News 14 Maggio 2014 - Area Contabile


NORMATIVA

Bonus Irpef: la circolare Inps sulle modalità di recupero del bonus sui contributi previdenziali

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Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzionedel cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. In particolare, per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato: - per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro; - in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. La materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 ora l'INPS con la circolare n. 60 procede ad illustrare le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto. 1. Modalità di recupero. Disciplinando le modalità dei recuperi, il comma 5 dell’articolo 1, prevede che "il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga…..". Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66". Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna "importi a credito compensati", con l’indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA". Trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali. 2. Modalità di recupero nella gestione Inps. Al fine di consentire il completo recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche che possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, viene prevista, all’interno della gestione contributiva INPS, la modalità di recupero di seguito descritta. - Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013). Le Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti (DM2013), per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia contributiva riferita a detta posizione. La somma relativa al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio "L650" da valorizzare all’interno della sezione di . Ai fini dell’individuazione della quota aggredibile, si precisa che la stessa è costituita dall’ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle possibili partite a credito. - Amministrazioni pubbliche (ex INPDAP). In alternativa a quanto indicato al precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già recuperato con il codice conguaglio "L650", le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) riducendo l’ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell’importo esposto in un nuovo elemento (percorso: DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA). In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell’elemento Ente versante. Ai fini dell’individuazione del limite utilizzabile possono essere considerati esclusivamente i contributi correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli elementi e negli elementi , codice causale "1", corrispondenti a retribuzioni erogate nel mese della denuncia. Non possono essere considerati i contributi che discendono dagli elementi V1 con codici causali diversi da "1". In particolare, nell’ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di devono essere compilati come di seguito indicato: : indicare il valore "001"; : indicare l’importo del credito di imposta di cui all’art.1, D.L. n. 66/2014, recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva. L’importo indicato nell’elemento riduce i versamenti dei contributi delle gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, a partire dalla gestione identificata dal codice "1- Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali" fino alla gestione identificata dal codice "9-Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", secondo l’ordine progressivo indicato nell’elenco (allegato 3) e nei limiti dell’importo da compensare. Nel modello F24 EP i versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono essere esposti al netto delle compensazioni effettuate. Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga "maggio 2014".

 
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Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione ... Continua a leggere

 

MEF: in gazzetta Ufficiale il decreto sulle modalità di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' delle operazioni di acquisto di immobili

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12.5.2014 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza recante "Modalita' di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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MEF: 785.979 lavoratori a fine mese percepiranno l’incremento della retribuzione netta dovuto alla riduzione dell’Irpef

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale (Dag) ha elaborato le buste paga del mese di maggio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che affidano al Mef il pagamento delle retribuzioni, calcolando e attribuendo ai beneficiari il credito previsto dal decreto legge 66/2014 sulla riduzione del cuneo fiscale. Il Dag gestisce l'erogazione degli stipendi per più di 1,5 milioni di dipendenti di numerose amministrazioni pubbliche, e tra questi 785.979 lavoratori a fine mese percepiranno l’incremento della retribuzione netta dovuto alla riduzione dell’Irpef, per un ammontare complessivo nel mese di 56.407365 euro. Il beneficio pieno di 80 euro netti (che spetta a chi ha redditi annuali tra 8.000 e 24.000 euro lordi e lavora per l’intero anno) è stato calcolato per 618.523 dipendenti. L’importo del bonus per ciascun dipendente è evidenziato nel cedolino mensile nella sezione "Altri assegni" in cui è stata inserita la voce "Credito art. 1 DL 66/14". I cedolini saranno consultabili con le normali tempistiche, e comunque per tutti entro il 23 maggio. Il Dag si occupa dell’elaborazione e pagamento dello stipendio dei dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie, ecc.) e di 74 altre amministrazioni pubbliche (si tratta per lo più di Enti Locali che hanno deciso di utilizzare i servizi del Mef). I beneficiari interessati sono una piccola parte del numero complessivo dei lavoratori che beneficeranno dell’intervento di riduzione del cuneo fiscale; tuttavia il MEF è tra i soggetti che elaborano singolarmente il maggior numero di cedolini e la predisposizione di quasi 800mila buste paga con il beneficio fiscale testimonia la fattibilità e l’efficacia del provvedimento, che potrà essere implementato tempestivamente tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato.

 
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Agenzia delle Entrate: istituito il codice tributo per compensare il bonus di 80 euro

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L'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, prevede un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito. Il credito è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle Entrate ha istituituito il codice tributo: "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66". In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto in nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA".

 
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L'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, prevede un credito a favore di lavoratori di ... Continua a leggere

 
 
 
 
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