
News 16 Ottobre 2014 - Area Contabile
Certificazione Unica 2015: disponibile il nuovo modello che dal prossimo anno dovrà essere utilizzato dai sostituti d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto e pubblicato sul proprio sito il nuovo modello in bozza di Certificazione Unica 2015 che dal prossimo anno dovrà essere utilizzato dai sostituti d'imposta. Per scaricare il modello cliccare su "Accedi al Provvedimento".
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Legge di stabilità: Il Ministro Padoan "Questa manovra creerà lavoro". Taglio strutturale delle tasse, per 18 miliardi

Pier Carlo Padoan in diretta a Radio Rai ha illustrato le misure della Legge di stabilità approvata ieri dal consiglio dei Ministri. Il Governo in particolare, si legge nel comunicato del MEF, ha approvato il testo del disegno di legge "Stabilità 2015" che verrà inviato al Parlamento nelle prossimeore. Il disegno di legge ha un’impronta fortemente innovativa rispetto alle politiche economiche adottate negli ultimi. Il Governo intende infatti affrontare con determinazione i gravi problemi determinati dalla scarsa crescita nella zona Euro. L’Italia registrerà nel 2014 il terzo anno consecutivo di recessione, in presenza di rischi di deflazione. Date le circostanze il Governo ha intrapreso una politica economica espansiva, che concilia lo sforzo di aggiustamento di bilancio (orientato ad incrementare ulteriormente la sostenibilità del debito pubblico) con l’esigenza di stimolare la ripresa economica: quella combinazione che nell’Unione europea viene definita "growth friendly fiscal consolidation". In una visione complessiva e con una strategia di medio periodo, la Legge di stabilità concilia la manovra finanziaria dello Stato con il processo di profonda trasformazione strutturale delle istituzioni e dell’economia italiane intrapreso dal Governo. Le riforme strutturali producono i propri benefici nel medio-lungo periodo, mentre nel breve periodo possono avere impatti da gestire con specifiche risorse che la Legge di Stabilità destina a questo scopo. Queste le caratteristiche in sintesi della Legge di Stabilità 2015: E’ una grande manovra di rilancio dell’economia, a favore della crescita e dell’occupazione. Il perno della manovra è un consistente taglio strutturale delle tasse, per 18 miliardi, compensato da un taglio strutturale della spesa pubblica. Nel suo insieme la legge concilia la manovra di bilancio con il sostegno allo straordinario processo di riforma strutturale del Paese. La manovra comporta una redistribuzione: delle risorse ma anche della responsabilità, obbligando tutti i livelli di governo, anche locali, a operare con maggiore efficienza. La componente di spesa in deficit contemplata dalla Legge consente di finanziare le misure di stimolo anticicliche e l’impatto nel breve termine delle riforme strutturali. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Pier Carlo Padoan in diretta a Radio Rai ha illustrato le misure della Legge di stabilità approvata ieri dal consiglio dei Ministri. Il Governo in particolare, si legge nel comunicato del MEF, ha approvato il testo del disegno di legge "Stabilità 2015" che verrà inviato al Parlamento nelle prossime ... Continua a leggere
Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di LSU

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell'Elenco n. 6 e nell'Elenco n. 7. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indic ... Continua a leggere
Spese di sponsorizzazione: l’attività che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, non é una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione, profilo questo idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni

La Corte dei Conti è stata investita dal Sindaco del Comune di Fontanella Barbata di un’istanza di parere avente ad oggetto la concessione di un contributo in conto capitale al fine di preservare l'integrità della chiesa parrocchiale, recante altresì la precisazione che non si ravviserebbe una violazione dell’art. 6, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, posto che la liquidazione del contributo avrebbe finalità di tutela del patrimonio storico ed artistico presente sul territorio e non configurerebbe conseguentemente una spesa di sponsorizzazione. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale già formatosi sul punto, la Corte dei Conti in risposta al quesito in esame ha evidenziato che "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione pubblica quale spesa di sponsorizzazione, a prescindere dalla sua forma, è la funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. Profilo, quest’ultimo, che deve essere esplicitato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. Conclude poi il Collegio rilevando che "L’attività, dunque, che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione. Questo profilo, come detto, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere esplicitato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione, inoltre, in aderenza alle regole generali (art. 3 legge n. 24/1990) è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione, nonché il rispetto dei criteri di imparzialità e predeterminazione dei criteri per l’attribuzione di contributi (art. 12 legge n. 241/1990). In ogni caso, l’eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa, presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale.
La Corte dei Conti è stata investita dal Sindaco del Comune di Fontanella Barbata di un’istanza di parere avente ad oggetto la concessione di un contributo in conto capitale al fine di preservare l'integrità della chiesa parrocchiale, recante altresì la precisazione che non si ravviserebbe una viol ... Continua a leggere
Spese del personale: il superamento del limite della spesa del personale a seguito dell’accoglimento della richiesta di riespansione dell’orario di lavoro da parte di dipendenti in regime di part time non può determinare effetti preclusivi ne sanzionatori a carico dell’ente

Il quesito sottoposto alla Sezione richiede di stabilire se, un dipendente assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno, successivamente trasformato in contratto a tempo parziale, possa ottenere di tornare alla prestazione lavorativa a tempo pieno nell’ipotesi in cui le spese per il personale del comune risultino superiori a quelle sostenute nell’esercizio 2008. A tal fine la Corte dei Conti ha ritenuto opportuno richiamare e chiarire l’esatta portata applicativa delle disposizioni normative sottese alla questione prospettata. L’art. 4, comma 14, del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 14 settembre 2000, dispone che "i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico" . La previsione della contrattazione collettiva sopra riportata trova riscontro nell’art. 6, comma 4, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 secondo il quale "i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze". Risulta quindi riconosciuto al dipendente, per effetto delle disposizioni richiamate, il pieno diritto alla riespansione del rapporto di lavoro a tempo pieno senza che residui in capo all’amministrazione, una volta accertata la presenza dei presupposti di legge, alcuna discrezionalità. Appare del resto di tutta evidenza che l’esercizio di tale diritto comporti necessariamente un incremento di spesa che si presta ad essere valutato alla luce delle disposizioni che, nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, pongono limiti alla spesa di personale degli enti locali. Viene in considerazione nel caso in esame, concernente un comune con popolazione inferiore ai mille abitanti, l’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 il quale, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008". Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che tra l’obbligo di reintegro della prestazione lavorativa a tempo pieno richiesto dalle disposizioni legislative e pattizie che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali e l’obbligo di contenere le spese di personale imposto dalle norme di coordinamento della finanza pubblica non sia ravvisabile un contrasto in senso tecnico, diversamente da quanto prospettato nella richiesta di parere. Il rispetto della disciplina finanziaria, normalmente, non impatta sulle regole che presiedono alla gestione dei rapporti di lavoro, bensì, sulle scelte di fatto del datore di lavoro. Infatti, nel governo dei rapporti d’impiego l’amministrazione deve adottare, a monte, gli opportuni interventi in grado di rendere compatibili atti di macro-gestione (poteri organizzativi) e micro-gestione (modifiche del singolo rapporto di lavoro) con la vigente disciplina finanziaria, in modo da realizzare i necessari risparmi (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 679/2011/PAR). L’impossibilità di configurare un contrasto normativo tra disposizioni aventi differenti ambiti di applicazione non consente di ammettere una deroga dell’una rispetto all’altra. La spesa sostenuta per il reintegro delle prestazioni lavorative a tempo pieno, in particolare, pur non configurando un’assunzione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile, non può essere esclusa dalle spese di personale agli effetti del computo del limite richiesto dalla legge. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 29/2011/SRCPIE/PAR, ha affermato sul punto che "le norme che limitano le spese di personale a fini di contenimento della spesa pubblica, inoltre, possono ritenersi di carattere imperativo, con la conseguenza che l’esclusione di singole voci dall’aggregato "spesa di personale", come dal legislatore definito e sopra riportato, non può che trovare espressa previsione in norme di pari rango, che, in quanto espressione di una disciplina speciale, non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i modi da esse norme previsti. E’ dunque necessario rinvenire nell’ordinamento le disposizioni che definiscono la composizione dell’aggregato in questione, come conferma la tendenza del legislatore a indicare espressamente le voci di spesa da ricomprendere o da escludere dal computo. Nella specie, nessuna norma legittima l’esclusione della spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro part-time in tempo pieno, ai sensi del citato art. 4, comma 14 del CCNL Enti locali 14 settembre 2000, da quelle di personale rilevanti agli effetti del limite posto dall’art. 1, comma 562 L. n. 296/2006". Di contro, il mancato rispetto del limite di spesa storica, intervenuto per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro o comunque già in atto, come nel caso prospettato, non può impedire l’esercizio del diritto soggettivo del dipendente, assunto a tempo pieno, al reintegro della prestazione lavorativa. Questa Sezione ritiene pertanto di condividere l’orientamento già espresso in materia da altre Sezioni regionali di controllo secondo cui il superamento della spesa del personale a seguito dell’accoglimento della richiesta di riespansione dell’orario di lavoro da parte di dipendenti attualmente in regime di part time "non può determinare effetti preclusivi ne sanzionatori a carico dell’ente. Ciò, a maggior ragione, laddove, come sembra delinearsi nel caso in specie, dette scelte gestionali sono da ricondurre all’adempimento di disposizioni normative nonché contrattuali" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 406/2014/PAR). Che l’aumento di spesa conseguente alla riespansione non possa determinare effetti preclusivi per l’ente non significa naturalmente che quest’ultimo possa sottrarsi ai vincoli posti dalle norme di coordinamento di finanza pubblica che, per le ragione anzidette, non subiscono alcuna deroga in senso proprio. Ne consegue che il comune, successivamente al verificarsi del superamento del limite di spesa in conseguenza all’eventualità sopra richiamata, rimane tenuto ad indirizzare tutte le scelte discrezionali in materia di spesa di personale e la relativa programmazione al conseguimento nel più breve tempo possibile dell’obiettivo di contenimento posto dal più volte citato art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.
Il quesito sottoposto alla Sezione richiede di stabilire se, un dipendente assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno, successivamente trasformato in contratto a tempo parziale, possa ottenere di tornare alla prestazione lavorativa a tempo pieno nell’ipotesi in cui le spese per il personale d ... Continua a leggere