News 5 Dicembre 2014 - Area Contabile


NORMATIVA

Volontariato - Contributi per ambulanze e beni strumentali

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti i criteri di attribuzione delle quote di "contributo" stabilite e disponibili per l'anno 2014. Al riguardo, sono stati predisposti e resi disponibili i modelli per la domanda di detto contributo, gli allegati e le linee guida rivolti alle associazioni di volontariato ed Onlus per la relativa richiesta/domanda, finalizzato all’acquisto di beni di utilità sociale, ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Il modello di domanda di contributo, ai sensi dell’art. 96 della legge 21 dicembre 2000 n. 342 e del D.M. attuativo 177/2010, deve essere predisposto con relativi allegati seguendo le linee guida indicate per la compilazione. Le associazioni di volontariato ed Onlus devono opportunamente presentare le richieste in parola, entro il 31 dicembre 2014.

 
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Esenzione IMU: on line il decreto interministeriale di esenzione per i terreni montani

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha reso disponibile il decreto del MEF, del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Politiche agricole con il quale si prevede l'esenzione dall'Imposta municipale propria dei terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di 601 metri ed oltre.L'esenzione è prevista anche per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 e 600 metri. Il pagamento per l'anno 2014 dovrà avvenire entro il 16.12.2014. Ad oggi il decreto non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sarà cura della Direzione dare notizia della pubblicazione. Per leggere il decreto interministeriale cliccare su"Accedi al Provvedimento".

 
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Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata: in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 175/2014

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Entra in vigore il 13 dicembre 2014 il Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata". Per scaricare il d.lgs pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014 cliccare su "Accedi al provvedimento".

 
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Entra in vigore il 13 dicembre 2014 il Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata". Per scaricare il d.lgs pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014 cliccare su "Accedi al provvedimento". ... Continua a leggere

 
GIURISPRUDENZA

Revisore dei conti: è escluso lo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V del 3.12.2014

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di un revisore dei conti, nonostante estratto dalla Prefettura per la nomina presso un Comune, era stato escluso da quest'ultimo dall'incarico. In particolare ad avviso del Collegio: g) il tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’art. 235 del 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta", esclude di per sé lo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi; h) la ratio della predetta disposizione è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall’articolo 97 Cost., rispetto ai quali non trova diverso positivo fondamento l’opzione ermeneutica propugnata dai primi giudici, secondo cui l’interpretazione letterale e restrittiva del ricordato comma 1 dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000 darebbe luogo ad un’inammissibile e irrazionale forma di ineleggibilità a carattere perpetuo che inciderebbe sulla stessa sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell’incarico, tanto più che detta limitazione riguarda soltanto gli incarichi svolti presso lo stesso ente; i) la stessa nuova formulazione del comma 1 dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 19, comma 1 – bis, lett. a, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui l’incarico de quo non può essere svolto per più di due volte nello stesso ente, suffraga la fondatezza dell’appello, giacchè, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ben può essere considerata di natura latu sensu interpretativa o quanto meno chiarificatrice della ratio della norma, come sopra delineata.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V del 3.12.2014

 
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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di un revisore dei conti, nonostante estratto dalla Prefettura per la nomina presso un Comune, era stato escluso da quest'ultimo dall'incarico. In particolare ad avviso del Collegio: g) il teno ... Continua a leggere

 

Responsabilità penale e contabile: quando nei confronti della stessa persona pendano contemporaneamente procedimento penale e procedimento contabile, la sospensione di quest’ultimo è rimessa alla discrezionalità del giudice

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Lazio del 24.11.2014

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Nel giudizio in esame la Corte dei Conti ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa dell’esito del giudizio penale. In sostanza il Collegio - fermo il principio dell’autonomia dei giudizi penale e amministrativo contabile, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 19 febbraio 1997, n. 1532), nel senso che la sospensione è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia ( penale ) pendente davanti ad altro giudice sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando rivesta un carattere di pregiudizialità tale da costituire indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato – ritiene che la sospensione, quando cessa di essere necessaria, diviene facoltativa, e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito. In conclusione, come la stessa giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di stabilire (fra le molte: Sezione I centrale, 16 giugno 2003, n. 210/A e 3 marzo 2003, n. 14; Sezione II centrale, 28 ottobre 2003, n. 440/A), quando nei confronti della stessa persona pendano contemporaneamente procedimento penale e procedimento contabile, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso (mancando la norma che a ciò obblighi il Giudice della responsabilità e per la mancanza di una imprescindibile pregiudizialità logico giuridica tra i processi), ma potrebbe esserlo soltanto ove il Giudice della responsabilità ritenga discrezionalmente che ne risulti l’opportunità processuale. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Lazio del 24.11.2014

 
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Nel giudizio in esame la Corte dei Conti ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa dell’esito del giudizio penale. In sostanza il Collegio - fermo il principio dell’autonomia dei giudizi penale e amministrativo contabile, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di C ... Continua a leggere

 
 
 
 
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