News 2 Settembre 2015 - Area Contabile


NORMATIVA

Pagamenti transfrontalieri nella Comunità: in G.U. il d.lgs sui requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e le sanzioni

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Entra in vigore il 1 settembre 2015 il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 135 recante "Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'".

 
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Entra in vigore il 1 settembre 2015 il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 135 recante "Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per l ... Continua a leggere

 

Rapporti tra fisco e contribuenti: in G.U. il decreto legislativo sulla certezza del diritto

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Entreranno in vigore il 2 settembre p.v. le disposizioni sulla "certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23" introdotte dal Decreto legislativo n. 128/2015 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015.

 
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Entreranno in vigore il 2 settembre p.v. le disposizioni sulla "certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23" introdotte dal Decreto legislativo n. 128/2015 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 201 ... Continua a leggere

 

Sistema di tesoreria unica, inserita l'Autorità Nazionale Anticorruzione

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10.8.2015 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.6.2015 recante "Inserimento dell'Autorita' nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici". In tal modo è stata esclusa dalla tabella A la soppressa AVCP sostituendola con l'ANAC.

 
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GIURISPRUDENZA

Corte dei Conti: è nulla la costituzione in giudizio se i convenuti in conflitto d'interessi hanno dato mandato allo stesso avvocato

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Secondo consolidata giurisprudenza, la colpevolezza degli Organi politici, che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno, può non assurgere a gravità perseguibile, nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico. Sulla base di tale principio la Corte dei Conti in Comune lombardo ha analizzato d'ufficio la posizione del Sindaco, del Vice Sindaco, dell'Assessore ed del Responsabile del Servizio Finanziario che -citati in giudizio dalla Procura per il danno erariale conseguente ad una delibera di conferimento di un incarico adottata sulla base del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione - si sono costituiti in giudizio con il medesimo avvocato. In particolare, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione Lombardia nella sentenza del 4.8.2015 n. 142 ha esaminato la questione dell’esistenza di un reciproco conflitto di interessi tra i convenuti proprio in considerazione della costituzione in giudizio con il medesimo difensore. A tal fine la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale "la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito il mandato con un unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia un conflitto di interessi" (Cass. Civ. Sez. III°, sentenza n. 8842/04). Pertanto, la sussistenza di un siffatto conflitto costituisce un limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti allo stesso Avvocato che, in tale situazione, è impossibilitato "a svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di portatori di pretese collidenti" (Cass. Civ. Sez. II°, n. 21350/05). Ancor più recentemente la Suprema Corte ha affermato che "… nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di "simultaneus processus", dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti" (Cass. Civ. Sez. III°, n. 15884/13). In materia, la giurisprudenza contabile è in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. su tutte Sezione III° n. 156 del 28 febbraio 2012; n. 798 del 6 dicembre 2012 e n. 605 del 20 settembre 2013). Sulla base di tale copiosa giurisprudenza, la Corte dei Conti ha rilevato - tenuto conto che la Responsabile del Settore Finanziario, si è costituita congiuntamente ai Membri della Giunta Comunale, con unica memoria del medesimo difensore - il conflitto di interessi tra i convenuti statuendo che ciò comporta, per pacifica e risalente giurisprudenza, la nullità della costituzione in giudizio e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti (cfr. in proposito Cass. Sez. III° n. 2779/68). La sentenza nel merito si occupa inoltre del danno erariale derivante dal conferimento di incarichi esterni. Per approfondire leggi il testo integrale.

 
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Secondo consolidata giurisprudenza, la colpevolezza degli Organi politici, che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno, può non assurgere a gravità perseguibile, nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico. Su ... Continua a leggere

 
 
 
 
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