News 2 Novembre 2014 - Area Tecnica


NORMATIVA

Appalti: in G.U. il manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28.10.2014 il comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro." Per scaricare il comunicato cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Antimafia: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27.10.2014 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 153/2014 contenente le ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Per scaricare il decreto che entrerà in vigore il 26.11.2014 cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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GIURISPRUDENZA

Edilizia: in caso di annullamento in sede giurisdizionale di un titolo abilitativo, in accoglimento del ricorso proposto da parte di chi vi abbia interesse, è solo costui che può chiedere il risarcimento del danno nei confronti del soggetto che ha chiesto ed ottenuto il titolo non spettante, ovvero – se del caso – anche nei confronti dell’amministrazione che avrebbe dovuto respingere la domanda

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

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Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di un titolo abilitativo, in accoglimento del ricorso proposto da parte di chi vi abbia interesse, è solo costui che può chiedere il risarcimento del danno nei confronti del soggetto che ha chiesto ed ottenuto il titolo non spettante, ovvero – se delcaso – anche nei confronti dell’amministrazione che avrebbe dovuto respingere la domanda e non abbia adeguatamente valutato la fattispecie, così concausando il danno verificatosi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2012, n. 5379). Questo il principio ribadito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 29.10.2014 nella quale si rileva altresì che non può invece dolersi del danno chi – per una qualsiasi evenienza e con un provvedimento espresso, ovvero a seguito di un silenzio assenso o una s.c.i.a. – abbia ottenuto un titolo abilitativo presentando un progetto oggettivamente non assentibile: in tal caso il richiedente sotto il profilo soggettivo ha manifestato quanto meno una propria colpa (nel presentare il progetto assentibile solo contra legem) e sotto il profilo oggettivo attiva con efficacia determinante il meccanismo causale idoneo alla verificazione del danno. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

 
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Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di un titolo abilitativo, in accoglimento del ricorso proposto da parte di chi vi abbia interesse, è solo costui che può chiedere il risarcimento del danno nei confronti del soggetto che ha chiesto ed ottenuto il titolo non spettante, ovvero – se del ... Continua a leggere

 

Gare pubbliche di appalto: l'impugnazione deve essere proposta avverso l'aggiudicazione definitiva, avendo l'aggiudicazione provvisoria natura di mero atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

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Osserva la Sezione che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del c.p.a., il ricorso nel settore degli appalti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone, tra l'altro, che venga comunicata ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva nel rispetto di modalità specificamente indicate (Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2014, n. 2057); pertanto il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. a), di detto d.lgs. (Consiglio di Stato, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 763). Nelle gare pubbliche di appalto, quindi, l'impugnazione deve essere proposta avverso l'aggiudicazione definitiva, avendo l'aggiudicazione provvisoria natura di mero atto endoprocedimentale, ad effetti ancora instabili e del tutto interinali (la cui autonoma impugnazione costituisce una mera facoltà, che non esclude la necessaria tempestiva impugnazione, con motivi aggiunti, anche dell'aggiudicazione definitiva), sicché essa è inidonea a produrre la definitiva lesione della concorrente non risultata aggiudicataria, che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, che non costituisce atto meramente confermativo della prima ed in riferimento esclusivamente alla quale, quindi, va verificata la tempestività del ricorso (Consiglio Stato, sez. V, 20 luglio 2009, n. 4527). In conclusione il termine per impugnare il risultato di una gara, se del caso facendo valere anche i vizi dell'aggiudicazione provvisoria, decorre - ad eccezione dell’impugnazione dell'esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara - dall'aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sez. III, 12 maggio 2011, n. 2842).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

 
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Osserva la Sezione che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del c.p.a., il ricorso nel settore degli appalti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti ... Continua a leggere

 

Aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: la stazione appaltante ha il potere di privilegiare il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il punteggio maggiore all’offerta che presenti l’indicazione del minor tempo di effettuazione dei lavori, potendo privilegiare la previsione dell’esecuzione degli stessi in un tempo realisticamente congruo, invece di quella dell’esecuzione in un tempo inverosimilmente ridotto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

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La stazione appaltante gode di piena discrezionalità nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto messo a gara e con il solo limite dell'irragionevolezza o illogicità; in particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta tempo può essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, purché il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta. Con la conseguenza che in tale contesto può assumere senz'altro importanza preminente il criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa per l'aggiudicazione del servizio, salva l'illogicità dei criteri prescelti in relazione alla specifica gara. Ritiene la Sezione legittimo, in quanto non illogico e non irragionevole, il criterio adottato dalla stazione appaltante poiché, nella gara da svolgere con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa ha il potere di privilegiare il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il punteggio maggiore all’offerta che presenti l’indicazione del minor tempo di effettuazione dei lavori, potendo privilegiare la previsione dell’esecuzione degli stessi in un tempo realisticamente congruo, invece di quella dell’esecuzione in un tempo inverosimilmente ridotto, non attribuendo punteggi aggiuntivi alle riduzioni superiori alla media delle riduzioni del tempo contrattuale. E’ quindi da valutare incondivisibile la censura di disparità di trattamento ed ingiustificato svuotamento della componente temporale dell’offerta. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

 
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La stazione appaltante gode di piena discrezionalità nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto messo a gara e con il solo limite dell'irr ... Continua a leggere

 

Appalti: l’inserimento anche di una sola fotocopia del documento di identità in allegato a più dichiarazioni sostitutive deve ritenersi sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

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Non costituisce violazione dell’articolo 38 del d. lgs. n. 165 del 2006 la mancata allegazione del documento di identità ad ogni dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa per la gara. Questo il principio sancito dalla quinta Sezione del Consigliodi Stato nella sentenza deposita il 29.10.2014 nella quale si rileva altresì che secondo quieto orientamento giurisprudenziale, l’inserimento anche di una sola fotocopia del documento di identità in allegato a più dichiarazioni sostitutive deve ritenersi sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni, in quanto idonea ad instaurare il nesso tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore che, attraverso tale unico documento, è perfettamente identificabile (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5109; sez. IV, 5 marzo 2008, n. 445). Ne consegue che la mancanza del documento di identità alla dichiarazione prevista dall’Allegato 2) del bando, a fronte della allegazione del documento di identità a tutte le altre dichiarazioni inserite nella stessa busta, non poteva costituire causa di esclusione, diversamente da come affermato dal giudice di primo grado.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.10.2014

 
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Non costituisce violazione dell’articolo 38 del d. lgs. n. 165 del 2006 la mancata allegazione del documento di identità ad ogni dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa per la gara. Questo il principio sancito dalla quinta Sezione del Consiglio ... Continua a leggere

 

Sanatoria abusi edilizi: il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di sanatoria deve qualificarsi come provvedimeno tacito avente contenuto negativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

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Ai sensi dell'art. 13 L. 28 febbraio 1985, n. 47, il silenzio mantenuto dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria di abusi edilizi deve qualificarsi come provvedimeno tacito avente contenuto negativo (cfr. Cons. St., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1624; Id., 13 gennaio 2010, n. 100; Id. 7 luglio 2008, n. 3373). Per quanto concerne l’individuazione del dies a quo per la formazione del silenzio rigetto non può ritenersi che lo stesso venga interrotto o sospeso in pendenza del processo penale tendente ad accertare la sussistenza del reato edilizio. Infatti, il legislatore ha emanato una disposizione di segno esattamente opposto, stabilendo con l’art. 22, l. 47/1985 che è il processo penale a restare sospeso per il termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, per la quale, consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, la stessa si intende definita per silenzio rigetto (Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2004, n. 16706). Sicché deve ritenersi che, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della concessione in sanatoria, la stessa si intenda respinta con onere di contestazione giurisdizionale del silenzio-diniego, così formatosi, nell’ordinario termine di sessanta giorni a pena di decadenza. Pertanto, non può condividersi la sentenza di prime cure nella misura in cui ha ritenuto che l’amministrazione comunale avrebbe comunque dovuto emanare un provvedimento esplicito di diniego, prima di adottare l’impugnata ordinanza di demolizione. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

 
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Ai sensi dell'art. 13 L. 28 febbraio 1985, n. 47, il silenzio mantenuto dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria di abusi edilizi deve qualificarsi come provvedimeno tacito avente contenuto negativo (cfr. Cons. St., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1624; Id., 13 gennaio 2010, n. 100; Id. 7 luglio 2 ... Continua a leggere

 

Dichiarazione di decadenza di una concessione di terreni: l'applicazione dell'art. 7 L. n. 379/1967 in caso di morte dell’assegnatario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

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Nella sentenza in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 7 L. 379/1967 prevede che in caso di morte dell’assegnatario subentrano i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dalla L. 230/1950 – art. 16 – e che in ultima istanza, ove non vi stata assegnazione tra gli eredi, deve decidere l’autorità giudiziaria, mentre - in totale assenza di soggetti aventi causa in possesso dei requisiti richiesti - il fondo deve ritornare nella disponibilità dell’Ente assegnante. Ciò comporta che l’individuazione del nuovo soggetto assegnatario, nel caso di decesso di quello originario, è un passaggio del tutto necessario poiché, in tema di riforma fondiaria, la disciplina di cui all'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379, ha inteso favorire la continuità della conduzione dei fondi nella persona del soggetto idoneo ad un’efficiente coltivazione (ovvero munito dei requisiti contemplati dall'art. 16 della legge n. 230 del 1950), stabilendo i criteri per la designazione di colui che subentra ("iure proprio") all'assegnatario anche in funzione dell'assicurazione della permanenza dell'indivisibilità del fondo (Cass. civ., II, 24 giugno 2010, n. 15308), mentre la questione del pagamento del prezzo di assegnazione resta un elemento rilevante, ma insufficiente. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

 
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Nella sentenza in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 7 L. 379/1967 prevede che in caso di morte dell’assegnatario subentrano i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dalla L. 230/1950 – art. 16 – e che in ultima istanza, ove non vi s ... Continua a leggere

 

Gara pubblica: è Illegittima l'esclusione del concorrente se il rinnovo del certificato di qualità è stato chiesto prima della sua scadenza e la verifica positiva vi è stata prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

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Nella controversia in esame la commissione di gara ha contestato alla società concorrente di aver prodotto - a comprova dei requisiti di capacità tecnica necessari per la partecipazione alla gara – la copia conforme della certificazione UNI EN ISO 1400 :2004 non in corso di efficacia. La società aveva reso la dichiarazione del possesso della suddetta certificazione nei termini indicati dall’allegato del bando, che ne consentiva l’attestazione a mezzo autocertificazione, ed aveva anche allegato il certificato ISO 14001 in suo possesso, perché richiesto dal bando, e, quindi, quello con data di scadenza al 30 giugno 2013, in quanto non ancora in possesso del certificato già rinnovato con decorrenza 30 giugno 2013. Nel corso della prima seduta del 2 settembre 2013, la società aveva depositato l’attestato dell’ente certificatore dell’esito positivo della verifica del rinnovo, effettuata in data 26 giugno 2013 (cfr. nota depositata alla commissione di gara) e che retroagiva al 30 giugno 2013. La sezione ritiene che in tal modo la società aveva rispettato la previsione del bando di gara, essendo consentito alle imprese di partecipare alle gare nella fase di rinnovo della certificazione di qualità, restando l’aggiudicazione subordinata all’esito positivo della verifica (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375; 8 settembre 2010, n. 6506; parere AVCP n. 45 del 10 aprile 2013). Quanto alla produzione del certificato scaduto, diversamente da quanto affermato dalla commissione di gara e dall’appellante incidentale, essa ben poteva essere oggetto di integrazione documentale, atteso che siffatta integrazione serviva soltanto a provare che l’offerta era sin dall’inizio conforme alla lex di gara: la dichiarazione sul possesso del requisito integrava quel principio di prova ritenuto sufficiente dalla giurisprudenza per consentire l’integrazione documentale, dovendosi in considerare altresì che la stazione appaltante poteva direttamente accedere al sito dell’ente accertatore e verificare la posizione della concorrente circa il requisito in questione. Diversamente opinando, si introdurrebbe in sede amministrativa una ragione di esclusione in contrasto con il principio (previsto dall’art. 46 bis) della tassatività della cause di esclusione, per di più sproporzionata rispetto alle esigenze della amministrazione aggiudicatrice. In conclusione, considerato che il rinnovo del certificato di qualità è stato chiesto prima della sua scadenza e che la verifica positiva vi è stata prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, e che delle circostanze è stata fornita prova, deve ritenersi che la società era in possesso del requisito della certificazione di qualità richiesto dal bando di gara, sicché essa illegittimamente è stata esclusa dalla gara. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Nella controversia in esame la commissione di gara ha contestato alla società concorrente di aver prodotto - a comprova dei requisiti di capacità tecnica necessari per la partecipazione alla gara – la copia conforme della certificazione UNI EN ISO 1400 :2004 non in corso di efficacia. La società a ... Continua a leggere

 

Appalti pubblici: la carenza della capacità tecnica e professionale richiesta dal bando di gara comporta l’esclusione dalla gara stessa a prescindere dalla presenza di una specifica clausola che espressamente la disponga

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

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Ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti,la stazione appaltante deve indicare" nel bando di gara o nella lettera d’invito….quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati"dai concorrenti, per comprovare la capacità tecnica e le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione in relazione allo specifico appalto. Ad avviso della Quinta Sezione del Consiglio di Stato detti requisiti speciali, pertanto, costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara in quanto, ai sensi dell’art. 2 del medesimo Codice," l’affidamento e l’esecuzione di…lavori pubblici, servizi e forniture….deve garantire la qualità delle prestazioni…" . Non v’è dubbio, pertanto, come la carenza della capacità tecnica e professionale richiesta dal bando di gara si traduca necessariamente nell’esclusione dalla gara stessa ,a prescindere dalla presenza di una specifica clausola che espressamente la disponga (cfr., ex multis, Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012). E ciò, conclude il Collegio, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, giusto in conformità ai disposti dell’invocato art. 46 del Codice,secondo cui la stazione appaltante deve escludere "i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste" dal Codice stesso e,quindi,in caso di carenza dei requisiti speciali di partecipazione fissati dal disciplinare di gara ai sensi e per i fini di cui al richiamato art.42. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

 
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Ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti,la stazione appaltante deve indicare" nel bando di gara o nella lettera d’invito….quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati"dai concorrenti, per comprovare la capacità tecnica e le caratteristiche di professionalità necessarie p ... Continua a leggere

 

Appalti: la compromissione dei prezzi dell’offerta non comporta automaticamente che siano avvantaggiati gli offerenti meno seri ed affidabili

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame, richiamando un precedente della stessa Sezione, ha evidenziato come la compressione dei prezzi dell’offerta non comporta automaticamente che siano avvantaggiati gli offerenti meno seri ed affidabili, atteso che la modulazione del punteggio per l’offerta economica è volta ad incentivare la concorrenza e quella più bassa non può considerarsi illegittima, purché generi un adeguato utile (Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2013, n. 2063).

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame, richiamando un precedente della stessa Sezione, ha evidenziato come la compressione dei prezzi dell’offerta non comporta automaticamente che siano avvantaggiati gli offerenti meno seri ed affidabili, atteso che la modulazione del pun ... Continua a leggere

 

Ordinanze extra ordinem: gli obblighi di manutenzione straordinaria di beni concessi in locazione fanno capo al proprietario locatore, quindi è illegittima l'ordinanza del Comune adottata per fronteggiare un pericolo per l’incolumità pubblica relativamente ad immobile concesso dalla stessa in locazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2014

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Nel giudizio in esame il TAR accoglieva il ricorso proposto da un condominio contro l’ordinanza sindacale con cui gli aveva intimato di provvedere ad horas ad effettuare lavori manutentivi per porre rimedio ai danni ed alle lesioni conseguenti ad infiltrazioni di acqua presenti nello stabile. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sentenza del giudice di prime cure rilevando che con il provvedimento in contestazione il Comune di Napoli ha inteso fronteggiare un supposto pericolo per l’incolumità pubblico che la stessa amministrazione può verosimilmente rimuovere esercitando le facoltà ad essa spettanti, o meglio ancora adempiendo ai doveri su di essa gravanti, in quanto proprietaria della sovrastante porzione immobiliare. A questo specifico riguardo, aggiunge il Collegio è del pari condivisibile il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui gli obblighi di manutenzione straordinaria di beni il cui godimento sia stato concesso in locazione, nel caso di specie alla A.s.l. n. 1 di Napoli, fanno comunque capo al proprietario locatore (art. 1576, comma 1, cod. civ.). Emerge dunque, conclude il Consiglio di Stato, sotto il profilo in considerazione, l’assenza dei necessari presupposti di legittimità dell’ordinanza, ed in particolare i requisiti di necessità ed urgenza cui si riferisce l’art. 54, comma 4, t.u.e.l., i quali sono costantemente intesi nel senso che il provvedimento extra ordinem si deve necessariamente fondare su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati ed indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari mezzi previsti dall’ordinamento giuridico (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2014

 
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Nel giudizio in esame il TAR accoglieva il ricorso proposto da un condominio contro l’ordinanza sindacale con cui gli aveva intimato di provvedere ad horas ad effettuare lavori manutentivi per porre rimedio ai danni ed alle lesioni conseguenti ad infiltrazioni di acqua presenti nello stabile. La Qu ... Continua a leggere

 
 
 
 
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