News 11 Novembre 2014 - Area Contabile
Province: in Gazzetta Ufficiale il decreto di ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014
È pari ad euro 1.046.917.823,00 l'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2014, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario. E' quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8.11.2014 il decreto del Ministero dell'Interno 24.10.2014 recante "Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al provvedimento".
È pari ad euro 1.046.917.823,00 l'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2014, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario. E' quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzett ... Continua a leggere
TARSU: è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per i stabilimenti balneari rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014
La vicenda vede gli odierni appellanti, unitamente ad altri titolari di stabilimenti balneari, richiedere con nota del 20 febbraio 2012, al Comune di modificare la disciplina regolamentare comunale della TARSU, includendo gli stabilimenti balneari nella terza categoria, assimilandoli sotto tale profilo ai campeggi, e di confermare la riduzione del 30% per stagionalità. Una simile proposta era accompagnata dalla dichiarazione espressa che, in caso di favorevole valutazione e di rimozione in autotutela dei precedenti avvisi di accertamento, essi avrebbero rinunciato "ad ogni azione legale inerente all’oggetto della presente istanza". Rileva il Consiglio di Stato che la scelta dell’amministrazione di accogliere in senso favorevole alle richieste degli appellanti risulta, pertanto, non poter essere contestata in sede giurisdizionale da parte degli stessi almeno nei termini prospettati con il ricorso introduttivo. Infatti, la decisione dell’amministrazione comunale di fare proprio il contenuto della proposta avanzata dagli stessi non consente di ritenere che gli odierni appellanti vantino una posizione di interesse legittimo giuridicamente tutelabile. Ed infatti, la soluzione adottata dall’amministrazione appellata, che si pone peraltro in linea con le indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2003, n. 18548), secondo la quale: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell'indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi", nel premiare l’indicazione offerta dagli odierni appellanti esclude l’individuazione in capo agli stessi di una posizione giuridica in concreto tutelabile. Considerato, infatti, che la richiesta avanzata dagli appellanti implica il riconoscimento da parte degli stessi della sottoponibilità degli stabilimenti balneari alla tassa in questione, non appare ravvisabile alcun interesse a contestare la scelta operata dall’amministrazione. Tanto in ragione non solo del principio di leale collaborazione che deve ispirare anche dalla parte del cittadino i rapporti con l’amministrazione, ma anche di quello di divieto di abuso del processo. Del resto sarebbe estremamente irragionevole consentire la contestazione giurisdizionale delle scelte dell’amministrazione da parte di chi quelle scelte ha contribuito ad orientare (Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6). Del pari, non appare meritevole di accoglimento neanche la seconda doglianza avverso la sentenza gravata, atteso che la giurisdizione amministrativa rientra nel novero delle giurisdizione di diritto soggettivo. Ossia suppone che il ricorrente agisca a tutela di una posizione soggettiva che sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Da ciò deriva l’impossibilità di ritenere che una volta accettata la proposta avanzata dal cittadino, che in ragione del principio di autoresponsabilità che sottintende, suppone il soddisfacimento della sua pretesa, lo stesso possa agire sulla scorta di un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014
La vicenda vede gli odierni appellanti, unitamente ad altri titolari di stabilimenti balneari, richiedere con nota del 20 febbraio 2012, al Comune di modificare la disciplina regolamentare comunale della TARSU, includendo gli stabilimenti balneari nella terza categoria, assimilandoli sotto tale pro ... Continua a leggere
Farmacie: le problematiche connesse allo sconto agevolato e all'individuazione del fatturato di riferimento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2014
Nella sentenza in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito quanto di recente osservato dalla medesima Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1683 dell’8 aprile 2014) che dal confronto fra il testo originario dell’articolo 1, comma 40,della legge n. 662 del 1996 e le modifiche introdotte con l’art. 11 del d. l. 18 settembre 2001, n. 347, si evince che: - anche per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile; - i limiti di fatturato previsti (sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie) sono stati ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo – che poteva includere non solo la vendita dei medicinali (compresi quelli pagati dai cittadini) ma anche tutti gli altri prodotti normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia – ma il solo «fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA». Aggiunge il Collegio che "peraltro l’espressione «fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale», ha aggiunto la citata sentenza, si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa. Con la conseguenza che non può essere condivisa la tesi secondo cui le percentuali dello sconto si riferiscono alle sole specialità medicinali perché le quote di spettanza per i farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico fanno riferimento alle specialità medicinali. Né si può condividere la tesi, sostenuta nella sentenza appellata, secondo cui nel fatturato che deve essere preso in considerazione ai fini in questione non dovrebbe essere computata l’assistenza integrativa regionale perché gravante esclusivamente sull’autonomia finanziaria delle regioni. Sebbene la misura delle prestazioni integrative sia, infatti, oggetto di autonome valutazioni e di specifici accordi fra le farmacie e le aziende sanitarie locali, non può dubitarsi che anche tali ulteriori prestazioni facciano parte a tutti gli effetti del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della collettività. Del resto la misura delle prestazioni erogate del servizio sanitario pubblico è normalmente stabilita con atti delle Regioni e delle ASL competenti in materia. Peraltro, la Sezione ha già osservato, con ordinanza n. 4522 del 16 novembre 2012, adottata nella sede cautelare di altro ricorso di analogo oggetto, la natura dello sconto previsto per le farmacie rurali, che operano in condizioni territoriali disagiate, non sembra poter comportare una limitazione del fatturato rilevante, nell’ambito di quello legato all’assistenza sanitaria, a secondo dell’ente pubblico che, in base alla disciplina vigente, ne sopporta i costi. Anche il Ministero della Salute, con nota del 6 dicembre 2001 del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario, la Ricerca e l'Organizzazione ha ritenuto che il limite di fatturato stabilito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996 ricomprende tutte le prestazioni erogate con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, comprese le prestazioni cosiddette di "assistenza integrativa". Il Ministero della Salute ha, in proposito, osservato, con una argomentazione che questa Sezione, nella citata sentenza n. 1683 del 2014, ha ritenuto del tutto condivisibile, che «è ragionevole supporre…che qualora il legislatore avesse voluto ulteriormente favorire i farmacisti che beneficiano dell’indennità di residenza, prendendo in considerazione il solo fatturato farmaceutico, avrebbe utilizzato una specifica e appropriata formulazione, in luogo di quella generica, riferibile a tutte le erogazioni in regime di SSN, così come ha avuto cura di precisare che l’importo deve calcolarsi "al netto dell’IVA"». Tale interpretazione è stata poi confermata con nota ministeriale del 13 marzo 2003. Anche la Regione Campania, con circolare del 22 giugno 2007 ha confermato che il fatturato annuo, ai fini in parola, include tutte le prestazioni con oneri a carico del SSN. Con nota del 20 maggio 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha poi ulteriormente confermato che, per individuare le farmacie che hanno diritto allo sconto, per fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale deve intendersi quello risultante dalla somma dei prezzi di vendita al pubblico, al netto dell’IVA, di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, compreso i prodotti integrativi e protesici. Né si può giungere a conclusioni diverse in relazione alla circostanza che nel decreto del Ministero della Salute, in data 6 marzo 2007, e nei decreti interministeriali, in data 25 settembre 2008 e 3 dicembre 2010, richiamati dalla Farmacia Fabbricatore (e nella sentenza appellata), per l’applicazione delle percentuali di sconto alle farmacie si fa riferimento al fatturato relativo alla erogazione dei farmaci in convenzione, trattandosi di disposizioni successive (e per periodi successivi) che non possono incidere sulla precedente normativa di rango primario. Per scaricare il testo della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2014
Nella sentenza in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito quanto di recente osservato dalla medesima Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1683 dell’8 aprile 2014) che dal confronto fra il testo originario dell’articolo 1, comma 40,della legge n. 662 del 1996 e le modifiche in ... Continua a leggere
Entrate comunali: è dovere dell’Amministrazione mirare alla riscossione di importi più elevati dei canoni in rapporto di sinallagmaticità con l’utilizzazione dei suoi beni, salvo che l’importo dei canoni sia fissato dalla legge e tranne anche i casi in cui la legge attribuisce ai beni pubblici finalità sociali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 7.11.2014
Costituisce una regola di buona amministrazione, imposta dall’art. 97 della Costituzione, quella che induce l’Amministrazione pubblica a valorizzare i propri beni e a ricavare dai suoi utilizzatori il massimo importo percepibile, sulla base di procedimenti precostituiti e trasparenti. Tranne i casi in cui l’importo dei canoni sia fissato rigidamente dalla legge e tranne anche i casi i cui ai beni pubblici sia conferita dalla legge la funzione di consentire la realizzazione di finalità sociali da essa individuate (ad es., i casi di assegnazione di alloggi alle persone che ne abbiano bisogno, a canoni inferiori a quelli di mercato, o di assegnazione a titolo gratuito ad enti per finalità culturali o di conservazione dell’ambiente, ecc.), è un imprescindibile dovere dell’Amministrazione pubblica quello di mirare alla riscossione degli importi più elevati, in rapporto di sinallagmaticità con l’utilizzazione dei suoi beni. Quanto più è appetibile il bene sul mercato, tanto più l’Amministrazione – nel rispetto della legge – può predisporre meccanismi procedimentali, volti alla riscossione degli importi più congrui (e dunque alla ordinaria gestione degli interessi pubblici sulla base di risorse anche così conseguite).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 7.11.2014
Costituisce una regola di buona amministrazione, imposta dall’art. 97 della Costituzione, quella che induce l’Amministrazione pubblica a valorizzare i propri beni e a ricavare dai suoi utilizzatori il massimo importo percepibile, sulla base di procedimenti precostituiti e trasparenti. Tranne i cas ... Continua a leggere
Trasmissione da parte del TAR degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti: non possono essere sindacati in appello gli effetti dell’invio degli atti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile la doglianza con la quale si contesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti. Il Collegio sul punto ha precisato che gli effetti dell’invio degli atti(anche ai sensi del comma 4, dell’art. 331 c.p.c.) sono irretrattabili e non possono essere oggetto di sindacato in sede di gravame, in quanto rappresentano attività svolta solo in occasione dell’esercizio della funzione giurisdizionale (Cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 10/2011; Sez. IV, n. 1789/2006).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile la doglianza con la quale si contesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti. Il Collegio sul punto ha precisato che gli effetti dell’invio degli atti ... Continua a leggere