
News 11 Novembre 2013 - Area Tecnica
Contratti Pubblici: allineamento in rettifica operato dall'AVCP ad 40.000 euro della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006

E' stato pubblicato sulla G.U. il comunicato dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il quale - al fine di omogeneizzare le soglie di comunicazione dei dati e di versamento dei contributi di cui alle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011 - con riferimento alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si e' proceduto a rettificare il comunicato dell'Autorità del 29.4.2013. In particolare la rettifica concerne gli appalti pubblicati successivamente al 29.10.2013 (data di pubblicazione in Gazzettta Ufficiale del Comunicato) la cui soglia dei 150.000 euro prevista dall'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 163/2006 viene aggiornata al valore di 40.000 euro. Pertanto: 1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a 40.000, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto; per i settori speciali fino all'aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 2008. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sara' necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG. 2. Per i contratti parzialmente esclusi di cui articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 163/2006 di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sara' necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG. 3. Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, ferme restando le modalita' di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010, viene precisato che: i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto; i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione della SmartCIG.
E' stato pubblicato sulla G.U. il comunicato dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il quale - al fine di omogeneizzare le soglie di comunicazione dei dati e di versamento dei contributi di cui alle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute ... Continua a leggere
Enti Locali: partono i finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

In base al Decreto 3 ottobre 2012, n. 343, Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione nell'Area riservata agli Enti Locali le informazioni, la procedura e i documenti per l'accesso ai finanziamenti - con oneri a carico dello Stato - previsti dal "Programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati", a favore degli Enti Locali indicati in allegato allo stesso Decreto. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".
In base al Decreto 3 ottobre 2012, n. 343, Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione nell'Area riservata agli Enti Locali le informazioni, la procedura e i documenti per l'accesso ai finanziamenti - con oneri a carico dello Stato - previsti dal "Programma di edilizia scolastica in attuazione d ... Continua a leggere
Tracciabilita' dei rifiuti: pronta la nuova circolare che razionalizza e semplifica il Sistri

Il ministero dell’Ambiente ha diramato la nuova circolare per la "semplificazione e razionalizzazione del Sistri", il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nella quale si analizzano i seguenti argomenti: -Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI; - Termini di inizio dell’operatività del SISTRI; - Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI; - Regime transitorio e sanzioni; - Adesione volontaria al SISTRI; - Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI - sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo; - Tavolo tecnico. Per accedere alla lettura della circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Il ministero dell’Ambiente ha diramato la nuova circolare per la "semplificazione e razionalizzazione del Sistri", il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nella quale si analizzano i seguenti argomenti: -Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI; - Termini di inizio dell’operatività d ... Continua a leggere
Catasto Edilizio Urbano: on line il Volume sulle "Statistiche Catastali"

E' stato pubblicato on line il Rapporto realizzato dall’Ufficio Statistiche e Studi della Direzione centrale Osservatorio del mercato immobiliare e dei Servizi Estimativi con la collaborazione e condivisione della Direzione centrale Catasto e Cartografia. Le ‘Statistiche catastali’ rappresentano una sintesi completa sull’entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, così come censito nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre 2012. Nella nuova edizione del Volume, le Statistiche sono riferite a tutto il territorio nazionale comprendendo, per la prima volta, lo stock immobiliare delle province di Trento e Bolzano, le quali gestiscono in proprio gli archivi censuari del Catasto1. Si tratta di informazioni che riguardano un totale di circa 72 milioni di beni fra unità immobiliari urbane ed altre tipologie immobiliari che non producono reddito e delle quali si forniscono: la numerosità dello stock, la sua consistenza fisica («vani», superfici o volumi a secondo delle categorie tipologiche) e la correlata base imponibile fiscale determinata dal Catasto (la «rendita catastale»), distinto secondo la tipologia di intestatario catastale che detiene un diritto reale sull’immobile. Questi dati, dettagliati per categoria catastale, ovvero per tipologia e/o destinazione d’uso dell’immobile, ed elaborati su base provinciale e per capoluogo, costituiscono le «statistiche censuarie» che rappresentano il dato amministrativo-censuario riportato nelle banche dati. Inoltre nella relazione si è proceduto inoltre ad ulteriori elaborazioni che assumono più propriamente carattere di stima statistica. Queste rappresentano le «elaborazioni statistiche» delle statistiche censuarie. In particolare, si tratta di elaborazione dei dati censuari disponibili, ma non completi (per esempio, nel caso delle superfici delle abitazioni), del calcolo di relazioni tra dati censuari (per esempio, per determinare la «consistenza media per unità immobiliare»). Per accedere al Volume cliccare su "Accedi al Provvedimento".
E' stato pubblicato on line il Rapporto realizzato dall’Ufficio Statistiche e Studi della Direzione centrale Osservatorio del mercato immobiliare e dei Servizi Estimativi con la collaborazione e condivisione della Direzione centrale Catasto e Cartografia. Le ‘Statistiche catastali’ rappresentano un ... Continua a leggere
Appalti Pubblici: varato dall'AGCOM il Vademecum anticoncorrenziale per le stazioni appaltanti

L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, con l'obiettivo di intensificare la propria azione nel settore degli appalti pubblici, ha predisposto un vademecum per aiutare le stazioni appaltanti a riconoscere le anomalie anti concorrenziali nelle gare. Il vademecum aiuta le stazioni appaltanti a percepire i segnali di un’alterazione concorrenziale, identificando le anomalie comportamentali sintomo di distorsioni concorrenziali, la cui effettiva sussistenza sarà tuttavia accertata solo all’esito del procedimento istruttorio che l’Autorità dovesse ritenere di avviare in seguito alle segnalazioni pervenute. L’Antitrust suggerisce innanzitutto di valutare il contesto. I cartelli si realizzano infatti con maggiore frequenza quando i mercati interessati hanno alcune caratteristiche: pochi concorrenti o concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione; riguardano prodotti omogenei; c’è una perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese; l’appalto è ripartito in più lotti dal valore economico simile. All’interno di questa cornice generale costituiscono segnali di comportamenti anomali: a) Boicottaggio della gara: I principali sintomi del boicottaggio, finalizzato a prolungare il contratto con il fornitore abituale o di ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate, sono: 1) nessuna offerta presentata; 2) presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all’assegnazione dell’appalto; 3) presentazione di offerte dello stesso importo, soprattutto quando le procedure di gara prevedono in queste circostanze l’annullamento della gara o la ripartizione dell’appalto pro quota. b) Offerte di comodo: Le offerte di comodo danno un’apparente regolarità concorrenziale alla gara e nascondono l’innalzamento dei prezzi di aggiudicazione. I principali sintomi sono: 1) offerte presentate dalle imprese che non si aggiudicano l’appalto caratterizzate da importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto le stesse imprese hanno offerto in analoghe procedure; 2) offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante che ne determinano l’esclusione; 3) la presentazione di offerte più elevate rispetto ai prezzi di listino. In generale una sequenza di gare in cui risulta aggiudicataria sempre la stessa impresa può destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo. c) Subappalti o ATI (Associazione Temporanea d’Imprese):I subappalti e le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) permettono di ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare a meccanismi di gara, dando spazio anche alle imprese più piccole. In alcuni casi possono però essere utilizzati dai partecipanti alla gara per spartirsi il mercato o addirittura della singola commessa. Possibili indizi sono: 1) imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, che invece si astengono in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un’ATI; 2) la costituzione di ATI o subappalto perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente; 3) il ritiro dell’offerta da parte di un’impresa che decide inizialmente di partecipare a una gara, che risulta poi beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara; 4) nei casi di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ATI (tra i maggiori operatori) può essere il frutto di una strategia escludente, tesa ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo. d) Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato: Anche l’analisi della sequenza delle aggiudicazioni può segnalare la presenza di un cartello. Quando la pratica spartitoria interessa un singolo committente quest’ultimo avrà indizi per riconoscere ‘regolarità’ sospette nella successione temporale delle imprese aggiudicatarie o nella ripartizione in lotti delle vincite. Le regolarità sospette potrebbero riguardare non solo il numero di aggiudicazioni ma anche la somma dei relativi importi. e) Modalità ‘sospette’ di partecipazione all’asta: Può accadere che gli aderenti ad un cartello presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. E’ questo il caso di: 1) comuni errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; 4) analoghe stime o errori di calcolo; 5) consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara. Per approfondire l'argomento mediante la lettura della delibera e del vademecum cliccare su "Accedi al Provvedimento".
L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, con l'obiettivo di intensificare la propria azione nel settore degli appalti pubblici, ha predisposto un vademecum per aiutare le stazioni appaltanti a riconoscere le anomalie anti concorrenziali nelle gare. Il vademecum aiuta le stazioni appaltan ... Continua a leggere
Un ponte sul fiume non può essere di proprietà privata in quanto pertinenza di bene del demanio naturale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La funzione principale ed essenziale di un ponte realizzato su un fiume, torrente o corso d'acqua, è appunto il suo scavalcamento e quindi è innegabile che l'opera costituisca anzitutto e in modo fondamentale una pertinenza del bene demaniale, essendo posta a durevole servizio di questo, e a questoincorporata attraverso l'appoggio stabile sulle sue sponde, oltre che in relazione alla sua insistenza sullo spazio verticale sovrastante l'alveo del corso d'acqua pubblica, non potendo immaginarsi che, per il demanio, non valga la regola che riguarda la proprietà privata, già espressa dal noto brocardo " usque ad sidera, usque ad inferos", ripresa dall'art. 440 del codice civile del 1865 ("Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra o sotto la superficie") e, sia pure in maniera più articolata, dall'art. 840 del codice civile del 1942 ("La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene...": comma 1; "Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle": comma 2). D'altra parte, è evidente che ogni opera costruita in ambito fluviale, proprio per la sua insistenza sulle sponde non può non incidere sul regime delle acque, comunque interferendo con il loro corso, poiché modifica la larghezza dell'alveo e la conformazione naturale dei suoi argini, e incide sul deflusso delle acque anche in funzione della sua c.d. franchigia, o franco idraulico, sopratutto in caso di piena. Alla stregua dei rilievi che precedono, deve quindi convenirsi col lineare percorso argomentativo del giudice di primo grado, come integrato dalle osservazioni che precedono, in ordine al negativo accertamento della proprietà privata del ponte, in quanto pertinenza di bene del demanio naturale e necessario e quindi ad esso appartenente, alla conseguente piena legittimità della sua occupazione e della sua non inclusione nell'elenco dei beni privati da espropriare, all'infondatezza infine della domanda risarcitoria proposta.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La funzione principale ed essenziale di un ponte realizzato su un fiume, torrente o corso d'acqua, è appunto il suo scavalcamento e quindi è innegabile che l'opera costituisca anzitutto e in modo fondamentale una pertinenza del bene demaniale, essendo posta a durevole servizio di questo, e a questo ... Continua a leggere
E' esclusa la sanatoria tacita per decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della richiesta di condono in presenza di una domanda dolosamente infedele in ordine alla data di ultimazione delle opere abusive
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La fattispecie formativa della concessione in sanatoria tacita, per il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono, non può perfezionarsi in presenza di una domanda dolosamente infedele in ordine alla data di ultimazione delle opere abusive (in tal senso vedi per tutte Cons. Stato, Sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5153). A prescindere dall'espresso richiamo contenuto nel comma 4 dell'art. 39 della legge n. 724/1994, il rinvio di cui al primo comma a tutte le disposizioni dei capi IV e V della legge n. 47/1985, e quindi all'art. 35 di quest'ultima e alla clausola di salvezza di cui al comma 18, rende applicabile il disposto dell'art. 40 della legge del 1985, che esclude la sanatoria, tra l'altro, "...se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele...", laddove l'indicazione di una data di ultimazione delle opere diversa da quella successiva effettiva, finalizzata proprio al conseguimento indebito del titolo edilizio sanante, è macroscopica e radicale fattispecie di dolosa infedeltà (nel senso che addirittura già l'omissione della data di ultimazione delle opere integri dolosa infedeltà vedi Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4011).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La fattispecie formativa della concessione in sanatoria tacita, per il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono, non può perfezionarsi in presenza di una domanda dolosamente infedele in ordine alla data di ultimazione delle opere abusive (in tal senso v ... Continua a leggere
Sanatoria edilizia: la nozione di "completamento funzionale" nella trasformazione di preesistente sottotetto in mansarda
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

L'art. 31 comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per la sanatoria delle "opere interne agli edifici già esistenti" -come nella specie in cui le opere edilizie afferiscono alla trasformazione di preesistente sottotetto in mansarda- riferisce il termine temporale di ammissibilità della sanatoria(ivi indicato al 1° ottobre 1983 ed esteso dall'art. 39 al 31 dicembre 1993) alla nozione di "completamento funzionale", che implica uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione. In altri termini l'organismo edilizio non soltanto deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planovolumetrica (come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione "al rustico", ossia intelaiatura, copertura e muri di tompagno) sebbene una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale, che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d'uso. La nozione di "completamento funzionale" è ormai acquisita nella giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come è necessario che siano state realizzate le "...opere indispensabili a renderne effettivamente possibile un uso diverso da quello a suo tempo assentito, come nel caso in cui un sottotetto, trasformato in abitazione, venga dotato di luci e vedute e degli impianti di servizio (gas, luce, acqua, telefono, impianti fognari, ecc.), cioè di opere del tutto incompatibili con l'originaria destinazione d'uso" (Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 1995, n. 1071), ossia quelle opere che qualifichino in modo inequivoco la nuova e diversa destinazione (Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2002, n. 3679, che ha considerato inverato il completamento funzionale nel caso in cui era stata effettuata "...la divisione dei locali, gli impianti elettrici ed idraulici...").
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
L'art. 31 comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per la sanatoria delle "opere interne agli edifici già esistenti" -come nella specie in cui le opere edilizie afferiscono alla trasformazione di preesistente sottotetto in mansarda- riferisce il termine temporale di ammissibilità della sanatoria ... Continua a leggere
L’installazione dell’antenna/parabola non necessita di concessione edilizia salvo che comporti alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Per pacifica giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamentoe l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale, e dunque anche quando si tratti della realizzazione di una antenna destinata a stazione radio, poiché col termine "costruzione" si intende non soltanto un edificio caratterizzato da volumetria e superfici calpestabili, ma qualsiasi opera o manufatto da collocare sul territorio, la cui realizzazione è consentita nei limiti previsti dallo strumento urbanistico o da un atto ad esso equivalente (cfr. Cons. St., sez. VI 26 settembre 2003 n. 5502, richiamata dal TAR). Più puntualmente è stato affermato che l'installazione di un'antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi del cit. art. 1 della legge n. 10 del 1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia e che tale principio è stato recepito dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il quale, all'art. 3, assoggetta a permesso di costruire "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio -ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione", appunto in quanto "interventi di nuova costruzione" (cfr. Cons. St., sez. VI 18 maggio 2004 n. 3193).Tuttavia il primo giudice non ha correttamente applicato i principi suesposti. Nella specie, il Comune di Parma ha ingiunto la demolizione di antenne/parabole ad Elemedia (ed all’INAIL) ai sensi dell’art. 10, co. 1, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente "Opere eseguite senza autorizzazione", non già ai sensi del precedente art. 7, concernente "Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali", sicché esso stesso si è reso conto che l’installazione dell’antenna/parabola non necessitava di concessione edilizia, bensì di autorizzazione (ovvero di d.i.a.). Del resto, a prescindere dal dato giuridico che la sanzione della demolizione non è applicabile nell’ipotesi di cui all’art. 10 della legge n. 47 del 1985, prevedente la sola sanzione pecuniaria, nella specie – come dedotto dall’attuale appellante – il Comune non si è dato carico di enucleare gli elementi di fatto in base ai quali l’antenna/parabola, di cui non è controversa l’installazione su un traliccio preesistente e regolarmente assentito, avrebbe rilievo quanto meno sul piano ambientale ed estetico e di conseguenza costituisca significativa trasformazione del territorio, dovendosi ovviamente aver riguardo a unicamente alla stessa antenna/parabola e non anche all’insieme di analoghe strutture eventualmente già presenti sull’immobile, in ipotesi sanzionabili autonomamente qualora ricorrano i prescritti presupposti. Non senza dire che, com’è ben noto, un’antenna di modeste dimensioni, irrilevante sotto il profilo edilizio, neppure necessita di mera autorizzazione parimenti edilizia, occorrendo invece, trattandosi di impianto di emittenza radio, unicamente la ben diversa e specifica autorizzazione tecnica (nella specie, ex art. 6 della legge regionale Emilia Romagna 31 ottobre 2000, n. 30, recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico").
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Per pacifica giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento ... Continua a leggere
Appalti pubblici: fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica, atteso che il principio della segretezza dell’offerta economica è presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo-volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e, in particolare, con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri con i quali quest’ultima viene valutata (v., da ultimo, in questo senso Cons. St., sez. V, 19.4.2013, n. 2214).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è interdetta al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerte per evitare ogni possibile influenza s ... Continua a leggere
Manomissione del suolo pubblico: Il Comune può imporre a carico del privato l’eventuale ripristino di oneri di manutenzione stradale solo ex post a fronte di effettivi e comprovati lavori effettuati dall’amministrazione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto con la sentenza in esame il ricorso proposto da Enel distribuzione s.p.a. con il quale e' stato chiesto l’annullamento del regolamento per la manomissione del suolo pubblico approvato dal Comune di Nichelino ed in particolare l’art. 5 di detto regolamento nella parte in cui prevede un’indennità di ristoro per l’apertura e il ripristino di scavi stradali che, ancorché eseguiti a perfetta regola d’arte, provocano un degrado del corpo stradale, che comporta per l’amministrazione comunale un aggravio nelle spese di manutenzione. Il Collegio sul punto ha rilevato come abbia già avuto modo di affermare, con la pronuncia n. 2265/2003 sull’ambito di applicazione dell’art. 63 del d.l.vo n. 446/97 e successive modificazioni e che tale disciplina normativa, costituendo la lex specialis della materia, fissa anche i limiti entro i quali l’amministrazione locale può legittimamente e correttamente estrinsecare la propria potestà normativa. In questo senso ha evidenziato la possibilità per l’amministrazione locale interessata di imporre a carico del privato l’eventuale ripristino di oneri di manutenzione stradale solo ex post a fronte di effettivi e comprovati lavori effettuati dall’amministrazione. Nei sensi ora indicati nel caso di specie il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellante risulta fondato, dovendosi ritenere illegittime le disposizioni regolamentari introdotte con la deliberazione consiliare n. 16/2007, (in particolare l’art. 5) con le quali il Comune di Nichelino ha comunque previsto l’applicazione di indennità a carico di aziende in caso di manomissione del suolo pubblico in via generale e indipendentemente dall’esecuzione di comprovati lavori da parte dell’amministrazione per violazione dell’art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997 e della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 gennaio 2009.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto con la sentenza in esame il ricorso proposto da Enel distribuzione s.p.a. con il quale e' stato chiesto l’annullamento del regolamento per la manomissione del suolo pubblico approvato dal Comune di Nichelino ed in particolare l’art. 5 di detto reg ... Continua a leggere
Nessun obbligo a carico della P.A. di comunicazione di avvio del procedimento promosso ad istanza di parte per l'aggiornamento del canone di concessione di area demaniale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Non sussiste un obbligo di avviso di avvio del procedimento in caso di procedimento promosso su istanza di parte e culminato in un provvedimento vincolato, come è quello finalizzato a superare canoni risalenti e da adeguare invece, secondo una ragione di bilanciamento dei valori più attuale, alla capacità di reddito e alla utilità economica del bene, che comunque è e resta un bene pubblico, per il concessionario, secondo i criteri, i parametri e gli importi a metro quadrato direttamente predeterminati dalla richiamata legge finanziaria. Rispetto a tali previsioni legali, non compatibile e neppure conferente è il richiamo all’art. 1623 (Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale) Cod. civ., che prevede la (ontologicamente contrastante ai fini che ne occupano) riduzione ad equità o la risoluzione del contratto per notevole onerosità sopravvenuta a causa di legge: facoltà del resto non esercitate dal ricorrente originario e a tutto concedere praticabili solo quando la legge vada ad incidere sulla "gestione produttiva" e non anche se la legge intervenga indirettamente sulla "gestione corrente" con la nuova disciplina del settore. Del resto, vale al contrario rilevare che la legge finanziaria ha operato un adattamento del canone, che era sproporzionato in danno dello Stato a causa della sua patente inadeguatezza in relazione al tempo trascorso e ai fenomeni di deprezzamento maturati riguardo al valore del bene in concessione e alla redditività ordinariamente ritraibile dal concessionario.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Non sussiste un obbligo di avviso di avvio del procedimento in caso di procedimento promosso su istanza di parte e culminato in un provvedimento vincolato, come è quello finalizzato a superare canoni risalenti e da adeguare invece, secondo una ragione di bilanciamento dei valori più attuale, alla c ... Continua a leggere
Edilizia: I limiti alle altezze degli edifici devono essere computati prendendo come parametro l'originario piano di campagna, cioè il livello naturale del terreno di sedime e non la quota del terreno sistemato, salvo normative regolamentari espresse
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici in tema di altezza e di volumetria degli edifici sono dirette a tutelare, in una visione organica e globale della zona, quegli specifici valori urbanistico - edilizi (aria, luce, vista) sui quali incidono tutti i volumi che, sporgendo al di sopradella linea naturale del terreno, modificano in modo permanente la conformazione del suolo e dell'ambiente, per cui va esclusa la computabilità dei volumi sottostanti al naturale piano di campagna, tranne per quei manufatti che vengono a trovarsi fuori terra a seguito di uno sbancamento del terreno. I limiti alle altezze degli edifici devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi anteriore (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4923) e, in linea generale, il computo della misura entro la quale è consentita l'edificazione, va effettuato prendendo come parametro l'originario piano di campagna, cioè il livello naturale del terreno di sedime e non la quota del terreno sistemato, salvo normative regolamentari espresse (Consiglio Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2579). Aggiungasi che, in assenza di specifiche prescrizioni delle norme urbanistiche sui criteri di calcolo dell'altezza degli edifici, quest'ultima, in caso di costruzione che insista su un'area in pendenza, va misurata rispetto al piano di campagna con riguardo a tutti i lati della costruzione stessa, in modo che il valore fissato dalle norme sia rispettato in ogni punto del fabbricato (Consiglio Stato, sez. V, 14 gennaio 1991, n. 44).Nel caso di specie l’art. 24 del Regolamento edilizio del Comune di Cicciano, al punto 10, con riguardo alla altezza delle pareti esterne, stabiliva che essa è "…la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell’edificio) alla linea di copertura..." Al fine di consentire una interpretazione di dette generiche indicazioni (alla cui funzione si rapporta l'esigenza di regolamentare l'altezza degli edifici) in linea con i consolidati principi prima riportati, deve ritenersi che la citata disposizione identificasse la linea di terra con il piano stradale solo con riguardo agli edifici che prospettavano direttamente sulla strada. Invece, con riguardo agli immobili che, come nel caso di specie, erano arretrati rispetto alla via pubblica (e per i quali il parametro dell'altezza ha non solo detta funzione, ma anche quella di regolare i rapporti di vicinato in modo da garantire anche le esigenze di sicurezza e di igiene), detto art. 24, punto 10, del R.E. citato individuava la linea di terra nel piano di sistemazione esterna dell'edificio, da intendersi come quello originario e non quello artificialmente creato dal proprietario. Costituisce infatti indiscutibile principio logico giuridico che le disposizioni delle norme regolamentari in materia urbanistica debbono essere interpretate nel senso più logico, evitando interpretazioni atte a snaturare l’interesse pubblico che sottendono. Una interpretazione della citata disposizione diversa da quella sopra prospettata porterebbe inevitabilmente, in caso di costruzioni da realizzare in terreni scoscesi e distanti dal piano stradale, a conseguenze inaccettabili sul piano dell’ordinato sviluppo delle zone urbane perché depositi definiti "interrati", come quello per il quale è stata richiesta la impugnata concessione edilizia, verrebbero a sporgere anche per rilevante altezza da terra, con elusione delle disposizioni che ne regolano la realizzazione.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici in tema di altezza e di volumetria degli edifici sono dirette a tutelare, in una visione organica e globale della zona, quegli specifici valori urbanistico - edilizi (aria, luce, vista) sui quali incidono tutti i volumi che, sporgendo al di sopra ... Continua a leggere
Il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta, alternativamente, al momento del rilascio della copia degli stessi, inclusi i documenti di progetto, ovvero al completamento delle opere
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta, alternativamente, al momento del rilascio della copia degli stessi, inclusi i documenti di progetto, ovvero al completamento delle opere, salvo che non sia datala prova rigorosa di una conoscenza anteriore o che siano dedotte censure di inedificabilità assoluta. Questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che nella sentenza in esame ha rilevato come termine decadenziale per ricorrere avverso gli atti abilitativi all'edificazione, non essendo stata dedotta la piena conoscenza da parte dell’originaria ricorrente del titolo edilizio, né avendo la stessa dedotto un vizio di inedificabilità assoluta, decorreva dalla piena ed effettiva conoscenza di detti atti, che coincideva con l'ultimazione dei lavori, perché solo in quel momento si potevano apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche ed edilizie derivanti dal provvedimento impugnando. Quanto alla avvenuta piena conoscenza della pure dedotta violazione delle distanze minime se ne deve rilevare la irrilevanza nel concreto caso di specie, essendo stata detta censura sostanzialmente assorbita dall’accoglimento in primo grado di diversa censura.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta, alternativamente, al momento del rilascio della copia degli stessi, inclusi i documenti di progetto, ovvero al completamento delle opere, salvo che non sia data ... Continua a leggere
Conferenza di servizi: non sono immediatamente lesive le determinazioni conclusive adottate in sede di conferenza di servizi
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

E' consolidato in giurisprudenza il condivisibile principio che non può essere riconosciuta l'immediata lesività delle determinazioni conclusive adottate in sede di conferenza di servizi, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti, della l. n. 241/1990, e, prima ancora, alle posizioni in tale sede espresse dalle singole amministrazioni. Esse hanno valenza meramente endoprocedimentale e, conseguentemente, non sono autonomamente impugnabili (Consiglio di Stato, Sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2417). L'istituto della conferenza di servizi è infatti caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie. L'esito della Conferenza dei servizi costituisce, infatti, il necessario atto di impulso di un'autonoma fase, volta all'emanazione di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione che ha indetto la Conferenza dei servizi. Solo quest'ultimo atto è direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro di esso, pertanto, che deve dirigersi l'impugnazione, in quanto gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi. Non poteva quindi comportare la irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo del giudizio la circostanza che l’Amministratore unico della società ricorrente aveva partecipato alla seduta della Conferenza dei servizi del 17.12.2009, dei cui esiti negativi sarebbe stato ciò stesso a conoscenza. Né può ritenersi che essendo gli esiti di detta Conferenza di carattere univoco e vincolante, non poteva riconoscersi al provvedimento successivo alcuna autonomia, con natura meramente confermativa del provvedimento conclusivo. La possibilità di una contestazione anticipata all’atto conclusivo del procedimento è invero di carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata, idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva (Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 maggio 2011, n. 2961; Sezione VI, 9 novembre 2011, n. 5921). La conferenza di servizi in argomento è riconducibile alla tipologia c.d. "istruttoria", finalizzata al preliminare esame delle domande presentate e all'acquisizione dei pareri dei soggetti pubblici coinvolti nel procedimento. Il verbale impugnato non conteneva alcuna statuizione di tipo provvedimentale ma si limitava a registrare i pareri delle amministrazioni intervenute, peraltro non pienamente vincolanti, posto che la Regione rimaneva comunque libera nell'esercizio della propria potestà discrezionale di rilasciare o meno il provvedimento di compatibilità ambientale. Un atto endoprocedimentale può infatti assumere la natura di parere vincolante, e quindi avere la forza di imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, quando siffatta forza gli venga attribuita dalla legge; ciò non si ha nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, dal momento che non si rinviene alcuna previsione in tal senso negli artt. 14 bis, 14 ter e 14 quater della l n. 241/1990.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
E' consolidato in giurisprudenza il condivisibile principio che non può essere riconosciuta l'immediata lesività delle determinazioni conclusive adottate in sede di conferenza di servizi, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti, della l. n. 241/1990, e, prima ancora, alle posizioni in tale sede espr ... Continua a leggere
Edilizia: la misura degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione costituiscono una obbligazione direttamente stabilita dalla legge e, quindi l'affidamento del privato non può derivare dalla mera inerzia dell'Ente pubblico nell’adottare atti dovuti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Ai fini dell'esatta qualificazione degli oneri di costruzione e di urbanizzazione le opere realizzate in virtù della concessione edilizia originaria e di quella in variante devono essere considerate nella loro globalità, sicché, anche se nel caso di specie nel relativo provvedimento era citata la sola concessione in variante, esso non poteva non aver tenuto conto del risultato complessivo dell'intervento costruttivo. E’ quindi irrilevante la circostanza che nel provvedimento impugnato fosse formalmente richiamata solo la concessione in variante, essendo evidente che la somma richiesta, per la sua entità, era relativa al complesso di quanto autorizzato con la prima concessione e poi modificato a seguito di variante. Aggiungasi che l'esistenza o la misura degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione costituiscono una obbligazione direttamente stabilita dalla legge; come tale, la determinazione dell'"an" e del "quantum" del contributo concessorio ha natura di mero accertamento dell'obbligazione contributiva e viene effettuato dalla pubblica amministrazione (P.A.) in base a rigidi parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritative. Ne consegue che la posizione del soggetto nei cui confronti è richiesto il pagamento è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Osserva la Sezione in generale che le situazioni consolidate possono essere tutelate quando sulla loro legittimità l'interessato abbia fatto in buona fede affidamento, ma la sussistenza di esso deve escludersi a priori allorché esse siano, come nel caso di specie, dovute ad inerzia dell’Amministrazione nel richiedere il pagamento di somme dovute in base a disposizioni di cui anche l’interessato sia a conoscenza; in siffatto contesto è chiaro che ciò su cui l'interessato fa affidamento non è la legittimità della situazione venutasi a creare, bensì l'inerzia dell'Amministrazione nell'adozione di atti comunque dovuti. La convinzione che il passare del tempo riduca o limiti, sino ad annullare, il dovere dell'Amministrazione di esercitare prerogative cui è tenuta per legge non può trovare fondamento nei principi generali dell'affidamento né in quelli di efficacia e buon andamento dell'Amministrazione, necessitando invece di una apposita previsione normativa che, agendo sulla patologia dell'inerzia, la sanzioni con l'estinzione o con il mutamento del potere amministrativo esercitabile. Nel caso di specie l’inerzia dell’Amministrazione nel richiedere il pagamento degli oneri di cui trattasi poteva comportare il venir meno del potere di esercitare il diritto alla riscossione del credito, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, solo a seguito del decorrere della prescrizione. L'affidamento del privato non potrebbe quindi derivare dalla mera inerzia dell'Ente pubblico nell’adottare atti dovuti, ma solo da un suo eventuale comportamento positivo tale da configurare una qualche responsabilità da contatto. E’ peraltro incondivisibile la tesi dell’appellante che il comportamento del Comune avesse comportato l’insorgere in capo ad essa della ragionevole convinzione che il diritto non sarebbe stato in futuro esercitato, sicché la successiva pretesa di far valere il diritto sarebbe paralizzata dall’"exceptio doli". Va osservato in proposito che la convinzione che il diritto in questione non sarebbe stato esercitato dal Comune nei termini di prescrizione innanzi tutto non poteva insorgere in maniera sufficientemente plausibile perché la parte che si sarebbe avvantaggiata da un tale comportamento non poteva non sapere che, essendo la pretesa del pagamento di detti crediti atto dovuto, tanto avrebbe comportato violazione di legge e responsabilità contabile; su tale ipotesi non poteva fondarsi quindi ragionevole affidamento della attuale appellante nel valutare il prezzo da richiedere per la vendita dei beni interessati. Quanto alla "exceptio doli specialis seu preteriti", essa indica il dolo commesso al tempo della conclusione dell’atto, ed è diretta a far valere (in via di azione o eccezione) l’esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, al fine di ottenerne l’annullamento, ovvero a denunziare la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, la quale assume rilievo, a titolo di dolo incidente, nel caso in cui l’attività ingannatrice abbia influito su modalità del negozio che la parte non avrebbe accettato, se non fosse stata fuorviata dal raggiro. Detta eccezione non comporta l’invalidità del contratto, ma la responsabilità del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito, i quali vanno commisurati al minor vantaggio e al maggior aggravio economico subiti dalla parte che ne è rimasta vittima. Al riguardo deve ritenersi innanzi tutto che l’istituto è applicabile in materia negoziale e non nel caso di specie in cui la pretesa della Amministrazione costituiva atto non meramente sinallagmatico, ma dovuto per legge.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Ai fini dell'esatta qualificazione degli oneri di costruzione e di urbanizzazione le opere realizzate in virtù della concessione edilizia originaria e di quella in variante devono essere considerate nella loro globalità, sicché, anche se nel caso di specie nel relativo provvedimento era citata la s ... Continua a leggere
Non implica precarietà dell'opera, ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, il suo carattere stagionale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non implica precarietà dell'opera, ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (Cass. Pen.,sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235 e 21 giugno 2011, n. 34763; Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6615). Nella specie, per stessa ammissione, parte dell’area a verde e del piazzale destinati urbanisticamente a servizio durevole e ornamento dell’edificio principale (tipo villa), è stata trasformata con l’espediente della pompeiana tamponata e coperta da PVC e in un "...chiosco...punto di somministrazione esterno di bevande utilizzato nell’ambito dell’attività...". Orbene, una siffatta struttura costituisce opera del tutto nuova per consistenza e funzione ad integrazione della pizzeria-ristorante, la quale ne viene per l’effetto ampliata sia dal punto di vista della volumetria utile, sia della superficie commerciale (Cons. Stato, sez. I, 6 maggio 2013, n. 1193).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non implica precarietà dell'opera, ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (Cass. Pen., ... Continua a leggere
Pertinenza urbanistica: la trasformazione urbanistica ed edilizia della pompeiana in una struttura (chiosco) permanentemente fissa e coperta a servizio della pizzeria-ristorante necessita del permesso di costruire
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non indurre un ulteriore carico urbanistico e da non avere una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cass. Pen., sez. III, 24 marzo 2010, n. 24241; Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2001, n. 2325; sez. VI, 8 marzo 2000, n. 1174). Nella specie, l’intervento innovativo contestato dal Comune, non semplicemente conservativo e manutentivo della pompeiana in asserita pertinenza con la villa, viene invece a realizzare una diversa connessione fisica e una mutata strumentalità funzionale, che deve ricondursi non alla nozione di servizio ma a quella di integrazione della diversa attività d’uso cui accede, in quanto tale implicante il previo rilascio del permesso di costruire finalizzato alla nuova essenza configurata dell’immobile (Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2011, n. 3134; sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5515). Deriva da ciò, come sostenuto dal Comune, la trasformazione urbanistica ed edilizia della pompeiana in una struttura (chiosco) permanentemente fissa e coperta a servizio della pizzeria-ristorante, necessitante, alla stregua di pacifica giurisprudenza, del permesso di costruire per le ragioni incrementative prima precisate dell’assetto del territorio.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricat ... Continua a leggere
Abusi edilizi: è affetto da annullabilità (e non da nullità) il provvedimento amministrativo che sia stato rilasciato sulla base di un atto la cui emanazione abbia comportato alla commissione di un reato
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Un titolo edilizio (sia esso una concessione edilizia o un permesso di costruire) non è affetto da nullità, quando la sua emanazione sia conseguenza di una condotta costituente un reato. Al riguardo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 1976, n. 3 – nel caso di realizzazione di un edificio con una volumetria eccedente quella consentita, in conseguenza di falsi, accertati in sede penale – ha disposto l’annullamento degli atti emessi sulla base di condotte costituenti reato contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione. Malgrado il tempo decorso da quella pronuncia, il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha ritenuto di dovere ribadire il principio secondo cui è affetto da annullabilità (e non da nullità) il provvedimento amministrativo (per sua natura autoritativo) che sia stato rilasciato sulla base di un atto la cui emanazione abbia comportato alla commissione di un reato. Innanzitutto, la risalente giurisprudenza della Corte di cassazione sulla cd frattura del nesso di immedesimazione organica (per il caso di commissione di un reato doloso) riguarda la connessa, ma ben diversa, tematica della responsabilità dell’amministrazione, di cui risulti dipendente l’autore del reato: tale giurisprudenza a volte esclude la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione, quando il dipendente abbia posto in essere una condotta materiale ‘per scopi egoistici’ (per il relativo dibattito giurisprudenziale e sulla eventuale rilevanza del cd requisito della occasionalità necessaria, cfr. Corte Cass. pen., n. 15030 del 2002; n. 1386 del 1998). Non si può escludere, al riguardo, che l’illegittimità (sotto il profilo della annullabilità) di un atto amministrativo, conseguente alla commissione di un reato e pur sempre riferibile all’amministrazione, non determini la responsabilità di questa (ma è inutile approfondire in questa sede la questione, non trattandosi di domande risarcitorie conseguenti ai fatti già valutati in sede penale). Inoltre, argomenti che supportino la tesi della nullità neppure sono desumibili dalla giurisprudenza della Corte di cassazione penale sulla disapplicabilità degli atti illegittimi (ad es., un ordine di sospensione di lavori, un ordine rilevante ex art. 650 c.p.): tale disapplicazione determina l’esito del processo penale, ma (a prescindere dalla avvenuta o meno costituzione di parte civile dell’amministrazione) non comporta di per sé conseguenze sugli effetti dell’atto disapplicato. La tesi della nullità neppure risulta supportata dall’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990: - tra le violazioni di legge - che comportano l’annullabilità dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 21 octies - non possono distinguersi quelle ‘più gravi’ (tra cui quelle costituenti reato) o quelle ‘meno gravi’. - il difetto assoluto di attribuzioni è configurabile nei casi – per lo più ‘di scuola’ – in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un’altra amministrazione (risultando altrimenti un vizio di incompetenza). 7. Sotto il profilo sostanziale, l’affermazione della sussistenza della nullità comporterebbe gravi turbamenti all’esigenza di certezza dei rapporti di diritto pubblico. Pur se di per sé le alienazioni del bene non incidono sui poteri repressivi di cui è titolare l’amministrazione, anche i subacquirenti sarebbero esposti in ogni tempo ad una declaratoria di nullità, per atti divenuti inoppugnabili e richiamati negli atti notarili di alienazione. Una tale grave conseguenza della nullità, che la legge pur potrebbe astrattamente prevedere per la più indefettibile tutela del territorio, non è stata prevista dal legislatore, neppure con il richiamato art. 21 septies della legge n. 241 del 1990.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Un titolo edilizio (sia esso una concessione edilizia o un permesso di costruire) non è affetto da nullità, quando la sua emanazione sia conseguenza di una condotta costituente un reato. Al riguardo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 1976, n. 3 – nel caso di realizzaz ... Continua a leggere
Autorizzazione paesaggistica: il degrado della zona ad opera di preesistenti realizzazioni maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso avverso il parere negativo reso della Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici. In particolare per quanto qui interessa, la sentenza impugnata lasciava intendere che, in ragione del degrado della zona,l’autorizzazione non poteva essere negata. Il Consiglio di Stato ha, per contro rilevato che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 1976, n. 87; 11 giugno 1990, n. 600; 28 agosto 1995, n. 820; 20 ottobre 2000, n. 5651; 29 novembre 2005, n. 6756; 29 dicembre 2010, n. 9578; 6 giugno 2011, n. 3341; 21 luglio 2011, n. 4418 e 4429; 20 dicembre 2011, n. 6729; II, 17 giugno 1998, n. 853; 4 febbraio 1998, n. 3018/97; 13 dicembre 2006, n. 10387/04),
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso avverso il parere negativo reso della Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici. In particolare per quanto qui interessa, la sentenza impugnata lasciava intendere che, in ragione del degrado della zona, ... Continua a leggere
Impianti di telefonia mobile: fatto salvo il limite derivante dall'esigenza di garantire all’intero territorio comunale una adeguata copertura di rete, i comuni possono prevedere aree sensibili (anche per la presenza di scuole, ospedali etc.) nelle quali non è consentita l’installazione di impianti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

L’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (recante la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), prevede che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici». I comuni, cui è assegnato dall’ordinamento il potere di governo del territorio, attraverso gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica e di controllo dell’attività edilizia, hanno quindi il potere di dettare disposizioni regolamentari (e quindi generali), anche per assicurare il migliore insediamento, sotto il profilo urbanistico e territoriale, degli impianti di telecomunicazione, tenendo anche conto dell’esigenza di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La giurisprudenza ha quindi più volte riconosciuta la legittimità dell’esercizio di tale potere, posto a presidio di interessi di rilievo specifico a livello locale, quali il valore paesaggistico e ambientale, o storico-artistico o urbanistico, di certe porzioni del territorio, ovvero per la presenza di siti che, per la loro destinazione d'uso, possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche. Si è peraltro anche affermato che le regole dettate dai comuni circa l’installazione degli impianti devono essere ragionevoli, tenuto anche conto che le "reti di telecomunicazione", richiedono una diffusione capillare sul territorio. Si è quindi ritenuto che i comuni non possono imporre un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche del territorio comunale se da tale divieto discende l’impossibilità di realizzare una completa rete di telecomunicazioni. Infatti il servizio pubblico di telecomunicazione è preordinato a consentire a tutta la popolazione di poter essere adeguatamente servita nelle diverse condizioni di comunicazione, in movimento o fissa, entro e fuori dagli edifici, entro e fuori dal centro abitato, in tutte le ore del giorno e della notte e anche negli orari di massima concentrazione del traffico (fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3575 del 3 luglio 2013). Anche la Corte Costituzionale si è espressa nello stesso senso, con la sentenza n. 331 del 7 novembre 2003, ritenendo non legittima la disposizione della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002 che aveva previsto un generale divieto di installazione di impianti entro il limite di distanza di 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolatici, ospedali ed altri immobili ritenuti sensibili, in quanto tale divieto, in particolari condizioni, avrebbe potuto rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni. Si è poi anche rilevato che l'assimilazione, per effetto dell'art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse. E’ stato infine precisato che la determinazione, da parte delle amministrazioni locali, di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche tenuto conto che l'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 riserva tale funzione allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute. Mentre la verifica in concreto sul rispetto di tali limiti è assicurata da apposito organo tecnico regionale (l’Arpa). Nel caso di specie, il Comune di Lecce, facendo esercizio del potere assegnatole dal citato art. 8 della legge n. 36 del 2001, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9 marzo 2007, il Regolamento recante "Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz a 300 GHz". Tale Regolamento non consente, fra l’altro, l’installazione degli impianti in particolari zone sensibili (art. 5, comma 2), indicate nell’allegato "A" e definite nei limiti nelle cartografie dell’allegato "B". Sulla base di tali disposizioni il Comune ha negato alla Wind l’autorizzazione alla installazione del suo impianto nel sito indicato che ricade (pacificamente) in un’area nella quale, ai sensi delle predette disposizioni, è preclusa l’installazione di impianti. Peraltro, come affermato anche dal T.A.R. di Lecce nell’appellata sentenza, i criteri localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da determinare un divieto generale di installazione di impianti su tutto l’insediamento abitativo né sono tali da non garantire comunque la copertura dell’intero territorio comunale. In particolare risulta che l’Amministrazione ha indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili, dove è possibile l’ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio (allegato "B" al Regolamento). Sono state quindi ritenute dal Collegio infondate le censure sollevate dall’appellante Wind avverso la legittimità di tale Regolamento e deve essere confermata sul punto la sentenza del T.A.R. di Lecce. Infatti, fatto salvo il limite derivante dal rispetto dell’esigenza primaria di garantire all’intero territorio comunale una adeguata copertura di rete, i comuni ben possono prevedere aree sensibili (anche per la presenza di scuole, ospedali etc.) nelle quali non è consentita l’installazione di impianti.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
L’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (recante la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), prevede che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli imp ... Continua a leggere
Contratti Pubblici: il Consiglio di Stato rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale sulla compatibilità dell’art. 64, co. 1, DPR 5 n. 207/2010 che impone che la sede legale della SOA deve essere nel territorio della Repubblica
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Comprendere se il divieto di restrizioni di cui ai citati artt. 49 e 56 del Trattato possa riferirsi anche alle SOA, questo il motivo che ha indotto il Consiglio di Stato con la sentenza in esame a rimettere preliminarmente la questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Lavicenda prende le mosse dall'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre amministrazioni pubbliche che hanno impugnano la sentenza 13 dicembre 2011 n. 9717, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, non definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso con il quale è' stato impugnato l’art. 64, co. 1, DPR n. 207/2010, che impone che la sede legale della SOA deve essere nel territorio della Repubblica In particolare le amministrazioni appellanti lamentano l’error in iudicando della sentenza impugnata in quanto "l’attività di qualificazione è attività soggetta a regime autorizzatorio ed a stringenti controlli da parte dell’Autorità di vigilanza"; esse svolgono "una funzione pubblica di certificazione che sfocia nell’emissione degli attestati di qualificazione, con valore di atto pubblico". Da ciò consegue che "la tutela che il legislatore assicura a siffatta attività di attestazione . . . trova fondamento nell’esigenza di garantire e tutelare l’affidamento pubblico", e la specificità della prestazione "ha condotto il legislatore a restringere i margini concorrenziali tra le SOA, mediante la regolamentazione di aspetti che ineriscono l’autonomia negoziale tra le parti . . . ed in termini di autonomia organizzativa interna e sul territorio delle stesse società". Trova, dunque, applicazione l’art. 2 d. lgs. n. 59/2010, trattandosi di società che "partecipano all’esercizio di pubblici poteri e rientrano a pieno titolo nell’ipotesi in cui, secondo il Trattato, è possibile derogare al principio della libertà di stabilimento". In ordine a tali profili, l’appellata ha chiesto che il Consiglio di Stato disponga un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere la corretta interpretazione della normativa comunitaria (artt. 49 e 56 TFUE; artt. 14 e 16 direttiva 2006/123/CE, cd. direttiva servizi), "onde verificare se possa con essa essere compatibile una normativa nazionale come quella dell’art. 64 DPR n. 207/2010". Il Collegio ha rilevato come l’art. 64, co. 1, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, prevede, tra l’altro, che, per le "società organismi di attestazione" (costituite nella forma delle società per azioni), "la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica". In tale previsione, la società ricorrente in I grado (ed il primo giudice) individuano una norma limitativa delle libertà di stabilimento e di concorrenza, di cui devono godere le imprese appartenenti a Paesi dell’Unione Europea nell’ambito del territorio dell’Unione. Il Collegio, quindi, in ragione dei motivi dei ricorsi instaurativi dei giudizi di I grado, nonché dei conseguenti ricorsi in appello proposti dalle Amministrazioni, deve giudicare della legittimità della predetta norma regolamentare, anche in relazione a precise disposizioni del Trattato per il funzionamento dell’Unione Europea. Ed infatti: - per un verso, l’art. 49 del Trattato, relativo al "diritto di stabilimento", vieta "restrizioni" alla libertà di stabilimento dei cittadini e delle imprese di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato, affermando espressamente che "la libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio"; - per altro verso, l’art. 56 vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione; - per altro verso ancora, l’art. 51 del Trattato esclude dall’applicazione di talune disposizioni (tra le quali il citato art. 49) le attività che, nell’ambito dello Stato, partecipano, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri. Occorre, dunque, comprendere (e per questo si rende necessario rimettere preliminarmente la questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea), se il divieto di restrizioni di cui ai citati artt. 49 e 56 del Trattato possa riferirsi anche alle SOA. E ciò in quanto questi organismi, pur a fronte della loro natura giuridica (società per azioni) e la loro operatività sul libero mercato in regime di concorrenza, partecipano tuttavia dell’esercizio di pubblici poteri (in specie, certificativi) e sono pertanto sottoposti a controlli da parte delle Pubbliche Autorità competenti (e quindi potrebbe configurarsi, in relazione all’attività degli stessi, l’applicazione dell’esclusione dai divieti, prevista dal citato art. 51). Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale in ordine alla compatibilità dell’art. 64 DPR n. 207/2010 con gli articoli 49 e 56 Trattato di funzionamento dell’Unione Europea e con gli artt. 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE, in particolare sottoponendo i seguenti quesiti: - se i principi del Trattato sulla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e sulla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), nonché quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale che sancisce che per le SOA, costituite nella forma delle società per azioni, "la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica"; - se la deroga di cui all’art. 51 TFUE debba essere interpretata nel senso di ricomprendere una attività come quella di attestazione svolta da organismi di diritto privato, i quali: per un verso, devono essere costituiti nella forma delle società per azioni ed operano in un mercato concorrenziale; per altro verso, partecipano dell’esercizio di pubblici poteri e, per questo, sono sottoposti ad autorizzazione e a stringenti controlli da parte dell’Autorità di vigilanza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Comprendere se il divieto di restrizioni di cui ai citati artt. 49 e 56 del Trattato possa riferirsi anche alle SOA, questo il motivo che ha indotto il Consiglio di Stato con la sentenza in esame a rimettere preliminarmente la questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. La ... Continua a leggere
In caso di occupazione appropriativa, il danno da perdita della proprietà pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato non può essere risarcito al proprietario e il risarcimento deve coprire il solo valore d'uso del bene
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Basilicata

Secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sulla scorta del costante orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)- che ha affermato la contrarietà alla Convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" (id est: occupazione acquisitiva) e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio - la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della pubblica amministrazione. A questa conclusione induce altresì l'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dall'art. 34, primo comma, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, norma che, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, disciplina le modalità attraverso le quali, a fronte di un'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile - con l'esercizio di un potere basato su una valutazione degli interessi in conflitto - pervenire ad un'acquisizione non retroattiva della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione, sotto condizione sospensiva del pagamento, al soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del dieci per cento rispetto al valore venale del bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705).
Alla luce dei principi sopra richiamati, nella fattispecie, allo stato, non risulta essere stato adottato alcun atto acquisitivo da parte del Comune e pertanto non si è verificato l'effetto traslativo della proprietà in capo all’ente locale, non potendo un fatto illecito, qual è l'irreversibile trasformazione dell'area, operata in violazione delle norme sul procedimento espropriativo, configurare un modo di acquisto della proprietà.
L’illiceità del comportamento dell’amministrazione legittima dunque i ricorrenti, proprietari del suolo occupato a chiedere il risarcimento del danno.....Occorre tuttavia chiarire che il comportamento della pubblica amministrazione, la quale abbia occupato e trasformato un bene immobile per scopi di interesse pubblico in mancanza di un valido procedimento di esproprio, non può giammai determinare un effetto traslativo della proprietà, ma deve essere qualificato come un'occupazione senza titolo, ossia come un illecito di carattere permanente. Ne consegue che il privato rimane in ogni caso proprietario del bene, non potendosi attribuire, neppure alla eventuale domanda risarcitoria per equivalente, efficacia abdicativa della proprietà (cfr. Cons. di St., IV, 2.9.2011, n. 4970), sicché non può essere risarcito il danno da perdita della stessa (Cons. di St., IV, 29.8.2011, n. 4833; T.A.R. Liguria, I, 5.11.2012, n. 1373; id., 23.11.2011, n. 1635).
Il danno derivante dall'illecita apprensione del bene privato consiste dunque nelle perdite e nei mancati guadagni derivanti dall'indisponibilità dei terreni dal momento dell'occupazione d'urgenza, fino alla restituzione degli stessi.
In tal senso, con orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Genova Liguria sez. I, 14 dicembre 2012) condiviso da questo Collegio è stato chiaramente affermato che <
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Basilicata
Secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sulla scorta del costante orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)- che ha affermato la contrarietà alla Convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" (id est: occupazione acquisitiva) e negato la pos ... Continua a leggere
Edilizia: la pertinenza designa un manufatto, di ridotte dimensioni, privo di destinazione e valore autonomi, che non aggrava il carico urbanistico
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato più circoscritto rispetto a quello civilistico. Essa designa un manufatto privo di destinazione e valore autonomi, che non aggrava il carico urbanistico, di ridotte dimensioni, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio, caratteristiche queste che non possono essere superate, nel caso di specie, dall’espediente di collocare il prefabbricato all’interno di una tettoia (Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3221 e 19 luglio 2013, n. 3939; sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato più circoscritto rispetto a quello civilistico. Essa designa un manufatto privo di destinazione e valore autonomi, che non aggrava il carico urbanistico, di ridotte dimensioni, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del ter ... Continua a leggere
Decadenza del vincolo espropriativo: l’amministrazione può con congrua motivazione reiterare il vincolo, mediante il ricorso al procedimento di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici di competenza del Consiglio Comunale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Ai sensi dell’art. 9 DPR n. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio connesso alla previsione nel piano regolatore generale della realizzazione di un’opera di pubblica utilità (quale il progetto di allargamento di una pubblica via), è sottoposto al termine di decadenza di cinque anni, trascorso il quale trova applicazione l’art. 9 DPR n. 380/2001, regolante l’attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica. La decadenza del vincolo espropriativo ad avviso del Consiglio di Stao non esclude che l’amministrazione, mediante il ricorso al procedimento di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici, possa reiterare il vincolo, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità di reiterazione (Cons. St., Sez. IV, 6.5.2013, n. 2432; 12.5.2010, n. 2843, 19.3.2008, n. 1095). Il procedimento seguito dall’amministrazione comunale nella vicenda attenzionata dal Consiglio di Stato – che ha ritenuto non necessaria la variante al piano regolatore, peraltro di competenza del Consiglio comunale, limitandosi a riapprovare il progetto , prima nel 2005 e , poi, con la delibera n. 49/2010 da ultimo impugnata - contrasta insanabilmente con i richiamati principi, così come rilevato dal primo giudice, che ha correttamente accertato l’illegittimità del provvedimento di occupazione d’urgenza e degli atti ad essa presupposti in quanto adottati senza la preventiva reiterazione del vincolo mediante variante al PRG.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Ai sensi dell’art. 9 DPR n. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio connesso alla previsione nel piano regolatore generale della realizzazione di un’opera di pubblica utilità (quale il progetto di allargamento di una pubblica via), è sottoposto al termine di decadenza di cinque anni, trascor ... Continua a leggere
Abusi edilizi: il divieto di norme sanzionatorie retroattive previsto dalla Costituzione per le norme penali si applica anche alle sanzioni amministrative
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

"Se è vero che il divieto di norme sanzionatorie retroattive è costituzionalmente previsto per le sole norme penali, ciò non toglie che per le sanzioni amministrative debba pur sempre valere il generale canone di irretroattività posto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ..". È' questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che nella sentenza attenzionata rileva come la giurisprudenza ha già da tempo puntualizzato che le sanzioni amministrative comminate dalla l. n. 47/1985 non sono generalmente applicabili con effetto retroattivo e non possono essere perciò irrogate per costruzioni portate a compimento prima dell'entrata in vigore della fonte stessa (Consiglio di Stato, Sezione V, 8 aprile 1991, n. 470). Pertanto, le sanzioni amministrative previste da detta legge n. 47/1985 non sono irrogabili per le costruzioni completate prima dell'entrata in vigore della legge, dovendosi applicare quelle prescritte dalla normativa vigente all'epoca dell'abuso. E questo vale, in particolare, per la sanzione pecuniaria da infliggere a norma di tale fonte, sanzione applicabile soltanto alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore di questa, dal momento la relativa disposizione normativa non ha valore retroattivo (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 marzo 1992, n. 214). Tanto, appunto, in virtù del principio generale dell'art. 11 disp. prel. Cod. civ., e stante la mancanza di un’espressa previsione che ne ammetta l'irrogazione anche retroattiva (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 settembre 1990, n. 695). Aggiungasi che la riconosciuta irretroattività delle sanzioni previste dalla l. n. 47/1985 è maggiormente giustificata nel caso di specie, in cui il Comune ha inteso applicarle ad un evento verificatosi circa cinquanta anni prima, in violazione dell’affidamento eccezionalmente ingeneratosi, come in precedenza evidenziato, nella parte intimata e non responsabile dell’abuso accertato nel corso di tale lunghissimo arco di tempo, stante il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, in violazione del fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici. Oltre che di dette disposizioni sanzionatorie, non è consentita infatti, l’applicazione retroattiva anche delle norme innovative, in assenza di adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, tra i quali va inclusa anche la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei destinatari, in quanto principio connaturato allo Stato di diritto (Consiglio Stato, Sezione VI, 23 marzo 2010, n. 1689).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
"Se è vero che il divieto di norme sanzionatorie retroattive è costituzionalmente previsto per le sole norme penali, ciò non toglie che per le sanzioni amministrative debba pur sempre valere il generale canone di irretroattività posto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ..". È' questo il principio san ... Continua a leggere
Procedure di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra varianti e soluzioni migliorative
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Le soluzioni migliorative, che sono consustanziali alle procedure di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si differenziano dalle varianti perché possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati "aperti" a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione del pregio delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione. Come precisato nella sentenza 29 marzo 2011, n. 1925, si tratta di "variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche", direttamente riferibili alle singole forniture e le lavorazioni in cui si sostanzia l’opera, in virtù delle quali quest’ultima può risultare meglio rispondente al quadro delle esigenze funzionali poste a base della progettazione ed ai relativi aspetti qualitativi, come predeterminati nel progetto preliminare ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 207/2010. Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara ex art. 76 d.lgs. n. 163/2006, sopra citato, e l’individuazione dei relativi requisiti minimi (comma 3 della citata disposizione), che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr. C.d.S., sez. V, 21 dicembre 2012 n. 6615). Il confronto competitivo è in questo secondo caso necessariamente ristretto a singoli e predeterminati aspetti del progetto, entro i quali il ventaglio delle alternative progettuali proponibili è nondimeno più esteso, tant’è vero che è ammesso anche in procedure di gara con a base il progetto preliminare, come l’appalto-concorso (cfr. C.d.S., Sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6388).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Le soluzioni migliorative, che sono consustanziali alle procedure di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si differenziano dalle varianti perché possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati "aperti" a diverse soluzioni sulla base del p ... Continua a leggere
Appalti Pubblici: e' legittimo il voto numerico nella valutazione delle offerte solo se i criteri sono specifici e consentono la ricostruzione dell'iter decisionale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Secondo incontrastata giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’obbligo motivazionale imposto all’amministrazione in sede di valutazione delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di contratti è assolto mediante la sua espressione in forma numerica, purché i criteri di valutazione sianosufficientemente specifici ed in grado di consentire la ricostruzione dell’iter decisionale dell’amministrazione (solo per citare le più recenti pronunce: Sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059; Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 95; 12 giugno 2012, n. 3445; 3 maggio 2012, n. 2552).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
Secondo incontrastata giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’obbligo motivazionale imposto all’amministrazione in sede di valutazione delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di contratti è assolto mediante la sua espressione in forma numerica, purché i criteri di valutazione siano ... Continua a leggere