ULTIME NEWS
Revisori legali: in Gazzetta Ufficiale la determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF - G.U. n. 294 del 16.12.2013

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 16.12.2013 il decreto del 20.9.2013 del MEF recante "Determinazione dell'entita' e delle modalita' di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2014". Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 e' previsto che l'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, per l'anno di competenza 2014 e' determinato nella misura di € 26,00.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF - G.U. n. 294 del 16.12.2013
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 16.12.2013 il decreto del 20.9.2013 del MEF recante "Determinazione dell'entita' e delle modalita' di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2014". Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 201 ... Continua a leggere
Società calcistiche: l'Agenzia delle Entrate chiarisce tutti i profili fiscali su calciatori, sponsor, steward e biglietti omaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 20.12.2013

Con la circolare n. 37/E l'Agenzia delle Entrate esamina alcune questioni fiscali emerse nel corso del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle Leghe Nazionali Professionisti. In particolare vengono analizzate le seguenti questioni: 1.1 Prima sistemazione dei calciatori professionisti; 1.2 Sede di lavoro dei calciatori professionisti "tesserati" con le società; Ritiri pre-campionato e ritiri pre-partita; 1.4 Vitto nella giornata di allenamento; 1.5 Biglietti omaggio; 1.6 Charter aereo utilizzato per le trasferte; 1.7 Beni assegnati in virtù di contratti con gli sponsor; 1.8 Premi erogati dagli sponsor; 1.9 Provini di atleti minorenni; 1.10 Osservatori di giocatori; 1.11 Servizi di assistenza e controllo presso lo Stadio effettuato da steward; 1.12 Ammortamento del diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore; Cessione del contratto relativo alle prestazioni dei calciatori - Momento di effettuazione dell’operazione; Integrazione successiva del prezzo (additional compensation); Trattamento del "premio di preparazione", del "premio alla carriera", dell’"indennità di formazione" e del "meccanismo di solidarietà". Per accedere al testo della circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 20.12.2013
Con la circolare n. 37/E l'Agenzia delle Entrate esamina alcune questioni fiscali emerse nel corso del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle Leghe Nazionali Professionisti. In particolare vengono analizzate le seguenti questioni: ... Continua a leggere
Enti Locali: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sulla composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del dPR 8.11.2013 in G.U. n. 297 del 19.12.2013

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19.12.2013 ed entrerà in vigore il 17.2.2013 il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142 recante "Regolamento concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". In particolare l'art. 5 si occupa del "Procedimento del controllo" stabilendo che "1. I provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione. 2. La Commissione, ove debba pronunciarsi sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina preventivamente i provvedimenti concernenti le assunzioni di personale e la rideterminazione della dotazione organica. 3. La segreteria facente capo all'ufficio di riferimento provvede all'istruttoria, richiedendo, ove necessario, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da esaminare, ulteriori elementi utili per la valutazione dei provvedimenti sottoposti a controllo. In tal caso, gli enti locali interessati sono tenuti a fornire gli elementi integrativi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se trattasi di rideterminazione della dotazione organica o di assunzioni, ed entro sessanta giorni, ai sensi degli articoli 256, 261 e 268-bis del testo unico, se trattasi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di piano di estinzione o di prosecuzione del dissesto. Conseguentemente, i termini di cui al comma 6 sono sospesi fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti. 4. La segreteria, conclusa l'istruttoria relativa ai provvedimenti trasmessi dagli enti locali, predispone, su indicazione del presidente o del vice presidente, l'ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini di cui al comma 6. Il presidente, avvalendosi della segreteria, assegna i provvedimenti medesimi ai singoli componenti, in qualita' di relatori, ai fini della formulazione di una proposta. 5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilita' finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. 6. La Commissione, in relazione alle disposizioni del testo unico, sulla base degli atti prodotti: a) esprime il proprio parere sul piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7, del testo unico, e sulle procedure di cui agli articoli 268-bis e 268-ter, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole; b) fatto salvo quanto previsto al comma 2, esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259, e seguenti, del testo unico, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole; c) approva o nega l'approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti si intendono approvati. 7. Della seduta e' redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. La segreteria, entro i dieci giorni successivi alla riunione nella quale sono state adottate le determinazioni della Commissione, ne da' comunicazione, anche attraverso posta elettronica, agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo, la segreteria comunica altresi' agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorrenza del termine." Per continuare nella lettura cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del dPR 8.11.2013 in G.U. n. 297 del 19.12.2013
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19.12.2013 ed entrerà in vigore il 17.2.2013 il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142 recante "Regolamento concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria d ... Continua a leggere
Enti Locali: ulteriore differimento al 20.1.2014 del termine per la presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione 2013
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 19.12.2013
E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 18 dicembre 2013 relativo al differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione 2013 degli enti locali. Per accedere al comunicato cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Libri: detrazione fiscale del 19% sugli acquisti per i prossimi tre anni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

Il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo comunica che, nell’ambito di un piano di misure per favorire la diffusione della lettura, il Consiglio dei ministri ha varato oggi una norma che prevede che ogni cittadino possa avvalersi di una detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute nel corso dell’anno solare per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN, per un importo massimo di € 2000, di cui € 1000 per i libri scolastici ed universitari ed € 1000 per tutte le altre pubblicazioni. L’iniziativa congiunta del Mibact, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, sarà valida per il prossimo triennio e prevede una detrazione per i consumatori muniti di idonea documentazione fiscale.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo comunica che, nell’ambito di un piano di misure per favorire la diffusione della lettura, il Consiglio dei ministri ha varato oggi una norma che prevede che ogni cittadino possa avvalersi di una detrazione fiscale del 19% delle spese sos ... Continua a leggere
Bilancio: differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 il decreto 19.12.2013 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 28.2.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali. Per accedere alla lettura del decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 il decreto 19.12.2013 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 28.2.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali. Per accedere alla lettura del decret ... Continua a leggere
Revisori dei conti degli Enti Locali: approvato l'elenco da cui verranno estratti i nominativi dei revisori a decorrere dal 1° gennaio 2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno

Con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2013 è stato aggiornato l’elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1° gennaio 2014, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario. Dall’elenco saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014. Nel corso dell’anno 2014 verranno effettuati gli ulteriori controlli, anche a campione, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 71 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione in ordine al possesso dei prescritti requisiti. Per accedere alla consultazione dell'elenco stilato in ordine alfabetico per ciascuna Regione cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno
Con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2013 è stato aggiornato l’elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1° gennaio 2014, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario. Dall’elenco saranno estratti i nominativi dei ... Continua a leggere
Partiti Politici: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto legge n. 149/2013 - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013 il decreto legge n. 149 del 28.12.2013 recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore". In particolare il decreto già entrato in vigore a far data dalla sua pubblicazione ovvero dal 28.12.2013 ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti e contestualmente disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità. Per accedere alla lettura del decreto legge cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto legge n. 149/2013 - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013 il decreto legge n. 149 del 28.12.2013 recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiret ... Continua a leggere
Regione Lazio: Lusi confessa la propria responsabilità per danno erariale pari ad Euro 16.555.776,00, ma la Corte dei Conti lo condanna a risarcire € 22.810.200,00
segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio del 30.12.2013

E' stata depositata in data odierna 30.12.2013 la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio che ha condannato il Dott. Luigi Lusi per un danno erariale di euro 22.810.200,00 per illecita gestione, in qualità di tesoriere, dei fondi ricevuti dal partito politico "Democrazia è Libertà-La Margherita" a titolo di rimborso per le spese elettorali dei partiti politici (l.n. 515/1993 e s.m.i.). In particolare il Collegio ha preso atto dell'assunzione da parte del Lusi della propria assunzione di responsabilità amministrativa che ha costituito il presupposto dell’adozione dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. Tale affermazione – confermata all’udienza dibattimentale - per la Corte dei Conti assume il valore probatorio di confessione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2733 cod. civ. esimendo la parte pubblica attrice dall’onere probatorio ed il giudice dalla valutazione della fondatezza della responsabilità erariale in base agli elementi di prova anteriormente forniti dalla Procura contestualmente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio. Sulla quantificazione del danno, precisa il Collegio che la somma non contestata è di euro 16.555.776,00 (già oggetto dell’ordinanza n. 173/13 adottata ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c.), mentre la richiesta risarcitoria della Procura è di euro 22.810.200,000: la differenza, secondo il convenuto, non sarebbe dovuta in quanto corrispondente all’ammontare delle imposte da lui pagate sui beni e sui valori che ha dichiarato di voler trasferire allo Stato e che andrebbero defalcate dalla quantificazione del danno erariale in quanto il nuovo pagamento costituirebbe un bis in idem produttivo di ingiustificato arricchimento da parte dell’amministrazione. Tale tesi non e' stata condivisa dalla Corte dei Conti. In primo luogo perché i beni oggetto di regolazione di imposta sono intestati alle società TTT s.r.l. e Paradiso Immobiliare s.r.l. per cui il rapporto tributario e ogni eventuale ipotesi di compensazione/riduzione vedrebbe come titolare dell’eventuale diritto la società e non il Lusi; in secondo luogo, perché l’obbligo tributario è afferito a beni di cui il Lusi ha avuto la disponibilità ed utilizzato a fini personali, per cui il pagamento di somme al fisco si pone in stretta correlazione con un beneficio già goduto nel quale il rapporto debito-credito tributario è sorto e nello stesso tempo esaurito. Perché possa essere valutato positivamente dal giudice, ai fini della determinazione dell’entità del danno, l’esborso tributario deve porsi in stretta correlazione con il danno stesso. L’unico caso finora individuato dalla giurisprudenza della Corte dei conti (peraltro non univoca) è quello dell’illegittimo percepimento da parte del soggetto convenuto di retribuzioni, compensi o emolumenti sui quali abbia regolarmente assolto la relativa imposta reddituale. Quando, cioè, la richiesta di risarcimento del danno consista nella restituzione di somme (al netto degli interessi legali) sottoposte ad imposizione tributaria che, ove non calcolata nel quantum risarcitorio, costituirebbe un ingiustificato arricchimento per l’amministrazione creditrice. Tale presupposto giuridico – sussumibile nella determinazione della misura del danno reale – non sussiste nei casi in cui (come nella specie) il risarcimento del danno non avviene attraverso la restituzione delle somme illegittimamente percepite (e tributariamente onerate) ma con una dazione di denaro che è solo la modalità del soddisfacimento del credito erariale a fronte di un danno che ha avuto origine diversa da quella della acquisizione di somme non dovute. Nella fattispecie di causa, la cessione di beni e/o valori (o la monetizzazione derivante dalla loro vendita) è solo una modalità con la quale il dott. Luigi Lusi propone di dare copertura al risarcimento del danno, che non è derivato da illegittimo percepimento di finanziamenti pubblici (rimborsi elettorali) ma dallo sviamento del loro utilizzo dai fini istituzionali. L’assolvimento dell’onere tributario sui beni che con il contributo pubblico sono stati illecitamente acquistati è un adempimento estraneo al rapporto condotta dannosa-risarcimento e, non configurando alcun ingiustificato arricchimento da parte dell’amministrazione danneggiata, non può essere valutato ai fini della determinazione del quantum risarcitorio. Per la lettura integrale della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio del 30.12.2013
E' stata depositata in data odierna 30.12.2013 la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio che ha condannato il Dott. Luigi Lusi per un danno erariale di euro 22.810.200,00 per illecita gestione, in qualità di tesoriere, dei fondi ricevuti dal partito politico "Democrazi ... Continua a leggere
Sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari: la giurisdizione spetta al giudice amministrativo in caso di adozione di atti di autotutela pubblicistica volti all’annullamento o alla revoca, in ragione del contrasto con l’interesse pubblico, del provvedimento attributivo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

Secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato ( cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 7994; sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465), il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, è retto dal criterio generale fondato sulla natura delle situazioni soggettive azionate (vedi, in materia, da ultimo, anche Consiglio di Stato, Ad. Plen, 29 luglio 2013, n. 17). Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove vengano in rilievo atti di ritiro, ancorché denominati revoca e decadenza, fondati sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi assunti in sede di erogazione mentre deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a fronte dell’adozione di atti di autotutela pubblicistica volti all’annullamento o alla revoca, in ragione del contrasto con l’interesse pubblico, del provvedimento attributivo. La Sezione deve convenire con il Primo Giudice che nella specie la determinazione di ritiro è stata adottata non in virtù della ritenuta ricorrenza di un inadempimento da parte del beneficiario ma in ragione di una sopravvenuta valutazione di non rispondenza dello stesso all’interesse pubblico cagionata da criticità e problematiche attuative. Si deve soggiungere che, in ossequio all’ indirizzo assunto dalla Corte di Legittimità, la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato per la realizzazione, come nella specie, di un investimento produttivo in sede di approvazione di un «patto territoriale», costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private - in cui è, tra l'altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l'attuazione di detti accordi - appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla stregua dell’art. 11, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica (Cassazione civile, sez. un., 8 luglio 2008, n. 18630). Cliccare su "Accedi al Provvedimento" per la lettura della sentenza per esteso.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V
Secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato ( cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 7994; sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 465), il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, è retto dal criterio generale fondato sulla na ... Continua a leggere
Debiti fuori bilancio: il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce atto dovuto e l’amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.12.2013 n. 6269

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce ad un istituto pubblicistico previsto dagli artt. 191 e 194 TUEL, che impone al Comune di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità. Trattasi di una novità rispetto al precedente assetto normativo della finanza locale (art. 35, comma 4, d. lgs. 25 febbraio 1995, n.77 che prevedeva unicamente, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di contabilità, che "il rapporto obbligatorio intercorre(sse), ai fini della controprestazione, e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che (aveva) consentito la fornitura"). L’art. 4 del d. lgs. 15 settembre 1997, n. 342, confluito nell’art. 191 del TUEL, ha introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente con l’Amministrazione, a condizione che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio (art. 194) e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell’ente, con conseguente previsione di spesa, anche fuori bilancio, nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto. La ratio della disciplina contenuta nel TUEL è, quindi, quella di garantire il riconoscimento di debiti per prestazioni e servizi resi in favore dell’ente locale che, benché privi di titolo, siano considerati utili per l’amministrazione. Si è recepita in definitiva quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale, sempre che rientrino nelle funzioni di competenza dell'ente. Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce, pertanto, atto dovuto come si desume dall’art. 194 del TUEL e l’amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc. Quanto al procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, l’art. 194 del TUEL stabilisce che "con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:… e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, 3dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, nell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata (Cassazione Civile, Sezione I, 12 luglio 1996, n. 6332). E’ quindi necessaria un’attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell’ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l’utilità e l’arricchimento per l’Ente di servizi acquisiti nell’ambito dell’espletamento di servizi di competenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.12.2013 n. 6269
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce ad un istituto pubblicistico previsto dagli artt. 191 e 194 TUEL, che impone al Comune di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità. Trattasi di una novità rispetto ... Continua a leggere
Usura: fissata la nuova misura dei tassi d'interesse usurari valida per il primo trimestre 2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013 si è proceduto alla "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativamente al trimestre 1° luglio 2013 - 30 settembre 2013". Il decreto che entra in vigore il 1 gennaio 2014 prevede che a decorrere da tale data e fino al 31 marzo 2014 ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi riportatati nella tabella allegata al decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriore quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Per accedere al decreto e agli allegati cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013 si è proceduto alla "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativamente al trimestre 1° luglio 2013 - 30 settembre 2 ... Continua a leggere