News 28 Maggio 2014 - Area Contabile


NORMATIVA

Compravendita immobiliare: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di pagamento del prezzo successive alla stipula dell'atto

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Finalità antievasive e di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite sono alla base della tracciabilita' e, quindi, dell'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo relativamente al quale e' intervenuta apposita risoluzione dell'Agenzia delleEntrate diretta a chiarire le modalità di determinazione delle base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare precisa l'Agenzia come in materia di adempimenti fiscalmente rilevanti da porre in essere in occasione della formazione di atti di compravendita immobiliare, l'articolo 35, comma 22, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, prevede l'obbligo delle parti contraenti di rendere, all'atto della cessione di un immobile, seppur assoggettata ad IVA, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante, tra l'altro, l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. La corretta osservanza di tale obbligo è stata presidiata dalla comminazione, in caso di sua violazione, di una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, dall'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di valore ex articolo 52, primo comma, del TUR. Oltre a tali sanzioni di carattere amministrativo, all'autore della dichiarazione mendace redatta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si rende applicabile la norma contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, a mente del quale "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Considerata la portata generale della disposizione recata dal comma 22 dell'articolo 35 predetto, che investe tutte le cessioni di immobili a titolo oneroso, anche se rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, la preclusione dell'accertamento di valore ex articolo 52, primo comma, del TUR viene meno anche con riferimento alle vendite di abitazioni nei confronti di privati di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 266 del 2005, qualora in atto non siano indicate in modo analitico le modalità di pagamento del corrispettivo (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2007, n. 6). Sulla base della richiamata normativa deve, quindi, ritenersi che l'obbligo dell'indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo, rispondendo a precise finalità antievasive e di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite sussista, in linea generale, per tutti i pagamenti afferenti ad atti di compravendita immobiliareCon particolare riferimento al quesito posto, occorre, tuttavia, considerare che la tracciabilità, nel senso di indicazione analitica delle modalità di pagamento, non può essere pretesa, evidentemente, in relazione a pagamenti che saranno effettuati successivamente rispetto all'atto di cessione immobiliare. Benché, infatti, la chiara formulazione normativa del comma 22 esiga tale indicazione proprio nel momento della cessione, manca la possibilità per le parti contraenti di fornire, in detto momento, gli estremi di tutti i pagamenti che compongono il corrispettivo complessivamente pattuito (in quanto si verificheranno solo in data successiva alla firma dell'atto di cessione). Quanto sopra induce a ritenere che, in relazione ai pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo. Del resto, è nella piena facoltà dell'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dei poteri di controllo di competenza, di procedere comunque a verificare la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e venditore. In tali casi, l'indicazione nell'atto degli elementi relativi ai pagamenti futuri esclude che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione impropria, ossia l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di maggior valore ex articolo 52, primo comma, del TUR, con sostanziale disapplicazione del regime del 'prezzo-valore'. Conclude l'Agenzia che le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. Per scaricare la risoluzione cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
Note Legali
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COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI - Quesito su riassegnazione dei compensi assembleari alle risorse decentrate di cui al CCNL Regioni-autonomie locali, in vigenza delle disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012 e possibilità di utilizzazione delle risorse derivanti dall’acquisizione di tali compensi.

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L’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 prevede che "i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza." In vigenza della citata norma, è possibile riassegnare i suddetti compensi assembleari alla Risorse decentrate di cui al CCNL Regioni-autonomie locali? E inoltre, in caso affermativo, attraverso quale istituto contrattuale è possibile utilizzare tali somme?

 
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TASI: Il MEF dispone la proroga a settembre nei Comuni in ritardo con la delibera

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Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.er scaricare il comunicato cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Aspettative sindacali dei dipendenti: rinviato al 10 giugno l'invio telematico della certificazione delle spese sostenute nell'anno 2013

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19.5.2014 il decreto del Ministero dell'Interno del 15.5.2014 recante "Differimento dei termini di presentazione della certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Problematiche di utilizzo della Firma digitale: differito al 10 giugno il termine per la presentazione della certificazione dell'attribuzione del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali

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Il Ministero dell'Interno comunica che - a seguito di problematiche segnalate da alcuni enti in merito all’utilizzo del dispositivo di firma digitale e tenuto conto delle ordinarie difficolta' legate al primo utilizzo delle modalita' di presentazione on-line della certificazione - sono in corso leprocedure di adozione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un provvedimento per il differimento al 10 giugno 2014, ore 14:00 del termine ultimo per la presentazione della certificazione, relativa all’attribuzione del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.

 
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GIURISPRUDENZA

Monopoli di Stato: l’Ente Tabacchi Italiani non e' tenuto al pagamento dell’accisa per gli ammanchi causati da furti o rapine precedenti alla data del 14 gennaio 1999 della sua stessa istituzione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

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La controversia giunta all'attenzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato riguarda il provvedimento con il quale l’AAMS ha individuato l’Ente Tabacchi Italiani (ETI) - istituito ai sensi del decreto legislativo n. 283/1998 e subentrato, ex art. 3, nei rapporti attivi e passivi nonché nei diritti e nei beni afferenti le attività produttive e commerciali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - quale soggetto tenuto al pagamento dell’accisa sia sulle partite in sospeso su quantitativi di tabacchi oggetto di furti o rapine perpetrate prima del 31 dicembre 1998, in caso di condanna da parte della magistratura contabile, ed alla prestazione di apposita garanzia, fino a definizione delle decisioni dell’organo contabile (art. 2, lett. b); sia sulle partite in sospeso su quantitativi di tabacchi trafugati nel periodo transitorio compreso tra il 31 dicembre 1998 ed il 30 settembre 2002, data di entrata in vigore del nuovo regime dei depositi fiscali, secondo il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti al momento dell’evento criminoso (art. 2, lett.c). Quanto alle partite in sospeso per furti o rapine anteriori al 31.12.1998, il Tar ha escluso la successione dell’ ETI nelle relative obbligazione tributarie dal momento che l’art. 1 del d. lgs. n. 283/1998 avrebbe tenuto distinte le funzioni produttive e commerciali, esplicitamente conferite all’ ETI, da quelle fiscali e di controllo del mercato, mantenute in capo all’ AAMS, realizzando non già un’ipotesi di successione universale – neanche nel ramo dei tabacchi, in cui l’AAMS avrebbe mantenuto rilevanti funzioni – ma una successione a titolo particolare, non comprendente, per l’assenza di un’apposita previsione normativa, le obbligazioni tributarie relative al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati. Le amministrazioni appellanti deducono che nel sistema vigente fino al 1998, rifacentesi, pure dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 331/1993, alla legge n. 1293/1957 ed al relativo regolamento attuativo di cui al DPR n. 1074/1958, i tabacchi venivano dati dai depositi fiscali in dotazione ai magazzini di vendita detenuti da soggetti, appaltatori dell’AAMS, i quali divenivano consegnatari di beni dello Stato ed erano assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti. In caso di riscontro di ammanchi di prodotti, questi erano tenuti al pagamento dell’accisa nel momento in cui veniva adottata una decisione di condanna. Sarebbe quindi erroneo far risalire la nascita dell’obbligazione tributaria al momento del furto, desumendosi dal sistema delineato che essa sorgerebbe solo al momento della pronuncia della Corte dei conti nei confronti del titolare del magazzino. Correttamente, quindi, il decreto avrebbe individuato l’ETI come soggetto tenuto al pagamento dell’accisa in quanto subentrato nei rapporti e nella titolarità dei beni e dei depositi dell’AAMS al momento dell’accertamento della responsabilità da parte della Corte dei conti. Non si tratterebbe, come statuito dal Tar, dell’attribuzione di un carico fiscale a soggetto non legittimato passivamente al momento del verificarsi del presupposto fiscale, ma dell’assunzione in capo a tale soggetto della relativa obbligazione di pagamento in seguito alla successione nei rapporti attivi e passivi. Il Tar, inoltre, nell’escludere l’ipotesi di successione a titolo universale, non avrebbe considerato la distinzione della struttura dell’AAMS in diversi rami, tra cui quello relativo al settore dei tabacchi sarebbe stato integralmente trasferito all’ETI. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 331/1993, l’accisa sui tabacchi è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto ed il soggetto obbligato al pagamento è il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta o che si è reso garante del pagamento. Si considera immissione in consumo anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrano le condizioni per l’abbuono. Ai sensi dell’art. 5, l’abbuono dell’imposta dovuta per i prodotti che si trovano in regime di sospensione è concesso quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti sia avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Alla luce di tale disciplina, si ritiene che correttamente il Tar abbia considerato sorta ed esigibile l’obbligazione tributaria al momento dell’ammanco, ossia della verifica della non corrispondenza tra il complesso dei valori in giacenza e derivanti dalle vendite e quelli dati in dotazione, riconnettendo a tale momento il decreto legge n.331/1993 l’esigibilità dell’accisa. Ciò comporta che l’ETI non potesse essere individuato dall’AAMS quale soggetto tenuto al pagamento dell’accisa per gli ammanchi causati da furti o rapine precedenti alla data (14 gennaio 1999) della sua stessa istituzione,dato che sia il fatto generatore che l’esigibilità dell’imposta si riferiscono a momenti precedenti al suo subentro. Né tale individuazione poteva discendere dal regime della successione nei rapporti e nella titolarità dei beni dell’AAMS da parte dell’ETI, secondo quanto prescritto dall’art.3, comma 1 del d. lgs. n. 283/1998, non essendo essa qualificabile come successione universale. Secondo consolidati principi (Cons. Stato Sez. V, 27-3-2013, n. 1803; 17-01-2011, n. 216; Cass. I, 28.7.2000, n. 9894), si verte in ipotesi di successione particolare tra enti pubblici ogni qualvolta all’istituzione dell’ente successore non corrisponda la soppressione dell’ente originario. In questo caso, l’attribuzione al nuovo soggetto di alcune funzioni e competenze integra una successione ex art. 111 c.p.c. L’istituzione dell’ETI, investito del compito di svolgere le attività produttive e commerciali in precedenza riservate all’AAMS, è inquadrabile alla stregua di un fenomeno successorio a titolo particolare (cfr.Cass. SS.UU. 21.5.2003, n. 7945, Sez. III, 19.5.2006, n. 11757), dal momento che l’AAMS non è stata soppressa, ma conserva propria autonomia patrimoniale ed è dotata di funzioni correlate alla produzione di tabacchi, esercitando controlli amministrativi e fiscali sui prodotti da fumo. Inoltre, la successione dell’ente nelle poste attive e passive e nella dotazione dei beni strumentali e del personale non permette di inserire nell’ambito delle mere operazioni contabili di trasferimento – quali quelle stabilite nel decreto impugnato - debiti che, sebbene di natura tributaria, derivano da responsabilità contabile dei soggetti preposti alle funzioni facenti capo all’AAMS (cfr, sulla irresponsabilità dell’ETI per fatti dell’AAMS Cons. St. Sez. VI, 3.4.2009, n. 2083), non fanno parte né dell’iniziale composizione del patrimonio dell’ente, né dei debiti di funzionamento oggetto di trasferimento e non sono espressamente contemplati da alcuna norma della disciplina speciale che regola la successione tra l’AAMS e l’ETI. Ne discende che va confermato l’annullamento del decreto impugnato nella parte in cui, alla lettera b) dell’art. 2, l’ETI viene indicato quale soggetto tenuto a corrispondere l’accisa in caso di eventuale condanna ed a prestare idonea garanzia per l’assolvimento dell’obbligazione. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per la ricognizione contabile delle partite in sospeso derivanti da furti e rapine verificatisi nel periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio 1999 ed il 30 settembre 2002, data di entrata in vigore del nuovo regime dei depositi fiscali di cui al DM 22 febbraio 1999, n. 97, disposta al comma 2, lett c) del decreto impugnato. Il TAR ha stabilito che il rinvio dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui depositi fiscali di cui al DM n. 97/99 - disposto con più decreti fino alla cennata data del 30 settembre 2002 - ed il procrastinarsi, in base alla disposizione transitoria dell’art. 18 del DM 97/99, della vigenza delle procedure amministrative e contabili in precedenza applicate all’Amministrazione dei Monopoli di Stato, comporterebbe l’impossibilità di esigere l’accisa dall’ETI per le partite in sospeso, in mancanza di una norma che preveda l’esito negativo di un giudizio di responsabilità contabile per i convenuti. Secondo le amministrazioni appellanti, il regime transitorio non avrebbe inciso, derogandolo, sull’ an della prestazione tributaria derivante dall’applicazione delle disposizioni degli articoli 2 e 5 del D.L. n. 331/1993, in base ai quali l’accisa è dovuta anche in caso di furto o rapina di tabacchi lavorati, e che il decreto impugnato sarebbe coerente con la necessità di disporre il pagamento della corrispondente accisa. BAT chiede la conferma della sentenza di primo grado, in quanto il decreto, nello stabilire l’esigibilità dell’imposta senza l’accertamento da parte della Corte dei conti della responsabilità contabile, contrasterebbe con il regime pubblicistico cui l’ETI sarebbe stato sottoposto nel periodo transitorio, stravolgendo la continuità amministrativa, contabile e fiscale decisa con precedenti provvedimenti. In merito, il Consiglio di Stato osserva che dopo l’istituzione dell’ETI, questo è subentrato nella titolarità del patrimonio dell’AAMS e, quindi, dei magazzini di vendita destinati ad essere sottoposti al nuovo regime dei depositi fiscali. Secondo il già richiamato art. 2, comma 2 del decreto legge n.331/1993, obbligato al pagamento dell’accisa è il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione al consumo. L’esigibilità dell’accisa coincide con il momento dell’immissione al consumo cui è equiparato l’ammanco, che quindi segna il momento in cui l’imposta diviene esigibile nei confronti del titolare del deposito fiscale. Di tale disciplina contiene corretta applicazione il provvedimento impugnato, che si limita ad operare una mera ricognizione – sotto il profilo dei riflessi contabili – di effetti che scaturiscono direttamente dalla legge. Né alcun rilievo può essere riconosciuto, al fine di limitare o sospendere gli effetti della norma primaria, alla disposizione contenuta nell’art. 18 del D.M. n. 67/1999 che, nel prevedere l’applicazione in via transitoria delle procedure contabili ed amministrative in precedenza applicate dall’Amministrazione dei monopoli, si riferisce espressamente ai "nuovi adempimenti delle disposizioni recate dal presente decreto" che non riguardano il regime della responsabilità del titolare del deposito e dell’esigibilità dell’accisa sui tabacchi trafugati. In merito, occorre ulteriormente considerare che il D.M. n. 67/90, data la sua natura regolamentare, non potrebbe derogare la disciplina primaria, in materia di esigibilità dell’accisa, come è dimostrato dal tenore dell’art. 10, che contiene una espressa clausola di rinvio alla normativa vigente in materia di ammanchi ("Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare del regime sospensivo e di ammanchi"). Inoltre, il decreto riguarda le sole procedure rilevanti ai fini dell’organizzazione ed il funzionamento dei depositi fiscali fino all’entrata in vigore – più volte posticipata in virtù di successivi decreti – del nuovo regime, senza tuttavia minimamente incidere sulla loro titolarità, da riconoscersi ormai in capo al successore, con le conseguenze in materia di pagamento delle accise sui prodotti trafugati. Ne discende che è da escludere l’illegittimità del provvedimento a causa della mancata previsione, in concomitanza con il perdurare del regime transitorio, ai fini dell’esigibilità dell’accisa, del previo giudizio di conto, che è correlato al riconoscimento in capo ai titolari dei magazzini della qualità di agenti contabili, in virtù del rapporto di concessione riconosciuto al contratto definito dalla legge "d’appalto" (Cons. St. Sez. IV, 17.10.1985, n. 455), qualità che, con il passaggio al regime privatistico, pur se caratterizzato dalla permanenza in via transitoria di talune regole pubblicistiche di natura procedurale, deve ritenersi venuta meno unitamente al mutamento della natura della responsabilità (da responsabilità contabile a responsabilità del depositario, con la possibilità di far valere con gli ordinari mezzi di tutela eventuali cause di legittima esclusione degli obblighi assunti con il deposito). Per accedere alla lettura integrale della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014

 
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