
News 9 Ottobre 2014 - Area Contabile
Regioni: in Gazzetta Ufficiale il decreto di riparto della disponibilità finanziaria per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8.10.2014 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Riparto tra le Regioni della disponibilita' finanziaria pari a 50 milioni di euro, relativa all'anno 2014, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al provvedimento".
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8.10.2014 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Riparto tra le Regioni della disponibilita' finanziaria pari a 50 milioni di euro, relativa all'anno 2014, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'access ... Continua a leggere
Fondo di Garanzia per la "prima casa": in Gazzetta Ufficiale il decreto MEF per l'accesso al credito

Il 29 settembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina il Fondo di Garanzia "prima casa", istituito con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità). Il dicastero ha attribuito 200 milioni di euroall’anno per il triennio 2014-2016 a titolo di garanzia per le categorie di soggetti che vorranno acquistare la prima casa. La concessione delle garanzie è nella misura massima del 50 per cento della quota capitale su mutui ipotecari, su mutui connessi all’acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari. A provvedere alla gestione del Fondo è il CONSAP S.p.A. Questo dovrà provvedere all’esecuzione delle attività principali per l’ammissione alla garanzia del fondo. In particolare, dovrà esaminare le istanze trasmesse dai soggetti finanziatori, le richieste di intervento della garanzia in caso di inadempimento del mutuatario, con conseguente corresponsione delle somme dovute ai finanziatori e provvedere ad una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal mutuatario con il modulo previsto all’art. 6, oltre come previsto nei punti e), f) al recupero di quanto erogato ai finanziatori a titolo di garanzia ai sensi del presente decreto, alla gestione a stralcio di tutte le attività connesse alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il legislatore ha previsto, che in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, il gestore assegna priorità ai mutui erogati a favore di determinate categorie: giovani coppie, in particolare a coloro, coniugi o conviventi more uxorio uniti da almeno due anni, dove uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi "popolari" (IACP), a giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico ( intermittenti, a progetto, accessori, tirocini e le altre prestazioni) cosi come previsto dall’art. 1 della c.d. Legge Fornero. Chi usufruirà del Fondo potrà accendere mutui ipotecari di importo non superiore a 250 mila euro. Al momento della richiesta, chi vuole accendere il mutuo non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo e non deve acquistare una casa appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072. Ad ogni domanda presentata, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, il Gestore assegnerà un numero di posizione progressivo, verificherà la disponibilità del Fondo e entro 20 giorni comunicherà al finanziatore l’ammissione alla garanzia. Sarà sempre nella facoltà dei finanziatori l’erogazione o meno del mutuo. Nell’ipotesi in cui il mutuatario non adempie al pagamento della rata di muturo, dopo 90 giorni, il soggetto finanziatore informa il Gestore dell’ammontare del residuo capitale. Formalizzata la comunicazione, entro 12 mesi, il finanziatore invia l’intimazione di pagamento al mutuatario. Se, entro 6 mesi, il soggetto che ha richiesto il mutuo rimane ancora inadempiente il finanziatore chiede l’intervento della garanzia del Fondo al Gestore. In capo al mutuatario sorge l’obbligo di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre gli interessi. Nello svolgimento della verifica a campione effettuata dal Gestore, le eventuali dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del mutuatario, saranno comunicate all’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, la quale provvederà all’irrogazione delle sanzioni di legge; invece, nei casi in cui i comportamenti configurino un reato perseguibile d’ufficio, si provvederà a trasmettere gli atti all’Autorità giudiziaria. La garanzia del Fondo e' dichiarata inefficace qualora risulti che la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota al soggetto finanziatore. Il Gestore applicherà la Procedura per la dichiarazione di inefficacia e di decadenza prevista all’art. 11 del Decreto Ministeriale. Ad erogare i mutui saranno i soggetti finanziatori, in particolare: le banche iscritte nell’apposito albo della Banca d’Italia che autorizza gli istituti di credito al finanziamento e gli intermediari finanziari (previsti agli artt. 106 – 107 del D.lgs. n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni). Inoltre, il Dipartimento del tesoro e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un Protocollo d’Intesa per facilitare le operazioni. I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca sull’immobile. Regione e province autonome nonché altri enti ed organismi pubblici, potranno contribuire, mediante accordo con il MEF, alla dotazione del Fondo. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Il 29 settembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina il Fondo di Garanzia "prima casa", istituito con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità). Il dicastero ha attribuito 200 milioni di euro ... Continua a leggere
Corte dei Conti: é contraria ai parametri di legalità l’operazione di copertura delle spese correnti con gli introiti derivanti da rinegoziazione di mutui

Con il Parere in esame la Corte dei Conti risponde al quesito proposto dal Commissario straordinario della Provincia di Asti che in considerazione della situazione di criticità finanziaria dell'Ente ha chiesto alla Corte se sia consentito non destinare per due annualità i risparmi della rinegoziazione di mutui contratti con Cassa Depositi e prestiti a spese di investimento, posticipando il vincolo per le due annualità mancanti o carenti (2014 solo quota parte) negli esercizi successivi 2016 e 2017. Tale richiesta - è affermato dal Commissario straordinario - è formulata con la consapevolezza che dette risorse dovrebbero essere finalizzate ad investimenti, per evitare di incrementare la spesa corrente, ma si tratta di una situazione eccezionale di gravissima carenza di risorse che non consente più all'Amministrazione lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali fondamentali. Inoltre il D.M. 20 giugno 2003 (Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali) e la normativa finanziaria vigente, a parere del Commissario straordinario, non sembrano imporre espressamente vincoli di destinazione per le somme risparmiate con la rinegoziazione. La Corte dei Conti evidenzia che come già la Sezione nella pronuncia n. 221/2011 in cui, riferendosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte dei conti in materia, è stato sottolineato che "la rinegoziazione di mutui in ammortamento ha un duplice e contrastante effetto: da un lato determina un vantaggio immediato, consistente nella riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento, dall’altro determina un aumento della spesa complessiva per interessi in conseguenza della maggior durata dell’indebitamento ed un irrigidimento dei bilanci futuri. Ciò comporta che il vantaggio derivante dalla rinegoziazione non può essere solo quello derivante dalla differenza fra l’attualizzazione dei flussi dei pagamenti della passività originaria e quelli della nuova passività, ma, in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, deve consistere in una valutazione finanziaria ed economica della complessiva situazione dell’ente, in relazione non solo ai dati finanziari attualizzati dell’operazione, ma anche ai rischi che l’ente locale assume con la nuova operazione di indebitamento, ed all’allungamento della durata del debito, che vincola l’attività futura dell’Amministrazione. In particolare, la diminuzione delle rate di ammortamento, non può essere considerato un risparmio in conseguenza del quale procedere automaticamente ad incrementare la spesa corrente, ma le economie derivanti dalla rinegoziazione del debito debbono essere destinate a spese in conto capitale. Proprio in riferimento all’utilizzazione delle risorse liberate dalla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, l’Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli enti locali ebbe a suo tempo a precisare che "esiste un orientamento generale di leggi di settore tendenti a contenere, per finalità di politica economica generale, l’aumento delle spese correnti dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici. Nell’equilibrio economico finanziario complessivo degli enti locali l’operazione di rinegoziazione espone l’ente locale ad un debito prolungato nel tempo che ha come risultato pratico la liberazione di risorse in una parte del periodo di ammortamento del debito originario" (parere approvato nella seduta del 6 novembre 2003). In merito, la citata pronuncia, richiamando il Principio contabile n. 2 – punto n. 23, sottolinea che "Ai fini del mantenimento dell’equilibrio patrimoniale è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell’indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità". In sostanza, i risparmi frutto di rinegoziazione non possono essere qualificati quale strumento per offrire risorse immediatamente spendibili in parte corrente dagli Enti in ‘sofferenza’, in quanto l’operazione comporterebbe, tra l’altro, l’irrigidimento dei bilanci futuri ‘capitalizzando’ in senso negativo gli stessi e non offrendo alle generazioni future i benefici di cui potrebbero invece godere, laddove fossero assegnate esclusivamente ad investimenti le spese per indebitamento. Peraltro, la destinazione delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui non appare conforme alla ratio della limitazione del ricorso all'indebitamento per finanziare spese di investimento, sancito dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione. Ad analoghe conclusioni questa Sezione è pervenuta anche in successive pronunce (deliberazione n. 141/2012, deliberazione n. 265/2012), che si pongono in linea con il consolidato orientamento della Corte dei conti espresso in numerose deliberazioni di altre Sezioni Regionali di controllo (Sez. Reg. Contr. Toscana, del. n. 1027/2011; Sez. Reg. Contr. Lombardia, del. n. 27/2011; più di recente, Sez. Reg. Contr. Emilia Romagna, del. n. 145/2014). Alla luce delle suddette considerazioni, pur in presenza della situazione di criticità finanziaria esposta dal Commissario straordinario della Provincia di Asti, non può che confermarsi la contrarietà ai parametri di legalità (desumibili dalla Costituzione, dal TUEL e dai Principi contabili) dell’operazione di copertura delle spese correnti con gli introiti derivanti da rinegoziazione di mutui, prospettata nella richiesta di parere. Per scaricare il parere cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Con il Parere in esame la Corte dei Conti risponde al quesito proposto dal Commissario straordinario della Provincia di Asti che in considerazione della situazione di criticità finanziaria dell'Ente ha chiesto alla Corte se sia consentito non destinare per due annualità i risparmi della rinegoziazi ... Continua a leggere