
News 11 Maggio 2015 - Area Contabile
Attività di vigilanza bancaria: sono sottratti dalla regola della partecipazione procedimentale sia il decreto di scioglimento del MEF sia la proposta formulata dalla Banca d’Italia
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 8.5.2015

L’appello giunto all'esame del Consiglio di Stato riguarda l'impugnazione della sentenza 16 gennaio 2014 n. 623, con la quale il TAR per il Lazio, sez. III, ha rigettato il ricorso proposto contro il decreto 11 marzo 2013 n.31, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo della Banca del Veneziano nonchè la delibera n. 144/2013, con la quale il Direttore Generale della Banca d’Italia ha nominato gli organi straordinari. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 8.5.2015 ha rilevato che, nell’ambito dell’esercizio di funzioni di vigilanza sull’attività bancaria, le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed in particolare quelle sulla partecipazione procedimentale, risultano applicabili in quanto compatibili con la specificità della materia (art. 4, co. 3, d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385). Al riguardo, deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale, con riferimento al procedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo, l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è specificamente derogato dall’art. 70, comma 3, d.lgs. n. 385/1993, il quale, ispirandosi ad evidenti ragioni di riservatezza a tutela del pubblico risparmio, sottrae alla regola della partecipazione procedimentale sia il decreto di scioglimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia la proposta formulata dalla Banca d’Italia; di conseguenza, né l’uno né l’altra possono essere comunicati agli interessati prima della consegna dell’azienda ai commissari straordinari (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8016; sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4124 e 4 giugno 2007 n. 2945 ). Tanto precisato, occorre osservare che, con il motivo di appello in esame, per un verso si lamenta la impossibilità di partecipazione al procedimento che ha portato al commissariamento della banca; per altro verso, si lamenta, in sostanza, un difetto di esame e valutazione dei contributi che il soggetto ispezionato ha fornito agli organi di vigilanza. Quanto al primo profilo, alla luce di quanto esposto appare evidente la sua infondatezza. Quanto al secondo profilo, questo si risolve più propriamente nella doglianza in ordine ad un (supposto) difetto di motivazione degli atti impugnati – nella misura in cui ragioni che li sorreggono risultano contraddette da rappresentazioni di parte – e come tale rifluisce, ai fini dell’esame, nei motivi sub a) e c) dell’esposizione in fatto. Semmai, giova precisare che la presenza di documentazione della quale si lamenta il mancato esame e/o considerazione da parte della Banca d’Italia, in qualche misura è dimostrazione in fatto della partecipazione degli appellanti alla attività ispettiva e agli sviluppi della medesima, ancorchè agli stessi non si sia data comunicazione di avvio (non già) della attività ispettiva, quanto, più specificamente, del procedimento di adozione del provvedimento di scioglimento degli organi societari, all’esito della predetta. Né risultano violate le norme richiamate della "Carta di Nizza" e del Trattato dell’Unione Europea, posto che avverso i provvedimenti amministrativi adottati – come dimostrano il ricorso giurisdizionale proposto ed il presente appello avverso la sentenza pronunciata in I grado – risulta garantito il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, tutelato anche dall’art. 24 Cost. Per le ragioni esposte, il secondo motivo di appello è infondato.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 8.5.2015
L’appello giunto all'esame del Consiglio di Stato riguarda l'impugnazione della sentenza 16 gennaio 2014 n. 623, con la quale il TAR per il Lazio, sez. III, ha rigettato il ricorso proposto contro il decreto 11 marzo 2013 n.31, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha disposto lo s ... Continua a leggere