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MIUR: in Gazzetta Ufficiale il Bando pubblico per la concessione dei contributi per enti privati che svolgono attivita' di ricerca
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MIUR - bando per la concessione di contributi per la ricerca in G.U. n. 248 del 24.10.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2014 il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante il Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca. Nel bando che si compone di 11 articolo è stabilito che la domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi con il servizio telematico SIRIO che consentirà la trasmissione dalle ore 10 del 22 ottobre 2014 alle ore 15:00 del 19 novembre 2014. Il file inviato tramite SIRIO dovrà poi essere stampato e firmato dal legale rappresentante e spedito con una copia del documento di riconoscimento, senza alle allegati al MIUR. Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio del 27 novembre. Per maggiori informazioni scarica il bando cliccando su "Accedi al provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MIUR - bando per la concessione di contributi per la ricerca in G.U. n. 248 del 24.10.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2014 il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante il Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca. Nel bando che si compon ... Continua a leggere
Enti Locali in dissesto finanziario: in Gazzetta Ufficiale il decreto di concessione dell'anticipazione fino a 300 milioni di euro per il 2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno in G.U. n. 247 del 23.10.2014
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2014 il decreto del Ministero dell'Interno recante "Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali." Il decreto, che si compone di tre articoli ed un allegato, precisa all'art. 2 le modalità di presentazione della domanda e all'art. 3 le modalità di restituzione dell'anticipazione. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento"
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno in G.U. n. 247 del 23.10.2014
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2014 il decreto del Ministero dell'Interno recante "Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali." Il decreto, ch ... Continua a leggere
Finanza Locale: disposto il pagamento a favore dei comuni istituiti a seguito di procedure di fusione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 23.10.2014
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali ha segnalato che con provvedimento del 22 ottobre corrente mese è stato disposto il pagamento a favore dei comuni istituiti a seguito di procedure di fusione, nel rispetto delle modalità stabilite con la normativa vigente e della documentazione inviata dalle Regioni competenti alla Direzione Centrale. Per eventuali chiarimenti il Dipartimento invita a contattare i seguenti numeri telefonici: Funz.Ec.Fin. Di Rienzo M. 06/46548095; Funz.Ec.Fin. Scippa T. 06/46548096.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 23.10.2014
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali ha segnalato che con provvedimento del 22 ottobre corrente mese è stato disposto il pagamento a favore dei comuni istituiti a seguito di procedure di fusione, nel rispetto delle modalità stabilite con la normativa vigente ... Continua a leggere
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP: decide il giudice amministrativo nelle controversie relative alla determinazione del canone concessorio, quando a questo fine vengano in rilievo poteri valutativo - discrezionali dell’amministrazione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2014
Nella sentenza in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha fatto applicazione del criterio costantemente affermato in sede di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia di giurisdizione esclusiva relativa alla concessione di beni [ora art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.], secondo cui sono devolute al primo le controversie nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere ricondotti ad una relazione giuridica "diritto – obbligo", spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (solo per citare le più recenti pronunce rientranti in questo indirizzo, indifferentemente relative anche alle concessioni di servizi pubblici: Sez. III, 28 agosto 2014, nn. 4399, 4401, 4404, 4406, 4408, 4410, 4411; Sez. V, 24 settembre 2014 nn. 4802, 4803 e 4804, 25 luglio 2014, n. 3961; 6 luglio 2012, n. 3963; Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1076, 18 aprile 2011 n. 2375). Inoltre, nell’ambito dell’orientamento in questione si precisa che la giurisdizione del giudice ordinario è esclusa, anche nelle controversie relative alla determinazione del canone concessorio, quando a questo fine vengano in rilievo poteri valutativo - discrezionali dell’amministrazione, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur. Aggiunge poi il Collegio che su posizioni convergenti a quelle espresse dal Consiglio di Stato si pongono anche le Sezioni unite della Cassazione (cfr. le sentenze 12 ottobre 2011, n. 20939, 18 novembre 2008, n. 27333, 24 giugno 2011, n. 13903, 5 aprile 2007, n. 8518, 12 gennaio 2007, n. 411, 23 ottobre 2006, n. 22661, 11 giugno 2001, n. 7861; nonché le ordinanze 1 luglio 2010, n. 15644 e 15 novembre 2002, n. 16165). Ciò precisato in diritto, nel caso di specie l’impugnativa proposta verte sulla soggezione della società al canone concessorio e solo in via subordinata sulla sua misura, ma in ogni caso investe i presupposti della prestazione impostale, quali determinati dall’amministrazione provinciale nell’esercizio di poteri discrezionali, tradottosi nell’emanazione di atti normativi di natura regolamentare. Alla luce delle considerazioni finora svolte, la controversia deve quindi ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del sopra citato art. 133, comma 1, lett. b), del codice del processo. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provevdimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2014
Nella sentenza in esame la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha fatto applicazione del criterio costantemente affermato in sede di riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nella materia di giurisdizione esclusiva relativa alla concessione di beni [ora art. 133, comma 1, lett. b), ... Continua a leggere
Servizio riscossioni tributi: il periodo transitorio e le problematiche connesse al trasferimento ad altre società del ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014
Si attenziona la presente sentenza depositata in data 27 ottobre dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato in quanto fa chiarezza sulla riformata la disciplina del servizio di riscossione coattiva delle entrate. La problematica concreta ha riguardato il Comune di Cavallerleone che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 112 del 1999, con deliberazione consiliare del 2004, decideva di esternalizzare la gestione delle proprie entrate mediante affidamento del servizio di riscossione a mezzo ruolo, alla società Gestione Esazioni Convenzionate s.p.a. (in prosieguo Gec) per il triennio 2004- 2006. Nel frattempo, con la legge n. 248 del 2005 veniva riformata la disciplina del servizio di riscossione coattiva delle entrate, con la soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione e con la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'Agenzia delle Entrate. L’Agenzia, quindi, cominciava ad esercitare tali funzioni mediante una società appositamente costituita, denominata Riscossione s.p.a., cui è succeduta la s.p.a. Equitalia. Peraltro, per garantire la continuità della riscossione delle entrate afferenti all’erario locale, la medesima legge di riforma prevedeva che le società concessionarie, fino al momento dell'eventuale cessione totale o parziale del proprio capitale sociale alla Riscossione s.p.a., potessero trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali. In questo caso, fino al 31 dicembre 2010 e in mancanza di diversa determinazione degli enti stessi, le predette attività potevano essere gestite dalle società cessionarie del ramo d'azienda, se in possesso dei necessari requisiti, mediante la riscossione coattiva con la procedura prevista dal r. d. n. 639 del 1910. Per quanto sopra il Comune di Cavallerleone con deliberazione di giunta n. 4 del 2007, preso atto dell'intervenuto trasferimento da parte della Gec (denominata, a seguito di scissione, Cuneo Riscossioni s.p.a.) del ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto dei comuni e del possesso in capo alla società cessionaria (denominata allo stesso modo Gec s.p.a.) del necessario requisito di iscrizione all'apposito albo, affidava per l'anno 2007 la gestione della riscossione volontaria e coattiva delle proprie entrate a quest'ultima, alle condizioni della convenzione già approvata con la delibera consiliare n. 5 del 2004. Successivamente, con la deliberazione del Consiglio n. 35 del 2007, l'Amministrazione approvava il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, in cui era tra l'altro previsto che l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi fosse riservato al funzionario responsabile di ciascun tributo, designato dalla gGiunta comunale. In ritenuta applicazione di tali disposizioni e in assenza di un'espressa deliberazione del Consiglio in ordine alla modifica della modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione con il passaggio al modello della gestione diretta, il funzionario responsabile del Servizio finanziario del Comune, con determinazione 127 del 13 dicembre 2007, visto l'approssimarsi della scadenza della convenzione in atto con la Gec , indiceva una procedura di selezione per l'affidamento del servizio triennale di riscossione delle entrate comunali ad un soggetto terzo. All'esito della gara, risultava aggiudicataria del servizio la Equitalia s.p.a. Contro la decisione di indire una gara per l'affidamento del servizio per il triennio 2008/201010 ed avverso l'aggiudicazione della stessa alla società Equitalia, la Gec proponeva ricorso al Tar Piemonte, che accoglieva il ricorso chiedendone l'annullamento, rilevando sostanzialmente che : - "il Comune, nel discostarsi dal regime transitorio previsto dalla legge per la disciplina dell'affidamento del servizio di riscossione fino alla cessione alla Riscossione s.p.a., avrebbe dovuto provvedere mediante apposito regolamento interno, che però nella specie è mancato "; - "la necessità di previo regolamento, sottesa alla scelta legislativa del 2005, è funzionale a salvaguardare la competenza relativa, in relazione all'articolo 42 del d. lgs. 267/2000 lett. e), riferibile alla determina 127 del 2007, del Consiglio Comunale"; -"il senso giuridico sotteso all’evidenziata necessità di un previo regolamento di organizzazione… risiede anche nella diversa competenza attribuita dalla legge per assumere determinate scelte organizzative, rimesse non ai singoli servizi funzionali dell'Amministrazione, ma all'organo politico competente ad emanare l'atto di natura regolamentare in tema di organizzazione dei servizi, transitoriamente strutturati in modo radicalmente diverso con la legge del 2005, con salvezza di un'eventuale scelta organizzativa diversa, rimessa, necessariamente all'organo competente". Avverso detta sentenza il Comune di Cavallerleone ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l'integrale riforma. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello rilevando che: "l'art. 3, comma 24, della l. 248 del 2005, nel riformare il sistema di riscossione dei tributi statali attraverso la creazione di una società a totale capitale pubblico (Riscossione s.p.a. in seguito denominata Equitalia s.p.a.), ha disciplinato il periodo transitorio prevedendo che "fino al momento dell'eventuale cessione…… del proprio capitale sociale alla Riscossione s.p.a……. le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. In questo caso: a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli enti stessi, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma uno, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto….." Alla stregua di tale disciplina transitoria, quindi, nel caso di trasferimento del ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per gli enti locali o di scissione di una società già concessionaria del servizio di riscossione, le società cessionarie o risultanti da tale scissione societaria sono titolate ex lege (fino a tutto il 2010) alla prosecuzione diretta del rapporto concessorio con l'ente locale, salvo che quest'ultimo non adotti al riguardo una specifica "diversa determinazione". 4. Ciò posto, osserva il collegio come la diversa determinazione richiamata dalla norma debba necessariamente sostanziarsi in una delibera di natura regolamentare assunta dall'organo elettivo dell'Amministrazione e non di certo in un atto di carattere gestionale adottato da un suo organo burocratico, come sostenuto dall'appellante. 5. Ed invero, sotto il profilo testuale, il termine "determinazione" usato dal legislatore ha una valenza oggettivamente neutra e, pertanto, non è di per sé dirimente ai fini considerati. Come è noto, infatti, con tale espressione vengono comunemente indicati in modo indifferenziato sia gli atti propri degli organi burocratici dell'Ente comunale, sia quelli emessi dai suoi organi elettivi. Non v'è dubbio, quindi, che nella genericità del termine usato dal legislatore, l'unico parametro oggettivo di riferimento per la individuazione della natura dell'atto in questione e del soggetto di conseguenza competente ad assumerlo sia quello sistematico, con specifico riguardo all'assetto istituzionale degli enti locali ed alle finalità che la diversa determinazione è normativamente preordinata a perseguire nell'ambito di tale assetto. 6. Ed in questo senso, osserva il collegio come l'art. 42 del T.U.E.L. disponga che il Consiglio comunale ha competenza relativamente all'adozione (per quanto qui interessa) dei seguenti atti: - "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (lettera e); - "appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione e funzione servizi di competenza della giunta del segretario o di altri funzionari" (lettera l). 7. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, la riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un'attività di servizio pubblico ( v. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2005, n. 3672). In particolare, la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso, costituiscono senz'altro una scelta di organizzazione del servizio pubblico di riscossione che rientra, dunque, nell'ambito di applicazione della lettera e) dell’art. 42 del T.U.E.L. sopra richiamata. Per quanto sopra, il provvedimento con cui sono state effettuate le scelte oggetto del ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio comunale e non dal Dirigente del settore finanziario, trattandosi di atto di natura regolamentare preordinato a fissare specifiche disposizioni organizzative dell'ente,come correttamente rilevato dal primo giudice. 8. Né, al riguardo, può assumere rilievo l'invocato Regolamento sulle entrate adottato dall'Amministrazione con la delibera consiliare n. 35 del 2007. Per un verso, infatti, quest'ultimo fissa unicamente la disciplina generale delle entrate comunali, senza contenere minimamente la specifica "diversa determinazione" necessaria ai sensi del richiamato art. 3 della l. n. 248 del 2005 per rendere non applicabile il regime transitorio di proroga disposto dal medesimo articolo. Per altro verso, l'articolo 19 del Regolamento si limita a riservare al funzionario responsabile di ciascun tributo l'esercizio delle attività organizzative e gestionali del tributo stesso,una volta istituito, secondo l'ordinario riparto delle competenze fissato dal T.U.E.L.. Anche tale articolo, quindi, non disciplina la "diversa determinazione" per cui è causa e, tantomeno, attribuisce in modo espresso e formale al funzionario responsabile la specifica competenza all'adozione della stessa."
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014
Si attenziona la presente sentenza depositata in data 27 ottobre dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato in quanto fa chiarezza sulla riformata la disciplina del servizio di riscossione coattiva delle entrate. La problematica concreta ha riguardato il Comune di Cavallerleone che a seguito del ... Continua a leggere
Spese del personale: il superamento del limite della spesa del personale a seguito dell’accoglimento della richiesta di riespansione dell’orario di lavoro da parte di dipendenti in regime di part time non può determinare effetti preclusivi ne sanzionatori a carico dell’ente
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Lombardia n. 251/PAR del 1.10.2014
Il quesito sottoposto alla Sezione richiede di stabilire se, un dipendente assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno, successivamente trasformato in contratto a tempo parziale, possa ottenere di tornare alla prestazione lavorativa a tempo pieno nell’ipotesi in cui le spese per il personale del comune risultino superiori a quelle sostenute nell’esercizio 2008. A tal fine la Corte dei Conti ha ritenuto opportuno richiamare e chiarire l’esatta portata applicativa delle disposizioni normative sottese alla questione prospettata. L’art. 4, comma 14, del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 14 settembre 2000, dispone che "i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico" . La previsione della contrattazione collettiva sopra riportata trova riscontro nell’art. 6, comma 4, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 secondo il quale "i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze". Risulta quindi riconosciuto al dipendente, per effetto delle disposizioni richiamate, il pieno diritto alla riespansione del rapporto di lavoro a tempo pieno senza che residui in capo all’amministrazione, una volta accertata la presenza dei presupposti di legge, alcuna discrezionalità. Appare del resto di tutta evidenza che l’esercizio di tale diritto comporti necessariamente un incremento di spesa che si presta ad essere valutato alla luce delle disposizioni che, nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, pongono limiti alla spesa di personale degli enti locali. Viene in considerazione nel caso in esame, concernente un comune con popolazione inferiore ai mille abitanti, l’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 il quale, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008". Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che tra l’obbligo di reintegro della prestazione lavorativa a tempo pieno richiesto dalle disposizioni legislative e pattizie che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali e l’obbligo di contenere le spese di personale imposto dalle norme di coordinamento della finanza pubblica non sia ravvisabile un contrasto in senso tecnico, diversamente da quanto prospettato nella richiesta di parere. Il rispetto della disciplina finanziaria, normalmente, non impatta sulle regole che presiedono alla gestione dei rapporti di lavoro, bensì, sulle scelte di fatto del datore di lavoro. Infatti, nel governo dei rapporti d’impiego l’amministrazione deve adottare, a monte, gli opportuni interventi in grado di rendere compatibili atti di macro-gestione (poteri organizzativi) e micro-gestione (modifiche del singolo rapporto di lavoro) con la vigente disciplina finanziaria, in modo da realizzare i necessari risparmi (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 679/2011/PAR). L’impossibilità di configurare un contrasto normativo tra disposizioni aventi differenti ambiti di applicazione non consente di ammettere una deroga dell’una rispetto all’altra. La spesa sostenuta per il reintegro delle prestazioni lavorative a tempo pieno, in particolare, pur non configurando un’assunzione, come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile, non può essere esclusa dalle spese di personale agli effetti del computo del limite richiesto dalla legge. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 29/2011/SRCPIE/PAR, ha affermato sul punto che "le norme che limitano le spese di personale a fini di contenimento della spesa pubblica, inoltre, possono ritenersi di carattere imperativo, con la conseguenza che l’esclusione di singole voci dall’aggregato "spesa di personale", come dal legislatore definito e sopra riportato, non può che trovare espressa previsione in norme di pari rango, che, in quanto espressione di una disciplina speciale, non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i modi da esse norme previsti. E’ dunque necessario rinvenire nell’ordinamento le disposizioni che definiscono la composizione dell’aggregato in questione, come conferma la tendenza del legislatore a indicare espressamente le voci di spesa da ricomprendere o da escludere dal computo. Nella specie, nessuna norma legittima l’esclusione della spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro part-time in tempo pieno, ai sensi del citato art. 4, comma 14 del CCNL Enti locali 14 settembre 2000, da quelle di personale rilevanti agli effetti del limite posto dall’art. 1, comma 562 L. n. 296/2006". Di contro, il mancato rispetto del limite di spesa storica, intervenuto per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro o comunque già in atto, come nel caso prospettato, non può impedire l’esercizio del diritto soggettivo del dipendente, assunto a tempo pieno, al reintegro della prestazione lavorativa. Questa Sezione ritiene pertanto di condividere l’orientamento già espresso in materia da altre Sezioni regionali di controllo secondo cui il superamento della spesa del personale a seguito dell’accoglimento della richiesta di riespansione dell’orario di lavoro da parte di dipendenti attualmente in regime di part time "non può determinare effetti preclusivi ne sanzionatori a carico dell’ente. Ciò, a maggior ragione, laddove, come sembra delinearsi nel caso in specie, dette scelte gestionali sono da ricondurre all’adempimento di disposizioni normative nonché contrattuali" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 406/2014/PAR). Che l’aumento di spesa conseguente alla riespansione non possa determinare effetti preclusivi per l’ente non significa naturalmente che quest’ultimo possa sottrarsi ai vincoli posti dalle norme di coordinamento di finanza pubblica che, per le ragione anzidette, non subiscono alcuna deroga in senso proprio. Ne consegue che il comune, successivamente al verificarsi del superamento del limite di spesa in conseguenza all’eventualità sopra richiamata, rimane tenuto ad indirizzare tutte le scelte discrezionali in materia di spesa di personale e la relativa programmazione al conseguimento nel più breve tempo possibile dell’obiettivo di contenimento posto dal più volte citato art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Lombardia n. 251/PAR del 1.10.2014
Il quesito sottoposto alla Sezione richiede di stabilire se, un dipendente assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno, successivamente trasformato in contratto a tempo parziale, possa ottenere di tornare alla prestazione lavorativa a tempo pieno nell’ipotesi in cui le spese per il personale d ... Continua a leggere
Spese di sponsorizzazione: l’attività che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, non é una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione, profilo questo idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Lombardia n. 248/2014/PAR del 1.10.2014
La Corte dei Conti è stata investita dal Sindaco del Comune di Fontanella Barbata di un’istanza di parere avente ad oggetto la concessione di un contributo in conto capitale al fine di preservare l'integrità della chiesa parrocchiale, recante altresì la precisazione che non si ravviserebbe una violazione dell’art. 6, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, posto che la liquidazione del contributo avrebbe finalità di tutela del patrimonio storico ed artistico presente sul territorio e non configurerebbe conseguentemente una spesa di sponsorizzazione. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale già formatosi sul punto, la Corte dei Conti in risposta al quesito in esame ha evidenziato che "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione pubblica quale spesa di sponsorizzazione, a prescindere dalla sua forma, è la funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. Profilo, quest’ultimo, che deve essere esplicitato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. Conclude poi il Collegio rilevando che "L’attività, dunque, che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione. Questo profilo, come detto, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere esplicitato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione, inoltre, in aderenza alle regole generali (art. 3 legge n. 24/1990) è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione, nonché il rispetto dei criteri di imparzialità e predeterminazione dei criteri per l’attribuzione di contributi (art. 12 legge n. 241/1990). In ogni caso, l’eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa, presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Lombardia n. 248/2014/PAR del 1.10.2014
La Corte dei Conti è stata investita dal Sindaco del Comune di Fontanella Barbata di un’istanza di parere avente ad oggetto la concessione di un contributo in conto capitale al fine di preservare l'integrità della chiesa parrocchiale, recante altresì la precisazione che non si ravviserebbe una viol ... Continua a leggere
Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di LSU
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.10.2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indicati nell'Elenco n. 6 e nell'Elenco n. 7. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.10.2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni indic ... Continua a leggere
Legge di stabilità: Il Ministro Padoan "Questa manovra creerà lavoro". Taglio strutturale delle tasse, per 18 miliardi
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 16.10.2014
Pier Carlo Padoan in diretta a Radio Rai ha illustrato le misure della Legge di stabilità approvata ieri dal consiglio dei Ministri. Il Governo in particolare, si legge nel comunicato del MEF, ha approvato il testo del disegno di legge "Stabilità 2015" che verrà inviato al Parlamento nelle prossime ore. Il disegno di legge ha un’impronta fortemente innovativa rispetto alle politiche economiche adottate negli ultimi. Il Governo intende infatti affrontare con determinazione i gravi problemi determinati dalla scarsa crescita nella zona Euro. L’Italia registrerà nel 2014 il terzo anno consecutivo di recessione, in presenza di rischi di deflazione. Date le circostanze il Governo ha intrapreso una politica economica espansiva, che concilia lo sforzo di aggiustamento di bilancio (orientato ad incrementare ulteriormente la sostenibilità del debito pubblico) con l’esigenza di stimolare la ripresa economica: quella combinazione che nell’Unione europea viene definita "growth friendly fiscal consolidation". In una visione complessiva e con una strategia di medio periodo, la Legge di stabilità concilia la manovra finanziaria dello Stato con il processo di profonda trasformazione strutturale delle istituzioni e dell’economia italiane intrapreso dal Governo. Le riforme strutturali producono i propri benefici nel medio-lungo periodo, mentre nel breve periodo possono avere impatti da gestire con specifiche risorse che la Legge di Stabilità destina a questo scopo. Queste le caratteristiche in sintesi della Legge di Stabilità 2015: E’ una grande manovra di rilancio dell’economia, a favore della crescita e dell’occupazione. Il perno della manovra è un consistente taglio strutturale delle tasse, per 18 miliardi, compensato da un taglio strutturale della spesa pubblica. Nel suo insieme la legge concilia la manovra di bilancio con il sostegno allo straordinario processo di riforma strutturale del Paese. La manovra comporta una redistribuzione: delle risorse ma anche della responsabilità, obbligando tutti i livelli di governo, anche locali, a operare con maggiore efficienza. La componente di spesa in deficit contemplata dalla Legge consente di finanziare le misure di stimolo anticicliche e l’impatto nel breve termine delle riforme strutturali. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 16.10.2014
Pier Carlo Padoan in diretta a Radio Rai ha illustrato le misure della Legge di stabilità approvata ieri dal consiglio dei Ministri. Il Governo in particolare, si legge nel comunicato del MEF, ha approvato il testo del disegno di legge "Stabilità 2015" che verrà inviato al Parlamento nelle prossime ... Continua a leggere
Certificazione Unica 2015: disponibile il nuovo modello che dal prossimo anno dovrà essere utilizzato dai sostituti d'imposta
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Agenzia delle Entrate - modello di Certificazione Unica 2015
L'Agenzia delle Entrate ha predisposto e pubblicato sul proprio sito il nuovo modello in bozza di Certificazione Unica 2015 che dal prossimo anno dovrà essere utilizzato dai sostituti d'imposta. Per scaricare il modello cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Fondo di Garanzia per la "prima casa": in Gazzetta Ufficiale il decreto MEF per l'accesso al credito
segnalazione del Dott. Gianmarco Sadutto del decreto MEF 31.7.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29.9.2014
Il 29 settembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina il Fondo di Garanzia "prima casa", istituito con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità). Il dicastero ha attribuito 200 milioni di euro all’anno per il triennio 2014-2016 a titolo di garanzia per le categorie di soggetti che vorranno acquistare la prima casa. La concessione delle garanzie è nella misura massima del 50 per cento della quota capitale su mutui ipotecari, su mutui connessi all’acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari. A provvedere alla gestione del Fondo è il CONSAP S.p.A. Questo dovrà provvedere all’esecuzione delle attività principali per l’ammissione alla garanzia del fondo. In particolare, dovrà esaminare le istanze trasmesse dai soggetti finanziatori, le richieste di intervento della garanzia in caso di inadempimento del mutuatario, con conseguente corresponsione delle somme dovute ai finanziatori e provvedere ad una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal mutuatario con il modulo previsto all’art. 6, oltre come previsto nei punti e), f) al recupero di quanto erogato ai finanziatori a titolo di garanzia ai sensi del presente decreto, alla gestione a stralcio di tutte le attività connesse alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il legislatore ha previsto, che in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, il gestore assegna priorità ai mutui erogati a favore di determinate categorie: giovani coppie, in particolare a coloro, coniugi o conviventi more uxorio uniti da almeno due anni, dove uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni di età; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi "popolari" (IACP), a giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico ( intermittenti, a progetto, accessori, tirocini e le altre prestazioni) cosi come previsto dall’art. 1 della c.d. Legge Fornero. Chi usufruirà del Fondo potrà accendere mutui ipotecari di importo non superiore a 250 mila euro. Al momento della richiesta, chi vuole accendere il mutuo non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo e non deve acquistare una casa appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072. Ad ogni domanda presentata, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, il Gestore assegnerà un numero di posizione progressivo, verificherà la disponibilità del Fondo e entro 20 giorni comunicherà al finanziatore l’ammissione alla garanzia. Sarà sempre nella facoltà dei finanziatori l’erogazione o meno del mutuo. Nell’ipotesi in cui il mutuatario non adempie al pagamento della rata di muturo, dopo 90 giorni, il soggetto finanziatore informa il Gestore dell’ammontare del residuo capitale. Formalizzata la comunicazione, entro 12 mesi, il finanziatore invia l’intimazione di pagamento al mutuatario. Se, entro 6 mesi, il soggetto che ha richiesto il mutuo rimane ancora inadempiente il finanziatore chiede l’intervento della garanzia del Fondo al Gestore. In capo al mutuatario sorge l’obbligo di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre gli interessi. Nello svolgimento della verifica a campione effettuata dal Gestore, le eventuali dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del mutuatario, saranno comunicate all’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, la quale provvederà all’irrogazione delle sanzioni di legge; invece, nei casi in cui i comportamenti configurino un reato perseguibile d’ufficio, si provvederà a trasmettere gli atti all’Autorità giudiziaria. La garanzia del Fondo e' dichiarata inefficace qualora risulti che la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota al soggetto finanziatore. Il Gestore applicherà la Procedura per la dichiarazione di inefficacia e di decadenza prevista all’art. 11 del Decreto Ministeriale. Ad erogare i mutui saranno i soggetti finanziatori, in particolare: le banche iscritte nell’apposito albo della Banca d’Italia che autorizza gli istituti di credito al finanziamento e gli intermediari finanziari (previsti agli artt. 106 – 107 del D.lgs. n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni). Inoltre, il Dipartimento del tesoro e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un Protocollo d’Intesa per facilitare le operazioni. I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca sull’immobile. Regione e province autonome nonché altri enti ed organismi pubblici, potranno contribuire, mediante accordo con il MEF, alla dotazione del Fondo. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Dott. Gianmarco Sadutto del decreto MEF 31.7.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29.9.2014
Il 29 settembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina il Fondo di Garanzia "prima casa", istituito con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità). Il dicastero ha attribuito 200 milioni di euro ... Continua a leggere
Corte dei Conti: é contraria ai parametri di legalità l’operazione di copertura delle spese correnti con gli introiti derivanti da rinegoziazione di mutui
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo per il Piemonte n. 190/2014/SRCPIE/PAR del 26.9.2014
Con il Parere in esame la Corte dei Conti risponde al quesito proposto dal Commissario straordinario della Provincia di Asti che in considerazione della situazione di criticità finanziaria dell'Ente ha chiesto alla Corte se sia consentito non destinare per due annualità i risparmi della rinegoziazione di mutui contratti con Cassa Depositi e prestiti a spese di investimento, posticipando il vincolo per le due annualità mancanti o carenti (2014 solo quota parte) negli esercizi successivi 2016 e 2017. Tale richiesta - è affermato dal Commissario straordinario - è formulata con la consapevolezza che dette risorse dovrebbero essere finalizzate ad investimenti, per evitare di incrementare la spesa corrente, ma si tratta di una situazione eccezionale di gravissima carenza di risorse che non consente più all'Amministrazione lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali fondamentali. Inoltre il D.M. 20 giugno 2003 (Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali) e la normativa finanziaria vigente, a parere del Commissario straordinario, non sembrano imporre espressamente vincoli di destinazione per le somme risparmiate con la rinegoziazione. La Corte dei Conti evidenzia che come già la Sezione nella pronuncia n. 221/2011 in cui, riferendosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte dei conti in materia, è stato sottolineato che "la rinegoziazione di mutui in ammortamento ha un duplice e contrastante effetto: da un lato determina un vantaggio immediato, consistente nella riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento, dall’altro determina un aumento della spesa complessiva per interessi in conseguenza della maggior durata dell’indebitamento ed un irrigidimento dei bilanci futuri. Ciò comporta che il vantaggio derivante dalla rinegoziazione non può essere solo quello derivante dalla differenza fra l’attualizzazione dei flussi dei pagamenti della passività originaria e quelli della nuova passività, ma, in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, deve consistere in una valutazione finanziaria ed economica della complessiva situazione dell’ente, in relazione non solo ai dati finanziari attualizzati dell’operazione, ma anche ai rischi che l’ente locale assume con la nuova operazione di indebitamento, ed all’allungamento della durata del debito, che vincola l’attività futura dell’Amministrazione. In particolare, la diminuzione delle rate di ammortamento, non può essere considerato un risparmio in conseguenza del quale procedere automaticamente ad incrementare la spesa corrente, ma le economie derivanti dalla rinegoziazione del debito debbono essere destinate a spese in conto capitale. Proprio in riferimento all’utilizzazione delle risorse liberate dalla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, l’Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli enti locali ebbe a suo tempo a precisare che "esiste un orientamento generale di leggi di settore tendenti a contenere, per finalità di politica economica generale, l’aumento delle spese correnti dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici. Nell’equilibrio economico finanziario complessivo degli enti locali l’operazione di rinegoziazione espone l’ente locale ad un debito prolungato nel tempo che ha come risultato pratico la liberazione di risorse in una parte del periodo di ammortamento del debito originario" (parere approvato nella seduta del 6 novembre 2003). In merito, la citata pronuncia, richiamando il Principio contabile n. 2 – punto n. 23, sottolinea che "Ai fini del mantenimento dell’equilibrio patrimoniale è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell’indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità". In sostanza, i risparmi frutto di rinegoziazione non possono essere qualificati quale strumento per offrire risorse immediatamente spendibili in parte corrente dagli Enti in ‘sofferenza’, in quanto l’operazione comporterebbe, tra l’altro, l’irrigidimento dei bilanci futuri ‘capitalizzando’ in senso negativo gli stessi e non offrendo alle generazioni future i benefici di cui potrebbero invece godere, laddove fossero assegnate esclusivamente ad investimenti le spese per indebitamento. Peraltro, la destinazione delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui non appare conforme alla ratio della limitazione del ricorso all'indebitamento per finanziare spese di investimento, sancito dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione. Ad analoghe conclusioni questa Sezione è pervenuta anche in successive pronunce (deliberazione n. 141/2012, deliberazione n. 265/2012), che si pongono in linea con il consolidato orientamento della Corte dei conti espresso in numerose deliberazioni di altre Sezioni Regionali di controllo (Sez. Reg. Contr. Toscana, del. n. 1027/2011; Sez. Reg. Contr. Lombardia, del. n. 27/2011; più di recente, Sez. Reg. Contr. Emilia Romagna, del. n. 145/2014). Alla luce delle suddette considerazioni, pur in presenza della situazione di criticità finanziaria esposta dal Commissario straordinario della Provincia di Asti, non può che confermarsi la contrarietà ai parametri di legalità (desumibili dalla Costituzione, dal TUEL e dai Principi contabili) dell’operazione di copertura delle spese correnti con gli introiti derivanti da rinegoziazione di mutui, prospettata nella richiesta di parere. Per scaricare il parere cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo per il Piemonte n. 190/2014/SRCPIE/PAR del 26.9.2014
Con il Parere in esame la Corte dei Conti risponde al quesito proposto dal Commissario straordinario della Provincia di Asti che in considerazione della situazione di criticità finanziaria dell'Ente ha chiesto alla Corte se sia consentito non destinare per due annualità i risparmi della rinegoziazi ... Continua a leggere
Regioni: in Gazzetta Ufficiale il decreto di riparto della disponibilità finanziaria per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture in G.U. n. 234 del 8.10.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8.10.2014 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Riparto tra le Regioni della disponibilita' finanziaria pari a 50 milioni di euro, relativa all'anno 2014, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture in G.U. n. 234 del 8.10.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8.10.2014 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Riparto tra le Regioni della disponibilita' finanziaria pari a 50 milioni di euro, relativa all'anno 2014, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'access ... Continua a leggere