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Problematiche di utilizzo della Firma digitale: differito al 10 giugno il termine per la presentazione della certificazione dell'attribuzione del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Finanza Locale del 14.5.2014
Il Ministero dell'Interno comunica che - a seguito di problematiche segnalate da alcuni enti in merito all’utilizzo del dispositivo di firma digitale e tenuto conto delle ordinarie difficolta' legate al primo utilizzo delle modalita' di presentazione on-line della certificazione - sono in corso le procedure di adozione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un provvedimento per il differimento al 10 giugno 2014, ore 14:00 del termine ultimo per la presentazione della certificazione, relativa all’attribuzione del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2013 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Finanza Locale del 14.5.2014
Il Ministero dell'Interno comunica che - a seguito di problematiche segnalate da alcuni enti in merito all’utilizzo del dispositivo di firma digitale e tenuto conto delle ordinarie difficolta' legate al primo utilizzo delle modalita' di presentazione on-line della certificazione - sono in corso le ... Continua a leggere
Aspettative sindacali dei dipendenti: rinviato al 10 giugno l'invio telematico della certificazione delle spese sostenute nell'anno 2013
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19.5.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19.5.2014 il decreto del Ministero dell'Interno del 15.5.2014 recante "Differimento dei termini di presentazione della certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19.5.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19.5.2014 il decreto del Ministero dell'Interno del 15.5.2014 recante "Differimento dei termini di presentazione della certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente" ... Continua a leggere
TASI: Il MEF dispone la proroga a settembre nei Comuni in ritardo con la delibera
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 19.5.2014
Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.er scaricare il comunicato cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 19.5.2014
Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le al ... Continua a leggere
COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI - Quesito su riassegnazione dei compensi assembleari alle risorse decentrate di cui al CCNL Regioni-autonomie locali, in vigenza delle disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012 e possibilità di utilizzazione delle risorse derivanti dall’acquisizione di tali compensi.
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
L’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 prevede che "i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza." In vigenza della citata norma, è possibile riassegnare i suddetti compensi assembleari alla Risorse decentrate di cui al CCNL Regioni-autonomie locali? E inoltre, in caso affermativo, attraverso quale istituto contrattuale è possibile utilizzare tali somme?
ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
L’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 prevede che "i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovv ... Continua a leggere
Compravendita immobiliare: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di pagamento del prezzo successive alla stipula dell'atto
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 20.5.2014
Finalità antievasive e di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite sono alla base della tracciabilita' e, quindi, dell'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo relativamente al quale e' intervenuta apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate diretta a chiarire le modalità di determinazione delle base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare precisa l'Agenzia come in materia di adempimenti fiscalmente rilevanti da porre in essere in occasione della formazione di atti di compravendita immobiliare, l'articolo 35, comma 22, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, prevede l'obbligo delle parti contraenti di rendere, all'atto della cessione di un immobile, seppur assoggettata ad IVA, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante, tra l'altro, l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. La corretta osservanza di tale obbligo è stata presidiata dalla comminazione, in caso di sua violazione, di una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, dall'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di valore ex articolo 52, primo comma, del TUR. Oltre a tali sanzioni di carattere amministrativo, all'autore della dichiarazione mendace redatta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si rende applicabile la norma contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, a mente del quale "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Considerata la portata generale della disposizione recata dal comma 22 dell'articolo 35 predetto, che investe tutte le cessioni di immobili a titolo oneroso, anche se rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, la preclusione dell'accertamento di valore ex articolo 52, primo comma, del TUR viene meno anche con riferimento alle vendite di abitazioni nei confronti di privati di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 266 del 2005, qualora in atto non siano indicate in modo analitico le modalità di pagamento del corrispettivo (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2007, n. 6). Sulla base della richiamata normativa deve, quindi, ritenersi che l'obbligo dell'indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo, rispondendo a precise finalità antievasive e di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite sussista, in linea generale, per tutti i pagamenti afferenti ad atti di compravendita immobiliareCon particolare riferimento al quesito posto, occorre, tuttavia, considerare che la tracciabilità, nel senso di indicazione analitica delle modalità di pagamento, non può essere pretesa, evidentemente, in relazione a pagamenti che saranno effettuati successivamente rispetto all'atto di cessione immobiliare. Benché, infatti, la chiara formulazione normativa del comma 22 esiga tale indicazione proprio nel momento della cessione, manca la possibilità per le parti contraenti di fornire, in detto momento, gli estremi di tutti i pagamenti che compongono il corrispettivo complessivamente pattuito (in quanto si verificheranno solo in data successiva alla firma dell'atto di cessione). Quanto sopra induce a ritenere che, in relazione ai pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo. Del resto, è nella piena facoltà dell'Amministrazione Finanziaria, nell'ambito dei poteri di controllo di competenza, di procedere comunque a verificare la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e venditore. In tali casi, l'indicazione nell'atto degli elementi relativi ai pagamenti futuri esclude che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione impropria, ossia l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di maggior valore ex articolo 52, primo comma, del TUR, con sostanziale disapplicazione del regime del 'prezzo-valore'. Conclude l'Agenzia che le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. Per scaricare la risoluzione cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 20.5.2014
Finalità antievasive e di prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite sono alla base della tracciabilita' e, quindi, dell'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo relativamente al quale e' intervenuta apposita risoluzione dell'Agenzia delle ... Continua a leggere
Monopoli di Stato: l’Ente Tabacchi Italiani non e' tenuto al pagamento dell’accisa per gli ammanchi causati da furti o rapine precedenti alla data del 14 gennaio 1999 della sua stessa istituzione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014
La controversia giunta all'attenzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato riguarda il provvedimento con il quale l’AAMS ha individuato l’Ente Tabacchi Italiani (ETI) - istituito ai sensi del decreto legislativo n. 283/1998 e subentrato, ex art. 3, nei rapporti attivi e passivi nonché nei diritti e nei beni afferenti le attività produttive e commerciali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - quale soggetto tenuto al pagamento dell’accisa sia sulle partite in sospeso su quantitativi di tabacchi oggetto di furti o rapine perpetrate prima del 31 dicembre 1998, in caso di condanna da parte della magistratura contabile, ed alla prestazione di apposita garanzia, fino a definizione delle decisioni dell’organo contabile (art. 2, lett. b); sia sulle partite in sospeso su quantitativi di tabacchi trafugati nel periodo transitorio compreso tra il 31 dicembre 1998 ed il 30 settembre 2002, data di entrata in vigore del nuovo regime dei depositi fiscali, secondo il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti al momento dell’evento criminoso (art. 2, lett.c). Quanto alle partite in sospeso per furti o rapine anteriori al 31.12.1998, il Tar ha escluso la successione dell’ ETI nelle relative obbligazione tributarie dal momento che l’art. 1 del d. lgs. n. 283/1998 avrebbe tenuto distinte le funzioni produttive e commerciali, esplicitamente conferite all’ ETI, da quelle fiscali e di controllo del mercato, mantenute in capo all’ AAMS, realizzando non già un’ipotesi di successione universale – neanche nel ramo dei tabacchi, in cui l’AAMS avrebbe mantenuto rilevanti funzioni – ma una successione a titolo particolare, non comprendente, per l’assenza di un’apposita previsione normativa, le obbligazioni tributarie relative al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati. Le amministrazioni appellanti deducono che nel sistema vigente fino al 1998, rifacentesi, pure dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 331/1993, alla legge n. 1293/1957 ed al relativo regolamento attuativo di cui al DPR n. 1074/1958, i tabacchi venivano dati dai depositi fiscali in dotazione ai magazzini di vendita detenuti da soggetti, appaltatori dell’AAMS, i quali divenivano consegnatari di beni dello Stato ed erano assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti. In caso di riscontro di ammanchi di prodotti, questi erano tenuti al pagamento dell’accisa nel momento in cui veniva adottata una decisione di condanna. Sarebbe quindi erroneo far risalire la nascita dell’obbligazione tributaria al momento del furto, desumendosi dal sistema delineato che essa sorgerebbe solo al momento della pronuncia della Corte dei conti nei confronti del titolare del magazzino. Correttamente, quindi, il decreto avrebbe individuato l’ETI come soggetto tenuto al pagamento dell’accisa in quanto subentrato nei rapporti e nella titolarità dei beni e dei depositi dell’AAMS al momento dell’accertamento della responsabilità da parte della Corte dei conti. Non si tratterebbe, come statuito dal Tar, dell’attribuzione di un carico fiscale a soggetto non legittimato passivamente al momento del verificarsi del presupposto fiscale, ma dell’assunzione in capo a tale soggetto della relativa obbligazione di pagamento in seguito alla successione nei rapporti attivi e passivi. Il Tar, inoltre, nell’escludere l’ipotesi di successione a titolo universale, non avrebbe considerato la distinzione della struttura dell’AAMS in diversi rami, tra cui quello relativo al settore dei tabacchi sarebbe stato integralmente trasferito all’ETI. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 331/1993, l’accisa sui tabacchi è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto ed il soggetto obbligato al pagamento è il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta o che si è reso garante del pagamento. Si considera immissione in consumo anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrano le condizioni per l’abbuono. Ai sensi dell’art. 5, l’abbuono dell’imposta dovuta per i prodotti che si trovano in regime di sospensione è concesso quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti sia avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Alla luce di tale disciplina, si ritiene che correttamente il Tar abbia considerato sorta ed esigibile l’obbligazione tributaria al momento dell’ammanco, ossia della verifica della non corrispondenza tra il complesso dei valori in giacenza e derivanti dalle vendite e quelli dati in dotazione, riconnettendo a tale momento il decreto legge n.331/1993 l’esigibilità dell’accisa. Ciò comporta che l’ETI non potesse essere individuato dall’AAMS quale soggetto tenuto al pagamento dell’accisa per gli ammanchi causati da furti o rapine precedenti alla data (14 gennaio 1999) della sua stessa istituzione,dato che sia il fatto generatore che l’esigibilità dell’imposta si riferiscono a momenti precedenti al suo subentro. Né tale individuazione poteva discendere dal regime della successione nei rapporti e nella titolarità dei beni dell’AAMS da parte dell’ETI, secondo quanto prescritto dall’art.3, comma 1 del d. lgs. n. 283/1998, non essendo essa qualificabile come successione universale. Secondo consolidati principi (Cons. Stato Sez. V, 27-3-2013, n. 1803; 17-01-2011, n. 216; Cass. I, 28.7.2000, n. 9894), si verte in ipotesi di successione particolare tra enti pubblici ogni qualvolta all’istituzione dell’ente successore non corrisponda la soppressione dell’ente originario. In questo caso, l’attribuzione al nuovo soggetto di alcune funzioni e competenze integra una successione ex art. 111 c.p.c. L’istituzione dell’ETI, investito del compito di svolgere le attività produttive e commerciali in precedenza riservate all’AAMS, è inquadrabile alla stregua di un fenomeno successorio a titolo particolare (cfr.Cass. SS.UU. 21.5.2003, n. 7945, Sez. III, 19.5.2006, n. 11757), dal momento che l’AAMS non è stata soppressa, ma conserva propria autonomia patrimoniale ed è dotata di funzioni correlate alla produzione di tabacchi, esercitando controlli amministrativi e fiscali sui prodotti da fumo. Inoltre, la successione dell’ente nelle poste attive e passive e nella dotazione dei beni strumentali e del personale non permette di inserire nell’ambito delle mere operazioni contabili di trasferimento – quali quelle stabilite nel decreto impugnato - debiti che, sebbene di natura tributaria, derivano da responsabilità contabile dei soggetti preposti alle funzioni facenti capo all’AAMS (cfr, sulla irresponsabilità dell’ETI per fatti dell’AAMS Cons. St. Sez. VI, 3.4.2009, n. 2083), non fanno parte né dell’iniziale composizione del patrimonio dell’ente, né dei debiti di funzionamento oggetto di trasferimento e non sono espressamente contemplati da alcuna norma della disciplina speciale che regola la successione tra l’AAMS e l’ETI. Ne discende che va confermato l’annullamento del decreto impugnato nella parte in cui, alla lettera b) dell’art. 2, l’ETI viene indicato quale soggetto tenuto a corrispondere l’accisa in caso di eventuale condanna ed a prestare idonea garanzia per l’assolvimento dell’obbligazione. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per la ricognizione contabile delle partite in sospeso derivanti da furti e rapine verificatisi nel periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio 1999 ed il 30 settembre 2002, data di entrata in vigore del nuovo regime dei depositi fiscali di cui al DM 22 febbraio 1999, n. 97, disposta al comma 2, lett c) del decreto impugnato. Il TAR ha stabilito che il rinvio dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui depositi fiscali di cui al DM n. 97/99 - disposto con più decreti fino alla cennata data del 30 settembre 2002 - ed il procrastinarsi, in base alla disposizione transitoria dell’art. 18 del DM 97/99, della vigenza delle procedure amministrative e contabili in precedenza applicate all’Amministrazione dei Monopoli di Stato, comporterebbe l’impossibilità di esigere l’accisa dall’ETI per le partite in sospeso, in mancanza di una norma che preveda l’esito negativo di un giudizio di responsabilità contabile per i convenuti. Secondo le amministrazioni appellanti, il regime transitorio non avrebbe inciso, derogandolo, sull’ an della prestazione tributaria derivante dall’applicazione delle disposizioni degli articoli 2 e 5 del D.L. n. 331/1993, in base ai quali l’accisa è dovuta anche in caso di furto o rapina di tabacchi lavorati, e che il decreto impugnato sarebbe coerente con la necessità di disporre il pagamento della corrispondente accisa. BAT chiede la conferma della sentenza di primo grado, in quanto il decreto, nello stabilire l’esigibilità dell’imposta senza l’accertamento da parte della Corte dei conti della responsabilità contabile, contrasterebbe con il regime pubblicistico cui l’ETI sarebbe stato sottoposto nel periodo transitorio, stravolgendo la continuità amministrativa, contabile e fiscale decisa con precedenti provvedimenti. In merito, il Consiglio di Stato osserva che dopo l’istituzione dell’ETI, questo è subentrato nella titolarità del patrimonio dell’AAMS e, quindi, dei magazzini di vendita destinati ad essere sottoposti al nuovo regime dei depositi fiscali. Secondo il già richiamato art. 2, comma 2 del decreto legge n.331/1993, obbligato al pagamento dell’accisa è il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione al consumo. L’esigibilità dell’accisa coincide con il momento dell’immissione al consumo cui è equiparato l’ammanco, che quindi segna il momento in cui l’imposta diviene esigibile nei confronti del titolare del deposito fiscale. Di tale disciplina contiene corretta applicazione il provvedimento impugnato, che si limita ad operare una mera ricognizione – sotto il profilo dei riflessi contabili – di effetti che scaturiscono direttamente dalla legge. Né alcun rilievo può essere riconosciuto, al fine di limitare o sospendere gli effetti della norma primaria, alla disposizione contenuta nell’art. 18 del D.M. n. 67/1999 che, nel prevedere l’applicazione in via transitoria delle procedure contabili ed amministrative in precedenza applicate dall’Amministrazione dei monopoli, si riferisce espressamente ai "nuovi adempimenti delle disposizioni recate dal presente decreto" che non riguardano il regime della responsabilità del titolare del deposito e dell’esigibilità dell’accisa sui tabacchi trafugati. In merito, occorre ulteriormente considerare che il D.M. n. 67/90, data la sua natura regolamentare, non potrebbe derogare la disciplina primaria, in materia di esigibilità dell’accisa, come è dimostrato dal tenore dell’art. 10, che contiene una espressa clausola di rinvio alla normativa vigente in materia di ammanchi ("Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare del regime sospensivo e di ammanchi"). Inoltre, il decreto riguarda le sole procedure rilevanti ai fini dell’organizzazione ed il funzionamento dei depositi fiscali fino all’entrata in vigore – più volte posticipata in virtù di successivi decreti – del nuovo regime, senza tuttavia minimamente incidere sulla loro titolarità, da riconoscersi ormai in capo al successore, con le conseguenze in materia di pagamento delle accise sui prodotti trafugati. Ne discende che è da escludere l’illegittimità del provvedimento a causa della mancata previsione, in concomitanza con il perdurare del regime transitorio, ai fini dell’esigibilità dell’accisa, del previo giudizio di conto, che è correlato al riconoscimento in capo ai titolari dei magazzini della qualità di agenti contabili, in virtù del rapporto di concessione riconosciuto al contratto definito dalla legge "d’appalto" (Cons. St. Sez. IV, 17.10.1985, n. 455), qualità che, con il passaggio al regime privatistico, pur se caratterizzato dalla permanenza in via transitoria di talune regole pubblicistiche di natura procedurale, deve ritenersi venuta meno unitamente al mutamento della natura della responsabilità (da responsabilità contabile a responsabilità del depositario, con la possibilità di far valere con gli ordinari mezzi di tutela eventuali cause di legittima esclusione degli obblighi assunti con il deposito). Per accedere alla lettura integrale della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.5.2014
La controversia giunta all'attenzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato riguarda il provvedimento con il quale l’AAMS ha individuato l’Ente Tabacchi Italiani (ETI) - istituito ai sensi del decreto legislativo n. 283/1998 e subentrato, ex art. 3, nei rapporti attivi e passivi nonché nei di ... Continua a leggere
Agenzia delle Entrate: istituito il codice tributo per compensare il bonus di 80 euro
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 7.5.2014
L'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, prevede un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito. Il credito è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle Entrate ha istituituito il codice tributo: "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66". In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto in nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", con l'indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 7.5.2014
L'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, prevede un credito a favore di lavoratori di ... Continua a leggere
MEF: 785.979 lavoratori a fine mese percepiranno l’incremento della retribuzione netta dovuto alla riduzione dell’Irpef
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 9.5.2014
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale (Dag) ha elaborato le buste paga del mese di maggio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che affidano al Mef il pagamento delle retribuzioni, calcolando e attribuendo ai beneficiari il credito previsto dal decreto legge 66/2014 sulla riduzione del cuneo fiscale. Il Dag gestisce l'erogazione degli stipendi per più di 1,5 milioni di dipendenti di numerose amministrazioni pubbliche, e tra questi 785.979 lavoratori a fine mese percepiranno l’incremento della retribuzione netta dovuto alla riduzione dell’Irpef, per un ammontare complessivo nel mese di 56.407365 euro. Il beneficio pieno di 80 euro netti (che spetta a chi ha redditi annuali tra 8.000 e 24.000 euro lordi e lavora per l’intero anno) è stato calcolato per 618.523 dipendenti. L’importo del bonus per ciascun dipendente è evidenziato nel cedolino mensile nella sezione "Altri assegni" in cui è stata inserita la voce "Credito art. 1 DL 66/14". I cedolini saranno consultabili con le normali tempistiche, e comunque per tutti entro il 23 maggio. Il Dag si occupa dell’elaborazione e pagamento dello stipendio dei dipendenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie, ecc.) e di 74 altre amministrazioni pubbliche (si tratta per lo più di Enti Locali che hanno deciso di utilizzare i servizi del Mef). I beneficiari interessati sono una piccola parte del numero complessivo dei lavoratori che beneficeranno dell’intervento di riduzione del cuneo fiscale; tuttavia il MEF è tra i soggetti che elaborano singolarmente il maggior numero di cedolini e la predisposizione di quasi 800mila buste paga con il beneficio fiscale testimonia la fattibilità e l’efficacia del provvedimento, che potrà essere implementato tempestivamente tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 9.5.2014
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale (Dag) ha elaborato le buste paga del mese di maggio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che affidano al Mef il pagamento delle retribuzioni, calcolando e attribuendo ai beneficiari il c ... Continua a leggere
MEF: in gazzetta Ufficiale il decreto sulle modalità di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' delle operazioni di acquisto di immobili
segnalazione del prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12.5.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12.5.2014 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza recante "Modalita' di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12.5.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12.5.2014 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza recante "Modalita' di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-le ... Continua a leggere
Bonus Irpef: la circolare Inps sulle modalità di recupero del bonus sui contributi previdenziali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare INPS n. 60 del 12.5.2014
Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. In particolare, per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti – un credito così articolato: - per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro; - in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. La materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 ora l'INPS con la circolare n. 60 procede ad illustrare le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto. 1. Modalità di recupero. Disciplinando le modalità dei recuperi, il comma 5 dell’articolo 1, prevede che "il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga…..". Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66". Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna "importi a credito compensati", con l’indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." e nel campo "anno di riferimento", del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM" e "AAAA". Trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali. 2. Modalità di recupero nella gestione Inps. Al fine di consentire il completo recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche che possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, viene prevista, all’interno della gestione contributiva INPS, la modalità di recupero di seguito descritta. - Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013). Le Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti (DM2013), per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia contributiva riferita a detta posizione. La somma relativa al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio "L650" da valorizzare all’interno della sezione «AltrePartiteACredito» di «DenunciaAziendale». Ai fini dell’individuazione della quota aggredibile, si precisa che la stessa è costituita dall’ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle possibili partite a credito. - Amministrazioni pubbliche (ex INPDAP). In alternativa a quanto indicato al precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già recuperato con il codice conguaglio "L650", le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) riducendo l’ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell’importo esposto in un nuovo elemento «AltriImportiAConguaglio» (percorso: DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA). In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell’elemento Ente versante. Ai fini dell’individuazione del limite utilizzabile possono essere considerati esclusivamente i contributi correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli elementi «E0_Periododelmese» e negli elementi «V1_PeriodoPrecedente», codice causale "1", corrispondenti a retribuzioni erogate nel mese della denuncia. Non possono essere considerati i contributi che discendono dagli elementi V1 con codici causali diversi da "1". In particolare, nell’ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di «AltriImportiAConguaglio» devono essere compilati come di seguito indicato: «TipologiaConguaglio»: indicare il valore "001"; «ImportoConguagliato»: indicare l’importo del credito di imposta di cui all’art.1, D.L. n. 66/2014, recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva. L’importo indicato nell’elemento «ImportoConguagliato» riduce i versamenti dei contributi delle gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, a partire dalla gestione identificata dal codice "1- Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali" fino alla gestione identificata dal codice "9-Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", secondo l’ordine progressivo indicato nell’elenco (allegato 3) e nei limiti dell’importo da compensare. Nel modello F24 EP i versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono essere esposti al netto delle compensazioni effettuate. Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga "maggio 2014".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare INPS n. 60 del 12.5.2014
Sulla GU n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione ... Continua a leggere
Enti Locali: in Gazzetta Ufficiale il decreto MEF sulla certificazione degli obiettivi del patto di stabilità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22.4.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22.4.2014 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2014 in materia di "Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali, per l'anno 2013". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22.4.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22.4.2014 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2014 in materia di "Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali, per l'anno 2013". Per scaricare il decreto clic ... Continua a leggere
Responsabile dei Tributi comunali: i chiarimenti del MEF sulla trasmissione della deliberazione di nomina
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della nota MEF n. 7812/2014
Con nota prot. n. 7812/2014 la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alla trasmissione della deliberazione comunale di nomina del funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali. Per scaricare la nota cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della nota MEF n. 7812/2014
Con nota prot. n. 7812/2014 la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alla trasmissione della deliberazione comunale di nomina del funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertam ... Continua a leggere
Autorità per l'Energia: aumentano del 30% i controlli su contatori, bollette, pronti interventi, tariffe, offerte green
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Autorità per l'Energia del 26.4.2014
Molte sono le novità del "Piano di controlli 2014' presentato il 24 aprile in una conferenza stampa dal Presidente dell'Autorità Guido Bortoni e dal Comandante dei Reparti Speciali delle Fiamme Gialle, Generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi. Arriveranno a 140 nel 2014 le ispezioni e i controlli tecnici a tutela dei consumatori effettuati dall'Autorità per l'energia in collaborazione con la Guardia di Finanza, con un aumento del 30% rispetto allo scorso anno. Per la prima volta, inoltre, le verifiche toccheranno anche il settore dell'acqua, la correttezza nella gestione dei contatori e nella fatturazione e le offerte di energia verde. Il Piano prevede attività ispettive e verifiche, anche con telefonate ‘civetta' e controlli a sorpresa, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela dei Mercati (NSTM) della Guardia di Finanza, in settori quali la sicurezza e la qualità del servizio gas, il corretto utilizzo degli incentivi pagati con le bollette dei consumatori, nonché la vigilanza sulla cosiddetta Robin Hood Tax. Gli oltre 500 controlli tecnici e ispezioni degli ultimi 5 anni hanno portato a recuperi amministrativi per oltre 8 milioni di euro e più 6 milioni di euro in relazione alla vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires. Le denunce penali sono state circa 20 e oltre 60 gli avvii di procedimenti sanzionatori. Questi i dati forniti dall'Autorità per l'Energia che preannuncia nuovi controlli anche sulle tariffe dell'acqua. Tra i filoni di indagine più innovativi e di diretto impatto sui consumatori, vi sono i controlli sulla correttezza delle tariffe applicate dai gestori per il biennio 2012-13 e sulla restituzione della quota remunerazione del capitale investito nel periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 abolita dal referendum. Altre novità in arrivo, le ispezioni sulla gestione dei reclami da parte delle imprese, sulla fatturazione ai clienti di piccole dimensioni, sulla misurazione dei consumi e le offerte di energia ‘verde', nonché sul rispetto delle direttive sulla separazione amministrativa e contabile (c.d unbundling) e le verifiche sugli investimenti e i costi dichiarati dalle imprese distributrici di gas ai fini tariffari. Queste ultime si focalizzeranno sui casi più anomali e potranno essere estese anche alle imprese regolate del settore elettrico e idrico. Anche quest'anno il maggior numero di controlli (60 in tutto) riguarderà un settore particolarmente rilevante per la sicurezza dei consumatori, ovvero il rispetto da parte delle imprese della regolazione su potere calorifico, pressione e grado di odorizzazione. La mancata o insufficiente odorizzazione comporta responsabilità penali in quanto non consente di individuare eventuali fughe di gas: negli ultimi 5 anni i casi denunciati all'Autorità giudiziaria sono stati poco meno di 20 e due sono state le segnalazioni al MiSE per mancato rispetto dei limiti di pressione. Sempre ai fini della sicurezza sono previste una decina di ispezioni in loco e 50 telefonate civetta in giorni feriali e festivi, sia di giorno che di notte, per verificare l'effettiva funzionalità del pronto intervento gas, un servizio fondamentale per la tutela dei consumatori che deve essere gratuito, attivo 24 ore su 24 e gestito con tempistiche stringenti di arrivo sul posto. Negli ultimi cinque anni sono state fatte 250 verifiche e 43 ispezioni dalle quali è risultato fuori norma circa il 20% delle imprese controllate; 32 i procedimenti avviati, di cui una decina conclusi con sanzioni per oltre 140mila euro. Precisa inoltre l'Autorità che a queste attività si aggiungeranno le verifiche ispettive non programmabili, ovvero le ispezioni straordinarie a seguito di specifiche segnalazioni, denunce o di nuove esigenze operative. Nel 2014 prosegue anche la vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta Ires (Robin Hood Tax); l'attività svolta in collaborazione con cinque ispettori del Nucleo speciale tutela mercati che, ad oggi, ha consentito di effettuare analisi contabili su circa 400 soggetti e di svolgere ulteriori approfondimenti su 144 di questi. L'attività di vigilanza ha anche consentito di individuare alcune società che, pur essendo tenute al versamento dell'addizionale Ires e al rispetto degli obblighi connessi con la vigilanza, non avevano corrisposto il tributo o l'avevano fatto in misura inferiore. Gli effetti positivi di questi controlli si sostanziano in circa 6 milioni di euro a vantaggio dell'erario quale recupero di maggiore imposta per il periodo 2008-2012. Nel comunicato vengono poi resi noti I risultati dei Piano di controlli 2013 dove le verifiche ispettive realizzate in collaborazione fra Autorità e Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza sono state 107 rispetto alle 95 del 2012. La maggior parte ha riguardato la sicurezza nel settore gas e, in particolare il rispetto della normativa sull'odorizzazione: dai 59 controlli effettuati presso 47 imprese di distribuzione è emerso un caso di insufficiente grado di odorizzazione. Forte attenzione è stata dedicata anche al pronto intervento gas con 50 telefonate ‘a sorpresa' seguite da 10 verifiche ispettive: di queste, otto hanno avuto un esito non conforme e sono sfociate in istruttorie formali. Nel 2013, i controlli si sono focalizzati anche sul corretto utilizzo di alcune tipologie di incentivi alle imprese pagati con le bollette dei consumatori. Sei verifiche, tutte conformi, hanno riguardato i contributi per i recuperi di sicurezza per aumentare i controlli sull'odorizzante e la ricerca delle fughe di gas sulla rete (circa 30 milioni di euro annui). In passato le violazioni evidenziate hanno determinato l'avvio di quattro procedimenti e la mancata erogazione di incentivi per circa 1,5 milioni di euro. Altre verifiche hanno riguardato gli incentivi (circa 3 milioni di euro l'anno) alle imprese distributrici di energia elettrica per la registrazione automatica delle interruzioni dei clienti finali in bassa tensione, accertando violazioni in tre dei quattro controlli effettuati,. L'Autorità ha quindi stabilito il recupero parziale o totale di incentivi dalle imprese coinvolte per 215.000 euro, portando il totale di incentivi non dovuti recuperati negli ultimi cinque anni a circa 1 milione di euro. Controlli sono stati fatti anche sugli incentivi (circa 100 milioni di euro l'anno) per migliorare la continuità del servizio elettrico, accelerare l'avvicinamento agli altri Paesi europei e ridurre il divario tra Nord e Sud. Le sette ispezioni svolte hanno accertato esiti conformi; i controlli si sono ripetuti negli anni con recuperi amministrativi per oltre 40.000 euro e risultati positivi in termini di moral suasion. A buon fine sono andate anche le due verifiche su imprese elettriche minori che ricevono integrazioni tariffarie per circa 80 milioni di euro l'anno. Altri controlli hanno riguardato 15 imprese titolari di 19 impianti fotovoltaici (per una potenza nominale di 6.058 kW). Le verifiche sono state decise a seguito di segnalazioni del GSE -l'organismo che eroga gli incentivi al fotovoltaico- di impianti che potevano accedere agli incentivi del Quarto conto energia, più elevato del successivo Quinto Conto, in quanto risultavano connessi alla data limite del 27 agosto 2012, ma per i quali, al 30 novembre 2012, non risultavano ancora pervenute richieste di incentivo. Per 13 imprese i controlli sono stati favorevoli mentre per altre due è risultato che gli impianti non erano stati realizzati o erano stati realizzati solo in parte. L'Autorità ha trasmesso le conseguenti segnalazioni all'Autorità giudiziaria per false dichiarazioni. A seguito di numerosi reclami ricevuti da operatori, sono state effettuate tre verifiche (tutte conformi) sul rispetto della regolazione sulla connessione in rete di impianti produttivi. Infine, uno specifico accertamento ha riguardato la corretta applicazione della regolazione dell'Autorità sulla qualità della trasmissione elettrica con particolare riferimento agli obblighi di registrazione delle interruzioni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Autorità per l'Energia del 26.4.2014
Molte sono le novità del "Piano di controlli 2014' presentato il 24 aprile in una conferenza stampa dal Presidente dell'Autorità Guido Bortoni e dal Comandante dei Reparti Speciali delle Fiamme Gialle, Generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi. Arriveranno a 140 nel 2014 le ispezioni e i contro ... Continua a leggere
Enti Locali: Slitta al 31 luglio 2014 l'approvazione del bilancio di previsione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno del 29.4.2014
Il termine fissato dal Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000) all 31 dicembre ha già subito un primo differimento al 28 febbraio per poi slittare al 30 aprile 2014 e, da ultimo con il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 e' stato ulteriormente rinviato al 31 luglio 2014. Per maggiori informazioni cliccare su: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/aprile/1398802489960.html
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno del 29.4.2014
Il termine fissato dal Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000) all 31 dicembre ha già subito un primo differimento al 28 febbraio per poi slittare al 30 aprile 2014 e, da ultimo con il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 e' stato ulteriormente rinviato al 31 luglio 2014. ... Continua a leggere
Corte dei Conti: il clamore della stampa fa scattare il risarcimento del danno a carico del funzionario infedele
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio del 28.4.2014
La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio con la sentenza depositata il 28.4.2014 ha condannato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate al risarcimento di 250 mila euro. La vicenda e' giunta all'attenzione della Procura Regionale a seguito della trasmissione della sentenza del 14 giugno 2013 con la quale il Tribunale di Roma ha condannato, con sentenza adottata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., il funzionario alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena e confisca della somma costituente il profitto del reato, per il reato previsto e punito dall’articolo 319 quater c.p., reato commesso in concorso con altre cinque persone, compiutamente individuate nel provvedimento giurisdizionale. La fattispecie illecita ha riguardato l’induzione alla dazione di ingenti somme di denaro per un importo totale di €. 750.000,00, che il funzionario dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei suoi poteri, avrebbe ottenuto, unitamente alle altre cinque persone coinvolte, dal legale rappresentante di una società al fine specifico di evitare una verifica fiscale sulla società che lo stesso avrebbe altrimenti paventato come possibile ad effettuarsi con necessità di esborsi di gran lunga più onerosi e consistenti. Con l’espressione danno all’immagine della Pubblica Amministrazione deve intendersi quella grave lesione della dignità, del prestigio e dell’autorevolezza della Pubblica Amministrazione determinata da una condotta che ha inciso su valori primari che ricevono protezione in modo immediato dall’ordinamento costituzionale e da quello finanziario contabile. La giurisprudenza di questa Corte (per citare solo alcune pronunce del Giudice di appello Sezione 1^ nn. 78/2003/A e 340/2003/A, nonché delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003) aveva fissato il quadro di riferimento in cui il danno all’immagine doveva essere compreso: esso rientrava nell'ambito della categoria del "danno patrimoniale ingiusto per violazione di un diritto fondamentale della persona giuridica pubblica", e si rapportava, quindi, al "danno patrimoniale in senso ampio" ex art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 2 Cost., che "non si correla necessariamente ad un comportamento causativo di un reato" (non rientrando nell'ambito di applicabilità dell'articolo 2059 c.c.), ma poteva ben discendere anche "da un comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extrapenale", con la precisazione che non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi o illeciti erano causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di detto prestigio, venendo in rilievo - nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile - "solo i comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche di carattere extrapenale)", perché idonei - nella loro consistenza fenomenica - a produrre quella "grave perdita del prestigio dell’immagine" e quel "grave detrimento della personalità pubblica". Per essere risarcibile la violazione del diritto alla personalità doveva superare una soglia minima di gravità che, per quanto già sopra indicato, non era sicuramente segnata dall’esistenza di un reato. Su questa elaborazione giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore con la norma contenuta nell’articolo 17, comma 30 ter, del decreto legge n. 78/2009, come convertito in legge n. 102/2009, successivamente modificata dal D.L. 03.08.2009, n. 103, convertito in L. n. 141 del 03.10.2009, che recita: "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97". Quest’ultima norma afferma che "La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". Alla luce del nuovo quadro normativo, il Collegio non può non sottolineare la tassatività delle ipotesi di perseguibilità del danno all’immagine limitato alle condotte previste dagli articoli dal 314 al 335 bis del c.p., come confermato dal prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla interpretazione della citata disposizione, soprattutto dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 355/2010 del 15.12.2010, con la quale il Giudice delle leggi ha individuato la precisa volontà legislativa di limitare la responsabilità per tale fattispecie di danno alla commissione di fatti costituenti i reati previsti dal capo I, titolo II, del libro secondo del codice penale. Nella fattispecie, al convenuto è stato contestato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto e punito dall’articolo 319 quater del codice penale che recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni". La Procura ha, quindi, esercitato legittimamente l’azione di responsabilità per danno all’immagine ricadendo la fattispecie in esame proprio in una delle ipotesi normative suindicate. Di contro, la difesa del convenuto ha, da un lato, eccepito che la descrizione del fatto reato contestato al proprio assistito dal Giudice penale sia quello di truffa ai danni del privato e non di induzione indebita, eppertanto non rientrante nelle ipotesi tipiche previste dal legislatore per la perseguibilità del danno all’immagine; dall’altro ha evidenziato la mancanza di un giudicato irrevocabile di condanna, avendo il funzionario chiesto ed ottenuto una sentenza di patteggiamento prevista dall’articolo 444 c.p.p., la quale si caratterizza per essere un provvedimento acceleratorio del processo penale che, però, non contiene nessun accertamento dei fatti con valore di giudicato, né, quindi, alcuna responsabilità potrebbe dirsi accertata irrevocabilmente a carico del convenuto. Il Collegio ha evidenziato come al convenuto è stato contestato il reato previsto dall’articolo 319 quater del c.p. e su questa imputazione è intervenuta la sentenza di patteggiamento divenuta oramai irrevocabile. Non è possibile per la Corte dei Conti configurare la fattispecie criminosa in modo diverso, essendo questo tipo di accertamento riservato al Giudice penale ed essendo oramai cristallizzata la valutazione operata. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di utilizzare la sentenza resa su accordo delle parti ex articolo 444 c.p.p. ai fini del promovimento di un’azione di risarcimento per danno all’immagine, osserva il Collegio, che ai fini della ammissibilità della domanda attorea, la sentenza di condanna conseguente alla applicazione della pena su richiesta delle parti è equivalente, in presenza degli altri presupposti di legge, alla "sentenza penale irrevocabile di condanna" resa a seguito di dibattimento richiesta dall’art. 17 comma 30 ter, periodi 2 e 3, della l. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009, come successivamente modificata. A parte ogni altra considerazione pure formulabile in sede di interpretazione sistematica dell’istituto, assume portata decisiva l’argomento letterale, e cioè che dopo la recente novella degli artt. 445 e 653 c.p.p. introdotta dalla legge n. 97/2001, la sentenza di patteggiamento è stata parificata alla sentenza penale di condanna sul piano del valore probatorio circa l'effettivo compimento dei fatti costituenti reato (al punto che Cassazione SS.UU. n.17781/06, rilevandone la piena equiparazione, salvo diverse disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna, ha statuito che essa costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art.168, comma 1, n.1 codice penale, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa). In altri termini, anche se il profilo negoziale della sentenza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove, caratteristica della pronuncia emessa a seguito dello ordinario svolgimento della fase dibattimentale, impedisce di attribuire alla stessa la natura di decisione di condanna con conseguente vincolatività automatica dell’accertamento dei fatti, gli effetti della stessa sono, però, normativamente regolati con un rinvio alla disciplina propria delle sentenze di condanna alla quale quest’ultima è equiparata per espressa previsione legislativa, il che consente, quindi, di ritenerla utile ai fini del perseguimento del danno all’immagine. (Sez. Lazio n. 1970/2006 come confermata da Sez. II appello n. 531/2013, Sez. Lazio n. 809/2012 ecc.) D’altra parte l’imputato, facendo richiesta di applicazione della pena, allo scopo di avvalersi di una molteplicità di benefici, ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, non negando la propria responsabilità e il Giudice penale ha accolto la richiesta laddove, sulla base degli atti acquisiti, ha verificato di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento dell’imputato a norma dell’articolo 129 c.p.p.. Nella fattispecie sussiste, poi, il requisito della irrevocabilità richiesto dal citato art. 17, in quanto tutte le sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p. sono infatti irrevocabili, e pertanto costituiscono valido presupposto per l’azione del P.M. contabile. In ogni caso, questa Corte, applicando un principio assolutamente pacifico nella propria giurisprudenza, secondo cui il materiale istruttorio versato nel giudizio penale conclusosi con il patteggiamento è pienamente utilizzabile ex articolo 116 c.p.c., al fine di fondare il convincimento del Giudice contabile in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ha potuto valutare i fatti come descritti negli atti istruttori depositati al fascicolo processuale. Ebbene, dai medesimi, si desume chiaramente la colpevolezza del convenuto, emergendo la sua partecipazione alla fattispecie criminosa da una serie di elementi, come le dichiarazioni del titolare della società, il riconoscimento desumibile dai rilievi fotografici, i contenuti dell’intercettazione telefonica con altro correo in ordine alla falsa verifica eseguita ai danni del privato, la presenza del funzionario presso l’Agenzia delle Entrate nella qualità appunto di funzionario verificatore che ha indotto il privato a credere nella veridicità della falsa verifica disposta, conferendo il crisma dell’ufficialità all’intera operazione ordita ai suoi danni. Il Collegio ritiene, quindi, che sia stato dimostrato ampiamente la colpevolezza del convenuto, come altrettanto può dirsi per l’illecito arricchimento conseguito pro quota dal medesimo, stante la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari emergenti dagli atti istruttori depositati. E’ sufficiente sottolineare, tra gli indizi prima evidenziati, la posizione di rilievo rivestita nell’intera vicenda dal convenuto, il quale, nella sua qualità di funzionario dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei suoi poteri e avendo a disposizione la struttura entro cui costruire la falsa rappresentazione della realtà, ha indotto in errore il privato cittadino che non ha esitato a versare le cospicue somme di denaro nell’intento di sfuggire ad una verifica fiscale che avrebbe comportato esborsi ben più onerosi rispetto alle somme richieste per insabbiare ogni tipo di accertamento. Il funzionario era sicuramente la persona che garantiva di più il soggetto privato sulla buona riuscita dell’operazione illecita e, quindi, è verosimile ritenere che una quota dell’erogazione di denaro in contanti sia stata versata direttamente nelle sue mani. Per quanto riguarda, poi, la diffusione della notizia presso l’opinione pubblica con la realizzazione della lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione rimasta coinvolta dagli illeciti commessi dal funzionario infedele, questo Collegio, in adesione alla giurisprudenza dominante di questa Corte, ritiene che la diffusione della notizia deve considerarsi fondamentale per l’esistenza stessa del danno all’immagine, poiché costituisce l’unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione e all’onorabilità dell’ente pubblico per effetto dell’illecito perpetrato da un suo dipendente. Al tempo stesso, osserva, però, che non importa attraverso quale modalità avvenga la diffusione della notizia per le indagini interne della P.A. o quelle di Polizia Giudiziaria (a mezzo stampa, attraverso un comunicato, per effetto della presenza di testimoni al fatto illecito commesso dal dipendente o altro), poiché ciò che conta è, appunto, la prova che tale diffusione vi sia stata e che abbia determinato discredito dell’Ente per l’azione illecita commessa dal dipendente con conseguente perdita di fiducia della cittadinanza nell’operato dell’ente e, più in generale, dell’istituzione pubblica che rappresenta (Sez. Campania nn. 4171 e 686 rispettivamente del 27 dicembre 2007 e del 10 giugno 2009; Sez. Toscana n. 332 del 21 giugno 2012) e di tutto ciò è stata data ampia dimostrazione da parte della Procura. In altri termini, ai fini della sussistenza del danno all’immagine, non è sufficiente la sola esistenza del fatto reato, -c.d. danno evento-, ma si richiede che dal medesimo sia scaturita come, conseguenza diretta, la lesione perpetrata dalla condotta infedele, -cd. danno conseguenza-, da non confondersi con le spese necessarie al suo ripristino ( in tal senso, cfr. SS.RR. n. 1/QM/2011). Nella specie, la descrizione dei fatti come desumibili dall’istruttoria penale depositata fa emergere una particolare spregevolezza e noncuranza nel comportamento del funzionario infedele che non ha esitato ad avvalersi dei suoi poteri per raggiungere il fine illecito del personale arricchimento. Tutto ciò ha determinato una sfiducia nella collettività e una "diminutio" nell’apprezzamento dei consociati sull’agire degli organi preposti alle verifiche fiscali che si pongono come diretta conseguenza della lesione, danno che è risarcibile indipendentemente dal fatto che abbia avuto immediati riflessi economici e, quindi, in modo del tutto sganciato dalle eventuali spese necessarie per il suo ripristino. In ordine, infine, alla quantificazione del danno all’immagine che la giurisprudenza di questa Corte ha da sempre ricollegato a precisi parametri soggettivo, oggettivo e sociale per giungere alla determinazione equitativa dell’importo da porre a carico del funzionario infedele, nella specie soccorre, ora, un criterio legale di determinazione previsto dalla norma contenuta nell’articolo 1, comma sexies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 la quale recita: "Nel giudizio di responsabilità', l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente." Tale norma si applica in tutti i giudizi successivi alla sua entrata in vigore e, ciò, a prescindere dalla data in cui sono stati commessi i fatti criminosi; ciò che conta, infatti, non è il tempo in cui si è realizzata la fattispecie criminosa ma il momento in cui, con l’intervenuta irrevocabilità della decisione di condanna, è stato possibile, per il Pubblico ministero contabile, esercitare l’azione di risarcimento del danno all’immagine, momento che si colloca successivamente all’entrata in vigore della legge 190/2012 che ha introdotto nell’ordinamento la norma in questione. Pertanto, sulla base della valutazione presuntiva così esposta, il Collegio ritiene apprezzabile il ristoro per il danno all’immagine richiesto dalla Procura di euro 250.000,00 che ha provveduto a calcolare l’importo tenendo legittimamente conto soltanto della quota di denaro verosimilmente percepita in modo illecito dal convenuto. Sulle somme oggetto della presente condanna devono essere corrisposte la rivalutazione monetaria, decorrente dalla data del fatto dannoso (irrevocabilità della sentenza penale di patteggiamento) al momento del deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal momento del deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio del 28.4.2014
La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Lazio con la sentenza depositata il 28.4.2014 ha condannato un funzionario dell'Agenzia delle Entrate al risarcimento di 250 mila euro. La vicenda e' giunta all'attenzione della Procura Regionale a seguito della trasmissione della sentenza del 14 giugn ... Continua a leggere
"Bonus Irpef": sì ai requisiti di costituzionalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Senato del 30.4.2014
L'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta di mercoledì 30 aprile, ha accolto il parere espresso dalla 1a Commissione permanente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali in ordine al decreto-legge su competitività e giustizia sociale (cosiddetto decreto "Bonus Irpef").
Straordinario elettorale nei Comuni: i chiarimenti dell'Aran sulla possibilità di integrazione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere dell'ARAN sullo straordinario elettorale
Con nota n.33/SG/VN/DPRS/AD/fb l’Anci ha fatto presente che molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni demografiche, si trovano nella sostanziale impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie in occasione delle prossime consultazioni amministrative per il rinnovo dei propri organi. Si dovrebbe trattare, si suppone, dell’ipotesi degli enti che hanno già attualmente utilizzato, in tutto o in gran parte, le risorse già destinate al finanziamento ordinario del lavoro straordinario per il 2014; oppure di quella della scarsa entità delle stesse, che, non solo non sarebbe sufficiente a remunerare lo straordinario elettorale, ma renderebbe anche sostanzialmente impossibile, per il prosieguo, agli enti di garantire il corretto assolvimento delle attività istituzionali stesse. Si tratta di una situazione di assoluta novità e straordinarietà, che peraltro non ha precedenti nei quindici anni di applicazione della normativa contrattuale collettiva in materia. In proposito, vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle risorse già destinate al finanziamento del lavoro straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e che non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 o con riposi compensativi. Resta evidentemente inteso che, nonostante la assoluta peculiarità della fattispecie, tale facoltà potrà, comunque, essere esercitata esclusivamente dai Comuni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della capacità di spesa degli enti stessi. E’ altresì evidente che di tale facoltà i Comuni potranno avvalersi solo nei limiti di quanto strettamente necessario per questa tornata di consultazioni elettorali per il rinnovo dei loro organi e dando ampia e specifica motivazione delle decisioni assunte in materia, anche alla luce del contestuale svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, per le quali è stabilito lo specifico finanziamento ad opera del Ministero dell’Interno, secondo la regola generale dell’art.14, comma 2, del CCNL dell1.4.1999.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere dell'ARAN sullo straordinario elettorale
Con nota n.33/SG/VN/DPRS/AD/fb l’Anci ha fatto presente che molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni demografiche, si trovano nella sostanziale impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie in occasione delle prossime consultazioni ammi ... Continua a leggere
MEF: disponibile il testo coordinato del DL n. 16/2014 in materia di finanza locale ed istituzioni scolastiche
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del testo coordinato del Dl n. 16/2014 in G.U. n. 54 del 6.5.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficile del 6.5.2014 il testo coordinato del Decreto legge n. 17/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 69/2014 - Misure in materia di finanza locale e per garantire i servizi nelle istituzioni scolastiche. Per scaricare il testo coordinato cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del testo coordinato del Dl n. 16/2014 in G.U. n. 54 del 6.5.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficile del 6.5.2014 il testo coordinato del Decreto legge n. 17/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 69/2014 - Misure in materia di finanza locale e per garantire i servizi nelle istituzioni scolastiche. Per scaricare il testo coordinato cliccare s ... Continua a leggere