, secondo la classificazione di cui al D.M. ... Continua a leggere

 
PROVVEDIMENTI REGIONALI

Incentivi alla progettazione dopo il Dl. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014: nessun riconoscimento del diritto agli incentivi in capo al RUP ed ai vari dipendenti nel caso di progettazione affidata all’esterno dell’Ente

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Il sindaco del comune di Venaria Reale ha chiesto alla Corte dei Conti un parere in ordine alla corresponsione degli incentivi alla progettazione di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, il Sindaco ricordata l’avvenuta abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del citato decreto ad opera dell’articolo 13 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ed il contestuale inserimento dei commi 7 bis e seguenti all’interno dell’articolo 93 del codice dei contratti, chiede se sia possibile riconoscere l’incentivo alla progettazione in caso di: a) progettazione esterna, direzione lavori interna e collaudo esterno; b) progettazione, direzione lavori e collaudo esterni. La Corte dei Conti in risposta alla richiesta al quesito ha evidenziato che "l’articolo 13 del decreto legge n. 90/2014 ha abrogato i commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice dei contratti. Peraltro, contestualmente la stessa normativa ha introdotto, nel successivo articolo 93, commi 7 bis e seguenti, una disciplina degli incentivi alla progettazione del tutto analoga – per quanto qui interessa – alla precedente. La modifica di maggior sostanza, infatti, attiene alle modalità di determinazione della provvista per l’erogazione degli incentivi: mentre in precedenza la determinazione del compenso e la sua ripartizione avveniva per ogni singola opera o lavoro appaltato, nell’attuale previsione normativa le risorse destinate, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro", vengono fatte confluire in un apposito "Fondo per la progettazione e l’innovazione". Le modalità e i criteri di ripartizione, nello specifico, sono demandati ad un apposito regolamento dell’amministrazione. Al di là delle modalità di collazione delle risorse, i parametri normativi per l’erogazione sono rimasti i medesimi: la ripartizione avviene "tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione". Non sussistono motivi, pertanto, per discostarsi dalla lettura interpretativa espressa dalla Sezione e richiamata dall’Ente nel corpo del parere. Ciò posto, come già chiarito con le deliberazioni n. 290 del 9 agosto 2012 e n. 434 del 18 dicembre 2013, va ribadito che la norma, laddove circoscrive il compenso al responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, "àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell’atto sia avvenuta all’interno dell’ente. Qualora sia avvenuta all’esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli uffici tecnici dell’ente". In conclusione, "con specifico riferimento alla figura del responsabile del procedimento (r.u.p.), occorre rilevare che questi normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli regolamenti predisposti dalle amministrazioni ai sensi del citato comma 5 dell’art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, partecipa alla ripartizione dell’incentivo, ovviamente sempre in relazione ad atti di progettazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche. Occorre sottolineare, però, che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, ai sensi del ridetto comma 5 dell’art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica, ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell’attività di progettazione. In sostanza, qualora l’attività venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del regolamento dell’ente, a partecipare alla distribuzione dell’incentivo. Qualora, al contrario, l’attività sopra specificata venga svolta all’esterno, non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio". Non induce a difforme conclusione la circostanza che da tale disciplina siano esclusi i dirigenti (l’ultimo periodo dell’articolo 93, comma 7ter, cod. contr., prevede che "Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale"): si tratta, infatti, di scelta legislativa discrezionale volta a ritenere prevalente, per tale categoria di dipendenti, il principio di onnicomprensività della retribuzione in relazione all’ampiezza di compiti e responsabilità che gravano sui dirigenti."

 
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Il sindaco del comune di Venaria Reale ha chiesto alla Corte dei Conti un parere in ordine alla corresponsione degli incentivi alla progettazione di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, il Sindaco ricordata l’avvenuta abrogazione dei commi 5 e 6 dell’ ... Continua a leggere

 
 
 
 
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