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domenica 28 settembre 2014 22:15

Corte dei Conti: quando l'utilizzazione dei buoni pasto integra un danno erariale

segnalazione della Dott.ssa Eleonora Finizio della sentenza della Corte dei Conti Sez. II giurisdizionale centrale di appello del 5.9.2014

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La vicenda giunta davanti alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizione centrale di appello prende le mosse da una ispezione amministrativa effettuata dal 24 al 27 febbraio 1999 dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, presso il Centro per la Giustizia Minorile di Napoli. Dall'ispezione emergeva che il citato centro di giustizia minorile erogava illegittimamente a favore di alcuni dei suoi dipendenti buoni-pasto per un controvale complessivo di € 85.700,00 (all’epoca 165.933.000 Lire), somma pari quasi alla metà dei buoni erogati da tutte le Amministrazioni italiane. L’illegittimità di tali buoni pasto - accertata prima dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania con sentenza n. 1521/2008 - é stata confermata in secondo grado dalla seconda sezione centrale di appello della Corte dei Conti con sentenza del 5 settembre 2014, nella quale si evidenzia come la loro erogazione sia avvenuta in violazione della normativa di settore disciplinante le modalità di concessione di tale beneficio nei confronti del personale delle P.A., contrattualizzato e non. Difatti, mentre la normativa subordina l’erogazione del beneficio in questione all’effettuazione da parte del dipendente della pausa pranzo, prevedendo espressamente che il buono-pasto spetta di norma solo se l’orario di lavoro viene prolungato di una pausa per il pranzo di 30 minuti almeno, nel Centro di Giustizia minorile di Napoli il buono-pasto veniva concesso senza che la pausa pranzo fosse effettuata e dunque, in mancanza di uno dei presupposti fondamentali per la sua erogazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte dei Conti ha affermato la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo ad alcuni Responsabili e Dirigenti del citato centro, respingendo le doglianze proposte da questi in merito alla pretesa mancanza, da parte degli stessi, di quelle specifiche competenze concernenti la gestione della spesa per la liquidazione dei buoni-pasto, per cui non potrebbe loro imputarsi né una violazione di obblighi di servizio, né un nesso causale fra la condotta e il danno erariale determinato dall’erogazione "a pioggia" dei detti buoni, elementi che costituiscono presupposti indefettibili per rinvenire una responsabilità amministrativa dei citati soggetti. Difatti la Corte dei Conti ha affermato la colpevole violazione dei doveri d’ufficio relativi all’accertamento delle condizioni per la concessione dei buoni-pasto (e quindi il citato nesso causale tra condotta e danno erariale) tanto dei Responsabili del Centro di Giustizia Minorile di Napoli, poiché essi avevano specifiche competenze gestorie come funzionari delegati (agenti contabili), di cui non si potevano spogliare semplicemente delegando a terzi la verifica in concreto della spettanza del beneficio (soprattutto perché negli elenchi e negli atti redatti da terzi risultava che la pausa pranzo non veniva effettuata); quanto dei Dirigenti dei singoli servizi che, pur essendo subordinati al Centro di Giustizia Minorile, avevano sia competenze proprie sull’attività svolta dai dipendenti del proprio ufficio (potendo quindi disporre sulla effettuazione o meno della pausa-pranzo), sia la competenza affidata dai Responsabili Del citato centro di disporre gli elenchi degli aventi diritto ai buoni. In conclusione, la seconda sezione centrale di appello della Corte dei Conti ha confermato la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa dei funzionari parti in causa, affermando che gli stessi, pur essendo ben a conoscenza della mancanza delle condizioni necessarie per la concessione dei buoni-pasto, hanno ciononostante consentito l’erogazione degli stessi a vario titolo, commettendo così una cosciente violazione dei rispettivi obblighi di servizio. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione della Dott.ssa Eleonora Finizio della sentenza della Corte dei Conti Sez. II giurisdizionale centrale di appello del 5.9.2014

 
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La vicenda giunta davanti alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizione centrale di appello prende le mosse da una ispezione amministrativa effettuata dal 24 al 27 febbraio 1999 dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, presso il Centro per la Giustizia Minorile di ... Continua a leggere

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domenica 28 settembre 2014 22:15

Sui conti correnti di tesoreria niente imposta di bollo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16.9.2014

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Sul presupposto che per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa è necessario procedere all'apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli che si qualificano, quindi, come rapporti strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, un Comune ha presentato domanda di interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’imposta di bollo vada applicata anche agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalla banca nell’ambito del Servizio di tesoreria. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014 ha evidenziato che "Il tesoriere cura la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. Tra le attività che devono essere rese dal tesoriere nell'ambito del servizio di tesoreria rientra, inoltre, anche la custodia di titoli e valori. L'articolo 221 del TUEL stabilisce, infatti, che i titoli di proprietà dell'ente devono essere "gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria ... Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni." Vista la peculiarità del rapporto che si instaura tra l'ente locale e il tesoriere, come disciplinato dal TUEL, si ritiene che lo stesso non possa essere assimilato al rapporto che si instaura tra l'ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente, in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 209 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non trova applicazione l'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della citata Tariffa. Con riferimento ai rapporti in argomento appare, inoltre, rilevante che l'articolo 93, comma 2, del TUEL preveda che "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti". L'articolo 226, comma 1, del medesimo TUEL dispone, inoltre, che "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto". Dall'esame delle richiamate disposizioni emerge, quindi, che la banca che agisce in veste di tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell'ente locale (articolo 93 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e la documentazione inviata dalla banca all'ente, in virtù della convenzione di tesoreria, appare riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che la documentazione che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, possa essere ricondotta nella previsione recata dall'articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, che stabilisce l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per i "Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni". Si precisa, per completezza, che, qualora l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l'intermediario finanziario, per il quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D. Lgs. n. 267 del 2000, lo stesso sarà assoggettato all'imposta di bollo di cui rispettivamente all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari. Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta dalla banca istante per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso dalla Banca istante entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento (articolo 37 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642). Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2014. Le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del DPR n. 642 del 1972, richiamate dall'istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame con il presente interpello.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16.9.2014

 
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domenica 28 settembre 2014 22:15

Finanza pubblica: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sul riparto del contributo a carico dei comuni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17.9.2014

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17.9.2014 e' stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno recante "Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 47, comma 8 e ss. del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89." Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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domenica 28 settembre 2014 22:15

IMU TASI ENC: prorogato al 30 novembre il termine per la presentazione della dichiarazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della comunicazione del Dipartimento delle Finanze del 23.9.2014

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E' stato firmato il 23 settembre 2014, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che differisce dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 il termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» - relativa agli anni 2012 e 2013 - previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto 26 giugno 2014. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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domenica 28 settembre 2014 22:15

Enti Locali: l'adozione del bilancio di previsione nel mese di settembre rende superflua la verifica del permanere degli equilibri di bilancio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della nota del Ministero dell'Interno n. 00182/2014

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Nessuna ricognizioni degli equilibri di bilancio per gli enti locali che hanno approvato nel corrente mese di settembre o si apprestino ad adottarlo. Questo in sintesi il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 00182/2014 nella quale si precisa che l'adempimento previsto dall'art. 193 del T.U.O.E.L. deve, quindi, essere disposto solo da parte degli enti locali che abbiano approvarto il bilancio di previsione entro il mese di agosto. Gli Enti che sono in procinto di deliberare l'approvazione del bilancio entro la data del 30 settembre p.v. potranno attestare la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio. Per approfondire scaricare la nota del Ministero cliccando su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della nota del Ministero dell'Interno n. 00182/2014

 
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Nessuna ricognizioni degli equilibri di bilancio per gli enti locali che hanno approvato nel corrente mese di settembre o si apprestino ad adottarlo. Questo in sintesi il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 00182/2014 nella quale si precisa che l'adempimento previsto dall'art. 193 de ... Continua a leggere

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domenica 28 settembre 2014 22:15

Assunzione di nuovo personale e rispetto del patto di stabilità interno: parere della Corte dei Conti sulle disposizioni contenute nel d.l. n. 90/2014

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti

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La Corte dei Conti, Sezione Controllo Emilia Romagna con la deliberazione in esame risponde al quesito formulato da un Comune consistente nello stabilire se un ente locale - tenuto a rispettare il patto di stabilità interno a decorrere dal 2013 in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, comma 31, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 gennaio 2011, n. 148 - che non abbia, nel primo anno di applicazione di tale disciplina, ottemperato all’obbligo di riduzione annuale della spesa di personale (cfr. art. 1, comma 557, l.n. 296/2006), possa derogare al divieto di assumere nuovo personale nell’anno successivo (cfr. art. 1, comma 557-ter, l.n. 296/2006). In particolare la Corte - dopo aver ricostruito il quadro normativo contenente la disciplina in tema di vincoli alla spesa ed alle assunzioni di nuovo personale alla quale sono soggetti gli enti locali - ​si sofferma anche su alcune modifiche introdotte in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato previste nell’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010.​L’articolo 3, comma 9, d.l. n. 90/2014 ha, infatti, stabilito, che "al comma 28 dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:"I limiti di cui al primo periodo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità, e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano alla sola quota finanziata da altri soggetti".​ L’articolo 11, comma 4-bis, d.l. cit. ha inserito all’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 un altro periodo ai sensi del quale "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell’ambito di risorse disponibili a legislazione vigente."​9. Altra disposizione rilevante ai fini della trattazione del quesito in esame è quella introdotta dall’articolo 11, comma 4-quater, d.l. n. 90/2014, che ha aggiunto il comma 31-bis all’articolo 16, d.l. n. 138/2011).​Tale norma prevede che "a decorrere dall’anno 2014, le disposizioni dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunte con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l’esercizio di funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".​10. Tenuto conto del quadro normativo sopra descritto la Sezione ritiene che il quesito posto dal Comune istante debba essere risolto nei seguenti termini.​Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato potrà essere disposta dall’ente nel 2014 in quanto al mancato rispetto dell’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006 - circostanza di cui lo stesso ente nella richiesta di parere ha dato atto- consegue il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale nell’anno successivo a quello nel quale l’inadempimento dell’obbligo della riduzione del trend storico della spesa di personale si è verificato (art. 1, co. 557, l.n. 296/2006).​Né si ritiene che possa essere invocata l’applicazione dell’articolo 3, commi 5 e 5-quater, d.l. n. 90/2014 in quanto la disciplina da essi prevista si riferisce al regime delle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato da parte di regioni ed enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità che possono essere disposte nei limiti ivi fissati, purché siano stati rispettati i vincoli alla spesa di personale previste in altre disposizioni di legge, quali l’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006.​Non sembra, inoltre, che possa trovare applicazione l’articolo 11, comma 4-quater, d.l. n. 90/2014 in quanto le tipologie di spesa per il personale che l’Ente ha indicato di aver sostenuto nel 2013 e 2014 per sopperire alle assenze del proprio personale dipendente non rientrano tra quelle che la predetta disposizione consente di escludere dal computo valido ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006 da parte dei comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti (tra i quali rientra il comune istante).​Infine, l’esclusione di assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile nel 2014 da parte dell’Ente istante deriva dall’applicazione dell’articolo 11, comma 4-ter, d.l. n. 90/2014 che, come già visto al punto n. 8 della presente deliberazione, nel modificare la disciplina contenuta nell’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, consente solo agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale ex art. 1, comma 557, l. n. 296/2006 di non applicare i limiti per le assunzioni di personale a tempo determinato previsti nel citato art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.Per scaricare il parere cliccare su "Accedi al Provevdimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti

 
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La Corte dei Conti, Sezione Controllo Emilia Romagna con la deliberazione in esame risponde al quesito formulato da un Comune consistente nello stabilire se un ente locale - tenuto a rispettare il patto di stabilità interno a decorrere dal 2013 in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’ ... Continua a leggere

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lunedì 22 settembre 2014 22:19

Contribuzione obbligatoria: la circolari Inps e Inail sulla variazione interessi per dilazione e differimento contribuzioni obbligatorie

segnalazione del. Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare n. 103 del 8.9.2014

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L’Inps, con circolare n.103 del 8 settembre 2014 e l’Inail, con Circolare n. 38 del 9 settembre 2014 hanno provveduto a comunicare la variazione intervenuta della misura dell’interesse di dilazione e di differimento delle somme aggiuntive, per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali-assistenziali e assicurativi. Le due circolari sono state emesse a seguito della iniziativa della BCE Banca Centrale Europea, in materia di politica monetaria, adottata lo scorso 4 settembre 2014 che ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR – tasso ufficiale rifinanziato). Per effetto, quindi, di tale riduzione, con decorrenza 10 settembre 2014, il tasso adottato è pari allo 0,05%. Conseguentemente, le Circolari in argomento precisano che, da questa data, il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento viene stabilito nella misura del 6,05% e quello stabilito per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili viene portato al 5,55%.

segnalazione del. Prof. Stefano Olivieri Pennesi della circolare n. 103 del 8.9.2014

 
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L’Inps, con circolare n.103 del 8 settembre 2014 e l’Inail, con Circolare n. 38 del 9 settembre 2014 hanno provveduto a comunicare la variazione intervenuta della misura dell’interesse di dilazione e di differimento delle somme aggiuntive, per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenzi ... Continua a leggere

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lunedì 22 settembre 2014 22:19

COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI – Quesito su conservazione, anche negli anni successivi, delle risorse decentrate stabili incrementate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CCNL 9.5.2006, a decorrere dal 31.1.2005 e a valere per il 2006.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

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A suo tempo, un ente ha incrementato le risorse decentrate stabili, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, secondo la percentuale ivi prevista, con decorrenza dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, in quanto in possesso, in quel momento, del richiesto presupposto di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, calcolato con riferimento ai dati del bilancio consuntivo stesso relativo all'anno 2005. Ai fini del mantenimento di tale incremento anche negli anni successivi, è necessario verificare la persistenza del requisito contrattuale, volta per volta, anche per ciascuno di tali anni?

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

 
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A suo tempo, un ente ha incrementato le risorse decentrate stabili, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, secondo la percentuale ivi prevista, con decorrenza dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, in quanto in possesso, in quel momento, del richiesto presupposto di un rapporto t ... Continua a leggere

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lunedì 22 settembre 2014 22:19

COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI – Quesito su modalità di calcolo della tredicesima mensilità nel caso di ridefinizione - in corso d’anno e a parità di incarico attribuito - del valore della retribuzione di posizione dei dirigenti.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

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Nel caso di ridefinizione, in corso d’anno e a parità di funzioni, del valore della retribuzione di posizione dei dirigenti di un Ente, l’ammontare della tredicesima mensilità da riconoscere al dirigente che ha avuto la titolarità dello stesso incarico per tutto l’anno deve essere determinato tenendo conto del valore della retribuzione di posizione al mese di dicembre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del CCNL del 14.5.2007 oppure rapportandolo alle variazioni intervenute in corso d’anno e quindi calcolato in 365esimi applicando, per analogia, il comma 6 del medesimo art. 5?

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

 
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Nel caso di ridefinizione, in corso d’anno e a parità di funzioni, del valore della retribuzione di posizione dei dirigenti di un Ente, l’ammontare della tredicesima mensilità da riconoscere al dirigente che ha avuto la titolarità dello stesso incarico per tutto l’anno deve essere determinato tenen ... Continua a leggere

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lunedì 22 settembre 2014 22:19

COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI – Quesito su trattamento di trasferta per i servizi prestati dal personale che opera sul territorio degli Enti Parco Nazionali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

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In considerazione della particolare conformazione del territorio oggetto di tutela da parte degli Enti Parco Nazionali, il personale degli enti stessi necessità frequentemente di operare sul proprio territorio, ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. I territori dei parchi nazionali sono dislocati su più isole, vasti territori montani, fluviali e lacustri e lo spostamento da una parte all’altra dei diversi territori interessati alla attività di servizio richiede diverse ore di viaggio per raggiungere il luogo nel quale operare. Tale particolare fattispecie deve necessariamente essere ricondotta alla disciplina della trasferta, di cui all’art. 21 comma 2, lettera e), del CCNL del 14.2.2001, anche ai fini della verifica del rispetto dell’orario di lavoro?

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

 
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In considerazione della particolare conformazione del territorio oggetto di tutela da parte degli Enti Parco Nazionali, il personale degli enti stessi necessità frequentemente di operare sul proprio territorio, ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. I terri ... Continua a leggere

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lunedì 22 settembre 2014 22:19

Il danno erariale derivante dal conferimento, non in via temporanea, di mansioni superiori dirigenziali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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La Corte dei Conti nella sentenza in esame ha evidenziato che "Nel meccanismo di legge, l’attribuzione di superiori mansioni dirigenziali è provvedimento temporaneo proprio perché è preordinato esclusivamente a consentire la copertura di carenze di organico durante il periodo strettamente necessario (valutato ex lege in sei mesi-un anno) per indire ed espletare le ordinarie procedure per la loro copertura. Tale temporaneità, pertanto, deve essere necessariamente ed in concreto assicurata onde evitare il consolidamento di posizioni che contrastano, prima ancora che con le specifiche norme di legge sull’attribuzione degli incarichi citate dalla Procura, con le ordinarie e generali regole sull’organizzazione amministrativa, delle quali la regola dell’assunzione per specifici profili professionali tramite concorsi costituisce una regola generale, a garanzia della quale il divieto di attribuzione stabile a mansioni superiori (già espresso nell’art. 56 del D.lgs. n. 29/93 e poi confluito nell’attuale art. 52 del D.lgs. n. 165/2001) è posto. Di tale garanzia è fatto carico ai soggetti che, per le loro competenze, sono in grado di incidere sull’esistenza e sulla protrazione degli incarichi in questione, i quali devono porre in essere le condizioni affinchè gli incarichi conferiti rimangano entro i limiti di legge. Cosa diversa, infatti, è che il fatto che tale elemento è richiesto dalla legge, rispetto al fatto che un termine temporale sia espressamente stabilito, in concreto, nei singoli atti di conferimento. La previsione di legge (il citato art.52 del D.lgs. n. 165/2001) non incide sull’effettiva esistenza ed efficacia degli incarichi che perdurino anche oltre il termine massimo ivi previsto, ma unicamente sulla loro illegittimità (ed illiceità) concretando la previsione, leggibile "al contrario" dalla disposizione stessa, che una proroga disposta o consentita in assenza di tale condizione –l’indizione di procedure per la copertura dei posti vacanti in organico- è illegittima. Al contrario, una previsione della durata massima degli incarichi,che sia contenuta nella stessa determinazione di conferimento, incide direttamente sull’esistenza degli incarichi stessi, determinandone la caducazione al termine del periodo di durata previsto. Solo una tale previsione, pertanto, è in grado di evitare il risultato, contrario alla lettera ed allo spirito della legge, che dipendenti dell’amministrazione siano adibiti a superiori mansioni perun periodo superiore ai sei mesi in assenza dell’indizione di ordinarie procedure per la copertura delle carenze di organico che, asseritamente, gli incarichi sono tesi a coprire e che, per legge, solo a fronte di tale temporanea necessità trovano giustificazione." Per approfondire e scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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domenica 31 agosto 2014 18:37

IMU, TASI, ENC: in Gazzetta Ufficiale le modalità di trasmissione telematica della dichiarazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11.8.2014

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11.8.2014 e' stato pubblicato il decreto del 4 agosto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Modalita' di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147" Nell'allegato al decreto sono contenute le specifiche tecniche che gli utenti devono seguire per la trasmissione in via telematica dei dati relativi a "IMU, TASI, ENC". Per accedere alla lettura del decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11.8.2014

 
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domenica 31 agosto 2014 18:37

Il Comune non deve pagare i contributi prevedenziali del Sindaco in carica che non dimostra di non aver esercitato durante la carica la libera professione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti

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La Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo con parere del 8 agosto 2014 ha risposto al quesitovolto a conoscere la corretta interpretazione dell’art. 86, comma 2, TUEL ossia se il Comune istante sia tenuto al pagamento dei contributi previdenziali al Sindaco in carica, il quale, nei periodi in cui ha svolto l’incarico di amministratore locale, non ha di fatto esercitato la libera professione, pur non avendo provveduto a presentare ex ante una dichiarazione formale di sospensione dell’attività di lavoro autonomo. Al riguardo, rileva il Collegio come la citata norma afferma che "Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico". Sulla corretta interpretazione del testo normativo citato si è andato formando un orientamento consolidato della Corte dei conti, condiviso anche da questa Sezione (C. Conti, sez. reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014, C. Conti, sez. reg. contr. Puglia, n. 57 del 27 marzo 2013 e C. Conti, sez. reg. contr. Lombardia n. 95 del 4 marzo 2014). Secondo tale orientamento, la disposizione citata va letta congiuntamente a quella del comma 1 dello stesso articolo (obblighi contributivi a carico dei Comuni in favore dei sindaci che siano lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita), essendo le due norme assimilabili sia nella ratio, sia nei presupposti applicativi. La ratio delle norme consiste nella necessità di rendere concreto il precetto di cui all’art. 51, comma 3, Cost., garantendo il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento, conservando le proprie prerogative previdenziali e assistenziali, in condizioni di parità tra lavoratori dipendenti ed autonomi. I presupposti applicativi, coerentemente con la ratio della norma, consistono nella necessità che la funzione pubblica elettiva sia svolta in via esclusiva, senza possibilità di esercizio di altre attività e rinunciando alle relative retribuzioni. Nel caso dei lavoratori dipendenti, il rispetto della condizione di esclusività è garantito attraverso l’istituto dell’aspettativa non retribuita per il periodo di svolgimento del mandato elettorale. Diversamente, nel caso dei lavoratori autonomi – in assenza di un simile istituto – il presupposto dell’esclusività dovrà essere valutato attraverso "una espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta (professionale, artigianale, commerciale, agricola, di collaborazione), così da garantire che l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti" (C. Conti, sez. reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014). Per scaricare il parere cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti

 
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domenica 31 agosto 2014 18:37

Enti dissestati: in Gazzetta Ufficiale il nuovo valore del rapporto tra dipendenti e popolazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno in G.U. n. 186 del 12.8.2014

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014 il decreto del Ministero dell’Interno con il quale per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale vengono individuati per il triennio 2014-2016 i rapporti medi dipendenti- popolazione. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno in G.U. n. 186 del 12.8.2014

 
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014 il decreto del Ministero dell’Interno con il quale per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale vengono individuati per il ... Continua a leggere

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domenica 31 agosto 2014 18:37

Enti Locali: la Corte dei Conti precisa che il procedimento ex art. 30 legge n. 289/2002 di condanna degli amministratori ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 5 e fino ad un massimo di 20 volte l’indennità di carica percepita e' inammissibile in mancanza dell'invito a dedurre

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Toscana del 13.8.2014

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Nella controversia giunta innanzi alla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana, oggetto del giudizio è l’applicazione dell’art. 30, comma 15, della l. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) secondo il quale "qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento in violazione dell’art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione". La previsione normativa, rileva la Corte, ha superato lo scrutinio di costituzionalità con la sentenza 5 novembre 2004 n. 320. Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che la previsione di una possibile condanna della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria per gli amministratori degli enti locali trova il proprio fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella previsione costituzionale. La disposizione normativa ha rappresentato una novità rilevante nel tessuto normativo, e la giurisprudenza contabile, intervenuta in merito, ha qualificato la stessa come fattispecie sanzionatoria "pura" o tipizzata, volta a reprimere un particolare illecito amministrativo, ravvisato dal legislatore nel ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle d’investimento. Ripetute sono state le norme cc.dd. sanzionatorie, ulteriori e diverse rispetto all’ordinaria responsabilità amministrativa e successive all’art. 30, comma 15, l. 289/2002, cfr., per una elencazione delle stesse, SS.RR 3 agosto 2011/QM. Ancora di recente il legislatore è intervenuto prevedendo disposizioni analoghe a quella oggetto del giudizio in esame. Ad esempio l’art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 174/2012, conv. con legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha modificato l’art. 148 del D.Lgs. 267/2000 (testo unico sugli enti locali). La nuova disposizione prevede, al comma 4, che in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti - ferma restando la possibilità di condanna a titolo di ordinaria responsabilità amministrativa - "irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione", oppure l’art. 20, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. con l. 15 luglio 2011 n. 111) in tema di violazione del patto di stabilità interno. Emerge, pertanto, nel nostro ordinamento un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente punitivo, che si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale, basato sulla clausola generale del risarcimento dei danni, non essendo possibile far rientrare la sanzione di cui all’art. 30 l. n. 289/2002 nell’ambito delle comuni sanzioni amministrative di cui alla legge cd. sulla depenalizzazione, l. 681/1981 (cfr. Corte conti Sez. I centr. 8 marzo 2013 n. 191). Non appare contestabile, quindi, che le cc.dd. fattispecie sanzionatorie pure debbano essere inquadrate nel sistema della responsabilità amministrativa e contabile, sia pure con regole proprie, in riferimento ad un ordinario giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal PM contabile (cfr. Sezione App. Sicilia 27 maggio 2008 n. 195). La novità delle previsioni ha determinato un intervento delle SS.RR. Riunite di questa Corte sia in ordine ai profili processuali - che rilevano in questa sede -, che in riferimento ai profili sostanziali ed alla struttura della responsabilità amministrativa, in specie ritenendo che il titolo soggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa deve essere determinato e valutato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994, come modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, nella l. n. 639/1996, per cui i fini dell’applicazione della sanzione in parola è necessario l’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo, pur essendovi nelle fattispecie tipizzate la centralità e la valorizzazione del ruolo del danneggiante. In questo giudizio, di converso, decisivo è il tipo di procedimento seguito dalla parte attorea che è difforme da quello individuato dalla normativa e canonizzato dalla giurisprudenza. Le Sezioni Riunite di questa Corte 12/2007/QM hanno statuito che il tipo di procedimento giurisdizionale da seguire nelle cc.dd. fattispecie sanzionatorie deve essere quello previsto per l’ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti di cui agli artt. 43 e ss. del R.D. n. 1038/1933 e dell’art. 5 della legge n. 19/94. In applicazione di tali principi la parte attorea ha omesso di attivare ritualmente il presente giudizio, atteso che non ha esperito la fase preprocessuale con l’invito a dedurre. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte l’invito a dedurre, introdotto dall’art. 5 della legge 1994 n. 19 appartiene ad una fase prodromica dell’accertamento della responsabilità, ha natura preprocessuale e conclude le indagini avviate dal Procuratore Regionale, il quale può instaurare il giudizio o disporre l’archiviazione anche sulla base del quadro probatorio illustrato in sede di controdeduzioni dal presunto responsabile. L’invito a dedurre è dunque chiamato ad una duplice funzione: garanzia e difesa delle proprie posizioni in favore di chi è destinatario; garanzia per il requirente contabile di poter contare su una attività istruttoria il più possibile completa, confluendo entrambe dette funzioni nell’obiettivo finale di garantire il perseguimento della giustizia in modo non disgiunto dalla primaria esigenza di favorire il principio di economicità dell’attività processuale. Ne deriva l’obbligatorietà dell’invito a dedurre e, dalla sua mancanza, la consequenziale inammissibilità della citazione: cfr. Corte Cost. 4 giugno 1997 n. 163 e 4 dicembre 2002 n. 513, nonché Corte conti SS.RR. 7/98/QM del 16 febbraio 1998, n. 14/98/QM del 19 giugno 1998, n. 27/99/QM del 7 dicembre 1999 e 6/2003/QM del 20 marzo 2003, nonché Sezione giurisdizionale Regione Umbria 8 maggio 2007 n. 128 e, ancor più recentemente, Sez. I Centr. 27 febbraio 2014 n. 323 sull’invito a dedurre come garanzia del contraddittorio nell’acquisizione e formazione delle prove nella fase preprocessuale. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Toscana del 13.8.2014

 
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domenica 31 agosto 2014 18:36

Edilizia scolastica, settore agricolo, tutela ambientale, rilancio delle imprese, tariffe elettriche: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del d.l. 91/2014 con la legge di conversione 11.8.2014 n. 116

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del testo coordinato del decreto legge n. 91/2014 con la legge di conversione n. 116/2014 in G.U. n. 192 del 20.8.2014

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.8.2014 e' stato pubblicato il testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». Per scaricare il testo coordinato cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del testo coordinato del decreto legge n. 91/2014 con la legge di conversione n. 116/2014 in G.U. n. 192 del 20.8.2014

 
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domenica 31 agosto 2014 18:36

Agenzia delle Entrate: rimborsi fiscali, cartelle e riscossione coattiva nelle due nuove guide on line

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti delle Guide dell'Agenzia delle Entrate del 27.8.2014

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La Sezione "Agenzia Informa" si arricchisce di due nuove guide con le quale si forniscono ai contribuenti utili informazione sul "rimborso delle imposte" e sulle "Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva" In particolare nella prima guida vengono le precisate le modalità per ottenere i rimborsi risultanti dal modello 730, dal modello Unico o su richiesta nonché le modalità di erogazione dei rimborsi ed anche casi particolari come quello in cui il rimborso deve essere riscosso da un'altra persone nel caso in cui il destinatario è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato. Nella seconda guida, invece, l'Agenzia si occupa della riscossione mediante cartella, il pagamento a rate delle cartelle, la compensazione fra le cartelle e i crediti d'imposta, la compensazione fra le cartelle e i crediti verso la PA, l'annullamento, il ricorso e la sospensione di una cartella. Relativamente alla riscossione dei tributi nella guida vengono inoltre approfonditi argomenti quali il fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca nonché il pignoramento. Per scaricare le guide cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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domenica 31 agosto 2014 18:36

Il termine perentorio per deliberare nuove misure tributarie: l'autorizzazione del Prefetto di approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge non comporta anche il differimento il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.8.2014

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Nel giudizio in esame assume il Comune di Stefanaconi che il termine del 30 novembre 2013, per deliberare le nuove misure tributarie rispetto all’anno precedente, non avrebbe natura perentoria, ma ordinatoria, sicché la delibera approvata oltre il suddetto termine sarebbe valida. La censura è infondata. La perentorietà del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è desumibile dal dato testuale della disposizione ("dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"). Il termine cui fa riferimento la citata disposizione è quello di approvazione della deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, che per l’anno finanziario 2013 è stato fissato al 30 novembre 2013 dall’art. 8 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2013, n. 124. Poiché la delibera di aumento delle aliquote è stata approvata successivamente al 30 novembre 2013 (il 2 dicembre 2013), le nuove aliquote non sono applicabili all’anno 2013. Nel caso di specie, il Prefetto ha autorizzato il Comune di Stefanaconi ad approvare il bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge. Osserva la Sezione che la disposizione concernente tale autorizzazione ha natura eccezionale ed è finalizzata ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’ente locale. Il termine di 20 giorni entro il quale approvare il bilancio su impulso prefettizio non differisce i termini per l’adeguamento dell’aliquota, sicché il rispetto dello stesso consente soltanto di evitare le gravi conseguenze collegate alla sua inosservanza, quali lo scioglimento del consiglio comunale. In assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, tale autorizzazione non comprende il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l’inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre (cfr., delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28.8.2014

 
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Nel giudizio in esame assume il Comune di Stefanaconi che il termine del 30 novembre 2013, per deliberare le nuove misure tributarie rispetto all’anno precedente, non avrebbe natura perentoria, ma ordinatoria, sicché la delibera approvata oltre il suddetto termine sarebbe valida. La censura è info ... Continua a leggere

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