News 28 Settembre 2014 - Area Contabile
Enti Locali: l'adozione del bilancio di previsione nel mese di settembre rende superflua la verifica del permanere degli equilibri di bilancio
Nessuna ricognizioni degli equilibri di bilancio per gli enti locali che hanno approvato nel corrente mese di settembre o si apprestino ad adottarlo. Questo in sintesi il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 00182/2014 nella quale si precisa che l'adempimento previsto dall'art. 193 del T.U.O.E.L. deve, quindi, essere disposto solo da parte degli enti locali che abbiano approvarto il bilancio di previsione entro il mese di agosto. Gli Enti che sono in procinto di deliberare l'approvazione del bilancio entro la data del 30 settembre p.v. potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio. Per approfondire scaricare la nota del Ministero cliccando su "Accedi al Provvedimento".
Nessuna ricognizioni degli equilibri di bilancio per gli enti locali che hanno approvato nel corrente mese di settembre o si apprestino ad adottarlo. Questo in sintesi il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 00182/2014 nella quale si precisa che l'adempimento previsto dall'art. 193 de ... Continua a leggere
IMU TASI ENC: prorogato al 30 novembre il termine per la presentazione della dichiarazione
E' stato firmato il 23 settembre 2014, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che differisce dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 il termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» - relativa agli anni 2012 e 2013 - previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto 26giugno 2014. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
E' stato firmato il 23 settembre 2014, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che differisce dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 il termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» - relativa agli anni 2012 e 2013 - previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto 26 ... Continua a leggere
Finanza pubblica: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sul riparto del contributo a carico dei comuni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17.9.2014 e' stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno recante "Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 47, comma 8 ess. del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89." Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17.9.2014 e' stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno recante "Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 47, comma 8 e ... Continua a leggere
Assunzione di nuovo personale e rispetto del patto di stabilità interno: parere della Corte dei Conti sulle disposizioni contenute nel d.l. n. 90/2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, Sezione Controllo Emilia Romagna con la deliberazione in esame risponde al quesito formulato da un Comune consistente nello stabilire se un ente locale - tenuto a rispettare il patto di stabilità interno a decorrere dal 2013 in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, comma 31, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 gennaio 2011, n. 148 - che non abbia, nel primo anno di applicazione di tale disciplina, ottemperato all’obbligo di riduzione annuale della spesa di personale (cfr. art. 1, comma 557, l.n. 296/2006), possa derogare al divieto di assumere nuovo personale nell’anno successivo (cfr. art. 1, comma 557-ter, l.n. 296/2006). In particolare la Corte - dopo aver ricostruito il quadro normativo contenente la disciplina in tema di vincoli alla spesa ed alle assunzioni di nuovo personale alla quale sono soggetti gli enti locali - si sofferma anche su alcune modifiche introdotte in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato previste nell’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010.L’articolo 3, comma 9, d.l. n. 90/2014 ha, infatti, stabilito, che "al comma 28 dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:"I limiti di cui al primo periodo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità, e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano alla sola quota finanziata da altri soggetti". L’articolo 11, comma 4-bis, d.l. cit. ha inserito all’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 un altro periodo ai sensi del quale "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell’ambito di risorse disponibili a legislazione vigente."9. Altra disposizione rilevante ai fini della trattazione del quesito in esame è quella introdotta dall’articolo 11, comma 4-quater, d.l. n. 90/2014, che ha aggiunto il comma 31-bis all’articolo 16, d.l. n. 138/2011).Tale norma prevede che "a decorrere dall’anno 2014, le disposizioni dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunte con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l’esercizio di funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".10. Tenuto conto del quadro normativo sopra descritto la Sezione ritiene che il quesito posto dal Comune istante debba essere risolto nei seguenti termini.Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato potrà essere disposta dall’ente nel 2014 in quanto al mancato rispetto dell’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006 - circostanza di cui lo stesso ente nella richiesta di parere ha dato atto- consegue il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale nell’anno successivo a quello nel quale l’inadempimento dell’obbligo della riduzione del trend storico della spesa di personale si è verificato (art. 1, co. 557, l.n. 296/2006).Né si ritiene che possa essere invocata l’applicazione dell’articolo 3, commi 5 e 5-quater, d.l. n. 90/2014 in quanto la disciplina da essi prevista si riferisce al regime delle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato da parte di regioni ed enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità che possono essere disposte nei limiti ivi fissati, purché siano stati rispettati i vincoli alla spesa di personale previste in altre disposizioni di legge, quali l’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006.Non sembra, inoltre, che possa trovare applicazione l’articolo 11, comma 4-quater, d.l. n. 90/2014 in quanto le tipologie di spesa per il personale che l’Ente ha indicato di aver sostenuto nel 2013 e 2014 per sopperire alle assenze del proprio personale dipendente non rientrano tra quelle che la predetta disposizione consente di escludere dal computo valido ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006 da parte dei comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti (tra i quali rientra il comune istante).Infine, l’esclusione di assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile nel 2014 da parte dell’Ente istante deriva dall’applicazione dell’articolo 11, comma 4-ter, d.l. n. 90/2014 che, come già visto al punto n. 8 della presente deliberazione, nel modificare la disciplina contenuta nell’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, consente solo agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale ex art. 1, comma 557, l. n. 296/2006 di non applicare i limiti per le assunzioni di personale a tempo determinato previsti nel citato art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.Per scaricare il parere cliccare su "Accedi al Provevdimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, Sezione Controllo Emilia Romagna con la deliberazione in esame risponde al quesito formulato da un Comune consistente nello stabilire se un ente locale - tenuto a rispettare il patto di stabilità interno a decorrere dal 2013 in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’ ... Continua a leggere
Sui conti correnti di tesoreria niente imposta di bollo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16.9.2014
Sul presupposto che per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa è necessario procedere all'apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli che si qualificano, quindi, come rapporti strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, un Comune ha presentato domanda di interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’imposta di bollo vada applicata anche agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalla banca nell’ambito del Servizio di tesoreria. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014 ha evidenziato che "Il tesoriere cura la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. Tra le attività che devono essere rese dal tesoriere nell'ambito del servizio di tesoreria rientra, inoltre, anche la custodia di titoli e valori. L'articolo 221 del TUEL stabilisce, infatti, che i titoli di proprietà dell'ente devono essere "gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria ... Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni." Vista la peculiarità del rapporto che si instaura tra l'ente locale e il tesoriere, come disciplinato dal TUEL, si ritiene che lo stesso non possa essere assimilato al rapporto che si instaura tra l'ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente, in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 209 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non trova applicazione l'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della citata Tariffa. Con riferimento ai rapporti in argomento appare, inoltre, rilevante che l'articolo 93, comma 2, del TUEL preveda che "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti". L'articolo 226, comma 1, del medesimo TUEL dispone, inoltre, che "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto". Dall'esame delle richiamate disposizioni emerge, quindi, che la banca che agisce in veste di tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell'ente locale (articolo 93 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e la documentazione inviata dalla banca all'ente, in virtù della convenzione di tesoreria, appare riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che la documentazione che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, possa essere ricondotta nella previsione recata dall'articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, che stabilisce l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per i "Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni". Si precisa, per completezza, che, qualora l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l'intermediario finanziario, per il quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D. Lgs. n. 267 del 2000, lo stesso sarà assoggettato all'imposta di bollo di cui rispettivamente all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari. Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta dalla banca istante per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso dalla Banca istante entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento (articolo 37 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642). Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2014. Le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del DPR n. 642 del 1972, richiamate dall'istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame con il presente interpello.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16.9.2014
Sul presupposto che per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa è necessario procedere all'apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli che si qualificano, quindi, come rapporti strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, un Comune ha presentato domanda di int ... Continua a leggere
Corte dei Conti: quando l'utilizzazione dei buoni pasto integra un danno erariale
segnalazione della Dott.ssa Eleonora Finizio della sentenza della Corte dei Conti Sez. II giurisdizionale centrale di appello del 5.9.2014
La vicenda giunta davanti alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizione centrale di appello prende le mosse da una ispezione amministrativa effettuata dal 24 al 27 febbraio 1999 dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, presso il Centro per la Giustizia Minorile diNapoli. Dall'ispezione emergeva che il citato centro di giustizia minorile erogava illegittimamente a favore di alcuni dei suoi dipendenti buoni-pasto per un controvale complessivo di € 85.700,00 (all’epoca 165.933.000 Lire), somma pari quasi alla metà dei buoni erogati da tutte le Amministrazioni italiane. L’illegittimità di tali buoni pasto - accertata prima dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania con sentenza n. 1521/2008 - é stata confermata in secondo grado dalla seconda sezione centrale di appello della Corte dei Conti con sentenza del 5 settembre 2014, nella quale si evidenzia come la loro erogazione sia avvenuta in violazione della normativa di settore disciplinante le modalità di concessione di tale beneficio nei confronti del personale delle P.A., contrattualizzato e non. Difatti, mentre la normativa subordina l’erogazione del beneficio in questione all’effettuazione da parte del dipendente della pausa pranzo, prevedendo espressamente che il buono-pasto spetta di norma solo se l’orario di lavoro viene prolungato di una pausa per il pranzo di 30 minuti almeno, nel Centro di Giustizia minorile di Napoli il buono-pasto veniva concesso senza che la pausa pranzo fosse effettuata e dunque, in mancanza di uno dei presupposti fondamentali per la sua erogazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte dei Conti ha affermato la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo ad alcuni Responsabili e Dirigenti del citato centro, respingendo le doglianze proposte da questi in merito alla pretesa mancanza, da parte degli stessi, di quelle specifiche competenze concernenti la gestione della spesa per la liquidazione dei buoni-pasto, per cui non potrebbe loro imputarsi né una violazione di obblighi di servizio, né un nesso causale fra la condotta e il danno erariale determinato dall’erogazione "a pioggia" dei detti buoni, elementi che costituiscono presupposti indefettibili per rinvenire una responsabilità amministrativa dei citati soggetti. Difatti la Corte dei Conti ha affermato la colpevole violazione dei doveri d’ufficio relativi all’accertamento delle condizioni per la concessione dei buoni-pasto (e quindi il citato nesso causale tra condotta e danno erariale) tanto dei Responsabili del Centro di Giustizia Minorile di Napoli, poiché essi avevano specifiche competenze gestorie come funzionari delegati (agenti contabili), di cui non si potevano spogliare semplicemente delegando a terzi la verifica in concreto della spettanza del beneficio (soprattutto perché negli elenchi e negli atti redatti da terzi risultava che la pausa pranzo non veniva effettuata); quanto dei Dirigenti dei singoli servizi che, pur essendo subordinati al Centro di Giustizia Minorile, avevano sia competenze proprie sull’attività svolta dai dipendenti del proprio ufficio (potendo quindi disporre sulla effettuazione o meno della pausa-pranzo), sia la competenza affidata dai Responsabili Del citato centro di disporre gli elenchi degli aventi diritto ai buoni. In conclusione, la seconda sezione centrale di appello della Corte dei Conti ha confermato la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dei funzionari parti in causa, affermando che gli stessi, pur essendo ben a conoscenza della mancanza delle condizioni necessarie per la concessione dei buoni-pasto, hanno ciononostante consentito l’erogazione degli stessi a vario titolo, commettendo così una cosciente violazione dei rispettivi obblighi di servizio. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione della Dott.ssa Eleonora Finizio della sentenza della Corte dei Conti Sez. II giurisdizionale centrale di appello del 5.9.2014
La vicenda giunta davanti alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizione centrale di appello prende le mosse da una ispezione amministrativa effettuata dal 24 al 27 febbraio 1999 dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, presso il Centro per la Giustizia Minorile di ... Continua a leggere