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Informativa prefettizia: il mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati o contigui ad ambienti criminali unito ad altri può essere idoneo ad integrare il presupposto del tentativo di infiltrazione mafiosa
"L'informativa prefettizia, di cui agli art. 4 d.lg. 29 ottobre 1994 n. 490 e 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare contratti con la p.a., determinando l'esclusione dell'imprenditore, sospettato di detti legami, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici, che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l'utilizzo di risorse della collettività."( Consiglio Stato , sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574) Di conseguenza, la misura è adottabile sulla base di accertamenti sommari e probabilistici, che non raggiungono, né possono raggiungere, le certezze che scaturiscono dai giudizi penali; ed è irrilevante la preesistenza di pregiudizi penali o procedimenti pendenti per reati di mafia così come sono irrilevanti le risultanze negative dei certificati penali delle persone interessate all’indagine ( Consiglio Stato sez. VI, 03 marzo 2010, n. 1254). Tuttavia, è altrettanto essenziale, in un sistema di legalità, non attribuire valore esclusivo al mero rapporto di parentela con soggetti pregiudicati o contigui ad ambienti criminali; tale elemento, però, unito ad altri può essere idoneo ad integrare il presupposto del tentativo di infiltrazione mafiosa (Consiglio Stato sez. V,07 novembre 2006 n. 6536). (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.5.2013, n. 2941)
"L'informativa prefettizia, di cui agli art. 4 d.lg. 29 ottobre 1994 n. 490 e 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare c ... Continua a leggere
Il Comune non può negare al gestore di telefonia mobile di effettuare interventi di ammodernamento della rete esistente
Nel giudizio in esame viene, tra l'altro, impugnata la nota con la quale il Comune giustifica il diniego dell’intervento di adeguamento tecnologico di una stazione radio base sulla base del rilievo che il regolamento comunale per l’installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile non ricomprende l’area in cui l’impianto sorge, sita in Guidonia Montecelio, via dell’Unione, n. 58, tra quelle "più idonee destinate ai nuovi impianti di telefonia mobile". Evidenzia il Consiglio di Stato che l’intervento richiesto da H3G non concerne la costruzione di un nuovo impianto, bensì l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base preesistente all’adozione del nuovo regolamento comunale e, in particolare, l’installazione di apparati con tecnologia UMTS e, più precisamente, l’inserimento del c.d. terzo layer, ossia una mera scheda funzionale all’invio e alla ricezione di dati attraverso la rete mobile. Il provvedimento del Comune si pone, così, in palese contrasto non solo con la disposizione dell’art. 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, la cui ratio acceleratoria è indiscutibile alla luce del favor legislativo per l’ammodernamento degli impianti di banda larga mobile mediante tecnologia UMTS, ma anche con lo stesso art. 8, sesto comma, della l. 36/2001, che prevede il potere del Comune di "adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", non già di vietare i meri ammodernamenti della rete esistente. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.5.2013, n. 2945)
Nel giudizio in esame viene, tra l'altro, impugnata la nota con la quale il Comune giustifica il diniego dell’intervento di adeguamento tecnologico di una stazione radio base sulla base del rilievo che il regolamento comunale per l’installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile no ... Continua a leggere
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ai sensi del d. lgs. n. 502 del 1992
In base all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (v., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, 8.11.2012, n. 2271; T.A.R. Campania, Napoli, 20.1.2004, n. 229), a seguito soprattutto delle conclusioni raggiunte in data 11 dicembre 2003 dalla Commissione di studio istituita dai Presidenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in presenza dei contrasti giurisprudenziali insorti in tema di riparto di giurisdizione nella descritta materia, "Il concetto di procedura concorsuale – ha chiarito la Commissione –evoca una procedura caratterizzata dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria. Pacificamente vi rientrano sia le procedure concorsuali connotate dall’espletamento di prove stricto sensu intese, sia i concorsi per titoli. Non concretano procedure concorsuali, invece, le assunzioni che non sono basate su di una logica selettiva: si pensi alle chiamate dirette, nonché alle procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista. È, infatti, chiaro che detta valutazione di idoneità mira solo alla verifica della capacità in termini assoluti del soggetto e non è caratterizzata dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota caratterizzante del concorso per l’accesso all’impiego, anche per soli titoli. La medesima cosa si deve dire relativamente alla selezione del dirigente per la copertura dell’incarico, anche laddove la scelta sia confinata nell’ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari: detta selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale". Tali considerazioni, svolte dalla Commissione proprio in relazione alla fattispecie dell’art. 15-septies del d. lgs. 502/1992, si attagliano particolarmente al caso di specie, nel quale l’avviso adottato in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale della U.S.L. n. 893 del 2.7.2003 precisa, a p. 3, che "non si dà luogo a graduatoria" e che "in caso di più candidati all’incarico da conferire l’Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a "tempo determinato" ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sulla base di una rosa di "idonei" selezionati dal Direttore Amministrativo congiuntamente al Responsabile dello Staff della Direzione Aziendale e sanitaria tenuto conto della valutazione comparata dei curricula dei candidati medesimi". Appare evidente, quindi, che non ricorre, nel caso di specie, il carattere concorsuale della selezione che radica e giustifica, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d. lgs. 165/2001, la giurisdizione del g.a. Si versa, infatti, in ipotesi di procedura selettiva non concorsuale, che si svolge senza alcuna prova per i candidati, ma sulla base di una sola valutazione dei curricula, e che non conduce ad alcuna graduatoria finale, ma alla nomina, avente sostanzialmente carattere fiduciario, del dirigente a tempo determinato, da parte del Direttore Generale, nell’ambito di una rosa di nomi selezionati unicamente mediante l’esame degli stessi curricula. Un simile riparto della giurisdizione in materia, del resto, risponde a quanto hanno evidenziato anche le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 15764 del 19.7.2011 in relazione all’analoga fattispecie dell’art. 15-ter del d. lgs. 502/1992, affermando, in punto di giurisdizione, principi che vale la pena qui ricordare per la loro assoluta analogia di ratio rispetto alla fattispecie in oggetto. La configurazione giuridica delle modalità di conferimento degli incarichi di dirigente del ruolo sanitario – del tutto assimilabile anche alle mansioni dirigenziali di carattere non sanitario, come nel caso di specie, ai sensi del comma 2 dell’art. 15-septies del d. lgs. 502/1992 – è stata più volte precisata dalla Corte regolatrice della giurisdizione, che ne ha tratto specifiche conseguenze sul piano della tutela dei diritti. Ai fini del riparto della giurisdizione per le relative controversie, infatti, le Sezioni Unite hanno rilevato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ai sensi del d. lgs. n. 502 del 1992, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al S.S.N. e soggetti che, seppur medici del servizio sanitario, siano legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura. "Nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica: la commissione si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell’incarico da conferire; l’elenco viene sottoposto al direttore generale il quale, nell’ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l’incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (cfr. Cass., Sez. un., n. 25042 del 2005; n. 5920 del 2008)" (Cass., Sez. Un., 19.7.2011, n. 15764). I suddetti principi sono, infine, confortati dalla decisione n. 196 del 2005 della Corte costituzionale, che ha rimarcato come, nella materia in esame, il riparto della giurisdizione debba essere operato sulla base della natura dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.5.2013, n. 2947)
In base all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (v., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, 8.11.2012, n. 2271; T.A.R. Campania, Napoli, 20.1.2004, n. 229), a seguito soprattutto delle conclusioni raggiunte in data 11 dicembre 2003 dalla Commissione di studio istituita dai Presidenti ... Continua a leggere
La mancata immissione nel possesso nel termine di tre mesi non determina la perdita di efficacia dell’occupazione e tanto meno del decreto di esproprio
L’art. 22 bis del t.u. n. 327/2001, comma 6, stabilisce che "Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13". Ad avviso del Consiglio di Stato, pertanto, la mancata immissione nel possesso nel termine di tre mesi non determina alcuna perdita di efficacia dell’occupazione disposta ai sensi dell’art. 22-bis e tanto meno del decreto di esproprio. Neppure meritevole di accoglimento si palesa la censura che la circostanza di essere gli appellanti rimasti nel possesso, renderebbe illegittimo il decreto di esproprio per mancata occupazione dei suoli, in violazione degli art. 23 e 24 nella parte in cui dispongono l’immediato trasferimento in favore della p.a. della proprietà. L’opinione non può essere condivisa, poiché l’effetto traslativo della titolarità del bene espropriato, tipico del decreto ablativo, non vede come presupposto di legittimità la preventiva spoliazione del possesso dell’area. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.5.2013, n. 2952)
L’art. 22 bis del t.u. n. 327/2001, comma 6, stabilisce che "Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13". Ad avviso del Consiglio di Stato, pertanto, la mancata immissione nel possess ... Continua a leggere
Il giudice, con riferimento all’attività tecnico-discrezionale esercitata dall’amministrazione in sede di sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, non può operare autonomamente la verifica di congruità dell’offerta, sovrapponendo la propria idea tecnica al giudizio, non erroneo, né illogico dell’organo amministrativo
In virtù dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, con riferimento all’attività tecnico-discrezionale esercitata dall’amministrazione in sede di sub procedimento di verifica, il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del giudizio di anomalia, può sindacare le valutazioni rese dall’Amministrazione solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, senza che possa operare autonomamente la verifica di congruità dell’offerta, sovrapponendo la propria idea tecnica al giudizio, non erroneo, né illogico dell’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’apprezzamento dell’interesse pubblico nel caso concreto (Cons. Stato, Sez. IV 27 giugno 2011 n. 3862; Sez V 28 ottobre 2010 n. 7631; idem 18 agosto 2010 n. 5848). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.5.2013, n. 2956)
In virtù dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, con riferimento all’attività tecnico-discrezionale esercitata dall’amministrazione in sede di sub procedimento di verifica, il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del giudizio di anomalia, può sindacare l ... Continua a leggere
Verifica dell'anomalia dell'offerta: nella valutazione della remunerabilità dell’offerta come criterio di valutazione della sua serietà non può in linea di massima tenersi in considerazione un limite minimo di utile d’impresa predeterminato e fissato con la presentazione dell’offerta
Nella valutazione della remunerabilità dell’offerta come criterio di valutazione della serietà della stessa non può in linea di massima tenersi in considerazione un limite minimo di utile d’impresa predeterminato e fissato con la presentazione dell’offerta, essendo questo influenzato da una molteplicità di elementi per loro natura variabili (Consiglio di Stato Sez. IV 14 dicembre 2004 n. 8028). Invero, come recentemente precisato dal Consiglio di Stato (Sez. III 26 gennaio 2012 n. 342), nel computo della quota remunerativa concorrono vari fattori, dovendosi tener presente che le percentuali per spese generali e costi, diversi dal costo del lavoro, nonché la percentuale di utile d’impresa non sono voci incomprimibili, sicché ben possono aversi aliquote "basse" di utili, anche in ragione del fatto che trattasi di elementi la cui incidenza è variabile da impresa ad impresa. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.5.2013, n. 2956)
Nella valutazione della remunerabilità dell’offerta come criterio di valutazione della serietà della stessa non può in linea di massima tenersi in considerazione un limite minimo di utile d’impresa predeterminato e fissato con la presentazione dell’offerta, essendo questo influenzato da una moltepl ... Continua a leggere
I piani che disciplinano, sul piano urbanistico, l‘jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati devono essere immediatamente impugnati nel termine decadenziale che decorre dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio
In linea generale la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione, deve essere collegata per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato, al momento in cui il predetto controinteressato sia in grado di percepire la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica. Perciò, salvo che non venga fornita la prova certa di una conoscenza anticipata del provvedimento abilitativo, nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori, che è il momento in cui è materialmente apprezzabile la portata definitiva dell'intervento in precedenza assentito (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 29 luglio 2011 n. 15; Cons. St., sez. IV, 29 maggio 2009 n. 3358)...... si ricorda che i piani che disciplinano, sul piano urbanistico, l‘jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati devono essere immediatamente impugnati nel termine decadenziale che decorre dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio (cfr. di recente Consiglio Stato, sez. IV 14 febbraio 2012, n. 704; Consiglio Stato, sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1868; idem 30 giugno 2011 n. 3888). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.5.2013, n. 2958)
In linea generale la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione, deve essere collegata per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato, al momento in cui il predetto controinteressato sia in grado di percepire la concreta entità ... Continua a leggere
In caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, lo scostamento di volumetria non può ritenersi ammissibile pena lo sconfinamento nella differente ipotesi della nuova costruzione laddove vada ad incidere sul requisito della identità di sagoma, superfici e volumi
Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 sono "interventi di ristrutturazione edilizia" (...) "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.". Il concetto di ristrutturazione edilizia comprende la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, nel senso che debbano essere rispettate quantomeno le "linee essenziali" della sagoma. E’ così necessaria l’identità della complessiva volumetria del fabbricato e, per l’area di sedime, il fabbricato deve occupare la stessa area e sorgere sulla stessa superficie utilizzata dal precedente senza compromettere un territorio diverso, coerentemente con la ratio di recupero del patrimonio esistente. Se anche l’attuale art. 3 non contiene più il riferimento alla "fedele ricostruzione" , occorre però considerare con rigore i criteri della medesima volumetria e sagoma, in virtù della modifica dell’istituto. Se quindi con la modifica introdotta dal D.Lgs. 301/2002 la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, al fine di conservare una logica normativa è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva del mantenimento della sagoma precedente. Proprio perché non vi è più il limite della "fedele ricostruzione" per la ristrutturazione si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti le linee fondamentali per sagoma e volumi (così, Cons. Stato, IV, 28 luglio 2005, n.4011; Cons. Stato, V, 14 aprile 2006, n. 2085). Anche escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione, esigenze di interpretazione logico-sistematica della nuova normativa inducono la giurisprudenza a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177). In caso di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, lo scostamento di volumetria non può, dunque, ritenersi ammissibile pena lo sconfinamento nella differente ipotesi della nuova costruzione laddove vada ad incidere sul requisito della identità di sagoma, superfici e volumi richiesto dall'art. 3, d.P.R. n. 380/2001. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.5.2013, n. 2972)
Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 sono "interventi di ristrutturazione edilizia" (...) "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preceden ... Continua a leggere
Ai fini della tempestività dell'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per impugnare, va riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente
In punto di diritto, si osserva che (così, tra tante, Consiglio di Stato sez. IV, 19 dicembre 2012, n. 6557), in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., la dimostrazione della tardività del ricorso e, quindi, della pregressa piena conoscenza degli elementi essenziali dell'atto in capo al destinatario, deve essere fornita da chi eccepisce la tardività dell'impugnazione; in particolare, la conoscenza effettiva e completa del titolo edilizio da parte del terzo si verifica di regola con l' ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, e non solo con il loro inizio; ai fini della tempestività dell'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo a ciò legittimato, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione medesima va riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, fermo restando che la prova della tardività dell'impugnazione deve essere fornita rigorosamente e incombe, secondo le regole generali, alla parte che la deduce (Consiglio di Stato sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5657). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30.5.2013, n. 2974)
In punto di diritto, si osserva che (così, tra tante, Consiglio di Stato sez. IV, 19 dicembre 2012, n. 6557), in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., la dimostrazione della tardività del ricorso e, quindi, della pregressa piena conoscenza degli elementi e ... Continua a leggere
L’ordine di demolizione è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico
La giurisprudenza di questo Consiglio, cui la Sezione aderisce, è costante nel ritenere che «l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Non può ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato, né l’interessato può dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi» (Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2781). In particolare, si è affermato che nel caso di abusi edilizi vi è «un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, che confida nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza». In questi caso il «fattore tempo non agisce qui in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse» (Cons. Stato, IV, 4 maggio 2012, n. 2592).....l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (tra gli altri, Cons. Stato, IV, 18 settembre 2012; 10 agosto 2011, n. 4764; IV, 20 luglio 2011, n. 4403; VI, 24 settembre 2010, n. 7129). (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 31.5.2013, n. 3010)
La giurisprudenza di questo Consiglio, cui la Sezione aderisce, è costante nel ritenere che «l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazi ... Continua a leggere
L’omessa indicazione nell’ordinanza di demolizione dell’area non costituisce motivo di invalidità dell’atto, in quanto la posizione del destinatario del provvedimento è tutelata dall’esistenza di un successivo e autonomo provvedimento acquisitivo
L’art. 32 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede, al comma 2, che l’ordine di demolizione deve indicare l’area che viene acquisita. Il terzo comma dello stesso art. 32 dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune». La chiara distinzione tra atto di demolizione e atto di acquisizione implica che l’omessa indicazione nell’ordinanza di demolizione dell’area non costituisce motivo di invalidità dell’atto, in quanto la posizione del destinatario del provvedimento – sotto tale profilo - è tutelata dall’esistenza di un successivo e autonomo provvedimento acquisitivo (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2013, n. 894; Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4659). Ne consegue che, una volta definita la natura e la consistenza delle opere abusivamente realizzate mediante l’accertamento che si stata svolgendo in questa sede, l’amministrazione potrà adottare i provvedimenti consequenziali che terranno conto delle modalità, previste dalla legge, di acquisizione delle aree. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 31.5.2013, n. 3010)
L’art. 32 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede, al comma 2, che l’ordine di demolizione deve indicare l’area che viene acquisita. Il terzo comma dello stesso art. 32 dispone che «se il responsabile dell’abuso non p ... Continua a leggere
E' necessario il permesso di costruire se le opere agganciate al muro perimetrale danno luogo alla modificazione della sagoma e dei prospetti
L’art. 10 del d.p.r. n. 380 del 2001 prevede che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, tra l’altro, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della sagoma e dei prospetti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che le opere, sopra indicate, essendo, come nella specie, agganciate al muro perimetrale danno luogo alla predetta modificazione, con la conseguente necessità del permesso di costruire (Cons. Stato, IV, 29 aprile 2011, n. 2549). (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 31.5.2013, n. 3010)
L’art. 10 del d.p.r. n. 380 del 2001 prevede che sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, tra l’altro, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della sagoma e dei prospetti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che le ope ... Continua a leggere
A Venezia e' dovuto il pagamento del canone di concessione relativo allo specchio d’acqua occupato dalle terrazze costruite sul canale, a prescindere dalla proprietà delle stesse e dai costi di realizzazione
Venezia, la sua laguna ed i ristoranti posti sulle terrazze d'acque in legno realizzate sui canali sono al centro del giudizio in esame che verte sulla domanda, formulata da alcune Trattorie che gestiscono esercizi pubblici in Venezia Murano usufruendo appunto di "terrazze d’acqua" in legno realizzate sul canale di acqua lagunare antistante i loro esercizi. Si chiede in particolare l'annullamento della sentenza del T.A.R. con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di determinazione del canone annuo per occupazione di area pubblica per gli anni 1995-1996-1997, nonché della deliberazione della G.M. n. 1654/1995, di approvazione della tariffa annuale per canone concessorio di occupazione del demanio stradale comunale, e degli artt. 3 e 7 del regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia. Il Consiglio di Stato Ha respinto l'appello osservando che il T.A.R. ha ritenuto che, in base al R.D. n. 1040/1872, al R.D. n. 721/1904 e al R.D. n. 5629/1888, i canali e i rii interni compresi nell’abitato della città di Venezia e delle isole maggiori sono esclusi da quelli costituenti la laguna vera e propria e dalle opere costituenti il porto, con ufficio simile a vie ordinarie nell’abitato urbano e con giurisdizione esclusiva del Comune, che è l’unico soggetto competente a rilasciare concessioni ad essi relative (anche se è prevista una riserva dei diritti del pubblico demanio, da intendere nel senso che postula il diritto di intromissione circa la loro manutenzione solo ai fini del riflesso che questa può comportare sulla conservazione della laguna vera e propria, come confermato dalla l. n. 366/1963). La consegna dei canali e rii al Comune ha comportato, secondo il T.A.R., che il soggetto pubblico titolare dell’interesse alla demanialità di essi è stato riconosciuto nell’ente locale in funzione dell’uso degli stessi, cioè di vie ordinarie dell’abitato urbano, con loro ascrivibilità al demanio stradale più che a quello marittimo, considerato che l’art. 822, comma 2, del c.c., che non li menziona tra quelli appartenenti al demanio accidentale, è interpretabile estensivamente; ciò considerato che l’aggiunta operata dal d.l. n. 96/1995 non appare introdurre una deroga alla esenzione dal demanio stradale, ma una puntualizzazione a conferma dell’assoggettamento dei canali alla tassa al pari delle altre vie e dei beni del demanio comunale. Ritiene la Sezione V del Consiglio di Stato che le tesi propugnate dal primo Giudice siano condivisibili ed immuni dalle censure formulate con l’atto di appello. Che la laguna di Venezia appartenga al demanio marittimo è indubbio. Infatti la generale individuazione legislativa dei beni del demanio marittimo è contenuta nell'art. 822 c.c., che indica: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, e più specificamente nell'art. 28 del c. nav., secondo cui appartengono al demanio marittimo: "a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo". Secondo l’art. 1 del r.d.l. n. 1853/1936, abrogato dall'articolo 31, comma 1, della legge 5 marzo 1963, n. 366, "La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del cavallino) alla foce del Brenta (conca di brondolo) ed è compreso fra il mare e la terra ferma. Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti ed è limitata verso terra ferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi". Deve tuttavia ritenersi che la estensione del demanio marittimo necessario sia determinata da eventi naturali e che vari al variare di essi, sicché le operazioni che l'autorità effettua per delimitare detto demanio hanno valore puramente dichiarativo; i beni del demanio marittimo necessario sono pertanto tali se ed in quanto ordinati agli usi del mare e, a seconda che acquistino o perdano l'attitudine a servire a tali usi, acquistano o sperdono il carattere di bene demaniale. È pertanto l'attitudine a servire ai c.d. "usi del mare" (navigazione, diporto, pesca, balneazione, ecc.) a costituire il criterio delimitativo dell'estensione dei beni demaniali marittimi e tale funzione costituisce la "ratio" e il limite per l'affermazione del loro carattere demaniale. Quindi per tutti i beni facenti parte del demanio marittimo il punto essenziale dell'indagine che riguarda la identificazione del bene come appartenente a tale categoria giuridica deve essere incentrato sull'elemento funzionale, cioè sulla idoneità del bene a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 6 giugno 2012, n. 9118; Cass. n. 15846 del 2011). Anche se tra gli usi pubblici del mare sono di norma compresi la navigazione, l'accesso, l'approdo e la tirata in secco dei natanti, come può avvenire anche lungo i canali interni ed i rii di cui trattasi, la possibilità di utilizzare esse aree per la navigazione, essendo imposto l'uso di piccole imbarcazioni a fondo piatto per gli spostamenti lungo gli stessi, non potrebbe essere riferita agli usi precipui del mare, perché ben diverse devono essere le imbarcazioni professionali o da diporto che possono essere utilizzate in mare per la vera e propria navigazione. Pure deve escludersi che sia nei canali possibile il normale esercizio di altri usi pubblici del mare, come la pesca, la balneazione, ecc.. E’ quindi escluso il carattere di demanio marittimo della parte della laguna di Venezia non utilizzata precipuamente secondo gli usi pubblici del mare. Orbene, in linea con detto criterio di differenziazione tra demanio marittimo necessario e le zone da esso escluse, sono intervenute disposizioni come il R.D. n. 1040/1872 e il R.D. n. 5629/1888, integrato dal R.D. n. 721/2904, che hanno escluso i canali e rivi interni della città di Venezia dal novero di quelli esistenti in laguna, considerandoli di esclusivo interesse del Comune, soggetti alla sua giurisdizione e manutenzione. Tanto comporta la equiparazione di detti canali interni più a vie di comunicazione acquea e quindi a strade, includibili nel demanio comunale stradale (invece che nel demanio marittimo) relativamente al quale, ex art. 822, comma 2, e 824 del c.c., i Comuni sono titolari del relativo diritto....Invero è incontrovertibile che il pagamento del canone di concessione è relativo allo specchio d’acqua occupato dalle terrazze costruite sul canale, a prescindere dalla proprietà delle stesse e dai costi di realizzazione, che sono da affrontare anche in caso di occupazione con plateatici posti su pedane sulle pubbliche vie, senza che le relative spese vengano sottratte da quanto dovuto a titolo di canone di occupazione; inoltre non può sussistere disparità di trattamento rispetto alle occupazioni di canali con posti barca, sia per la precarietà anche temporale di tali ultime occupazioni rispetto a quella effettuata con dette terrazze, sia perché i natanti ormeggiati non sono stabilmente infissi a terra e collegati con continuità con le pubbliche vie, cui non sono di certo assimilabili, come invece dette terrazze. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.6.2013, n. 3032)
Venezia, la sua laguna ed i ristoranti posti sulle terrazze d'acque in legno realizzate sui canali sono al centro del giudizio in esame che verte sulla domanda, formulata da alcune Trattorie che gestiscono esercizi pubblici in Venezia Murano usufruendo appunto di "terrazze d’acqua" in legno realiz ... Continua a leggere
E' onere del richiedente il condono edilizio provare che l’opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti
Ai fini del condono edilizio la realizzazione dell’opera abusiva, alla data del 31 dicembre 1993, è identificabile se l’immobile è già eseguito, sia pure al rustico in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali devono essere comprese le tamponature che sono necessarie per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna (C.d.S., sez. V, 18 novembre 2004, n. 7547), aggiungendosi che, per quanto riguarda le opere interne o quelle non destinate ad uso non residenziale, la loro ultimazione è da ricollegare al loro completamento funzionale, inteso nel senso della sussistenza delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso per il quale sono state realizzate (o l’uso diverso da quello a suo tempo assentito o incompatibile con l’originaria destinazione d’uso, nel caso di mutamento di quest’ultimo) (C.d.S., sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 683; 9 maggio 2011, n. 2750; sez. V, 21 maggio 1999, n. 587; 18 novembre 2004, n. 7547; 23 maggio 2005, n. 2578; 4 ottobre 2007, n. 5153). Posto poi che la distinzione tra ultimazione a rustico e completamento funzionale deve essere eseguita in concreto e non in astratto, non essendo sufficiente la qualificazione della parte a determinare oggettivamente il contenuto dei lavori eseguiti (C.d.S., sez. V 18 dicembre 2002, n. 702l), sempre ai fini del condono edilizio, è stato sottolineato che è onere del richiedente il condono edilizio provare che l’opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti (C.d.S., sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3067; così del resto anche sez. V, 14 marzo 2007, n. 1249, secondo cui la prova del completamento dell’edificio entro la data prevista dalla legge può essere validamente fornita, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, attraverso la produzione della documentazione, munita di data certa, delle fatture e delle bolle di accompagnamento dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.6.2013, n. 3034)
Ai fini del condono edilizio la realizzazione dell’opera abusiva, alla data del 31 dicembre 1993, è identificabile se l’immobile è già eseguito, sia pure al rustico in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali devono essere comprese le tamponature che sono necessarie per stabilire la relativa ... Continua a leggere
Il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono edilizio può avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., sez. V, 13 aprile 1999, n.414; 15 aprile 2004, n. 2140) "il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono edilizio (ai sensi dell’art. 35, comma 20, della legge n. 47 del 1985), può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale"; ciò del resto è stato ritenuto coerente con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 256 del 1996, ad avviso della quale la deroga introdotta dall’articolo 35 della legge n. 47 del 1985 "…non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità…a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.P.R. 425/94), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica…Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico – sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari" (C.d.S., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2140). D’altra parte il certificato di abitabilità non serve ad abilitare l’immobile ad un certo uso piuttosto che ad un altro, giacché dopo il D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, non è previsto un certificato di abitabilità specializzato, così che l’abitabilità riguarda solo la salubrità dell’immobile (C.G.A., 13 ottobre 1999, n. 469) e quindi il solo manufatto edilizio e non l’attività che viene svolta (C.d.S., sez. V, 3 giugno 1996, n. 613); il rilascio del certificato di abitabilità è pertanto condizionato non solo alla salubrità degli ambienti, ma anche alla conformità edilizia dell’opera, sicché, attesa la presunzione iuris tantum di legittimità degli atti amministrativi, col rilascio del permesso di abitabilità devono intendersi verificate, salvo prova contraria, entrambe le suddette condizioni, senza necessità di produrre ulteriori certificati (Cass. Civ., sez. II, 12 ottobre 2012, n. 17498). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.6.2013, n. 3034)
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., sez. V, 13 aprile 1999, n.414; 15 aprile 2004, n. 2140) "il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono edilizio (ai sensi dell’art. 35, comma 20, della legge n. 47 del 1985), può legittimamente avvenire in der ... Continua a leggere
La legittimazione alla proposizione del ricorso in materia edilizia discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione giuridica di collegamento stabile con la zona oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato
In linea di principio, i proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l’assetto edilizio, urbanistico ed ambientale della zona. Né è necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia (cfr. Consiglio Stato sez. IV n. 284 del 23/01/2012; Consiglio Stato sez. IV 13 gennaio 2010 n. 72). Infatti, se l'art. 31 comma 9 L. 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dall'art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765) non ha introdotto un'azione popolare, nondimeno ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è ubicata e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la zona stessa. La legittimazione alla proposizione del ricorso in materia edilizia discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione giuridica di collegamento stabile con la zona oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato. Il che esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI 15 giugno 2010 n. 3744). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4.6.2013, n. 3055)
In linea di principio, i proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono mo ... Continua a leggere
La variante di un piano regolatore generale, che conferisce nuova destinazione ad aree che risultavano già urbanisticamente classificate, necessita di apposita motivazione solo se queste classificazioni siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari (come ad esempio quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato; da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, o dalla reiterazione di un vincolo scaduto)
In via di principio che le attività dirette alla realizzazione di uno strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate oltre il termine di validità del Piano, per cui una volta scaduto l'Autorità competente in materia urbanistica riacquista il potere-dovere di dare un differente assetto urbanistico relativamente alle parti non realizzate (cfr. Consiglio Stato sez. IV 19 febbraio 2007 n. 851). In tale prospettiva, la variante di un piano regolatore generale, che conferisce nuova destinazione ad aree che risultavano già urbanisticamente classificate, necessita di apposita motivazione solo nel caso in cui queste classificazioni siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari, cioè da individuate situazioni giuridiche concrete (come ad esempio quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato; da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, o ancora dalla reiterazione di un vincolo scaduto: cfr. Consiglio Stato sez. V 16 ottobre 2006 n. 6134; Consiglio Stato sez. IV 05 agosto 2005 n. 4166; Consiglio Stato sez. IV 30 giugno 2005 n. 3496). In caso di perdita di efficacia della lottizzazione per scadenza del termine decennale, ai soggetti estranei alla proprietà delle aree interessate non può essere riconosciuto alcun peculiare affidamento all’intangibilità della precedente destinazione urbanistica, anche in caso di aree prima destinate a standard. La differenzazione tra standard del Piano di lottizzazione e standard del PRG ha un rilievo solo in costanza di validità del primo, per cui una volta realizzato l’intervento – fatto salvo il diritto al mantenimento dello status quo dei terreni completamente edificati - ovvero decorso il termine decennale di validità del P.d.L. , non sussiste alcun specifico vincolo al mantenimento dei precedenti standard. La scadenza della validità del P.d.L. determina il venir meno dei presupposti dello ius aedificandi e della posizione qualificata del lottizzante (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 01 aprile 2011 n. 2071), e comporta l’inefficacia di tutte le previsioni del piano di lottizzazione che non hanno avuto concreta attuazione (cfr. Consiglio Stato sez. V 30 aprile 2009 n. 2768). La valutazione dell’incidenza dei nuovi insediamenti sugli standard urbanistici, in caso di variante al P.R.G., deve essere complessivamente riferita all’intero territorio comunale e la considerazione della zona precedentemente interessata dalla lottizzazione, va ricollocata nell’ambito della valutazione globale di tutte le infrastrutture. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4.6.2013, n. 3055)
In via di principio che le attività dirette alla realizzazione di uno strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate oltre il termine di validità del Piano, per cui una volta scaduto l'Autorità competente in materia urbanistica riacquista il potere-dovere di d ... Continua a leggere
E' illegittima la procedura espropriativa non preceduta da alcuna forma di comunicazione ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90 e/o dell’art. 10 della l. 865/71
Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua – con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativo – quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono comunque all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti (in tal senso, CdS, Sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1922; Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823; Sez. IV, 18 maggio 1998, n. 836)" (Cons. St., sez. IV, 30.9.2002, n. 5003).....L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado d’influire sul contenuto del provvedimento, la giurisprudenza di questo Consiglio ha così più volte ribadito che l’omissione di tale formalità non viziava il procedimento solo nelle ipotesi in cui il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 22.5.2001, n. 2823; Cons. St., sez. IV, 30.9.2002, n. 5003). Ciò posto e dato, quindi, come per consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in favore di un’interpretazione evolutiva dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 anche prima della l. 15/2005, la stessa giurisprudenza ha però affermato, altrettanto costantemente, che il corretto provvedimento espropriativo postula un contraddittorio al quale la comunicazione di avvio del relativo procedimento è indefettibilmente funzionale, sicché, in mancanza di comunicazione al privato potenzialmente leso dal provvedimento finale, quest’ultimo si rivela illegittimo e dev’essere annullato (v., inter alias, Cons. St., sez. IV, 19.12.2003, n. 8373). Non può che discenderne, pertanto, l’illegittimità della nuova procedura espropriativa, non preceduta da alcuna forma di comunicazione ai sensi del richiamato art. 7 della l. 241/90 e/o dell’art. 10 della l. 865/71. È del resto, quand’anche si volesse ritenere l’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/90 norma di carattere processuale e pertanto, in quanto tale, applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della l. n. 15 del 2005, aderendo a quell’orientamento che privilegia la ratio della disposizione, volta a far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell’amministrazione (v., per tale orientamento, Cons. St., sez. IV, 17.9.2012, n. 4925), la conclusione non muterebbe. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.6.2013, n. 3048)
Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua – con pr ... Continua a leggere
L’impugnativa della concessione in variante non può certo comportare una rimessione in termini in caso di decadenza per l’impugnativa avverso l’atto originario
In presenza di una variante di concessione edilizia originaria e recante modifiche di non rilevante consistenza, è inammissibile il ricorso avverso la concessione in variante in mancanza di tempestiva impugnativa della originaria concessione, se la incisione (la lesione) è avvenuta con il primo provvedimento; è altresì evidentemente condivisibile il principio secondo cui l’impugnativa della concessione in variante non può certo comportare una rimessione in termini in caso di decadenza per l’impugnativa avverso l’atto originario. Nella specie, tuttavia, la vicenda si pone in modo diverso, in quanto dalla relazione tecnica risulta evidente che la concessione in variante apporta un pregiudizio in sé autonomo e diverso rispetto a quanto assentito dalla concessione originaria, perché è essa variante (sul punto è chiara la sentenza appellata) e non già il precedente titolo abilitativo, a consentire la costruzione di un edificio di tre piani fuori terra, in luogo di un edificio di soli due piani fuori terra e cioè comporta la realizzazione di un fabbricato edilizio di maggiore entità sia sotto il profilo volumetrico che di superficie coperta. A prescindere quindi dall’interesse a contestare da subito in modo ammissibile anche i titoli precedenti, non vi è dubbio che la variante assuma una autonoma valenza lesiva, non potendosi ritenere che l’interesse a ricorrere sussista soltanto per la contestazione in sé dell’intervento – in tal caso sì sarebbe stata condivisibile la prospettazione degli appellanti - in quanto investe anche le modalità, ritenute illegittime (per esempio, per distanze o altezza, certamente mutate con la variante). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.6.2013, n. 3184)
In presenza di una variante di concessione edilizia originaria e recante modifiche di non rilevante consistenza, è inammissibile il ricorso avverso la concessione in variante in mancanza di tempestiva impugnativa della originaria concessione, se la incisione (la lesione) è avvenuta con il primo pro ... Continua a leggere
Se lo strumento urbanistico comunale prescrive che, in una certa zona di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non può superare la media dell'altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media va limitata ai soli edifici limitrofi a quello costruendo
Se lo strumento urbanistico comunale prescrive che, in una certa zona di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare la media dell'altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media non può che limitarsi ai soli edifici limitrofi a quello costruendo, a rischio altrimenti di svuotare la norma urbanistica di qualunque significato, mentre essa è appunto preordinata ad evitare che fabbricati contigui o vicini presentino altezze marcatamente differenti, considerato, peraltro, che l'assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione (così Consiglio Stato sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1448). (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.6.2013, n. 3184)
Se lo strumento urbanistico comunale prescrive che, in una certa zona di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare la media dell'altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media non può che limitarsi ai soli edifici limitrofi a quello costruendo, a rischio ... Continua a leggere
Abusi edilizi: irrilevante e' il lungo lasso di tempo trascorso tra l’epoca dell’abuso e la data del provvedimento repressivo
Per principi che da tempo sono stati messi in rilievo da pacifica e datata giurisprudenza e che pongono in rilievo anzitutto il carattere permanente dell’illecito edilizio (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. V, n.2544/2000) si evidenzia come l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso risieda nella stessa natura del provvedimento repressivo, essendo, come suol dirsi, "in re ipsa" (v.,fra le numerose, Cons. di Stato, sez. V, n.104/1985). L’applicazione dei due principi preclude che possano aver rilievo, rispettivamente, il lungo lasso di tempo trascorso tra l’epoca dell’abuso e la data del provvedimento repressivo e, sul fronte della posizione incisa, che detto arco temporale obblighi l’Amministrazione a valutare un eventuale affidamento ingeneratosi nel responsabile dell’abuso. A quest’ultimo riguardo deve peraltro osservarsi che l’affidamento può assumere rilevanza, originando la necessità di un più intenso onere di motivazione, solo in presenza di atti o comportamenti dell’amministrazione dai quali esso possa effettivamente ed attendibilmente trarre fonte. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.6.2013, n. 3183)
Per principi che da tempo sono stati messi in rilievo da pacifica e datata giurisprudenza e che pongono in rilievo anzitutto il carattere permanente dell’illecito edilizio (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. V, n.2544/2000) si evidenzia come l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso risied ... Continua a leggere
L'immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione dipende dalla portata immediatamente lesiva delle clausole che è incentrata sulla loro capacità di determinare l’esclusione del concorrente ben prima e al di là di qualsiasi valutazione comparativa della sua offerta con quelle degli altri
Ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione, è non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che "le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale" (Cons. St., Ad. Plen., 29.1.2013, n. 1). (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.5.2013, n. 2841)
Ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione, è non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che "le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha c ... Continua a leggere