News 8 Ottobre 2013 - Area Tecnica
Case fantasma: accertate oltre 1,2 milioni di unità immobiliari urbane non censite al Catasto
Chiusa l’operazione "case fantasma" con l’attribuzione a più di 492mila immobili di una rendita presunta complessiva di 288 milioni di euro. Sono questi i risultati che in un apposito comunicato stampa l'Agenzia dell'Entrate ha diramato precisando che dall'attività di controllo sono emersi oltre 1,2 milioni di unità immobiliari urbane non censite nella base-dati catastale. L’operazione di regolarizzazione delle case sconosciute al Catasto è stata realizzata attraverso l'’incrocio delle mappe catastali con le immagini aeree rese disponibili dall’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), per "avvistare" così i fabbricati presenti sul territorio ma non nelle banche dati catastali. Per accedere al testo del comunicato cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Chiusa l’operazione "case fantasma" con l’attribuzione a più di 492mila immobili di una rendita presunta complessiva di 288 milioni di euro. Sono questi i risultati che in un apposito comunicato stampa l'Agenzia dell'Entrate ha diramato precisando che dall'attività di controllo sono emersi oltre 1, ... Continua a leggere
MEF, in Gazzetta Ufficiale le categorie di beni e servizi che le pubbliche amministrazioni devono acquisire con strumenti informatici
news Decreto MEF
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3.10.2013 il Decreto del MEF recante "Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228." Per visualizzare il testo del decreto leccare su "Accedi al Provvedimento"
news Decreto MEF
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3.10.2013 il Decreto del MEF recante "Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'arti ... Continua a leggere
Monitoraggio opere pubbliche: siglato Protocollo tra la Ragioneria Generale dello Stato e l'AVCP
Segnalazione a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato AVCP
Semplificare gli adempimenti per il monitoraggio delle opere pubbliche previsti dal D. Lgs. 229/2011 e dal relativo decreto di attuazione (D.M. 26 febbraio 2013 modificato dal D.M. 1 agosto 2013) e' questo l'obiettivo del Protocollo d'Intesa che definisce le modalità di collaborazione e di scambiodei dati tra la Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e la Banca dati dei contratti pubblici e riduce gli obblighi informativi in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori che non dovranno inviare le stesse informazioni ad entrambe le amministrazioni. In particolare, per i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, già trasmessi all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture l’obbligo di trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze si intende assolto. Sarà cura dell’Autorità trasmettere i dati relativi al monitoraggio sulla spesa per opere pubbliche direttamente alla BDAP nelle modalità concordate nel Protocollo. Le amministrazioni dovranno pertanto inviare al Mef soltanto le informazioni che non sono state oggetto di rilevazione da parte dell’Autorità.
Segnalazione a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato AVCP
Semplificare gli adempimenti per il monitoraggio delle opere pubbliche previsti dal D. Lgs. 229/2011 e dal relativo decreto di attuazione (D.M. 26 febbraio 2013 modificato dal D.M. 1 agosto 2013) e' questo l'obiettivo del Protocollo d'Intesa che definisce le modalità di collaborazione e di scambio ... Continua a leggere
L' AVCP segnala al Governo fenomeni distorsivi nel sistema di qualificazione per i lavori
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a segnalazione Avcp
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle competenze attribuitele ex art. 6, comma 7 lett. f) del D.lgs n. 163/2006 per le quali può formulare al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ha segnalato taluni fenomeni distorsivi presenti nel sistema di qualificazione per i lavori, relativi alla struttura organizzativa delle Società Organismo di Attestazione (di seguito SOA), al fenomeno delle cessioni e degli affitti fittizi di azienda e all’utilizzo di certificati di esecuzione lavori (Cel) emessi da privati, posti in essere per conseguire diverse e più alte qualificazioni, indicando anche possibili interventi legislativi correttivi. Con l’occasione inoltre ha fornito taluni spunti di riflessione in merito alle modifiche del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 (di seguito Regolamento) che si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel Parere consultivo n. 3014, del 26 giugno 2013, sempre con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori. Per accedere al testo e approfondire le proposte di modifiche cliccare su "Accedi al provvedimento".
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a segnalazione Avcp
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle competenze attribuitele ex art. 6, comma 7 lett. f) del D.lgs n. 163/2006 per le quali può formulare al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che discipl ... Continua a leggere
L'esonero dal contributo di costruzione ex art. 17 comma 3 lett. c) D.P.R. 380/01 ricorre quando l’opera non solo è conforme agli strumenti urbanistici, ma è anche espressamente contemplata come tale nello strumento urbanistico
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti
Il Comune di Grottammare con nota a firma del suo Sindaco ha formulato una articolata richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche in ordine alla corretta individuazione dell’ambito di applicabilità del disposto di cui all’art. 17 comma 3 lett. c) D.P.R. 380/01 a mente del quale "il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici". Su tale questione la Corte dei Conti rileva come la giurisprudenza, non solo contabile, si è, a più riprese e sotto diversi profili prospettici, pronunciata fissando principi che la Sezione ritiene di non disattendere. Rileva, a tal riguardo, tra le altre la deliberazione 5/2012/PAR resa nell’adunanza del 10 gennaio 2012 con la quale la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia – nell’operare una minuziosa ricostruzione ermeneutica del disposto di cui all’art. 17 comma 3 lett. c) D.P.R. 380/01 nella sua duplice articolazione – con specifico riguardo alla ipotesi che ne occupa (quella relativa alle opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici) ha evidenziato come "secondo giurisprudenza amministrativa consolidata la fattispecie di esonero dal contributo di costruzione ricorre quando l’opera non solo è conforme agli strumenti urbanistici bensì è anche espressamente contemplata come tale nello strumento urbanistico". Valorizzando il portato letterale della norma e le coordinate interpretative rese dalla giurisprudenza amministrativa si annette, dunque, efficacia dirimente ai fini dell’esenzione al nesso che deve intercorrere tra l’opera e lo strumento urbanistico atteso che "affinchè possa trovare applicazione la disposizione invocata non è sufficiente la generica sussumibilità degli interventi nell’ambito delle opere di urbanizzazione" essendo esenti dal contributo, per espressa previsione normativa, solo quelle eseguite "in attuazione di strumenti urbanistici". Ciò in quanto "la ratio della gratuità in termini di contributi di costruzione è quella di incentivare solo la dotazione di quelle infrastrutture che danno coerente attuazione alle previsioni urbanistiche espressamente previste dall’Autorità comunale" (Tar Lombardia – Sez. Brescia, n. 163/2005). Ne consegue che "affinchè un intervento possa qualificarsi come opera di urbanizzazione eseguita in attuazione di strumenti urbanistici è necessario che, oltre a potersi qualificare opera di urbanizzazione, sia specificamente indicata nello strumento urbanistico corrispondendo ad una precisa indicazione dello stesso" (Tar Lombardia – Sez. Brescia, citata). Ciò premesso, venendo agli specifici quesiti posti dal Comune richiedente, la Corte rileva come appare di tutta evidenza che è rimesso, se del caso mediante previa adozione di norme regolamentari, alla competenza ed alla discrezionalità dello stesso Ente – peraltro in possesso della necessaria conoscenza circa gli strumenti urbanistici vigenti – la verifica del se ed in che misura il singolo intervento sia ascrivibile al genus della opera di urbanizzazione e soddisfi compiutamente i presupposti rilevanti al fine dell’esenzione come dianzi ricostruiti (in tal senso cfr. anche Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, 5/PAR/2012 cit.).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti
Il Comune di Grottammare con nota a firma del suo Sindaco ha formulato una articolata richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche in ordine alla corretta individuazione dell’ambito di applicabilità del disposto di cui all’art. 17 comma 3 lett. c) D.P.R. 38 ... Continua a leggere
Appalti Pubblici: il c.d. dovere di soccorso e' limitato a consentire la "sanatoria" di difformità e carenze di carattere meramente formale e facilmente riconoscibili
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ha rilevato che sebbene non possa negarsi in generale che nell’ambito dei fondamentali principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, cui deve ispirarsi l’azione amministrativa anche nei procedimenti di scelta del contraente dei contratti pubblici (sub specie di correttezza, affidamento, trasparenza e parità di trasparenza, ex art. 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) rientrino anche quelli di buona fede e collaborazione, principi che, per un verso, impongono innanzitutto alle stazioni appaltanti di privilegiare, nei limiti del possibile, una lettura ed una interpretazione non rigida e formalistica delle regole della lex specialis, onde assicurare la più ampia partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e, per altro verso, si concretizzano in un vero e proprio obbligo per l’amministrazione di cooperare con i concorrenti, invitandoli specialmente a completare la documentazione ovvero a fornire chiarimenti in ordine a certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è altrettanto indiscutibile che il ricordato c.d. dovere di soccorso deve in ogni caso intendersi limitato a consentire la "sanatoria" di difformità e carenze di carattere meramente formale e facilmente riconoscibili, come tali inidonee a violare gli altrettanto fondamentali principi di parità di trattamento dei concorrenti e di non discriminazione (C.d.S., sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889; sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5408; 30 agosto 2012, n. 4654; 31 marzo 2012, n. 1896) , non potendo pertanto con esso supplirsi a sostanziali carenze dell’offerta presentata, integrandola o rielaborandola, così superando decadenze o situazioni di inammissibilità già verificatesi. Per la lettura completa del testo della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ha rilevato che sebbene non possa negarsi in generale che nell’ambito dei fondamentali principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, cui deve ispirarsi l’azione amministrativa anche nei procedimenti di scelta del contraente dei contratti pub ... Continua a leggere
Abusi edilizi: la controversia avente ad oggetto la legittimità del provvedimento sanzionatorio ex art. 15 della l. n. 1497/1939 adottato dalla Regione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre sulla riscossione decide il giudice ordinario
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto il provvedimento di carattere sanzionatorio, adottato dalla Regione per reprimere gli illeciti commessi in danno delle bellezze naturali, consistente nella demolizione di opere abusive o, in alternativa, nelpagamento di un'indennità ex art. 15 della l. n. 1497/1939, salva l'ipotesi in cui l'oggetto riguardi propriamente la procedura coattiva di riscossione, nel quale caso la relativa cognizione spetta al giudice ordinario (Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1585; Cassazione civile, sez. un., 10 marzo 2005, n. 5214). La sanzione di cui trattasi, prevista da detto art. 15 della l. n. 1497/1939 e relativa alla protezione delle bellezze naturali, ha carattere alternativo rispetto a misure di tipo ripristinatorio e, pertanto, rientra nell'area dei poteri autoritativi dell'Amministrazione a tutela diretta di interessi pubblici. Conseguentemente, la controversia in esame, volta a contestare la legittimità del provvedimento applicativo di detta sanzione e non la fase della procedura coattiva, è devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto si ricollega a posizioni di interesse legittimo. Aggiunge poi il Collegio che l'indennità prevista dall'art. 15 della l. n. 1497/1939 è una sanzione amministrativa da irrogare per abusi edilizi commessi in aree con vincolo paesaggistico e non una forma di risarcimento del danno; come tale, si concreta in un atto dovuto che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, il quale, unitamente al profitto conseguito, rileva solo come parametro alternativo per la commisurazione del "quantum" della sanzione, che deve essere effettuata in via sostanzialmente equitativa ed essere ricollegata ad una stima tecnica di carattere generale. Detta sanzione è pari alla maggior somma tra danno ambientale causato e profitto conseguito con la trasgressione. Quest'ultimo deve essere rapportato all'effettivo vantaggio economico ottenuto dal trasgressore, ovvero va identificato nell'incremento del valore venale che gli immobili acquistano per effetto della trasgressione; incremento che viene determinato come differenza tra il valore attuale e il valore dell'immobile prima dell'esecuzione delle opere abusive, in quanto l'arricchimento ottenuto dalla realizzazione dell'abuso non può coincidere con il valore venale attuale del medesimo senza detrazione del costo sostenuto per la sua costruzione. Occorre cioè apprezzare il valore dell'immobile prima e dopo la realizzazione del manufatto abusivo e portare in detrazione dal valore venale dell'opera abusiva il costo sostenuto per la sua esecuzione.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto il provvedimento di carattere sanzionatorio, adottato dalla Regione per reprimere gli illeciti commessi in danno delle bellezze naturali, consistente nella demolizione di opere abusive o, in alternativa, nel ... Continua a leggere
Le convenzioni urbanistiche avendo natura negoziale i contenuti possano essere imposti dall'amministrazione e in quanto accettati dal privato rivestono efficacia vincolante
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Fermo l'inquadramento delle convenzioni urbanistiche nel genus degli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990 (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255 e Sez. V, 6 febbraio 2007, n. 486), la loro natura negoziale implica che taluni contenuti possano essere imposti dall'amministrazione e in quanto accettati dal privato rivestono efficacia vincolante (Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2040). La natura negoziale delle convenzioni ne implica l'assoggettamento alle ordinarie regole dell'ermeneutica contrattuale, come dettate dagli artt. 1362 ss. cod. civ., nell'ambito delle quali, come noto, devono distinguersi le norme interpretative essenziali o principali (artt. 1362-1365) e quelle integrative o sussidiarie (artt. 1366-1371), laddove tra le prime e le seconde esiste una gerarchia "... sia nel senso che il primo gruppo di norme precede e prevale sulle seconde, sia nel senso che nell'ambito delle norme interpretative principali quella sulla funzione (l'art. 1362) prevale sulle altre specie dello stesso genere e, in particolare, su quelle strutturali linguistiche, quali sono la norma relativa al senso letterale delle parole, o al testo" (Cass. Civ., Sez. Trib. 26 settembre 2008 n. 24209), fermo rimanendo che non occorrono ulteriori indagini qualora"...il senso letterale delle espressioni impiegate riveli con chiarezza e univocità la volontà comune e non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo avuto di mira" (Cass. Civ., Sez. II 30 ottobre 2009, n. 23066; vedi anche Sez. I, 13 dicembre 2006 n. 26690).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Fermo l'inquadramento delle convenzioni urbanistiche nel genus degli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990 (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255 e Sez. V, 6 febbraio 2007, n. 486), la loro natura negoziale implica che taluni contenuti possano essere imposti dall'ammi ... Continua a leggere
Responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione: nelle gare rileva la buona fede durante lo svolgimento, l'individuazione del contraente e nella formazione del contratto
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato afferma il seguente principio "Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A., rileva la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante il corso dello svolgimento della gara che sia pervenuta alla conclusione ed alla individuazione del contraente, nonché nella fase della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c..( C.d.S., Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662; Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6)." Per approfondire l'argomento mediante lettura del testo integrale della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato afferma il seguente principio "Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A., rileva la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante il corso dello svolgimento della gara che sia perv ... Continua a leggere
Sul proprietario dell'area inquinata, che non e' responsabile dell'inquinamento, non grava un obbligo, ma solo un onere di bonifica se vuole evitare il pagamento delle spese d'ufficio per i relativi interventi
Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza in esame il principio già affermato in giurisprudenza secondo il quale ai sensi dell'art.17, comma 2. d.lgs. n. 22 del 1997 la responsabilità dell'inquinatore ha carattere oggettivo (cfr.Consiglio di Stato sez. II 21 febbraio 2012n. 282; Consiglio di Stato sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561) e che il proprietario di un'area inquinata, ove non sia responsabile del medesimo inquinamento, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla messa in sicurezza e bonifica, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio immobiliare per le spese per la realizzazione d'ufficio dei relativi interventi (Cons.St.VI, 5 settembre 2005, n.4525).
Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza in esame il principio già affermato in giurisprudenza secondo il quale ai sensi dell'art.17, comma 2. d.lgs. n. 22 del 1997 la responsabilità dell'inquinatore ha carattere oggettivo (cfr.Consiglio di Stato sez. II 21 febbraio 2012 ... Continua a leggere
Anomalia dell'offerta: il Consiglio di Stato enuncia i principi giurisprudenziali consolidati
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
In tema di verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce jus receptum che: a) il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (C.d.S., sez. V, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497); b) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, cosa che rappresenterebbe invece un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732); c) anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione (C.d.S., sez. V, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183); d) sebbene, poi, la valutazione di congruità debba essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono (C.d.S., sez. V, 27 agosto 2012, n. 4600; sez. V, 16 agosto 2011, n. 4785; sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2070; sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1893; sez. V, 18 marzo 2010, n. 1589; 12 giugno 2009, n. 3762), non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che l’amministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrane la congruità, può fornire, ex art. 87, comma 1, D. Lgs. n. 163 del 2006, spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta e quindi anche su voci non direttamente indicate dall’amministrazione come incongrue, così che se un concorrente non è in grado di dimostrare l’equilibrio complessivo della propria offerta attraverso il richiamo di voci ed elementi diversi da quelli individuati nella richiesta di giustificazioni, in via di principio ciò non può essere ascritto a responsabilità della stazione appaltante per erronea o inadeguata formulazione della richiesta di giustificazioni (C.d.S., A.P., 29 novembre 2012, n. 36).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
In tema di verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce jus receptum che: a) il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità c ... Continua a leggere
Se la concessione di suolo pubblico e' scaduta, la tollerata occupazione del bene non determina il rinnovo della concessione da parte dell'amministrazione
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha rilevato che anche allorquando una concessione di suolo pubblico sia scaduta, la tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante (anche ex concessionario), irrilevante a tal fine essendo anche il pagamento delle somme corrispondenti all’originario canone (anche maggiorato), in quanto tali somme valgono solo a compensare l’occupazione sine titulo (C.d.S., sez. V, 27 settembre 2004, n. 6277), non essendo del resto ammissibile il rinnovo di una concessione per facta concludentia per l’impossibilità di desumere per implicito la volontà dell’amministrazione di vincolarsi (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6489).
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha rilevato che anche allorquando una concessione di suolo pubblico sia scaduta, la tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante (anche ex concessionario), irrilevante a tal fine esse ... Continua a leggere
Anche dopo l’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione appaltante può revocare l’aggiudicazione stessa in mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell’opera
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
La IV Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza in esame il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale nei contratti pubblici, anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è precluso all’amministrazione appaltante di revocare l’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell’opera (C.d. S., Sez. III,11 luglio 2012, n. 4116; Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n.6; C.d. S., sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1457). E ciò senza che vi sia contraddittorietà con gli atti di indizione della gara nei quali la stazione appaltante ha indicato la copertura finanziaria, perché, comunque, rimane integro il potere/dovere dell'amministrazione di rivedere i suoi impegni di spesa in ragione delle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili (C.G.A., Sez. giurisdizionale, 25 gennaio 2013, n. 47).
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
La IV Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza in esame il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale nei contratti pubblici, anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è precluso all’amministrazione appaltante di revocare l’aggiudicazione stessa, in pres ... Continua a leggere
I Policlinici universitari non sono equiparabili alle aziende ospedaliere e alle unità sanitarie locali
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
I Policlinici universitari non sono equiparabili alle aziende ospedaliere e alle unità sanitarie locali, in quanto, mentre queste sono dotate di personalità giuridica pubblica, il policlinico universitario, di cui all'articolo 4, comma 5, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è azienda dell'università, parte integrante della stessa, sia pure dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile secondo le modalità fissate dallo statuto dell'università di appartenenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 17/10/2000, n. 5544); per cui i policlinici universitari, in quanto "pubbliche amministrazioni" sono destinatari della specifica norma di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, che impone la valutazione di convenienza quale presupposto per l’adesione alle convenzioni Consip, nelle categorie merceologiche presenti nella relativa piattaforma.
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
I Policlinici universitari non sono equiparabili alle aziende ospedaliere e alle unità sanitarie locali, in quanto, mentre queste sono dotate di personalità giuridica pubblica, il policlinico universitario, di cui all'articolo 4, comma 5, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è azienda dell'universit ... Continua a leggere
Appalti: e' illegittima l'esclusione dalla gara per mancata sottoscrizione di tutte le pagine dell’offerta tecnica
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
Nella vicenda in esame il disciplinare di gara prevedeva espressamente che l’offerta tecnica dovesse "essere sottoscritta in ogni pagina ed in calce, a pena di esclusione dal titolare, dal legale rappresentante o dal soggetto munito di procura speciale, di cui si allega copia». Tale previsione quindi, alla luce del suo tenore letterale, doveva essere interpretata nel senso che la stazione appaltante ha imposto, a pena di esclusione, l’onere formale della sottoscrizione secondo le indicate modalità. Il Consiglio di Stato con la sentenza attenzionata interviene a stabilire se la predetta clausola del disciplinare, in attuazione della quale è stato adottato l’atto di esclusione, sia o meno valida. L’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, prevede che: «la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle». La disposizione riportata, introducendo nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di esclusione, autorizza l’esclusione dalle procedura di gara soltanto in presenza: i) di una "causa normativa", contemplata dalle singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi (Cons. Stato, ad. plen., 6 giugno 2012, n. 21); ii) di una "causa amministrativa", che rientri nell’ambito della fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso art. 46. La ragione giustificativa del principio di tassatività è quella di impedire, tra l’altro, l’adozione di atti basati su eccessi di formalismo che contrastano con il divieto di aggravamento degli oneri burocratici e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, «di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini e sulle imprese», riconoscendo giuridico rilievo «all’inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisce il conseguimento del risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta, atteso che la gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all’esclusiva correttezza della sua esternazione» (Cons. Stato, sez, VI, ordinanza 17 maggio 2013, n. 2681). Nella fattispecie in esame non ricorre né una "causa normativa" né una "causa amministrativa". La "causa normativa" non ricorre, in quanto l’art. 74 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che le offerte: i) «hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale» (comma 1); ii) devono contenere, tra l’altro, gli elementi essenziali per identificare l’offerente (comma 2). La norma in esame, in coerenza con la ragione giustificativa del principio di tassatività, deve essere intesa nel senso che è sufficiente che l’offerta sia sottoscritta in calce al documento e non anche in ogni singola pagina di cui si compone il documento stesso. La "causa amministrativa" non ricorre anch’essa, in quanto l’art. 46, comma 1-bis, contempla, quali fattispecie generali che possono rilevare in questa sede, quelle del «difetto di sottoscrizione» e della «incertezza assoluta» sulla «provenienza dell’offerta». Le dizioni impiegate, in coerenza con la ragione giustificativa del principio di tassatività, devono anch’esse essere interpretate nel senso che la sottoscrizione in calce al documento – assolvendo alla «funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta» (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317) – basta per fare ritenere che non ricorrono le fattispecie sopra indicate. Né, per pervenire ad una diversa conclusione, potrebbe farsi riferimento alla ratio richiamata nella sentenza impugnata, in quanto la stessa riguarda profili di rilevanza negoziale che possono incidere, eventualmente, sul piano della responsabilità e non su quello della validità degli atti. In definitiva, dunque, la clausola contenuta nel disciplinare di gara in esame deve ritenersi nulla per contrasto con il principio di tassatività contemplato dall’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006. La prescrizione in esame è invalida anche per contrasto con il principio del soccorso istruttorio sancito dal primo comma dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 («nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazione appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate»). Il Consiglio di Stato, con orientamento che la Sezione intende ribadire, ha, infatti, già avuto modo di affermare che «la sicura cogenza» di tale principio – «a sua volta espressione del più generale principio di leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privato, che grava sulla stazione appaltante anche nel corso del procedimento di evidenza pubblica» – dovrebbe «escludere la legittimità di clausole che, mediante la specifica previsione della automatica sanzione espulsiva in presenza di omissioni documentali o formali, consentano all’amministrazione di prescindere da qualsiasi forma di preventiva interlocuzione e di preventiva collaborazione con il privato concorrente» (Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2681 del 2013, cit.).
nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato
Nella vicenda in esame il disciplinare di gara prevedeva espressamente che l’offerta tecnica dovesse "essere sottoscritta in ogni pagina ed in calce, a pena di esclusione dal titolare, dal legale rappresentante o dal soggetto munito di procura speciale, di cui si allega copia». Tale previsione quin ... Continua a leggere