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mercoledì 26 febbraio 2014 19:04

Il Processo Tributario diventa telematico: in Gazzetta Ufficiale il regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF n. 163/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.2.2014

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il processo tributario telematico.Il regolamento disciplina l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, che come evidenziato nel comunicato del MEF contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore (giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie). Le successive regole tecnico-operative dell’informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali. Il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità. Per accedere al regolamento cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF n. 163/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.2.2014

 
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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il processo tributario telematico.Il regolamento disciplina l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, che come ... Continua a leggere

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mercoledì 26 febbraio 2014 19:04

Rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari: condanna della Corte dei Conti in Friuli Venezia Giulia

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giur. Friuli Venezia Giulia del 17.2.2014

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E' stato condannato il Presidente del gruppo consigliare del popolo delle Libertà per euro 36.234,09 di danno erariale in favore della Regione Friuli Venezia Giulia. La Corte ha, tra l'altro, rilevato nella parte motiva della sentenza che per quanto attiene alle "spese di rappresentanza" l’allegazione di un’adeguata motivazione doveva ritenersi una condizione necessaria, alla stregua dei comuni principi di rendicontazione contabile, per giustificare il diretto collegamento del rimborso della spesa con l’attività istituzionale svolta dal gruppo consiliare. L’allegazione di specifici elementi giustificativi costituiva, in definitiva, l’irrinunciabile presupposto di legittimità per il conseguimento del rimborso, e dunque un onere che andava assolto in sede di rendicontazione mediante specifici riferimenti alle finalità di rappresentanza istituzionale perseguite. Non è superfluo ricordare come all’epoca dei fatti, la giurisprudenza della Corte dei conti offrisse agli amministratori pubblici indicazioni chiare su quelli che dovevano ritenersi i limiti e le condizioni per l’utilizzo del denaro pubblico per finalità di rappresentanza istituzionale. Costituiva, dunque, un dato pacificamente acquisito, e dunque noto a chi operava in ambiti istituzionali di assoluta rilevanza, che le spese di rappresentanza, per essere giustificate, dovessero porsi in relazione ad eventi connotati da "eccezionalità" e "ufficialità", atti a promuovere all’esterno all’immagine dell’Ente, e che tali connotazioni non potessero ricorrere nell’ambito di normali occasioni di incontro con soggetti che non fossero rappresentativi degli organi di appartenenza (C.d.C., Sez. Friuli Venezia Giulia n. 216/2010). Doveva ritenersi altrettanto noto, in considerazione dell’eco mediatica suscitata da casi eclatanti di mala gestio dei fondi destinati a spese di rappresentanza, che la giurisprudenza della Corte dei conti considerasse fonte di inammissibile sperpero di denaro pubblico e, dunque, di responsabilità per danno erariale, le spese effettuate per omaggi e pranzi offerti dall’ Amministrazione ai propri dipendenti, gli incontri conviviali non occasionati da manifestazioni ufficiali ovvero quelli afferenti ai "normali rapporti istituzionali", gli esborsi sostenuti in favore di soggetti non rappresentativi degli organi di appartenenza, gli omaggi di confezioni di cioccolatini, le strenne natalizie, le erogazioni liberali disposte in favore di associazioni (cfr. tra le innumerevoli sentenze della Corte dei conti in materia di spese di rappresentanza, C.d.C, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 216/2010; id. Sez. Umbria n. 178/2004; id. Sez. II n. 106/2002; id. Sez. III n. 158/2000; id. Sez. Basilicata n. 129/2000). Appare, altresì, utile ricordare che la giurisprudenza del Giudice contabile ha sempre considerato un onere imprescindibile a carico del soggetto che dispone la spesa, l’allegazione di "un’adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che hanno giustificato l’esborso in relazione all’esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno, nonché una puntuale dimostrazione documentale degli aspetti soggettivi, temporali e modali della spesa stessa, tale da consentire una valutazione della rispondenza ai fini pubblici, non potendosi pertanto ritenere sufficiente una mera esposizione della spesa in forma generica o globale" (C.d.C., Sez. Veneto n. 456/1996). Da ultimo osserva altresì la Corte che l’esistenza di una "prassi" perpetrata da anni, invocata quale esimente dalla difesa, secondo cui il Presidente del gruppo consiliare doveva limitarsi ad attestare l’effettività delle spese sostenute e la custodia delle relative ricevute presso la segreteria del gruppo, senza effettuare un sindacato sulle spese disposte dai singoli consiglieri e' argomentazione poco convincente, tenuto conto che l’obbligo di vigilanza sulle spese di funzionamento dei gruppi consiliari doveva ritenersi cogente in virtù del quadro normativo che disciplinava la materia in esame (leggi regionali nn. 54/1973 e 52/1980 e Regolamento adottato con delibera n. 196/1996). Nessuna prassi, infatti, per quanto radicata nel tempo, può ad avviso del Collegio giustificare il perpetrarsi della violazione degli obblighi inerenti alla corretta rendicontazione dell’impiego di denaro pubblico. In disparte, peraltro, il rilievo che il mantenimento di una prassi illegittima può addirittura costituire un elemento di aggravio della responsabilità erariale, ove la posizione di particolare rilievo del soggetto agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o comunque modificare una situazione foriera di pregiudizio per le finanze pubbliche (cfr. C.d.C., Sez. II, n. 539/2013; id. Sez. Lazio n. 1096/2012; id. Sez. III n. 177/2006; id. Sez. III n. 56/2005). Per la lettura integrale della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. giur. Friuli Venezia Giulia del 17.2.2014

 
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E' stato condannato il Presidente del gruppo consigliare del popolo delle Libertà per euro 36.234,09 di danno erariale in favore della Regione Friuli Venezia Giulia. La Corte ha, tra l'altro, rilevato nella parte motiva della sentenza che per quanto attiene alle "spese di rappresentanza" l’allegazi ... Continua a leggere

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mercoledì 26 febbraio 2014 19:04

Enti locali: ulteriore rinvio al 30 aprile del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 17.2.2014

E' stato disposto con decreto un ulteriore differimento dalla data di presentazione del bilancio di previsione degli Enti Locali dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014. Il decreto è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la prevista pubblicazione.

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mercoledì 26 febbraio 2014 19:04

Patto di Stabilità Interno: la circolare interpretativa della Ragioneria Generale dello Stato sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare RGS n. 6 del 18.2.2014

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Con circolare n. 6 del 18.2.2014 la Ragioneria Generale dello Stato individua e chiarisce tutte le novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016 introdotte sia dalla legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) nonché dalle normative di interesse emanate nel corso del 2013. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare RGS n. 6 del 18.2.2014

 
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mercoledì 26 febbraio 2014 19:04

Entrate: sospesa la ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 19.2.2014

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Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data 19.2.2014 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari. Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. L’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla fonte, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni. Tale modello ha costituito la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), presentato dall’OCSE nel gennaio scorso, e sottoposto all’approvazione del meeting del G20 di questo mese di febbraio. Lo scambio di informazioni costituisce il nuovo percorso condiviso per la lotta all’evasione fiscale internazionale. La disposizione che ha previsto l’obbligo, per gli intermediari residenti, di applicare la ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, è stata originariamente predisposta, nel corso dell’anno 2012, nel quadro delle iniziative di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione Europea (caso EU Pilot 171/11/Taxu), relative alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, rispetto agli obiettivi di contrasto all’evasione perseguiti dall’Italia, attraverso il predetto monitoraggio. La stessa disposizione è stata introdotta nell’ordinamento soltanto il 6 agosto 2013 con la legge europea n. 97. Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma, è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo - nell’ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l’attuazione dell’accordo IGA con gli USA e per l’implementazione del Common Reporting Standard - una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione. Per scaricare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 19.2.2014

 
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Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data 19.2.2014 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria a ... Continua a leggere

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mercoledì 26 febbraio 2014 19:04

Debiti P.A.: incremento per il 2014 di ulteriori 7 miliardi di euro per assicurare la liquidità ad enti locali, regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2014

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Un incremento complessivo per il 2014 di Euro 7.218.602175,20 della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" così distribuito:- 2 miliardi di euro agli Enti Locali; - 3,6 miliardi alle Regioni ed alle Province Autonome; - 1.618.602.177,2 agli Enti del Servizio sanitario nazionale. Questo emerge dal decreto del MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2014 recante riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.2.2014

 
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Un incremento complessivo per il 2014 di Euro 7.218.602175,20 della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" così distribuito:- 2 miliardi di euro agli Enti Locali; - 3,6 miliardi alle Regioni ed alle Province Autonome; - 1.618.602.177,2 ... Continua a leggere

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mercoledì 26 febbraio 2014 19:04

IMU e TASI, aggiornati i coefficienti di calcolo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF 19.2.2014 in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2014

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Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanza del 19.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2014 sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014. Per scaricare i nuovi coefficienti cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Enti Locali: regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa nella circolare AgID

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale

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L'Agenzia per l'Italia Digitale ha approvato la Circolare relativa alle regole tecniche e all'obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa L'Agenzia per l'Italia Digitale con determina del Direttore Generale, in qualità di commissario straordinario, ha approvato la Circolare n. 64/2014 "Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa" in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. La circolare, redatta in collaborazione con le amministrazioni locali e l'Associazione Bancaria Italiana, contiene l'adeguamento delle regole tecniche dell'OIL, già a suo tempo pubblicato rispettivamente sui quaderni CNIPA n.29 e n. 37, agli ulteriori aggiornamenti degli standard europei della Single Euro Payment Area (SEPA), alla riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET e alle specifiche per l'estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico dell'Ordinativo informatico locale (OIL). L'ABI con circolare serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013 ha provveduto a dare le stesse istruzioni alle proprie associate per garantire una offerta standardizzata di servizi di tesoreria e di cassa. Con tali disposizioni, a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutte le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare tale standard nel colloquio telematico con la propria banca tesoriera o cassiera.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale

 
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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Affitto: dal 1 gennaio solo pagamenti tracciabili

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Linea Amica del 3.2.2014

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Dal 1 gennaio 2014 non è più possibile pagare in contanti l'importo del canone ad uso abitativo, qualunque sia il suo importo. Vige, infatti, l'obbligo per i proprietari di incassare il canone con strumenti tracciabili quali assegni bancari, postali. circolari e non trasferibili o bonifici, carte di credito o di debito dall'inquilino. Lo prevede la Legge di Stabilità 2014 che introduce con il comma 50 una modifica all'articolo 12 del Decreto Salva Italia Non si contemplano eccezioni, se non per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre per le locazioni commerciali continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni (obbligo di tracciabilità per importi a partire dai mille euro). In caso di violazione della disposizione normativa, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

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Dal 1 gennaio 2014 non è più possibile pagare in contanti l'importo del canone ad uso abitativo, qualunque sia il suo importo. Vige, infatti, l'obbligo per i proprietari di incassare il canone con strumenti tracciabili quali assegni bancari, postali. circolari e non trasferibili o bonifici, carte d ... Continua a leggere

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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Agenzia delle Entrate: istituito il Codice Tributo per la compensazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 4.2.2014

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L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E del 4.2.2014 ha istituito il codice tributo da indicare nel modello "F24 Crediti PP.AA." per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso. Per scaricare la risoluzione cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Equitalia: stop alla riscossione delle cartelle non dovute con la nuova richiesta di sospensione on line

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Equitalia del 5.2.2014

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Equitalia ha attivato nuovo servizio on line per consentire ai cittadini di chiedere la sospensione della riscossione dal pc. I casi: annullamento del debito da parte dell'ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole.Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Equitalia ha attivato nuovo servizio on line per consentire ai cittadini di chiedere la sospensione della riscossione dal pc. I casi: annullamento del debito da parte dell'ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole.Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimen ... Continua a leggere

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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Pagamenti elettronici: in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida per i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Linee Guida AgiD in G.U. n. 31 del 7.2.2014

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.2.2014 e' stata pubblicata la determina del 22.1.2014 con la quale l"Agenzia per l'Italia Digitale approva ed emana il documento recante «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». Per scaricare le Linee Guida cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Linee Guida AgiD in G.U. n. 31 del 7.2.2014

 
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.2.2014 e' stata pubblicata la determina del 22.1.2014 con la quale l"Agenzia per l'Italia Digitale approva ed emana il documento recante «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». P ... Continua a leggere

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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Corte dei Conti: condannato Fiorito a risarcire euro 1.200.784,31, oltre rivalutazione e interessi in favore della Regione Lazio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giur. Regione Lazio del 11.2.2014 n. 154

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La Corte dei Conti nella sentenza in esame ha confermato il proprio orientamento secondo il quale le somme erogate ai partiti, gruppi o movimenti politici - nella loro rappresentanza nazionale o regionale - e destinate ad una finalità istituzionale vincolata, hanno natura pubblica per cui la loro utilizzazione per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge costituisce uno sviamento illegale generatore di responsabilità e di danno erariale la cui valutazione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. Lazio n. 914/13). Superata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, il Collegio ritiene, prima di esaminare il merito della contestazione mossa al Sig. Franco Fiorito dalla Procura regionale con l’atto di citazione in epigrafe, di analizzare la natura e l’operatività nell’ambito del giudizio contabile dell’ordinanza n. 155/2013 emessa nel procedimento di cui all’art. 186-bis del cod. proc. civ. che si è concluso con l’accoglimento dell’istanza presentata dal Fiorito. Nel giudizio civile costituiscono principi generalmente condivisi quelli secondo i quali: a) l’ordinanza di pagamento delle somme non contestate prevista dall’art. 186-bis non ha natura cautelare, ma semplicemente anticipatoria della pronuncia di merito (Trib. Milano, ord. 28.02.1994); b) l’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate è, inoltre, un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa; c) detta ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poiché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l’ammontare del debito (Cass. n. 11023/2005). La non contestazione di somme quale presupposto per l’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 186-bis non si identifica con il concetto di "ammissione" o "riconoscimento del diritto" e non è esclusa da una contestazione assolutamente generica o dalla mancata "presa di posizione" sui fatti allegati dall’avversario (Trib. Trani, ord. 30.09.1996). Pertanto, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, la revoca (o la modifica) dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. è disponibile dallo stesso giudice che l’ha emessa, sia su istanza di parte che d’ufficio, sia in conseguenza di una rivalutazione degli elementi di fatto, sia a seguito della emersione di impedimenti di rito sollevati dal convenuto - ma con i limiti derivanti dal regime delle preclusioni - o rilevati d’ufficio. Nel giudizio contabile - nel quale il predetto istituto giuridico può trovare ingresso in virtù del rinvio dinamico alle norme del processo civile contenuto nell’art. 26 del r.d. n. 1038/1933 – la non contestazione di somme dovute acquista sul piano probatorio una valenza più pregnante che nel processo civile, in stretta correlazione con il comportamento processuale tenuto dalla parte convenuta e dal contenuto delle sue ammissioni. Diversamente dal processo civile, nel processo contabile, in cui la non contestazione di somme coincide con il riconoscimento in tutto o in parte della richiesta risarcitoria del danno erariale formulata dalla Procura regionale nell’atto introduttivo del giudizio, l’ammissione della debenza di somme equivale al riconoscimento della responsabilità erariale escludendo l’obbligo del giudice di valutare gli elementi probatori addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della propria domanda risarcitoria. L’influenza sul sistema probatorio del giudizio contabile della non contestazione di somme, poi, è tanto più determinante a seconda del contenuto delle affermazioni e delle ammissioni che accompagnano la manifestazione di volontà della parte che presenta l’istanza ex art. 186-bis cod. proc. civ.. Anche nel caso, sempre possibile, che il convenuto ritratti, prima che la causa passi in decisione, la precedente affermazione di non contestazione, il giudice, pur indotto a revocare l’ordinanza emessa ex art. 186-bis o, comunque, a rivalutare il merito del giudizio, potrà sempre trarre elementi di convincimento per la propria decisione dal comportamento processuale del convenuto e dal tenore delle affermazioni fatte nel corso del processo stesso (ex art. 116 c.p.c.). Nella fattispecie che ne occupa, l’ordinanza n. 155/2013, emessa ex art. 186-bis c.p.c., non ha tenuto solo in considerazione la non contestazione di somme ma anche il riconoscimento di responsabilità erariale sottesa a tale riconoscimento e l’esplicita affermazione del convenuto della propria responsabilità amministrativa – ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 cod. proc. civ. e artt. 2730-2733 cod. civ. - che ha costituito il presupposto dell’adozione dell’ordinanza stessa. Tale affermazione assume il contenuto ed il valore probatorio di confessione che esime il giudice dalla valutazione della fondatezza della responsabilità erariale in base agli elementi di prova forniti dalla Procura, essendo sufficiente ai fini decisori la formale dichiarazione del Sig. Franco Fiorito; e ciò sia per la non ritrattabilità della confessione se non nei casi eccezionali previsti dall’art. 2732 c.c., sia perché il Fiorito ha confermato la propria responsabilità anche all’udienza di discussione del 16.01.2014, contestando solo la giurisdizione contabile. Nondimeno, il Collegio ritiene, anche per l’assenza di precedenti in termini (se non il caso deciso con la richiamata sent. n. 914/13, ove, peraltro, la giurisdizione della Corte non era stata contestata), di valutare la responsabilità amministrativa del convenuto alla luce dei principi che governano tale tipologia di illecito. I contributi erogati al Gruppo consiliare PDL dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3-bis della l.r. n. 6/1973 sono affluiti esclusivamente sul c/c bancario IT89D0300205105000401372093-Unicredit e nel periodo giugno 2010 – giugno 2012 sono stati calcolati in euro 6.059.371,08. Di tale rapporto di conto corrente il Presidente p.t. del Gruppo, Sig. Franco Fiorito, aveva diretta, immediata e personale disponibilità, come dimostrano gli ordinativi di pagamento tratti a valere sulle disponibilità del predetto conto e ordinati a firma del medesimo, che in definitiva ne ha avuto la concreta possibilità di destinarli ed erogarli in conformità alle prescrizioni di legge. Così, invece, non è stato in quanto il Fiorito ha utilizzato detti contributi per fini diversi da quelli istituzionali - "alterando dolosamente la connessione funzionale impressa dalla legge tra provvista finanziaria pubblica e spese pubbliche di funzionamento dei Gruppi consiliari" - come accertato dalla Guardia di Finanza, e dalla stessa riferito, sia nell’ambito del procedimento penale n. 44714/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che presso la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Lazio, con le informative pervenute in data 10.10.2010 e 15.04.2013 (con allegati documenti), ove sono specificatamente indicati le operazioni bancarie, i pagamenti, i riferimenti monetari in cui l’attività illecita del Fiorito si è concretizzata e ai quali il Collegio integralmente si riporta. La distrazione dai fini istituzionali dei contributi regionali erogati al Gruppo consiliare di cui il Fiorito era Presidente pro-tempore nel periodo giugno 2010 – giugno 2012, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, è stata fatta propria anche dal Gip del Tribunale penale di Roma nella citata sentenza n. 1290/13, per cui sul piano probatorio le risultanze investigative sono fatte proprie dal Collegio e del resto, per quanto riguarda la responsabilità produttiva del danno per cui è causa, non sono state nemmeno contestate e anzi hanno fatto oggetto da parte dello stesso Fiorito della istanza di condanna di cui all’art. 186-bis c.p.c. (e confermate all’udienza odierna in subordine all’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione). Peraltro, in ordine all’entità del danno generato dalla condotta illecita del convenuto, Il P.M., con la memoria depositata in data 20.11.2013 e poi con specificazione fatta nell’intervento orale, ha modificato, incrementandola rispetto alla cifra di euro 1.090.944,00 "concordata" appunto ex art. 186-bis c.p.c., la domanda risarcitoria portandola ad euro 1.200.784,31 e allegando a riprova copia del seguito della annotazione di polizia giudiziaria n. 134660/12 del 24.09.2012 della GdF-Nucleo Speciale Polizia Valutaria, trasmesso con nota prot. n. 0137566 del 28.09.2012 alla Procura della Repubblica di Roma. La Procura ha spiegato, depositando per maggiore chiarezza un prospetto riepilogativo, quali sarebbero le spese "non inerenti" all’attività consiliare produttive di danno erariale la cui definitiva misura risulta essere (dedotte le spese "inerenti" all’attività del Gruppo consiliare) pari ad euro 1.200.784,31. Le voci di spesa indicate nel prospetto dal Requirente ineriscono, infatti, a spese non rientranti fra quelle che ne giustificano l’erogazione ai sensi degli artt. 3 e 3-bis della l.n. 6/73, ma piuttosto a quelle che potrebbero avere copertura nel più ampio quadro delle spese (elettorali) ammesse a rimborso ai sensi della l.n. 515/93 e s.m.i. e leggi collaterali. Poiché il Collegio ritiene incontestabili le risultanze fattuali emerse dalle indagini della Guardia di Finanza e la qualificazione di non inerenza alle finalità della legge regionale n. 6/73 delle spese effettuate dal Sig. Fiorito a valere sulle somme erogate al Gruppo consiliare, per i fini di cui agli artt. 3 e 3-bis, non contestate dal convenuto nella maggiore entità indicata all’udienza odierna dalla Procura - il medesimo deve essere condannato al risarcimento del danno a favore della Regione Lazio nella misura di euro 1.200.784,31.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giur. Regione Lazio del 11.2.2014 n. 154

 
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La Corte dei Conti nella sentenza in esame ha confermato il proprio orientamento secondo il quale le somme erogate ai partiti, gruppi o movimenti politici - nella loro rappresentanza nazionale o regionale - e destinate ad una finalità istituzionale vincolata, hanno natura pubblica per cui la loro ... Continua a leggere

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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Mediazione Tributaria: on line la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12.2.2014

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L'articolo 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d. mediazione tributaria di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, per effetto di tali modifiche: • la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; • si applicano "le disposizioni sui termini processuali", quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; • la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi. Con la circolare n. 1/E del 12.2.2014 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla citata norma. Per scaricare la circolare cliccare su accedi al provvedimento.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12.2.2014

 
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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Repubblica di San Marino espunta dalla "BLACK LIST" fiscale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 12.2.2014

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Il Ministro Saccomanni ha firmato oggi il Decreto con il quale la Repubblica di San Marino viene espunta dalla "black list" fiscale (elenco contenuto all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999). Elemento determinante per la valutazione italiana è stata la ratifica, il 3 ottobre scorso, della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali", nonché la realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Ulteriore elemento determinante per la decisione del Governo italiano è stata l’approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l’obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani. Il Governo italiano confida che San Marino applicherà efficacemente le nuove normative, interne e internazionali e che la cooperazione in materia fiscale e finanziaria tra i due Paesi sia piena, quotidiana, concreta ed efficace, a preludio di nuove iniziative bilaterali già in cantiere, segnatamente in campo economico e politico. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF del 12.2.2014

 
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Il Ministro Saccomanni ha firmato oggi il Decreto con il quale la Repubblica di San Marino viene espunta dalla "black list" fiscale (elenco contenuto all’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999). Elemento determinante per la valutazione italiana è stata la ratifica, i ... Continua a leggere

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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Patto di stabilità: pubblicato il riparto degli spazi finanziari attribuiti ai comuni per l'esclusione dal patto di stabilità interno per l’anno 2014 dei pagamenti in conto capitale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato RGS del 13.2.2014

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In attuazione del comma 9-bis, dell’articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (introdotto dal comma 535, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), si pubblica il riparto degli spazi finanziari attribuiti a ciascun comune per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo complessivo di 840 milioni di euro previsto per i comuni (10 milioni di euro sono destinati ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013 ai sensi del comma 536, dell’articolo 1, della legge n. 147/2013). La distribuzione degli importi della citata esclusione tra i singoli comuni è stata operata attribuendo gli spazi finanziari in proporzione all’obiettivo assegnato a ciascuno di essi. I comuni possono utilizzare i predetti spazi finanziari, nonché gli eventuali ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro il primo semestre del 2014. Mediante il monitoraggio semestrale, di cui al comma 19 del richiamato articolo 31, entro il termine perentorio ivi previsto, gli enti danno evidenza dell’importo dei pagamenti esclusi nel primo semestre 2014. Pertanto, i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato RGS del 13.2.2014

 
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giovedì 13 febbraio 2014 23:14

Errori fiscali: su You Tube il video dell'Agenzia dell'Entrate per correggere errori ed omissioni con il ravvedimento operoso

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 10.2.2014

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È il ravvedimento operoso il tema del nuovo video del canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate che spiega come regolarizzare spontaneamente errori e omissioni nel versamento delle imposte o negli adempimenti tributari. Il filmato, realizzato internamente e a costo zero, è raggiungibile all'indirizzo www.youtube.com/Entrateinvideo ed è accessibile a tutti grazie all'utilizzo di sottotitoli in italiano e nelle principali lingue straniere. Tutti i passaggi del ravvedimento - Nel video un funzionario dell'Agenzia spiega come regolarizzare in modo spontaneo l'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute e i tempi in cui è possibile farlo. Chi si ravvede spontaneamente, infatti, può beneficiare di una sanzione ridotta che dovrà essere versata insieme alla somma dovuta e agli interessi, calcolati al tasso legale annuo, dal giorno della scadenza al giorno in cui il versamento viene effettivamente eseguito. Chi può ravvedersi - Possono ravvedersi tutti i contribuenti, entro i limiti di tempo previsti. Infatti, il ravvedimento non è più attuabile quando la violazione è già stata constatata e notificata a chi l'ha commessa, quando sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche e quando sono iniziate altre attività di accertamento già comunicate al contribuente. È possibile ravvedersi anche in caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi, se il ritardo non supera i 90 giorni, versando, entro lo stesso termine, una sanzione di 25 euro. Come effettuare i versamenti - Per i pagamenti basta utilizzare il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, le ritenute, l'Iva, l'Irap, e il modello F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti. In caso di ravvedimento per imposta di registro dovuta per i contratti di locazione, è possibile utilizzare anche il modello 24 Elementi Identificativi. Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 10.2.2014

 
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lunedì 3 febbraio 2014 03:09

Canone Rai legittimo, falsa la notizia sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Agenzia delle Entrate

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È falsa la notizia sulla presunta decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo l’illegittimità della riscossione del Canone radiotelevisivo. Al contrario, la Corte Europea si è pronunciata con decisione 33/04 del 31 marzo 2009, affermandone la piena legittimità. Questo il comunicato dell'Agenzia delle Entrate con il quale, pertanto, si ribadisce che tutti i possessori di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi sono tenuti al pagamento del Canone entro il 31 gennaio 2014. In caso di inottemperanza, saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato dell'Agenzia delle Entrate

 
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È falsa la notizia sulla presunta decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo l’illegittimità della riscossione del Canone radiotelevisivo. Al contrario, la Corte Europea si è pronunciata con decisione 33/04 del 31 marzo 2009, affermandone la piena legittimità. Questo il comunicat ... Continua a leggere

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lunedì 3 febbraio 2014 03:09

Ticket, niente imposta di bollo sulle prestazioni ambulatoriali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 15.1.2014

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"Le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla legge n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47." E' questa la risposta dell'Agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione 9/E del 15 gennaio 2014, all'interpello con il quale si chiedeva di conoscere il corretto trattamento, applicabile ai fini dell’imposta di bollo, alle ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali rese all’utenza, ha chiarito che le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla Legge n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47. Per scaricare la risoluzione cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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"Le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla legge n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47." E' quest ... Continua a leggere

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lunedì 3 febbraio 2014 03:09

Equitalia nel 2013 riscossi 7,1 miliardi di euro

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Equitalia del 16.1.2014

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7,1 Miliardi di euro riscossi nel 2013 da Equitalia nell'attività di recupero di risorse pubbliche e di lotta all’evasione nel 2013. L'amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo ha precisato che «Le procedure di recupero, come negli anni passati, si stanno concentrando sulle fasce di inadempienza più elevate, cioè nei confronti di quei contribuenti recidivi che per anni hanno sottratto al fisco ingenti risorse a danno di tutta la collettività." Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Equitalia del 16.1.2014

 
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7,1 Miliardi di euro riscossi nel 2013 da Equitalia nell'attività di recupero di risorse pubbliche e di lotta all’evasione nel 2013. L'amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo ha precisato che «Le procedure di recupero, come negli anni passati, si stanno concentrando sulle fasce di in ... Continua a leggere

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lunedì 3 febbraio 2014 03:09

Sanità: il principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private non opera con riferimento alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

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In merito al principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza in esame siffatto principio "opera non con riferimento alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario ma solo in relazione ai criteri e modalità di remunerazione a tariffa delle prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali; per cui non coinvolge il finanziamento delle aziende pubbliche costituenti presidi ospedalieri a diretta gestione dell’ASL di appartenenza (cfr. Cons. St., sez. V, 12 settembre 209 n. 3789, nonché Corte cost., n. 111/2005, ivi cit.)." Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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lunedì 3 febbraio 2014 03:09

La compensazione delle spese processuali: la statuizione del giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio e' espressione di un ampio potere discrezionale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa o di statuizione manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

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Costituisce jus receptum secondo cui "la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime. Tali principi trovano applicazione non soltanto quando il giudice abbia emesso una pronuncia di merito, ma anche quando egli si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio. Infatti, pure in tali ultimi casi sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile che consente al giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese, esercitando un suo potere discrezionale che, nel caso specifico considerato, ha come suo unico limite il divieto di condanna della parte vittoriosa e che si traduce in un provvedimento che rimane incensurabile in cassazione purché non illogicamente motivato. (Cassazione civile , sez. lav., 27 dicembre 1999, n. 14576) Detto principio è stato più volte predicato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di affermare che la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisca espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate." (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581). Ciò non si è verificato nella fattispecie per cui è causa, laddove semmai il giudice ha modulato nel quantum la condanna inflitta a controparte nella evidente considerazione che v’era stata reciproca soccombenza in relazione a numerosi profili processuali, dal che discende la reiezione anche di questa censura e la conferma in parte qua dell’appellata decisione. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

 
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Costituisce jus receptum secondo cui "la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittorios ... Continua a leggere

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