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Fabbisogni standard delle province e delle regioni: pubblicato l'elenco degli enti inadempienti all'obbligo di risposta al «Questionario unico per le province»
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF 16.6.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.6.2014

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.6.2014 il decreto MEF recante "Pubblicazione degli elenchi degli enti inadempienti all'obbligo di risposta al «Questionario unico per le province - FP10U» per il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento dei fabbisogni standard delle province e delle regioni a statuto ordinario". Nel decreto si precisa che sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.gov.it gli elenchi delle province e delle regioni a statuto ordinario che, alla data del 10 giugno 2014, risultano inadempienti all'obbligo di restituzione del «Questionario unico per le province - FP10U», di cui al decreto del direttore generale delle Finanze del 1° aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2014. Dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di sessanta giorni dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 24 aprile 2013 per la restituzione alla SOSE del «Questionario unico per le province - FP10U», interamente compilato con i dati richiesti e sottoscritto sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente, secondo le modalita' di cui al decreto del direttore generale delle Finanze del 1° aprile 2014. In caso di mancato rispetto del temine di cui al comma 2, e' applicata la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 ovvero con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 24 aprile 2013. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF 16.6.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.6.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21.6.2014 il decreto MEF recante "Pubblicazione degli elenchi degli enti inadempienti all'obbligo di risposta al «Questionario unico per le province - FP10U» per il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento dei fabbisogni standard ... Continua a leggere
Acquisto di immobili da parte delle P.A.: la circolare della Ragioneria Generale sulle modalità di attestazione di indispensabilità ed indilazionabilità ai fini del perfezionamento delle operazioni di acquisto
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 23.6.2014

Con circolare n. 14 del 23.6.2014 la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato le istruzioni operative sulle "Modalità di documentazione dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". In particolare nella Gazzetta ufficiale 12 maggio 2014, n. 108, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014 (di seguito, ‘D.M. 14 febbraio 2014’), recante le modalità attuative del comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ordine alla prevista acquisizione dell’attestazione di indispensabilità ed indilazionabilità ai fini del perfezionamento delle operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli Affari Esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all’estero (nel prosieguo, ‘Amministrazioni pubbliche’). In particolare, l’art. 5 del D.M. 14 febbraio 2014 ha statuito che l'attestazione di indispensabilità e indilazionabilità dei previsti acquisti di immobili da parte delle Amministrazioni pubbliche, rilasciata dal responsabile del procedimento, è inviata unitamente al piano triennale di investimento, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 aprile 2012, n. 95, d’ora in poi, ‘D.M. 16 marzo 2012’), e, per le modalità di comunicazione, ha fatto rinvio all’emanazione di una circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Pertanto, la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato apposita circolare con la quale vengono fornite le istruzioni in merito. 1. INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI L’art. 2 del D.M. 14 febbraio 2014 prevede che, "Fermo restando quanto stabilito dal decreto 16 marzo 2012", le Amministrazioni pubbliche, allorché comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il piano triennale di investimento, "producono contestualmente l’attestazione del responsabile del procedimento, con la quale viene documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio". Ne consegue che la predetta attestazione deve essere prodotta unitamente alla comunicazione del piano triennale di investimento entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero con gli eventuali aggiornamenti del piano stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 16 marzo 2012). 2. FASE DI PRIMA APPLICAZIONE In considerazione del fatto che i piani triennali di investimento contenenti la programmazione delle operazioni di acquisto di immobili per il periodo 2014-2016 sono stati già comunicati entro il 31 dicembre 2013, si rappresenta che le Amministrazioni pubbliche – le quali, nelle more dell'emanazione del D.M. 14 febbraio 2014, non avessero provveduto a produrre, motu proprio, l’attestazione di indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto programmate per il 2014 – dovranno integrare il piano di investimento già presentato, trasmettendo l’attestazione di cui trattasi entro il 30 giugno 2014, alla stregua di un aggiornamento dello stesso. Per quel che concerne, invece, le operazioni di acquisto afferenti a piani di investimento aventi un valore complessivo inferiore ad euro 500.000,00 e presentati entro il 31 dicembre 2013, si espone che, laddove non siano state formulate osservazioni nell’arco di trenta giorni dalla comunicazione, le operazioni stesse possono comunque essere avviate, dovendo ritenersi formato a suo tempo il pertinente silenzio assenso. 3. L'ATTESTAZIONE DI INDISPENSABILITA' E INDILAZIONABILITA' L’art. 3 del D.M. 14 febbraio 2014 dispone in ordine all’individuazione dei requisiti di indispensabilità e indilazionabilità degli acquisti programmati, affinché la relativa attestazione non sia generica, ma esponga le concrete motivazioni poste a fondamento delle operazioni di acquisto. In merito al requisito dell’indispensabilità, si chiarisce che lo stesso attiene all’assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all’amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela (ad esempio, rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.). Quanto all’indilazionabilità, l’attestazione deve comprovare che l’amministrazione si trovi effettivamente nell’impossibilità di differire l’acquisto, se non a rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o di incorrere in possibili sanzioni. L’art. 3 in discorso stabilisce, poi, che, in alternativa, tali requisiti si ritengono egualmente soddisfatti anche qualora l’acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi – ad esempio, in termini di riduzione di spese per locazioni passive – considerati gli oneri accessori nonché di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo o, per le Amministrazioni dello Stato, dal competente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie. In tal caso, l’amministrazione è tenuta a fornire chiara evidenza della predetta circostanza, esponendo in apposita tabella un’adeguata dimostrazione dei risparmi di spesa previsti, con dettaglio degli oneri posti a raffronto (da un lato, quelli derivanti dal programmato acquisto dell’immobile, comprensivi degli accessori con l’aggiunta delle spese necessarie per il trasloco e la sistemazione; dall’altro lato, ad esempio, gli oneri scaturenti dall’importo complessivo degli impegni afferenti alla conduzione dell’immobile attualmente utilizzato). La verifica in ordine all’attendibilità degli enunciati effetti finanziari positivi, da esplicitare con attestazione posta in calce alla nominata tabella, pertiene, a seconda dei casi, al competente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie ovvero all’organo interno di controllo. Per ragioni di uniformità e di semplificazione, l’anzidetta attestazione va predisposta, per ciascun immobile, sulla base del facsimile allegato alla presente circolare (Allegato B). 4. CONGRUITA' DEL PREZZO DEGLI ACQUISTI PROGRAMMATI L’art. 4 del D.M. 14 febbraio 2014 prevede che la congruità del prezzo degli acquisti programmati da parte delle Amministrazioni pubbliche è attestata dall’Agenzia del Demanio, la quale, per le Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le Agenzie fiscali, svolge tale attività nell’ambito degli obblighi previsti dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 300/1999, e quindi senza oneri a loro carico. Nei confronti delle rimanenti amministrazioni interessate, invece, detta congruità è rilasciata a fronte del rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia del Demanio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali avranno cura di relazionarsi direttamente con l’Agenzia del Demanio, sia per le modalità di rilascio della congruità sia per la corresponsione del rimborso delle spese. 5. COMUNICAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI INDISPENSABILITA' E INDILAZIONABILITA' Il Ragioniere Generale dello Stato Nel sottolineare che restano ferme le istruzioni diramate con la richiamata circolare n. 21/RGS del 2012, si rimarca che l’attestazione di indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili deve essere trasmessa ai medesimi indirizzi di posta elettronica (rgs.art12@pec.mef.gov.it e dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it), già destinatari dei predetti piani triennali di investimento. Per scaricare gli allegati cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 23.6.2014
Con circolare n. 14 del 23.6.2014 la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato le istruzioni operative sulle "Modalità di documentazione dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. ... Continua a leggere
Patto di Stabilità interno: in G.U. la circolare MEF sul patto di stabilità per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare MEF in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19.7.2014

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.166 del 19.7.2014 la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147)". La circolare e' strutturata secondo il seguente schema: Premessa A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno A.1 Enti di nuova istituzione A.2 Unioni di comuni A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL A.4 Roma capitale B. Determinazione degli Obiettivi programmatici per il triennio 2014-2016 B.1 Indicazioni generali B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi B.3 Comunicazione dell'obiettivo C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento C.6 Altre esclusioni a) Federalismo demaniale b) Investimenti infrastrutturali c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 " e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprieta' comunale f) Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011 g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune di Piombino h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per 500 milioni di euro i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni di euro l) Esclusione spese sostenute dal comune di Campione di Italia D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio D.1 Fondo svalutazione crediti D.2 Fondo pluriennale vincolato D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali E. Altre misure di contenimento E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria E.2 Contenimento della spesa F. Patti di solidarieta' F.1 Patto regionale verticale F.2 Patto regionale verticale incentivato F.3 Patto regionale orizzontale F.4 Patto nazionale verticale F.5 Patto nazionale orizzontale F.6 Patto regionale integrato F.7 Tempistica F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta' G. Monitoraggio H. Certificazione H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione I. Mancato rispetto del Patto di stabilita' interno I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno a) Riduzione del fondo di solidarieta' comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio b) Limiti agli impegni per spese correnti c) Divieto di ricorrere all'indebitamento d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza I.2 Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti L. Allegati alla circolare esplicativi del Patto 2014-2016 M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare MEF in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19.7.2014
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.166 del 19.7.2014 la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della l ... Continua a leggere
Imposta Comunale sugli Immobili: il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito dalla legge
segnalazione del prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24.7.2014

Il comune non ha in linea di principio l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta all’interno dell’ambito stabilito dalla legge [solamente nei casi in cui sia la stessa legge a vincolare le delibere tariffarie a determinati parametri, ricorre l’obbligo motivazionale; cosa che non ricorre in materia di imposta comunale sugli immobili che è finalizzata al finanziamento delle spese generali del comune (cfr., Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4117; Cass. Civ., sezione tributaria, 8 ottobre 2004, n. 20042)]. Dall'insieme delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 e all'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, risulta chiaro che il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; del resto onerare il comune di una simile incombenza equivarrebbe ad introdurre ulteriori e più specifiche regole di quantificazione dell'imposta, che la legge non ha previsto (in termini, Cons. Stato, V, n. 4117/2003). Ne consegue che il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio integra la motivazione della scelta di fissare l’aliquota più elevata consentita dalla legge. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24.7.2014
Il comune non ha in linea di principio l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta all’interno dell’ambito stabilito dalla legge [solamente nei casi in cui sia la stessa legge a vincolare le delibere tariffarie a determinati parametri, ricorre l’obbligo motivazionale; cosa che n ... Continua a leggere
Patto di Stabilità interno: in G.U. Il decreto MEF sul monitoraggio semestrale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in G.U. n. 171 del 25.7.2014

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.7.2015 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento" .
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in G.U. n. 171 del 25.7.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.7.2015 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti". Per scaricare il decreto ... Continua a leggere
Equitalia: Rateazione-bis, per le domande c'è tempo fino al 31 luglio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Equitalia

Nei primi sei mesi del 2014 Equitalia ha recuperato oltre 3,7 miliardi di euro di tasse, imposte, sanzioni e altri tributi richiesti dai vari enti pubblici creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc.). Il dato semestrale è in linea con quello del corrispondente periodo del 2013. Dall'inizio della sua attività a oggi Equitalia ha riscosso circa 59 miliardi di euro, con una media di quasi 8 miliardi all'anno. In questo contesto rimane molto utilizzato dai contribuenti lo strumento delle dilazioni di pagamento, grazie anche alle semplificazioni introdotte da Equitalia per ottenerle: al 30 giugno risultavano attive più di 2,3 milioni di rateazioni per un ammontare di circa 25,6 miliardi di euro. Si ricorda che stanno per scadere i termini per aderire alla nuova opportunità riservata a chi per legge ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013. Secondo quanto stabilito dal decreto Irpef (decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014) i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio (i moduli sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it nella sezione "Rateizzare"). La legge prevede però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate). IL VADEMECUM PER I CONTRIBUENTI Rate, sospensioni e compensazioni. La rateizzazione è lo strumento principale che Equitalia mette a disposizione per agevolare i pagamenti dei contribuenti in difficoltà. Per debiti fino a 50 mila euro è sufficiente una semplice domanda senza aggiungere altri documenti. In presenza di particolari condizioni U previste dalla legge si può ottenere un piano di pagamenti dilazionato fino a 10 anni, prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle. C'è un'importante novità prevista dal recente decreto ,Irpef: i contribuenti che hanno perso il diritto alla rateazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno 2013, possono chiedere entro il prossimo 31 luglio un nuovo piano di dilazione fino a un massimo di 72 rate. Per chi vanta dei crediti erariali o crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione è possibile inoltre procedere alla compensazione rivolgendosi a Equitalia per tutta l'assistenza necessaria. È importante infine ricordare che il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori. Equitalia si fa carico di inoltrare all'ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici. Le tutele per i contribuenti. La legge prevede numerose tutele per i contribuenti in debito con lo Stato e gli altri enti pubblici. Per garantire il credito da riscuotere, Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo. Tuttavia nessun fermo può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo serve a svolgere il proprio lavoro. Equitalia inoltre può iscrivere ipoteca solo nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro, ma non può in alcun modo pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede e può procedere sugli altri immobili solo per debiti elevati, superiori a 120 mila euro. In caso di azioni su stipendi o pensioni, la quota pignorabile procede per gradi (da un decimo a un quinto) per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica. Nel caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è comunque possibile includere l'ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto, che resta nella piena disponibilità del contribuente. Consulenza e Sportello Amico. Per avere assistenza e informazioni i cittadini possono rivolgersi agli sportelli sul territorio aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.15. Per le situazioni più complesse e delicate è attivo in ogni capoluogo di Provincia lo "Sportello Amico", un punto di ascolto attraverso cui Equitalia ha voluto rafforzare ancora di più la propensione al dialogo con i contribuenti e dove è possibile ricevere consulenza specifica. Gli imprenditori hanno a disposizione un punto di riferimento allo "Sportello Amico Imprese", un canale dedicato al mondo produttivo pensato per dare assistenza mirata ad artigiani, commercianti e piccole imprese colpiti dalla crisi economica. Dialogo continuo con Ordini e Associazioni. Al fine di semplificare le pratiche degli iscritti alle associazioni e agli ordini professionali, e dei contribuenti da loro assistiti, sono state siglate su tutto il territorio oltre 200 convenzioni e sono state individuate modalità di relazione con email dedicate, presenze di funzionari Equitalia in sede, appuntamenti e seminari formativi. Grazie a questi accordi Equitalia ha rafforzato ulteriormente la collaborazione con il mondo produttivo e professionale. Semplificazione, servizi web e numero verde. Chi preferisce non andare allo sportello, o è impossibilitato a farlo, può consultare il sito istituzionale www.gruppoequitalia.it e avere tutte le informazioni utili sempre a portata di mano. Direttamente da casa o da lavoro è possibile verificare la propria situazione debitoria attraverso il servizio Estratto conto, effettuare pagamenti con carta di credito, scrivere al Servizio contribuenti, simulare un piano di rateazione, inviare una richiesta di sospensione della riscossione e scaricare la modulistica. E per chi non ha dimestichezza con internet, è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800.178.078 (gratuito da rete fissa) oppure il numero +39 02.3679.3679 (a pagamento da cellulare e estero) con servizio operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Equitalia
Nei primi sei mesi del 2014 Equitalia ha recuperato oltre 3,7 miliardi di euro di tasse, imposte, sanzioni e altri tributi richiesti dai vari enti pubblici creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc.). Il dato semestrale è in linea con quello del corrispondente periodo del 2013. Dall'inizio ... Continua a leggere