News 1 Settembre 2014 - Area Contabile
Agenzia delle Entrate: rimborsi fiscali, cartelle e riscossione coattiva nelle due nuove guide on line
La Sezione "Agenzia Informa" si arricchisce di due nuove guide con le quale si forniscono ai contribuenti utili informazione sul "rimborso delle imposte" e sulle "Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva" In particolare nella prima guida vengono le precisate le modalità per ottenere irimborsi risultanti dal modello 730, dal modello Unico o su richiesta nonché le modalità di erogazione dei rimborsi ed anche casi particolari come quello in cui il rimborso deve essere riscosso da un'altra persone nel caso in cui il destinatario è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato. Nella seconda guida, invece, l'Agenzia si occupa della riscossione mediante cartella, il pagamento a rate delle cartelle, la compensazione fra le cartelle e i crediti d'imposta, la compensazione fra le cartelle e i crediti verso la PA, l'annullamento, il ricorso e la sospensione di una cartella. Relativamente alla riscossione dei tributi nella guida vengono inoltre approfonditi argomenti quali il fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca nonché il pignoramento. Per scaricare le guide cliccare su "Accedi al Provvedimento".
La Sezione "Agenzia Informa" si arricchisce di due nuove guide con le quale si forniscono ai contribuenti utili informazione sul "rimborso delle imposte" e sulle "Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva" In particolare nella prima guida vengono le precisate le modalità per ottenere i ... Continua a leggere
Edilizia scolastica, settore agricolo, tutela ambientale, rilancio delle imprese, tariffe elettriche: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del d.l. 91/2014 con la legge di conversione 11.8.2014 n. 116
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.8.2014 e' stato pubblicato il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'ediliziascolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». Per scaricare il testo coordinato cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.8.2014 e' stato pubblicato il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia ... Continua a leggere
Enti dissestati: in Gazzetta Ufficiale il nuovo valore del rapporto tra dipendenti e popolazione
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014 il decreto del Ministero dell’Interno con il quale per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale vengono individuati per iltriennio 2014-2016 i rapporti medi dipendenti- popolazione. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014 il decreto del Ministero dell’Interno con il quale per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale vengono individuati per il ... Continua a leggere
IMU, TASI, ENC: in Gazzetta Ufficiale le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11.8.2014 e' stato pubblicato il decreto del 4 agosto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Modalita' di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147" Nell'allegato al decreto sono contenute le specifiche tecniche che gli utenti devono seguire per la trasmissione in via telematica dei dati relativi a "IMU, TASI, ENC". Per accedere alla lettura del decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11.8.2014 e' stato pubblicato il decreto del 4 agosto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Modalita' di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147" Nell'all ... Continua a leggere
Il termine perentorio per deliberare nuove misure tributarie: l'autorizzazione del Prefetto di approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge non comporta anche il differimento il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.8.2014
Nel giudizio in esame assume il Comune di Stefanaconi che il termine del 30 novembre 2013, per deliberare le nuove misure tributarie rispetto all’anno precedente, non avrebbe natura perentoria, ma ordinatoria, sicché la delibera approvata oltre il suddetto termine sarebbe valida. La censura è infondata. La perentorietà del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è desumibile dal dato testuale della disposizione ("dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"). Il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, che per l’anno finanziario 2013 è stato fissato al 30 novembre 2013 dall’art. 8 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2013, n. 124. Poiché la delibera di aumento delle aliquote è stata approvata successivamente al 30 novembre 2013 (il 2 dicembre 2013), le nuove aliquote non sono applicabili all’anno 2013. Nel caso di specie, il Prefetto ha autorizzato il Comune di Stefanaconi ad approvare il bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge. Osserva la Sezione che la disposizione concernente tale autorizzazione ha natura eccezionale ed è finalizzata ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale. Il termine di 20 giorni entro il quale approvare il bilancio su impulso prefettizio non differisce i termini per l’adeguamento dell’aliquota, sicché il rispetto dello stesso consente soltanto di evitare le gravi conseguenze collegate alla sua inosservanza, quali lo scioglimento del consiglio comunale. In assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, tale autorizzazione non comprende il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.8.2014
Nel giudizio in esame assume il Comune di Stefanaconi che il termine del 30 novembre 2013, per deliberare le nuove misure tributarie rispetto all’anno precedente, non avrebbe natura perentoria, ma ordinatoria, sicché la delibera approvata oltre il suddetto termine sarebbe valida. La censura è info ... Continua a leggere
Enti Locali: la Corte dei Conti precisa che il procedimento ex art. 30 legge n. 289/2002 di condanna degli amministratori ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte l’indennità di carica percepita e' inammissibile in mancanza dell'invito a dedurre
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Toscana del 13.8.2014
Nella controversia giunta innanzi alla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana, oggetto del giudizio è l’applicazione dell’art. 30, comma 15, della l. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) secondo il quale "qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento in violazione dell’art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione". La previsione normativa, rileva la Corte, ha superato lo scrutinio di costituzionalità con la sentenza 5 novembre 2004 n. 320. Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che la previsione di una possibile condanna della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria per gli amministratori degli enti locali trova il proprio fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella previsione costituzionale. La disposizione normativa ha rappresentato una novità rilevante nel tessuto normativo, e la giurisprudenza contabile, intervenuta in merito, ha qualificato la stessa come fattispecie sanzionatoria "pura" o tipizzata, volta a reprimere un particolare illecito amministrativo, ravvisato dal legislatore nel ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle d’investimento. Ripetute sono state le norme cc.dd. sanzionatorie, ulteriori e diverse rispetto all’ordinaria responsabilità amministrativa e successive all’art. 30, comma 15, l. 289/2002, cfr., per una elencazione delle stesse, SS.RR 3 agosto 2011/QM. Ancora di recente il legislatore è intervenuto prevedendo disposizioni analoghe a quella oggetto del giudizio in esame. Ad esempio l’art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 174/2012, conv. con legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha modificato l’art. 148 del D.Lgs. 267/2000 (testo unico sugli enti locali). La nuova disposizione prevede, al comma 4, che in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti - ferma restando la possibilità di condanna a titolo di ordinaria responsabilità amministrativa - "irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione", oppure l’art. 20, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. con l. 15 luglio 2011 n. 111) in tema di violazione del patto di stabilità interno. Emerge, pertanto, nel nostro ordinamento un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente punitivo, che si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale, basato sulla clausola generale del risarcimento dei danni, non essendo possibile far rientrare la sanzione di cui all’art. 30 l. n. 289/2002 nell’ambito delle comuni sanzioni amministrative di cui alla legge cd. sulla depenalizzazione, l. 681/1981 (cfr. Corte conti Sez. I centr. 8 marzo 2013 n. 191). Non appare contestabile, quindi, che le cc.dd. fattispecie sanzionatorie pure debbano essere inquadrate nel sistema della responsabilità amministrativa e contabile, sia pure con regole proprie, in riferimento ad un ordinario giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal PM contabile (cfr. Sezione App. Sicilia 27 maggio 2008 n. 195). La novità delle previsioni ha determinato un intervento delle SS.RR. Riunite di questa Corte sia in ordine ai profili processuali - che rilevano in questa sede -, che in riferimento ai profili sostanziali ed alla struttura della responsabilità amministrativa, in specie ritenendo che il titolo soggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa deve essere determinato e valutato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994, come modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, nella l. n. 639/1996, per cui i fini dell’applicazione della sanzione in parola è necessario l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo, pur essendovi nelle fattispecie tipizzate la centralità e la valorizzazione del ruolo del danneggiante. In questo giudizio, di converso, decisivo è il tipo di procedimento seguito dalla parte attorea che è difforme da quello individuato dalla normativa e canonizzato dalla giurisprudenza. Le Sezioni Riunite di questa Corte 12/2007/QM hanno statuito che il tipo di procedimento giurisdizionale da seguire nelle cc.dd. fattispecie sanzionatorie deve essere quello previsto per l’ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti di cui agli artt. 43 e ss. del R.D. n. 1038/1933 e dell’art. 5 della legge n. 19/94. In applicazione di tali principi la parte attorea ha omesso di attivare ritualmente il presente giudizio, atteso che non ha esperito la fase preprocessuale con l’invito a dedurre. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte l’invito a dedurre, introdotto dall’art. 5 della legge 1994 n. 19 appartiene ad una fase prodromica dell’accertamento della responsabilità, ha natura preprocessuale e conclude le indagini avviate dal Procuratore Regionale, il quale può instaurare il giudizio o disporre l’archiviazione anche sulla base del quadro probatorio illustrato in sede di controdeduzioni dal presunto responsabile. L’invito a dedurre è dunque chiamato ad una duplice funzione: garanzia e difesa delle proprie posizioni in favore di chi è destinatario; garanzia per il requirente contabile di poter contare su una attività istruttoria il più possibile completa, confluendo entrambe dette funzioni nell’obiettivo finale di garantire il perseguimento della giustizia in modo non disgiunto dalla primaria esigenza di favorire il principio di economicità dell’attività processuale. Ne deriva l’obbligatorietà dell’invito a dedurre e, dalla sua mancanza, la consequenziale inammissibilità della citazione: cfr. Corte Cost. 4 giugno 1997 n. 163 e 4 dicembre 2002 n. 513, nonché Corte conti SS.RR. 7/98/QM del 16 febbraio 1998, n. 14/98/QM del 19 giugno 1998, n. 27/99/QM del 7 dicembre 1999 e 6/2003/QM del 20 marzo 2003, nonché Sezione giurisdizionale Regione Umbria 8 maggio 2007 n. 128 e, ancor più recentemente, Sez. I Centr. 27 febbraio 2014 n. 323 sull’invito a dedurre come garanzia del contraddittorio nell’acquisizione e formazione delle prove nella fase preprocessuale. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Toscana del 13.8.2014
Nella controversia giunta innanzi alla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana, oggetto del giudizio è l’applicazione dell’art. 30, comma 15, della l. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) secondo il quale "qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finan ... Continua a leggere
Il Comune non deve pagare i contributi prevedenziali del Sindaco in carica che non dimostra di non aver esercitato durante la carica la libera professione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo con parere del 8 agosto 2014 ha risposto al quesitovolto a conoscere la corretta interpretazione dell’art. 86, comma 2, TUEL ossia se il Comune istante sia tenuto al pagamento dei contributi previdenziali al Sindaco in carica, il quale, nei periodi in cui ha svolto l’incarico di amministratore locale, non ha di fatto esercitato la libera professione, pur non avendo provveduto a presentare ex ante una dichiarazione formale di sospensione dell’attività di lavoro autonomo. Al riguardo, rileva il Collegio come la citata norma afferma che "Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico". Sulla corretta interpretazione del testo normativo citato si è andato formando un orientamento consolidato della Corte dei conti, condiviso anche da questa Sezione (C. Conti, sez. reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014, C. Conti, sez. reg. contr. Puglia, n. 57 del 27 marzo 2013 e C. Conti, sez. reg. contr. Lombardia n. 95 del 4 marzo 2014). Secondo tale orientamento, la disposizione citata va letta congiuntamente a quella del comma 1 dello stesso articolo (obblighi contributivi a carico dei Comuni in favore dei sindaci che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita), essendo le due norme assimilabili sia nella ratio, sia nei presupposti applicativi. La ratio delle norme consiste nella necessità di rendere concreto il precetto di cui all’art. 51, comma 3, Cost., garantendo il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento, conservando le proprie prerogative previdenziali e assistenziali, in condizioni di parità tra lavoratori dipendenti ed autonomi. I presupposti applicativi, coerentemente con la ratio della norma, consistono nella necessità che la funzione pubblica elettiva sia svolta in via esclusiva, senza possibilità di esercizio di altre attività e rinunciando alle relative retribuzioni. Nel caso dei lavoratori dipendenti, il rispetto della condizione di esclusività è garantito attraverso l’istituto dell’aspettativa non retribuita per il periodo di svolgimento del mandato elettorale. Diversamente, nel caso dei lavoratori autonomi – in assenza di un simile istituto – il presupposto dell’esclusività dovrà essere valutato attraverso "una espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta (professionale, artigianale, commerciale, agricola, di collaborazione), così da garantire che l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti" (C. Conti, sez. reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014). Per scaricare il parere cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo con parere del 8 agosto 2014 ha risposto al quesitovolto a conoscere la corretta interpretazione dell’art. 86, comma 2, TUEL ossia se il Comune istante sia tenuto al pagamento dei contributi previdenziali al Sindaco in carica, il qual ... Continua a leggere