News 8 Maggio 2014 - Area Contabile


NORMATIVA

MEF: disponibile il testo coordinato del DL n. 16/2014 in materia di finanza locale ed istituzioni scolastiche

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficile del 6.5.2014 il testo coordinato del Decreto legge n. 17/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 69/2014 - Misure in materia di finanza locale e per garantire i servizi nelle istituzioni scolastiche. Per scaricare il testo coordinato cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficile del 6.5.2014 il testo coordinato del Decreto legge n. 17/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 69/2014 - Misure in materia di finanza locale e per garantire i servizi nelle istituzioni scolastiche. Per scaricare il testo coordinato cliccare s ... Continua a leggere

 

Straordinario elettorale nei Comuni: i chiarimenti dell'Aran sulla possibilità di integrazione

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Con nota n.33/SG/VN/DPRS/AD/fb l’Anci ha fatto presente che molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni demografiche, si trovano nella sostanziale impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie in occasione delle prossime consultazioni amministrative per il rinnovo dei propri organi. Si dovrebbe trattare, si suppone, dell’ipotesi degli enti che hanno già attualmente utilizzato, in tutto o in gran parte, le risorse già destinate al finanziamento ordinario del lavoro straordinario per il 2014; oppure di quella della scarsa entità delle stesse, che, non solo non sarebbe sufficiente a remunerare lo straordinario elettorale, ma renderebbe anche sostanzialmente impossibile, per il prosieguo, agli enti di garantire il corretto assolvimento delle attività istituzionali stesse. Si tratta di una situazione di assoluta novità e straordinarietà, che peraltro non ha precedenti nei quindici anni di applicazione della normativa contrattuale collettiva in materia. In proposito, vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle risorse già destinate al finanziamento del lavoro straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e che non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 o con riposi compensativi. Resta evidentemente inteso che, nonostante la assoluta peculiarità della fattispecie, tale facoltà potrà, comunque, essere esercitata esclusivamente dai Comuni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della capacità di spesa degli enti stessi. E’ altresì evidente che di tale facoltà i Comuni potranno avvalersi solo nei limiti di quanto strettamente necessario per questa tornata di consultazioni elettorali per il rinnovo dei loro organi e dando ampia e specifica motivazione delle decisioni assunte in materia, anche alla luce del contestuale svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, per le quali è stabilito lo specifico finanziamento ad opera del Ministero dell’Interno, secondo la regola generale dell’art.14, comma 2, del CCNL dell1.4.1999.

 
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"Bonus Irpef": sì ai requisiti di costituzionalità

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L'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta di mercoledì 30 aprile, ha accolto il parere espresso dalla 1a Commissione permanente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali in ordine al decreto-legge su competitività e giustizia sociale (cosiddetto decreto "Bonus Irpef").

 
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Enti Locali: Slitta al 31 luglio 2014 l'approvazione del bilancio di previsione

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Il termine fissato dal Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000) all 31 dicembre ha già subito un primo differimento al 28 febbraio per poi slittare al 30 aprile 2014 e, da ultimo con il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 e' stato ulteriormente rinviato al 31 luglio 2014.Per maggiori informazioni cliccare su: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/aprile/1398802489960.html

 
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Autorità per l'Energia: aumentano del 30% i controlli su contatori, bollette, pronti interventi, tariffe, offerte green

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Molte sono le novità del "Piano di controlli 2014' presentato il 24 aprile in una conferenza stampa dal Presidente dell'Autorità Guido Bortoni e dal Comandante dei Reparti Speciali delle Fiamme Gialle, Generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi. Arriveranno a 140 nel 2014 le ispezioni e i controlli tecnici a tutela dei consumatori effettuati dall'Autorità per l'energia in collaborazione con la Guardia di Finanza, con un aumento del 30% rispetto allo scorso anno. Per la prima volta, inoltre, le verifiche toccheranno anche il settore dell'acqua, la correttezza nella gestione dei contatori e nella fatturazione e le offerte di energia verde. Il Piano prevede attività ispettive e verifiche, anche con telefonate ‘civetta' e controlli a sorpresa, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela dei Mercati (NSTM) della Guardia di Finanza, in settori quali la sicurezza e la qualità del servizio gas, il corretto utilizzo degli incentivi pagati con le bollette dei consumatori, nonché la vigilanza sulla cosiddetta Robin Hood Tax. Gli oltre 500 controlli tecnici e ispezioni degli ultimi 5 anni hanno portato a recuperi amministrativi per oltre 8 milioni di euro e più 6 milioni di euro in relazione alla vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires. Le denunce penali sono state circa 20 e oltre 60 gli avvii di procedimenti sanzionatori. Questi i dati forniti dall'Autorità per l'Energia che preannuncia nuovi controlli anche sulle tariffe dell'acqua. Tra i filoni di indagine più innovativi e di diretto impatto sui consumatori, vi sono i controlli sulla correttezza delle tariffe applicate dai gestori per il biennio 2012-13 e sulla restituzione della quota remunerazione del capitale investito nel periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 abolita dal referendum. Altre novità in arrivo, le ispezioni sulla gestione dei reclami da parte delle imprese, sulla fatturazione ai clienti di piccole dimensioni, sulla misurazione dei consumi e le offerte di energia ‘verde', nonché sul rispetto delle direttive sulla separazione amministrativa e contabile (c.d unbundling) e le verifiche sugli investimenti e i costi dichiarati dalle imprese distributrici di gas ai fini tariffari. Queste ultime si focalizzeranno sui casi più anomali e potranno essere estese anche alle imprese regolate del settore elettrico e idrico. Anche quest'anno il maggior numero di controlli (60 in tutto) riguarderà un settore particolarmente rilevante per la sicurezza dei consumatori, ovvero il rispetto da parte delle imprese della regolazione su potere calorifico, pressione e grado di odorizzazione. La mancata o insufficiente odorizzazione comporta responsabilità penali in quanto non consente di individuare eventuali fughe di gas: negli ultimi 5 anni i casi denunciati all'Autorità giudiziaria sono stati poco meno di 20 e due sono state le segnalazioni al MiSE per mancato rispetto dei limiti di pressione. Sempre ai fini della sicurezza sono previste una decina di ispezioni in loco e 50 telefonate civetta in giorni feriali e festivi, sia di giorno che di notte, per verificare l'effettiva funzionalità del pronto intervento gas, un servizio fondamentale per la tutela dei consumatori che deve essere gratuito, attivo 24 ore su 24 e gestito con tempistiche stringenti di arrivo sul posto. Negli ultimi cinque anni sono state fatte 250 verifiche e 43 ispezioni dalle quali è risultato fuori norma circa il 20% delle imprese controllate; 32 i procedimenti avviati, di cui una decina conclusi con sanzioni per oltre 140mila euro. Precisa inoltre l'Autorità che a queste attività si aggiungeranno le verifiche ispettive non programmabili, ovvero le ispezioni straordinarie a seguito di specifiche segnalazioni, denunce o di nuove esigenze operative. Nel 2014 prosegue anche la vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta Ires (Robin Hood Tax); l'attività svolta in collaborazione con cinque ispettori del Nucleo speciale tutela mercati che, ad oggi, ha consentito di effettuare analisi contabili su circa 400 soggetti e di svolgere ulteriori approfondimenti su 144 di questi. L'attività di vigilanza ha anche consentito di individuare alcune società che, pur essendo tenute al versamento dell'addizionale Ires e al rispetto degli obblighi connessi con la vigilanza, non avevano corrisposto il tributo o l'avevano fatto in misura inferiore. Gli effetti positivi di questi controlli si sostanziano in circa 6 milioni di euro a vantaggio dell'erario quale recupero di maggiore imposta per il periodo 2008-2012. Nel comunicato vengono poi resi noti I risultati dei Piano di controlli 2013 dove le verifiche ispettive realizzate in collaborazione fra Autorità e Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza sono state 107 rispetto alle 95 del 2012. La maggior parte ha riguardato la sicurezza nel settore gas e, in particolare il rispetto della normativa sull'odorizzazione: dai 59 controlli effettuati presso 47 imprese di distribuzione è emerso un caso di insufficiente grado di odorizzazione. Forte attenzione è stata dedicata anche al pronto intervento gas con 50 telefonate ‘a sorpresa' seguite da 10 verifiche ispettive: di queste, otto hanno avuto un esito non conforme e sono sfociate in istruttorie formali. Nel 2013, i controlli si sono focalizzati anche sul corretto utilizzo di alcune tipologie di incentivi alle imprese pagati con le bollette dei consumatori. Sei verifiche, tutte conformi, hanno riguardato i contributi per i recuperi di sicurezza per aumentare i controlli sull'odorizzante e la ricerca delle fughe di gas sulla rete (circa 30 milioni di euro annui). In passato le violazioni evidenziate hanno determinato l'avvio di quattro procedimenti e la mancata erogazione di incentivi per circa 1,5 milioni di euro. Altre verifiche hanno riguardato gli incentivi (circa 3 milioni di euro l'anno) alle imprese distributrici di energia elettrica per la registrazione automatica delle interruzioni dei clienti finali in bassa tensione, accertando violazioni in tre dei quattro controlli effettuati,. L'Autorità ha quindi stabilito il recupero parziale o totale di incentivi dalle imprese coinvolte per 215.000 euro, portando il totale di incentivi non dovuti recuperati negli ultimi cinque anni a circa 1 milione di euro. Controlli sono stati fatti anche sugli incentivi (circa 100 milioni di euro l'anno) per migliorare la continuità del servizio elettrico, accelerare l'avvicinamento agli altri Paesi europei e ridurre il divario tra Nord e Sud. Le sette ispezioni svolte hanno accertato esiti conformi; i controlli si sono ripetuti negli anni con recuperi amministrativi per oltre 40.000 euro e risultati positivi in termini di moral suasion. A buon fine sono andate anche le due verifiche su imprese elettriche minori che ricevono integrazioni tariffarie per circa 80 milioni di euro l'anno. Altri controlli hanno riguardato 15 imprese titolari di 19 impianti fotovoltaici (per una potenza nominale di 6.058 kW). Le verifiche sono state decise a seguito di segnalazioni del GSE -l'organismo che eroga gli incentivi al fotovoltaico- di impianti che potevano accedere agli incentivi del Quarto conto energia, più elevato del successivo Quinto Conto, in quanto risultavano connessi alla data limite del 27 agosto 2012, ma per i quali, al 30 novembre 2012, non risultavano ancora pervenute richieste di incentivo. Per 13 imprese i controlli sono stati favorevoli mentre per altre due è risultato che gli impianti non erano stati realizzati o erano stati realizzati solo in parte. L'Autorità ha trasmesso le conseguenti segnalazioni all'Autorità giudiziaria per false dichiarazioni. A seguito di numerosi reclami ricevuti da operatori, sono state effettuate tre verifiche (tutte conformi) sul rispetto della regolazione sulla connessione in rete di impianti produttivi. Infine, uno specifico accertamento ha riguardato la corretta applicazione della regolazione dell'Autorità sulla qualità della trasmissione elettrica con particolare riferimento agli obblighi di registrazione delle interruzioni

 
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Responsabile dei Tributi comunali: i chiarimenti del MEF sulla trasmissione della deliberazione di nomina

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Con nota prot. n. 7812/2014 la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alla trasmissione della deliberazione comunale di nomina del funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali. Per scaricare la nota cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Enti Locali: in Gazzetta Ufficiale il decreto MEF sulla certificazione degli obiettivi del patto di stabilità

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22.4.2014 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2014 in materia di "Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali, per l'anno 2013". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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PROVVEDIMENTI REGIONALI

Corte dei Conti: il clamore della stampa fa scattare il risarcimento del danno a carico del funzionario infedele

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio del 28.4.2014

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La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio con la sentenza depositata il 28.4.2014 ha condannato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate al risarcimento di 250 mila euro. La vicenda e' giunta all'attenzione della Procura Regionale a seguito della trasmissione della sentenza del 14 giugno 2013 con la quale il Tribunale di Roma ha condannato, con sentenza adottata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., il funzionario alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena e confisca della somma costituente il profitto del reato, per il reato previsto e punito dall’articolo 319 quater c.p., reato commesso in concorso con altre cinque persone, compiutamente individuate nel provvedimento giurisdizionale. La fattispecie illecita ha riguardato l’induzione alla dazione di ingenti somme di denaro per un importo totale di €. 750.000,00, che il funzionario dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei suoi poteri, avrebbe ottenuto, unitamente alle altre cinque persone coinvolte, dal legale rappresentante di una società al fine specifico di evitare una verifica fiscale sulla società che lo stesso avrebbe altrimenti paventato come possibile ad effettuarsi con necessità di esborsi di gran lunga più onerosi e consistenti. Con l’espressione danno all’immagine della Pubblica Amministrazione deve intendersi quella grave lesione della dignità, del prestigio e dell’autorevolezza della Pubblica Amministrazione determinata da una condotta che ha inciso su valori primari che ricevono protezione in modo immediato dall’ordinamento costituzionale e da quello finanziario contabile. La giurisprudenza di questa Corte (per citare solo alcune pronunce del Giudice di appello Sezione 1^ nn. 78/2003/A e 340/2003/A, nonché delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003) aveva fissato il quadro di riferimento in cui il danno all’immagine doveva essere compreso: esso rientrava nell'ambito della categoria del "danno patrimoniale ingiusto per violazione di un diritto fondamentale della persona giuridica pubblica", e si rapportava, quindi, al "danno patrimoniale in senso ampio" ex art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 2 Cost., che "non si correla necessariamente ad un comportamento causativo di un reato" (non rientrando nell'ambito di applicabilità dell'articolo 2059 c.c.), ma poteva ben discendere anche "da un comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extrapenale", con la precisazione che non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi o illeciti erano causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di detto prestigio, venendo in rilievo - nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile - "solo i comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche di carattere extrapenale)", perché idonei - nella loro consistenza fenomenica - a produrre quella "grave perdita del prestigio dell’immagine" e quel "grave detrimento della personalità pubblica". Per essere risarcibile la violazione del diritto alla personalità doveva superare una soglia minima di gravità che, per quanto già sopra indicato, non era sicuramente segnata dall’esistenza di un reato. Su questa elaborazione giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore con la norma contenuta nell’articolo 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78/2009, come convertito in legge n. 102/2009, successivamente modificata dal D.L. 03.08.2009, n. 103, convertito in L. n. 141 del 03.10.2009, che recita: "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97". Quest’ultima norma afferma che "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". Alla luce del nuovo quadro normativo, il Collegio non può non sottolineare la tassatività delle ipotesi di perseguibilità del danno all’immagine limitato alle condotte previste dagli articoli dal 314 al 335 bis del c.p., come confermato dal prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla interpretazione della citata disposizione, soprattutto dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 355/2010 del 15.12.2010, con la quale il Giudice delle leggi ha individuato la precisa volontà legislativa di limitare la responsabilità per tale fattispecie di danno alla commissione di fatti costituenti i reati previsti dal capo I, titolo II, del libro secondo del codice penale. Nella fattispecie, al convenuto è stato contestato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto e punito dall’articolo 319 quater del codice penale che recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni". La Procura ha, quindi, esercitato legittimamente l’azione di responsabilità per danno all’immagine ricadendo la fattispecie in esame proprio in una delle ipotesi normative suindicate. Di contro, la difesa del convenuto ha, da un lato, eccepito che la descrizione del fatto reato contestato al proprio assistito dal Giudice penale sia quello di truffa ai danni del privato e non di induzione indebita, eppertanto non rientrante nelle ipotesi tipiche previste dal legislatore per la perseguibilità del danno all’immagine; dall’altro ha evidenziato la mancanza di un giudicato irrevocabile di condanna, avendo il funzionario chiesto ed ottenuto una sentenza di patteggiamento prevista dall’articolo 444 c.p.p., la quale si caratterizza per essere un provvedimento acceleratorio del processo penale che, però, non contiene nessun accertamento dei fatti con valore di giudicato, né, quindi, alcuna responsabilità potrebbe dirsi accertata irrevocabilmente a carico del convenuto. Il Collegio ha evidenziato come al convenuto è stato contestato il reato previsto dall’articolo 319 quater del c.p. e su questa imputazione è intervenuta la sentenza di patteggiamento divenuta oramai irrevocabile. Non è possibile per la Corte dei Conti configurare la fattispecie criminosa in modo diverso, essendo questo tipo di accertamento riservato al Giudice penale ed essendo oramai cristallizzata la valutazione operata. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di utilizzare la sentenza resa su accordo delle parti ex articolo 444 c.p.p. ai fini del promovimento di un’azione di risarcimento per danno all’immagine, osserva il Collegio, che ai fini della ammissibilità della domanda attorea, la sentenza di condanna conseguente alla applicazione della pena su richiesta delle parti è equivalente, in presenza degli altri presupposti di legge, alla "sentenza penale irrevocabile di condanna" resa a seguito di dibattimento richiesta dall’art. 17 comma 30 ter, periodi 2 e 3, della l. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009, come successivamente modificata. A parte ogni altra considerazione pure formulabile in sede di interpretazione sistematica dell’istituto, assume portata decisiva l’argomento letterale, e cioè che dopo la recente novella degli artt. 445 e 653 c.p.p. introdotta dalla legge n. 97/2001, la sentenza di patteggiamento è stata parificata alla sentenza penale di condanna sul piano del valore probatorio circa l'effettivo compimento dei fatti costituenti reato (al punto che Cassazione SS.UU. n.17781/06, rilevandone la piena equiparazione, salvo diverse disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna, ha statuito che essa costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art.168, comma 1, n.1 codice penale, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa). In altri termini, anche se il profilo negoziale della sentenza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove, caratteristica della pronuncia emessa a seguito dello ordinario svolgimento della fase dibattimentale, impedisce di attribuire alla stessa la natura di decisione di condanna con conseguente vincolatività automatica dell’accertamento dei fatti, gli effetti della stessa sono, però, normativamente regolati con un rinvio alla disciplina propria delle sentenze di condanna alla quale quest’ultima è equiparata per espressa previsione legislativa, il che consente, quindi, di ritenerla utile ai fini del perseguimento del danno all’immagine. (Sez. Lazio n. 1970/2006 come confermata da Sez. II appello n. 531/2013, Sez. Lazio n. 809/2012 ecc.) D’altra parte l’imputato, facendo richiesta di applicazione della pena, allo scopo di avvalersi di una molteplicità di benefici, ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, non negando la propria responsabilità e il Giudice penale ha accolto la richiesta laddove, sulla base degli atti acquisiti, ha verificato di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento dell’imputato a norma dell’articolo 129 c.p.p.. Nella fattispecie sussiste, poi, il requisito della irrevocabilità richiesto dal citato art. 17, in quanto tutte le sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p. sono infatti irrevocabili, e pertanto costituiscono valido presupposto per l’azione del P.M. contabile. In ogni caso, questa Corte, applicando un principio assolutamente pacifico nella propria giurisprudenza, secondo cui il materiale istruttorio versato nel giudizio penale conclusosi con il patteggiamento è pienamente utilizzabile ex articolo 116 c.p.c., al fine di fondare il convincimento del Giudice contabile in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ha potuto valutare i fatti come descritti negli atti istruttori depositati al fascicolo processuale. Ebbene, dai medesimi, si desume chiaramente la colpevolezza del convenuto, emergendo la sua partecipazione alla fattispecie criminosa da una serie di elementi, come le dichiarazioni del titolare della società, il riconoscimento desumibile dai rilievi fotografici, i contenuti dell’intercettazione telefonica con altro correo in ordine alla falsa verifica eseguita ai danni del privato, la presenza del funzionario presso l’Agenzia delle Entrate nella qualità appunto di funzionario verificatore che ha indotto il privato a credere nella veridicità della falsa verifica disposta, conferendo il crisma dell’ufficialità all’intera operazione ordita ai suoi danni. Il Collegio ritiene, quindi, che sia stato dimostrato ampiamente la colpevolezza del convenuto, come altrettanto può dirsi per l’illecito arricchimento conseguito pro quota dal medesimo, stante la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari emergenti dagli atti istruttori depositati. E’ sufficiente sottolineare, tra gli indizi prima evidenziati, la posizione di rilievo rivestita nell’intera vicenda dal convenuto, il quale, nella sua qualità di funzionario dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei suoi poteri e avendo a disposizione la struttura entro cui costruire la falsa rappresentazione della realtà, ha indotto in errore il privato cittadino che non ha esitato a versare le cospicue somme di denaro nell’intento di sfuggire ad una verifica fiscale che avrebbe comportato esborsi ben più onerosi rispetto alle somme richieste per insabbiare ogni tipo di accertamento. Il funzionario era sicuramente la persona che garantiva di più il soggetto privato sulla buona riuscita dell’operazione illecita e, quindi, è verosimile ritenere che una quota dell’erogazione di denaro in contanti sia stata versata direttamente nelle sue mani. Per quanto riguarda, poi, la diffusione della notizia presso l’opinione pubblica con la realizzazione della lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione rimasta coinvolta dagli illeciti commessi dal funzionario infedele, questo Collegio, in adesione alla giurisprudenza dominante di questa Corte, ritiene che la diffusione della notizia deve considerarsi fondamentale per l’esistenza stessa del danno all’immagine, poiché costituisce l’unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e all’onorabilità dell’ente pubblico per effetto dell’illecito perpetrato da un suo dipendente. Al tempo stesso, osserva, però, che non importa attraverso quale modalità avvenga la diffusione della notizia per le indagini interne della P.A. o quelle di Polizia Giudiziaria (a mezzo stampa, attraverso un comunicato, per effetto della presenza di testimoni al fatto illecito commesso dal dipendente o altro), poiché ciò che conta è, appunto, la prova che tale diffusione vi sia stata e che abbia determinato discredito dell’Ente per l’azione illecita commessa dal dipendente con conseguente perdita di fiducia della cittadinanza nell’operato dell’ente e, più in generale, dell’istituzione pubblica che rappresenta (Sez. Campania nn. 4171 e 686 rispettivamente del 27 dicembre 2007 e del 10 giugno 2009; Sez. Toscana n. 332 del 21 giugno 2012) e di tutto ciò è stata data ampia dimostrazione da parte della Procura. In altri termini, ai fini della sussistenza del danno all’immagine, non è sufficiente la sola esistenza del fatto reato, -c.d. danno evento-, ma si richiede che dal medesimo sia scaturita come, conseguenza diretta, la lesione perpetrata dalla condotta infedele, -cd. danno conseguenza-, da non confondersi con le spese necessarie al suo ripristino ( in tal senso, cfr. SS.RR. n. 1/QM/2011). Nella specie, la descrizione dei fatti come desumibili dall’istruttoria penale depositata fa emergere una particolare spregevolezza e noncuranza nel comportamento del funzionario infedele che non ha esitato ad avvalersi dei suoi poteri per raggiungere il fine illecito del personale arricchimento. Tutto ciò ha determinato una sfiducia nella collettività e una "diminutio" nell’apprezzamento dei consociati sull’agire degli organi preposti alle verifiche fiscali che si pongono come diretta conseguenza della lesione, danno che è risarcibile indipendentemente dal fatto che abbia avuto immediati riflessi economici e, quindi, in modo del tutto sganciato dalle eventuali spese necessarie per il suo ripristino. In ordine, infine, alla quantificazione del danno all’immagine che la giurisprudenza di questa Corte ha da sempre ricollegato a precisi parametri soggettivo, oggettivo e sociale per giungere alla determinazione equitativa dell’importo da porre a carico del funzionario infedele, nella specie soccorre, ora, un criterio legale di determinazione previsto dalla norma contenuta nell’articolo 1, comma sexies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 la quale recita: "Nel giudizio di responsabilità', l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente." Tale norma si applica in tutti i giudizi successivi alla sua entrata in vigore e, ciò, a prescindere dalla data in cui sono stati commessi i fatti criminosi; ciò che conta, infatti, non è il tempo in cui si è realizzata la fattispecie criminosa ma il momento in cui, con l’intervenuta irrevocabilità della decisione di condanna, è stato possibile, per il Pubblico ministero contabile, esercitare l’azione di risarcimento del danno all’immagine, momento che si colloca successivamente all’entrata in vigore della legge 190/2012 che ha introdotto nell’ordinamento la norma in questione. Pertanto, sulla base della valutazione presuntiva così esposta, il Collegio ritiene apprezzabile il ristoro per il danno all’immagine richiesto dalla Procura di euro 250.000,00 che ha provveduto a calcolare l’importo tenendo legittimamente conto soltanto della quota di denaro verosimilmente percepita in modo illecito dal convenuto. Sulle somme oggetto della presente condanna devono essere corrisposte la rivalutazione monetaria, decorrente dalla data del fatto dannoso (irrevocabilità della sentenza penale di patteggiamento) al momento del deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal momento del deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio del 28.4.2014

 
Note Legali
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