News 14 Ottobre 2013 - Area Tecnica
Concessione di servizi: non grava sul concessionario l’alea di errori progettuali dell’amministrazione non preventivabili al momento della partecipazione alla procedura di aggiudicazione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Con l'appello in esame sono riproposte innanzi al Consiglio di Stato le questioni, decisive ai fini della risoluzione della controversia, di interpretazione della volontà contrattuale espressa dalle parti litiganti relativamente ad un contratto di concessione di un complesso natatorio comunale. IlTAR ha posto a base della statuizione di rigetto della domanda del ricorrente - che chiedeva il riconoscimento dei lavori da essa svolti in esecuzione del rapporto, non previsti nel capitolato speciale ed a suo dire riconosciuti dall’amministrazione concedente - il principio in virtù del quale l’alea delle opere extra-capitolato deve essere necessariamente essere fatta gravare sul concessionario, tanto in ragione della funzione tipica del contratto, quanto in considerazione del fatto che le opere necessarie erano in esso descritte a mero titolo esemplificativo e non tassativo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non corretto il ragionamento del Giudice di primo grado in ordine alla funzione tipica dello strumento concessorio. Infatti, si afferma che se è vero che lo strumento concessorio si connota per la traslazione dall’ente pubblico concedente al soggetto privato concessionario del rischio economico derivante dalla gestione di un bene avente attitudine produttiva, è del pari incontestabile che quest’ultimo soggetto non può essere esposto ad un’alea indeterminata, tale da alterare la naturale funzione commutativa del contratto. Non è in altri termini sostenibile che tutti i rischi contrattuali ricadano indiscriminatamente sul gestore privato, in particolare quelli imputabili all’amministrazione concedente, responsabile di carenze progettuali, che il privato partecipante alla procedura competitiva per l’aggiudicazione del contratto può in piena buona fede ignorare. Ad opinare in questo senso, infatti, verrebbe meno la stessa ragione di una procedura competitiva alla quale partecipano imprese private aspiranti concessionarie, selezionate – come nel caso di specie – attraverso l’offerta di un canone da corrispondere all’amministrazione. In particolare, sarebbe impossibile o comunque inutile qualsiasi stima circa la convenienza economica del contratto, la quale costituisce la ragione fondamentale in forza della quale soggetti imprenditoriali concorrono per l’aggiudicazione di contratti pubblici. Sotto questo profilo il Collegio non riscontra alcuna differenza tra concessione ed appalto. Come infatti ampiamente noto, e da ultimo precisato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (sentenza 7 maggio 2013, n. 13), la concessione di servizi, al quale schema è riconducibile il contratto oggetto del presente giudizio, costituisce il base all’art. 3, comma 12, del codice di cui a. d.lgs. n. 163/2006 "il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo". Entrambi sono quindi riconducibili allo schema generale di cui all’art. 1321 cod. civ., differenziandosi per il fatto che in un caso l’amministrazione riceve direttamente dal contraente privato servizi strumentali ai propri fini, mentre nell’altro detto contraente eroga i servizi alla collettività in sostituzione dell’ente pubblico. Entrambi, quindi, hanno una causa ai sensi del n. 2) della citata disposizione codicistica, data dalla funzione economico-sociale dello scambio che con essi si attua tra le parti contraenti, escludendosi che detto scambio possa in concreto non verificarsi, come avviene, lecitamente, per i contratti aleatori. Resta dunque fermo che anche la concessione deve essere economicamente appetibile, altrimenti venendo frustrato lo scopo di attrarre l’intervento del privato. In forza di tali considerazioni, sostenere che sul concessionario gravi anche l’alea di errori progettuali dell’amministrazione non preventivabili al momento della partecipazione alla procedura di aggiudicazione significa appunto rendere vano ogni valutazione circa la convenienza economica in ordine all’offerta del canone di concessione da corrispondere all’amministrazione, ed in ultima analisi sull’equilibrio economico tra l’esborso in questione ed il risultato netto ritraibile dalla gestione del servizio in concessione. Anche sul piano della stretta equità, la soluzione qui avversata determina un ingiustificato sacrificio economico per una parte del rapporto contrattuale, cui vengono accollati i rischi inerenti la sfera organizzativa dell’altra parte. Sotto questo profilo giova ricordare che nel contratto d’appalto civilistico le variazioni necessarie del progetto sono poste a carico dell’appaltatore nei limiti di un sesto del valore dell’appalto (art. 1660, comma 2, cod. civ.), laddove in caso di superamento di tale soglia, lo stesso è facoltizzato a svincolarsi dal contratto.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Con l'appello in esame sono riproposte innanzi al Consiglio di Stato le questioni, decisive ai fini della risoluzione della controversia, di interpretazione della volontà contrattuale espressa dalle parti litiganti relativamente ad un contratto di concessione di un complesso natatorio comunale. Il ... Continua a leggere
Ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione: l'applicazione della sanzione pecuniaria non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La vicenda riguarda l'impugnazione nel giudizio di primo grado della nota con la quale il Comune, nel dare atto dell’avvenuto versamento in data 10 luglio 2000 della somma di £. 80.049.600 in relazione alla concessione edilizia rilasciata per la realizzazione di un edificio commerciale, rilevava che lo stesso versamento era stato effettuato oltre il termine di validità della concessione (18 maggio 1998) ed irrogava per questo, a termini dell’art. 3 della legge n. 47/1985, la sanzione prevista pari al raddoppio dell’importo dovuto per oneri concessori. Con la stessa nota il Comune intimava, contestualmente, alla Reale Mutua di Assicurazione, che aveva rilasciato polizza fideiussoria per conto della ricorrente società, di provvedere al pagamento dell’importo di £. 80.049.600, entro il termine di 30 giorni successivi dal ricevimento della stessa nota. Il ricorrente in particolare riteneva illegittima la nota comunale nella parte in cui aveva disposto il raddoppio del contributo per tardivo versamento in quanto, a suo parere, sarebbe bastato che l’Amministrazione si fosse rivolta alla Reale Mutua di Assicurazione per ottenere il pagamento nei termini previsti. Il T.A.R. per l’Abruzzo, con sentenza n. 239 del 17 gennaio 2007, rigettava il ricorso ritenendo che la sanzione fosse stata correttamente applicata dal Comune a termini dell’art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 47/1985. Tale statuizione e' stata confermata dal Consiglio di Stato il quale ha evidenziato che con decisioni C.S. n. 1250/2005, n. 6345/2005, n. 4025/2007 e n. 5395/2011 è stato, precisato che: - l’obbligazione di corrispondere gli oneri di urbanizzazione ha per oggetto una prestazione pecuniaria, da eseguire al domicilio del creditore, senza che su quest’ultimo gravi alcun onere di preventiva sollecitazione o avvertenza; - in assenza di inadempimenti imputabili all’Amministrazione idonei a configurare a suo carico una responsabilità "da contatto" oppure di natura precontrattuale, non può farsi riferimento all’art. 1227 c.c. essendo tale disposizione riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, come nel caso in esame. L'applicazione della sanzione pecuniaria poi non doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, trattandosi dell’applicazione ex lege di una sanzione pecuniaria connessa al ritardato pagamento del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La vicenda riguarda l'impugnazione nel giudizio di primo grado della nota con la quale il Comune, nel dare atto dell’avvenuto versamento in data 10 luglio 2000 della somma di £. 80.049.600 in relazione alla concessione edilizia rilasciata per la realizzazione di un edificio commerciale, rilevava ch ... Continua a leggere
Gli oneri di sicurezza, in assenza di una preventiva quantificazione da parte dell'amministrazione, vanno indicati dalle imprese partecipanti nelle sole procedure di affidamento dei servizi e forniture
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Oggetto del giudizio giunto innanzi al Consiglio di Stato è la procedura negoziata ex artt. 57 e 122 cod. contratti pubblici per l’affidamento in appalto dei lavori di ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del torrente Orvolo e del torrente Timonchio, indetta dalla Regione Veneto. Nel corso della gara la quarta classificata faceva constare che le concorrenti che l’avevano preceduta in classifica non avevano indicato nelle rispettive offerte gli oneri per la sicurezza aziendale e ne chiedeva l’esclusione. A fronte del contrario avviso dell’amministrazione aggiudicatrice, proponeva pertanto ricorso davanti al TAR Veneto che accoglievo l'impugnazione diretta all’annullamento degli atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva. Il TAR adito in particolare accoglieva l’impugnativa, osservando che: - dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, nonché art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 281 del 2008, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, discende l’obbligo per le imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di indicare nella loro offerta "sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali)". Il Consiglio di Stato ha annullato tale sentenza affermando che la corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento conduce ad escludere che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale, l’appello deve essere accolto. Il Collegio ha innanzitutto ritenuto condivisibile l’osservazione dell’amministrazione appellante secondo cui, con specifico riguardo alle modalità di verifica dell’adeguatezza di detti oneri - operazione che ovviamente va effettuata per tutti i contratti pubblici ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis - occorre distinguere i lavori da una parte ed i servizi e forniture dall’altra. Solo per questi ultimi l’art. 87, comma 4, più volte citato, impone infatti uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori si deve invece fare riferimento alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante. Più precisamente, il secondo periodo della disposizione in esame prescrive di indicare nell’offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all’amministrazione di apprezzarne la congruità "rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture". Per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici. Ad ulteriore conferma si può ricordare la disposizione contenuta nell’art. 24, comma 3, del regolamento di attuazione al codice dei contratti pubblici di cui al d.p.r. n. 207/2010, la quale include tra i documenti da allegare al progetto definitivo proprio il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Il successivo art. 32, prevede poi che nell’analisi delle spese generali, destinata a confluire nel computo metrico estimativo da porre a base di gara, occorre anche procedere alla quantificazione delle "spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;" (art. 32, comma 4, lett. o, d.p.r. n. 207 citato). Laddove poi il piano di sicurezza e coordinamento non sia necessario, le amministrazioni devono comunque compiere la stima dei costi per la sicurezza che ai sensi del comma 3 del citato art. 131, nonché del punto 4.1.2 del citato Allegato XV ("Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili") al testo unico sulla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008. Inoltre, la Regione appellante giustamente evidenzia, in primo luogo, che l’art. 26, comma 6, del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, il quale prescrive che il costo del lavoro "deve essere specificato" anche per gli appalti di lavori pubblici, va coordinato con le specifiche disposizioni contenute nel codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006, e dunque con gli artt. 87, comma 4, e 131 più volte ricordati e, in secondo luogo, che la giurisprudenza successiva, espressasi nel senso di porre a carico delle imprese il suddetto obbligo è relativa appunto ad appalti di servizi e forniture. A quest’ultimo riguardo, la sentenza richiamata dall'appellato della III Sezione n. 212 del 19 gennaio 2012, concerne un appalto di servizi (noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro della biancheria e di tutti gli effetti tessili da un ospedale), sulla quale pronuncia vi è poi la successiva sentenza della medesima Sezione resa in sede di opposizione di terzo n. 2628 del 7 maggio 2012. Vi sono poi alcune più recenti pronunce della III Sezione di questo Consiglio di Stato (sentenza 3 luglio 2013, n. 3565 e 10 luglio 2013, n. 3706) che in effetti, nel dare continuità all’indirizzo espresso dalle decisioni di cui sopra, sembrano affermare con portata generale l’obbligo di dichiarare in sede di offerta gli oneri per la sicurezza aziendale. Tuttavia, si tratta ancora una volta di sentenze rese in relazione ad appalti di servizi (assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti la prima ed antincendio la seconda), le quali non possono che avere valenza di obiter, dovendo più precisamente essere lette alla luce del carattere generale dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare la congruità degli oneri per la sicurezza aziendale ex art. 86, comma 3-bis,del codice dei contratti pubblici, che le ridette pronunce hanno inteso ribadire. Vale invece la pena di evidenziare la pronuncia di questa Sezione del 23 luglio 2010, n. 4849, sempre relativa ad appalti di servizi (manutenzione del patrimonio immobiliare), la quale ha posto in rilievo la differente disciplina sul punto tra servizi e forniture da una parte e lavori dall’altra: "Il combinato disposto delle due norme (87, comma 4, e 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 n.d.e.) impone, quindi, ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza. La circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa sì che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.". Nel caso deciso si è dunque chiarito che per supplire all’assenza di una preventiva quantificazione degli oneri per la sicurezza da parte dell’amministrazione, nelle sole procedure di affidamento dei servizi e forniture, tale indicazione deve essere fornito dalle imprese partecipanti. Il rilievo è decisivo perché coglie un profilo emergente dalla speciale disciplina normativa riservata agli appalti di lavori, che appunto si connota per l’analisi preventiva dei costi per la sicurezza aziendale. La quale analisi si spiega alla luce della maggiore rischiosità insita nella predisposizione di cantieri, che a sua volta è all’origine della disciplina contenuta nel titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 ("cantieri temporanei e mobili) ed in precedenza nel d.lgs. n. 494/1996, relativo al medesimo oggetto. In particolare, è da tale notoria maggiore rischiosità, assurta a presupposto della normativa in esame, che discende la necessità di apposita pianificazione dei profili inerenti la sicurezza delle maestranze, delle conseguenti misure di prevenzione dei rischi e degli oneri economici da esse rivenienti.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Oggetto del giudizio giunto innanzi al Consiglio di Stato è la procedura negoziata ex artt. 57 e 122 cod. contratti pubblici per l’affidamento in appalto dei lavori di ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del torrente Orvolo e del torrente Timonchio, indetta dalla Re ... Continua a leggere
Le scelte urbanistiche richiedono una puntuale motivazione se incidono su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative dei privati proprietari
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Costituisce giurisprudenza costante del giudice amministrativo: che in sede di pianificazione urbanistica, il Comune è titolare di potere discrezionale in sede di pianificazione urbanistica, potendo imprimere al proprio territorio destinazioni coerenti con l’attuazione dei principi costituzionali,cui è riconducibile detta materia.Secondo questa Sezione (sent. 10 maggio 2012 n. 2710), tale potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati.Allo stesso tempo, il potere di pianificazione urbanistica, a maggior ragione in considerazione della sua ampia portata in relazione agli interessi pubblici e privati coinvolti, così come ogni potere discrezionale, non è sottratto al sindacato giurisdizionale, dovendo la pubblica amministrazione – come ribadito dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo – dare conto, sia pure con motivazione di carattere generale, degli obiettivi che essa, attraverso lo strumento di pianificazione, intende perseguire e, quindi, della coerenza delle scelte in concreto effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici agli stessi immanenti.Il Collegio precisa inoltre che l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui le scelte effettuate incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata" (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5478), così come, nell’ambito del procedimento volto all’adozione dello strumento urbanistico, non occorre controdedurre singolarmente e puntualmente a ciascuna osservazione e opposizione.Infatti le scelte urbanistiche (in particolare, in sede di variante) richiedono puntuale motivazione esclusivamente ove incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative (specie edificatorie) dei privati proprietari, in conseguenza non soltanto di statuizioni di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, ma anche di accordi con l'ente locale ed in particolare di convenzioni di lottizzazione divenute operative. A fronte di aspettative di mero fatto, le scelte di natura tanto ambientale quanto urbanistica rimesse all'Amministrazione nell'interesse generale, infatti, sono di regola sufficientemente motivate con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che hanno sorretto la previsione, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata" (Cons. Stato, sez. IV. n. 5478/2008 cit.).In ogni caso, non possono sorgere aspettative "legittime" da mere interlocuzioni procedimentali dell’amministrazione, ovvero, nel caso di specie, per il solo fatto che l’Ente abbia preso in considerazione una istanza di privati (tendente ad una possibile nuova destinazione dei loro terreni a scopo edificatorio), commissionando a tal fine uno studio di fattibilità).Tale circostanza non solo non è di per sé idonea a far sorgere aspettative, costituendo mera evidenziazione di "apertura partecipativa" dell’amministrazione nei confronti dei privati, ma non dimostra affatto – come invece sostenuto nel caso di specie dagli appellanti – "il riconoscimento di una vocazione di quelle aree tutt’altro che agricola", proprio perché l’amministrazione ha disposto un approfondimento istruttorio. Né, infine, da ciò possono sorgere obblighi di particolare motivazione in ordine a scelte pianificatorie di tipo diverso effettuate dall’amministrazione.Quanto alla disposta destinazione agricola delle aree, rispetto ad una diversa destinazione di tipo "produttivo – artigianale", anche in questo caso il Collegio – condividendo la pronuncia impugnata – ha ritenuto che non sussistono ragioni tali da obbligare l’Ente ad una distinta e puntuale motivazione, essendosi l’amministrazione limitata, in definitiva, pur nell’ambito di un procedimento complesso ed annoso, a riconfermare una originaria destinazione dei suoli.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Costituisce giurisprudenza costante del giudice amministrativo: che in sede di pianificazione urbanistica, il Comune è titolare di potere discrezionale in sede di pianificazione urbanistica, potendo imprimere al proprio territorio destinazioni coerenti con l’attuazione dei principi costituzionali, ... Continua a leggere
Il potere di pianificazione urbanistica: le modalità che consentono al Comune di disciplinare il proprio territorio in modo difforme dalla disciplina statale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Ai sensi dell’art. 7 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, il Comune disciplina, con il Piano regolatore generale, l’assetto urbanistico dell’intero territorio comunale, in particolare prevedendo "la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona". Le previsioni del Piano, come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare (da ultimo, sez. IV, 9 luglio 2011 n. 4134), "servono a conformare l’edificazione futura e non anche le costruzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del Piano o di una sua variante" (Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009 n. 4009), ciò facendo con prescrizioni tendenzialmente a tempo indeterminato, in quanto conformative delle destinazioni dei suoli (Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2008 n. 982). L’art. 41-quinquies, comma 8, della l. n. 1150/1942 prevede che "in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici, o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi"; e ciò (comma 9) "per zone territoriali omogenee" A tali fini, l’art. 2 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, prevede: "Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A ) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestino carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B ) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A ): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. C ) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B ); D ) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E ) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C ); F ) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale". Il successivo art. 7 del D.M:, prevede, in particolare, che nelle zone E, la massima densità fondiaria prescritta è pari a mc. 0,03 per mq. Pur in presenza di aperture giurisprudenziali, tali da escludere sia una applicazione rigida della cd. "zonizzazione", di cui al D.M. n. 1444/1968, sia la stessa denominazione delle zone prescritta dal D.M., ciò che resta ferma è, per un verso, la necessità di disciplinare le destinazioni del territorio comunale per il tramite della pianificazione; per altro verso, il "discrimine" della identificazione delle zone del territorio comunale in relazione alla loro suscettività ad essere utilizzate o meno per la futura edificazione. Si intende affermare che, se è possibile che il Comune disciplini il proprio territorio in modo difforme dalla disciplina statale sopra richiamata, è altrettanto evidente che: - in primo luogo, tale diversa disciplina non deve presentarsi incongrua rispetto alla destinazione impressa all’area proprio sulla base delle zonizzazioni disciplinate, attribuendo ad una zona caratteristiche proprie di una zona diversa, in tal modo incidendo sulla tipicità delle stesse; - in secondo luogo, qualora ciò avvenga in sede di variante allo stesso strumento urbanistico generale, tanto richiede una puntuale e diffusa motivazione (ovviamente preceduta da congrua istruttoria) in ordine alla necessità stessa di individuare una particolare e definita zona di terreno come "avulsa" dalla zonizzazione complessiva delle aree limitrofe, in altre parole occorre indicare le caratteristiche di fatto che impongono una diversa destinazione del suolo e le ragioni di pubblico interesse che determinano la adozione della variante, oltre alla necessaria individuazione della possibilità di una zona specifica che abbia "diversa destinazione", in un contesto in via generale e diversamente "zonizzato". In sostanza, in un corretto rapporto tra destinazione urbanistica da imprimere ai suoli e utilizzazione a fini edilizi dei suoli medesimi, non può essere la mera necessità di rendere possibile la edificazione di un immobile a determinare un mutamento della destinazione urbanistica dei suoli, dovendo essere, al contrario, le esigenze di interesse pubblico ad una diversa destinazione del suolo (tale da richiedere la variante) a consentire, in momento successivo, l’utilizzo di un determinato terreno a scopi edilizi coerenti con le finalità urbanistiche individuate dall’Ente titolare della potestà di pianificazione. In tale contesto, la individuazione di indici che si distaccano da quanto previsto, in via generale, per la zona considerata, deve essere oggetto di ulteriore considerazione (e dunque di puntuale istruttoria e motivazione) da parte della Pubblica Amministrazione, in modo tale da rendere intellegibile le ragioni di pubblico interesse che sorreggono la diversa previsione (....) Secondo questa Sezione (sent. 10 maggio 2012 n. 2710, medio tempore pubblicata), il potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Allo stesso tempo, il potere di pianificazione urbanistica, a maggior ragione in considerazione della sua ampia portata in relazione agli interessi pubblici e privati coinvolti, così come ogni potere discrezionale, non è sottratto al sindacato giurisdizionale, dovendo la pubblica amministrazione – come ribadito dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo – dare conto, sia pure di norma con motivazione di carattere generale, degli obiettivi che essa, attraverso lo strumento di pianificazione, intende perseguire e, quindi, della coerenza delle scelte in concreto effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici agli stessi immanenti.
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Ai sensi dell’art. 7 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, il Comune disciplina, con il Piano regolatore generale, l’assetto urbanistico dell’intero territorio comunale, in particolare prevedendo "la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'a ... Continua a leggere
Il tardivo rilascio del permesso di costruire costa caro all'Amministrazione Comunale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza qui attenzionata il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado ed ha condannato il Comune di Parma a risarcire i danni liquidati in €. 293.998,29 oltre rivalutazione monetaria ed interessi subiti dalla parte appellante per il tardivo rilascio di un permesso di costruire. Peraltro la richiesta risarcitoria era ben più elavata e lo stesso giudice amministrativo ha accertato che le voci di danno riconoscibili ammontano complessivamente ad €. 587.996,58, importo che tuttavia è' stato abbattuto in considerazione del concorso causale alla determinazione del danno da parte dello stesso appellante. Ad avviso del Collegio anche prima che con la legge 7 agosto 1990, n. 241 fosse espressamente precisato: che l’attività amministrativa deve essere ispirata a criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; che l’amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dalla doverosa attività istruttoria; che tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi con un provvedimento espresso e che tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati - i principi di legalità, imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sono stati sempre ritenuti immediatamente cogenti e direttamente applicabili all’azione della pubblica amministrazione. Sono stati ritenuti illegittimi gli atti e/o provvedimenti (sfavorevoli agli interessi dei privati) privi di adeguata motivazione e/o non supportati da adeguata motivazione (ex pluribus, C.d.S., sez. V, 20 febbraio 1990, n. 158; 11 gennaio 1989, n. 1; 20 ottobre 1988, n. 580), quelli che hanno determinato un ingiustificato arresto procedimentale, rinviando sine die il doveroso esercizio della funzione amministrativa; è stata altresì affermata la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento allorquando l’amministrazione avesse interposto un ingiustificato ritardo nell’espletamento delle attività svolte a provvedere sull’istanza legittimamente proposta dal privato, arrecandogli un pregiudizio (C.d.S., sez. VI, 2 luglio 1987).Su tale corollario il Collegio ha ritenuto sussistere nella vicenda in esame la ingiustificata violazione dell’art. 31, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo cui "le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco". Infatti, l’istanza di concessione era stata presentata il 23 febbraio 1989 e, quindi, l’amministrazione avrebbe dovuto notificare le proprie determinazioni, ancorché negative, entro il 24 aprile 1989, il che ad avviso del giudice è avvenuto senza alcuna plausibile giustificazione, dando luogo ad una immotivata ed irragionevole inerzia dell’amministrazione. Prosegue poi il giudicante rilevando per un verso che non si è in presenza di un mero ritardo nell’esercizio dell’attività amministrativa, giacché con l’avvenuto rilascio del titolo è stato inconfutabilmente ritenuto spettante all’interessato il bene della vita effettivamente perseguito, e, per altro verso, che è irrilevante ai fini della configurabilità dell’illecito aquiliano (e dell’ammissibilità della domanda risarcitoria) la circostanza, enfatizzata dall’amministrazione comunale ed inopinatamente considerata rilevante dai primi giudici, del mancato esercizio da parte dell’interessato del diritto di impugnazione del silenzio – rifiuto formatosi, ai sensi del comma 6 del citato articolo 31 della legge n. 1150 del 1942. E’ sufficiente ricordare che il decorso del suddetto termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di concessione edilizia non consuma il potere – dovere dell’amministrazione di provvedere sulla domanda del privato (C.d.S., sez. V, 28 novembre 2005, n. 6623; sez. IV, 1° ottobre 1993, n. 818), costituendo piuttosto il silenzio – rifiuto un provvedimento fittizio (C.d.S., sez. V, 23 agosto 2000, n. 4564) con finalità acceleratorie del procedimento di rilascio del titolo concessorio e di semplificazione, in particolare attribuendo al privato la facoltà di liberarsi dell’inerzia dell’amministrazione e dell’onere della diffida e messa in mora di quest’ultima indispensabile per adire il giudice amministrativo (C.d.S., sez. V, 25 settembre 1998, n. 1326; sez. IV, 1° ottobre 1993, n. 818); così che la mancata impugnazione del silenzio rifiuto rileva sotto il diverso profilo della sua eventuale efficacia causale alla produzione del danno (concausa) e della concreta determinazione del danno risarcibile (ex artt. 1227 c.c. e 30, comma 3, c.p.a.). Per approfondire la lettura della sentenza integrale cliccare su "Accedi al Provvedimento"
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza qui attenzionata il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado ed ha condannato il Comune di Parma a risarcire i danni liquidati in €. 293.998,29 oltre rivalutazione monetaria ed interessi subiti dalla parte appellante per il tardivo rilascio di un permesso di costru ... Continua a leggere
Appalti: in caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo di offerta relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso prevale il ribasso percentuale indicato in lettere
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha rilevato come dalla circostanza che dal ribasso percentuale offerto scaturisse nel caso di specie un valore diverso da quello indicato in offerta, non ne deriva comunque l’invalidità o l’inintellegibilità. Tali conclusioni rappresentano la concretaapplicazione del pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui, in caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo di offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere, che costituisce il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari, consentendo sia l'identificazione dell'offerta, sia la correzione delle eventuali discordanze (Cons. St., V, 12 settembre 2011, n. 5095). Per accedere al testo della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha rilevato come dalla circostanza che dal ribasso percentuale offerto scaturisse nel caso di specie un valore diverso da quello indicato in offerta, non ne deriva comunque l’invalidità o l’inintellegibilità. Tali conclusioni rappresentano la concreta ... Continua a leggere