
News 26 Febbraio 2014 - Area Contabile
IMU e TASI, aggiornati i coefficienti di calcolo

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanza del 19.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2014 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aglieffetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014. Per scaricare i nuovi coefficienti cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanza del 19.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2014 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli ... Continua a leggere
Debiti P.A.: incremento per il 2014 di ulteriori 7 miliardi di euro per assicurare la liquidità ad enti locali, regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale

Un incremento complessivo per il 2014 di Euro 7.218.602175,20 della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" così distribuito:- 2 miliardi di euro agli Enti Locali; - 3,6 miliardi alle Regioni ed alle Province Autonome; - 1.618.602.177,2agli Enti del Servizio sanitario nazionale. Questo emerge dal decreto del MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2014 recante riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Un incremento complessivo per il 2014 di Euro 7.218.602175,20 della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" così distribuito:- 2 miliardi di euro agli Enti Locali; - 3,6 miliardi alle Regioni ed alle Province Autonome; - 1.618.602.177,2 ... Continua a leggere
Entrate: sospesa la ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero

Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data 19.2.2014 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari. Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. L’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla fonte, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni. Tale modello ha costituito la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), presentato dall’OCSE nel gennaio scorso, e sottoposto all’approvazione del meeting del G20 di questo mese di febbraio. Lo scambio di informazioni costituisce il nuovo percorso condiviso per la lotta all’evasione fiscale internazionale. La disposizione che ha previsto l’obbligo, per gli intermediari residenti, di applicare la ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, è stata originariamente predisposta, nel corso dell’anno 2012, nel quadro delle iniziative di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione Europea (caso EU Pilot 171/11/Taxu), relative alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, rispetto agli obiettivi di contrasto all’evasione perseguiti dall’Italia, attraverso il predetto monitoraggio. La stessa disposizione è stata introdotta nell’ordinamento soltanto il 6 agosto 2013 con la legge europea n. 97. Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma, è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo - nell’ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l’attuazione dell’accordo IGA con gli USA e per l’implementazione del Common Reporting Standard - una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione. Per scaricare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data 19.2.2014 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria a ... Continua a leggere
Patto di Stabilità Interno: la circolare interpretativa della Ragioneria Generale dello Stato sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014

Con circolare n. 6 del 18.2.2014 la Ragioneria Generale dello Stato individua e chiarisce tutte le novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016 introdotte sia dalla legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) nonché dalle normative di interesse emanate nel corso del 2013. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Con circolare n. 6 del 18.2.2014 la Ragioneria Generale dello Stato individua e chiarisce tutte le novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016 introdotte sia dalla legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) nonché dalle normative di interess ... Continua a leggere
Enti locali: ulteriore rinvio al 30 aprile del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014

E' stato disposto con decreto un ulteriore differimento dalla data di presentazione del bilancio di previsione degli Enti Locali dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014. Il decreto è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la prevista pubblicazione.
E' stato disposto con decreto un ulteriore differimento dalla data di presentazione del bilancio di previsione degli Enti Locali dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014. Il decreto è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la prevista pubblicazione. ... Continua a leggere
Il Processo Tributario diventa telematico: in Gazzetta Ufficiale il regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il processo tributario telematico.Il regolamento disciplina l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, che comeevidenziato nel comunicato del MEF contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore (giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie). Le successive regole tecnico-operative dell’informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali. Il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità. Per accedere al regolamento cliccare su "Accedi al Provvedimento".
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il processo tributario telematico.Il regolamento disciplina l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, che come ... Continua a leggere
Rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari: condanna della Corte dei Conti in Friuli Venezia Giulia
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giur. Friuli Venezia Giulia del 17.2.2014

E' stato condannato il Presidente del gruppo consigliare del popolo delle Libertà per euro 36.234,09 di danno erariale in favore della Regione Friuli Venezia Giulia. La Corte ha, tra l'altro, rilevato nella parte motiva della sentenza che per quanto attiene alle "spese di rappresentanza" l’allegazione di un’adeguata motivazione doveva ritenersi una condizione necessaria, alla stregua dei comuni principi di rendicontazione contabile, per giustificare il diretto collegamento del rimborso della spesa con l’attività istituzionale svolta dal gruppo consiliare. L’allegazione di specifici elementi giustificativi costituiva, in definitiva, l’irrinunciabile presupposto di legittimità per il conseguimento del rimborso, e dunque un onere che andava assolto in sede di rendicontazione mediante specifici riferimenti alle finalità di rappresentanza istituzionale perseguite. Non è superfluo ricordare come all’epoca dei fatti, la giurisprudenza della Corte dei conti offrisse agli amministratori pubblici indicazioni chiare su quelli che dovevano ritenersi i limiti e le condizioni per l’utilizzo del denaro pubblico per finalità di rappresentanza istituzionale. Costituiva, dunque, un dato pacificamente acquisito, e dunque noto a chi operava in ambiti istituzionali di assoluta rilevanza, che le spese di rappresentanza, per essere giustificate, dovessero porsi in relazione ad eventi connotati da "eccezionalità" e "ufficialità", atti a promuovere all’esterno all’immagine dell’Ente, e che tali connotazioni non potessero ricorrere nell’ambito di normali occasioni di incontro con soggetti che non fossero rappresentativi degli organi di appartenenza (C.d.C., Sez. Friuli Venezia Giulia n. 216/2010). Doveva ritenersi altrettanto noto, in considerazione dell’eco mediatica suscitata da casi eclatanti di mala gestio dei fondi destinati a spese di rappresentanza, che la giurisprudenza della Corte dei conti considerasse fonte di inammissibile sperpero di denaro pubblico e, dunque, di responsabilità per danno erariale, le spese effettuate per omaggi e pranzi offerti dall’ Amministrazione ai propri dipendenti, gli incontri conviviali non occasionati da manifestazioni ufficiali ovvero quelli afferenti ai "normali rapporti istituzionali", gli esborsi sostenuti in favore di soggetti non rappresentativi degli organi di appartenenza, gli omaggi di confezioni di cioccolatini, le strenne natalizie, le erogazioni liberali disposte in favore di associazioni (cfr. tra le innumerevoli sentenze della Corte dei conti in materia di spese di rappresentanza, C.d.C, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 216/2010; id. Sez. Umbria n. 178/2004; id. Sez. II n. 106/2002; id. Sez. III n. 158/2000; id. Sez. Basilicata n. 129/2000). Appare, altresì, utile ricordare che la giurisprudenza del Giudice contabile ha sempre considerato un onere imprescindibile a carico del soggetto che dispone la spesa, l’allegazione di "un’adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che hanno giustificato l’esborso in relazione all’esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno, nonché una puntuale dimostrazione documentale degli aspetti soggettivi, temporali e modali della spesa stessa, tale da consentire una valutazione della rispondenza ai fini pubblici, non potendosi pertanto ritenere sufficiente una mera esposizione della spesa in forma generica o globale" (C.d.C., Sez. Veneto n. 456/1996). Da ultimo osserva altresì la Corte che l’esistenza di una "prassi" perpetrata da anni, invocata quale esimente dalla difesa, secondo cui il Presidente del gruppo consiliare doveva limitarsi ad attestare l’effettività delle spese sostenute e la custodia delle relative ricevute presso la segreteria del gruppo, senza effettuare un sindacato sulle spese disposte dai singoli consiglieri e' argomentazione poco convincente, tenuto conto che l’obbligo di vigilanza sulle spese di funzionamento dei gruppi consiliari doveva ritenersi cogente in virtù del quadro normativo che disciplinava la materia in esame (leggi regionali nn. 54/1973 e 52/1980 e Regolamento adottato con delibera n. 196/1996). Nessuna prassi, infatti, per quanto radicata nel tempo, può ad avviso del Collegio giustificare il perpetrarsi della violazione degli obblighi inerenti alla corretta rendicontazione dell’impiego di denaro pubblico. In disparte, peraltro, il rilievo che il mantenimento di una prassi illegittima può addirittura costituire un elemento di aggravio della responsabilità erariale, ove la posizione di particolare rilievo del soggetto agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o comunque modificare una situazione foriera di pregiudizio per le finanze pubbliche (cfr. C.d.C., Sez. II, n. 539/2013; id. Sez. Lazio n. 1096/2012; id. Sez. III n. 177/2006; id. Sez. III n. 56/2005). Per la lettura integrale della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giur. Friuli Venezia Giulia del 17.2.2014
E' stato condannato il Presidente del gruppo consigliare del popolo delle Libertà per euro 36.234,09 di danno erariale in favore della Regione Friuli Venezia Giulia. La Corte ha, tra l'altro, rilevato nella parte motiva della sentenza che per quanto attiene alle "spese di rappresentanza" l’allegazi ... Continua a leggere