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Pagamento dei debiti delle P.A..: in G.U il decreto del MEF di riparto di Euro 2.927.343.124,13
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF 28.3.2014 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 8.4.2014

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8.4.2014 il decreto del MEF recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35." In particolare il decreto provvede a distribuire i seguenti importi: Euro 327.428.642,17 alla Campania, Euro 2.037.076.825,40 per il Lazio, euro 4.737.656,56 per la Liguria, euro 558.100.000,00 per il Piemonte. Tali somme vengono distribuite dal MEF per consentire alle Regioni di far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. Resta fuori dalla ripartizione la Regione Calabria che ha espresso formale rinuncia all'anticipazione di liquidita' assegnatale per l'anno 2014, mentre per la Regione Campania l'erogazione di € 70.939.006,12 resta subordinata alla formale approvazione del rendiconto 2012 da parte del Consiglio regionale. Alla Regione Siciliana, invece, risultano assegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41831 del 14 maggio 2013 risorse per € 347.132.250,97, mentre alle Regioni e Province autonome non sono stati erogati € 28.115.871,90 a seguito di verifiche negative effettuate dal Tavolo tecnico.In base al decreto le regioni dovranno provvedere all'estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di liquidita', salvo i pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine e' aumentato a sessanta giorni. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione deve fornire formale certificazione al Tavolo Tecnico istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013 presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che è' coordinato dal Ragioniere Generale dello Stato o da un suo delegato. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica positiva da parte del Tavolo tecnico anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni stesse con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF 28.3.2014 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 8.4.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8.4.2014 il decreto del MEF recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 2, comma 2, de ... Continua a leggere
Emersione dei lavoratori stranieri irregolari: in G.U. la distribuzione alle Regioni dei finanziamenti alla Sanità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sulla G.U. n. 82 del 8.4.2014

Sono n. 134.747 i lavoratori stranieri occupati irregolarmente in Italia che nel corso del 2012 hanno usufruito della procedura di emersione. Il primato di lavoratori e, quindi di finanziamento spetta alla Lombardia con n. 36.961 lavoratori irregolari emersi, segue poi la Campania con n. 18.021, il Lazio n. 17.548, l'Emilia Romagna n. 14.160, il Veneto n. 10.380, la Toscana n. 8.098, il Piemonte n. 5.757, la Sicilia n. 5.010, la Puglia n. 3.898; la Calabria n. 3.052, la Liguria n. 2.853, le Marche n. 2.498, Abruzzo n. 1.479, Sardegna n. 1.197, Umbria n. 1.131, Friuli Venezia Giulia n. 872, Bolzano 638, Basilicata n. 527, Trento n. 426, Molise n. 181, Valle d'Aosta n. 60. Questi i dati che emergono dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8.4.2014 il con il quale vengono ripartiti i maggiori finanziamenti alla Sanità tra le Regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012. In particolare l'importo ripartito e' pari a 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 e 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 secondo apposita tabella allegata al decreto visualizzabile cliccando sul link di seguito: http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14A0275400100010110001&dgu=2014-04-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-04-08&art.codiceRedazionale=14A02754&art.num=1&art.tiposerie=SG Il riparto degli importi di 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 viene disposto al netto degli importi rispettivamente di 1.804.097 e 5.454.247 euro, che costituiscono la quota di partecipazione alla spesa sanitaria delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, comprensivo altresi' della riduzione del 49,11 per cento applicata alla Regione Siciliana. Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato sulla G.U. n. 82 del 8.4.2014
Sono n. 134.747 i lavoratori stranieri occupati irregolarmente in Italia che nel corso del 2012 hanno usufruito della procedura di emersione. Il primato di lavoratori e, quindi di finanziamento spetta alla Lombardia con n. 36.961 lavoratori irregolari emersi, segue poi la Campania con n. 18.021, i ... Continua a leggere
Fattura elettronica: online l’aggiornamento delle Specifiche operative AgID
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Mochetti del comunicato AgiD del 8.4.2014

È disponibile sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) la nuova versione delle "Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica" (PDF). L’aggiornamento è conseguente all'emanazione della Circolare del 31 marzo 2014 (PDF), interpretativa del DM 55/2013, che ha introdotto nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni l’Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" e la data di avvio del servizio di fatturazione per ogni Ufficio della PA destinatario di fattura elettronica.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Mochetti del comunicato AgiD del 8.4.2014
È disponibile sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) la nuova versione delle "Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica" (PDF). L’aggiornamento è conseguente all'emanazione del ... Continua a leggere
Fabbisogni standard: termini per la restituzione del questionario unico per le province delle regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio della fase applicativa e dell'aggiornamento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.3.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.4.2014

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n, 83 del 9.4.2014 il decreto del MEF recante "Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., il questionario unico per le province delle regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio della fase applicativa e dell'aggiornamento dei fabbisogni standard". In particolare l'art. 1 del decreto prevede che " E' reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., all'indirizzo https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, il questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre2010, n. 216, denominato FP10U - Questionario unico per le province, per le province delle regioni a statuto ordinario. 2. Il questionario di cui al comma 1 e' restituito alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, interamente compilato con i dati richiesti e sottoscritto sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente. 3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del temine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 24 aprile 2014.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.3.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.4.2014
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n, 83 del 9.4.2014 il decreto del MEF recante "Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., il questionario unico per le province delle regioni a statuto ordinario ai fini d ... Continua a leggere
MEF: niente blocco dei rinnovi contrattuali nel Documento di Economia e Finanza (DEF)
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti

Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014 non è contenuto alcun riferimento a ipotesi di blocco di contrattazione nel settore pubblico. Le notizie in merito apparse sulla stampa non hanno alcun fondamento. Questo in sintesi il contenuto del comunicato del MEF del 11.4.2014 Il ministero rileva come le previsioni contenute nel DEF sono elaborate sulla base della legislazione vigente che determina la spesa per redditi da lavoro delle amministrazioni pubbliche, e quindi costruite tenendo conto solo degli effetti economici conseguenti da leggi e norme già in vigore. Secondo la normativa contabile italiana, il finanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego è effettuato con la legge di stabilità (art. 11, comma 3, lettera g, della legge 196/2009). Non esistendo ancora la norma che provvede allo stanziamento delle risorse per il rinnovo dei trienni contrattuali 2015-2017 e 2018-2020, non è tecnicamente possibile considerare i corrispondenti importi nello scenario di previsione a legislazione vigente. In tale scenario si considera, perciò, solo l’indennità di vacanza contrattuale, in quanto erogata automaticamente per effetto di norme vigenti (comma 35, art. 2 della legge finanziaria per il 2009 e art. 47 bis, comma 2, del dlgs. 165/2001). Nella stima si è tenuto conto che la Legge di stabilità 2014 ha fissato l’indennità per il triennio 2015-2017 al livello di quella in godimento dal mese di luglio 2010. Del rinnovo dei contratti del pubblico impiego si tiene, invece, conto nella previsione ‘a politiche invariate’ contenuta anch’essa nel Def. Tale previsione, volta a fornire alla Commissione europea ulteriori informazioni per valutare la situazione della finanza pubblica, viene formulata sulla base di una metodologia coerente con quella utilizzata dalla Commissione stessa per l’elaborazione delle proprie stime. In tale previsione si utilizza l’ipotesi tecnica che i redditi da lavoro seguano l’andamento dell’inflazione prevista nel DEF. Tale stima – come peraltro riportato nel testo del DEF - ha valore meramente indicativo e non rappresenta, in alcun modo, un vincolo alla determinazione delle risorse né alle politiche retributive della Pubblica amministrazione.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti
Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2014 non è contenuto alcun riferimento a ipotesi di blocco di contrattazione nel settore pubblico. Le notizie in merito apparse sulla stampa non hanno alcun fondamento. Questo in sintesi il contenuto del comunicato del MEF del 11.4.2014 Il ministero rileva ... Continua a leggere
Somme iscritte a ruolo: dal 1 maggio interessi di mora al 5,14% per ritardato pagamento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.4.2014

Con provvedimento del 10 aprile 2014 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto che a decorrere dal 1° maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale. Quanto alla motivazione nel provvedimento si precisa che "l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 4 marzo 2013, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,2233 per cento in ragione annuale. Considerato che, come detto, l'art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d'Italia che, con nota del 4 marzo 2014, ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2013-31.12.2013.". Per saperne di più cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.4.2014
Con provvedimento del 10 aprile 2014 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto che a decorrere dal 1° maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale. Quanto alla motivazione nel provvedi ... Continua a leggere
Comuni: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per la concessione di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 61/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2014

Entra in vigore il 26 aprile 2014 e si compone di due articoli il Regolamento che modifica la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Tali modifiche sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 61/2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 85 del 11.4.2014 scaricabile cliccando su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 61/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2014
Entra in vigore il 26 aprile 2014 e si compone di due articoli il Regolamento che modifica la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Tali modifiche sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. ... Continua a leggere
Ministero della Giustizia, aumenti per copie e certificati
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero della Giustizia 10.4.2014 in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18.4.2014

Il Ministero della Giustizia con decreto del 10.4.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18.4.2014 ha adeguato gli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Si passa, quindi, da euro 3,54 ad euro 3,68 per il diritto di certificato. Per quanto attiene al diritto di copia nell'apposita tabella allegata al decreto si distingue tra: - "diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo" il cui importo varia in base al tipo supporto ad esempio euro 306,97 per un compact, un supporto informatico da 1,44MB euro 4,31. Per le cassette fonografiche gli importi variano in base ai minuti da un minimo euro 3,68 fino a 60 minuti ad un massimo di euro 9,41 per 240 minuti. - "diritto di copia senza certificazione di conformità" il cui l'importo viene fissato in via forfettaria e varia in base al numero delle pagine. Per esempio si passa da un minimo di euro 0,92 da 1-4 pagine ad euro 1,84 da 5-10, euro 3,68 per 11-20 pagine, euro 7,37 per 21-50 pagine, euro 14,73 per 51-100, fino ad arrivare per un numero di copie superiore alle 100 pagine ad euro 14,73 più euro 6,10 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100. - "diritto di copia autentica" il cui importo varia in base al numero di pagine sia per il diritto di copia forfettario che per il diritto di certificazione di conformità. Per scaricare la tabella cliccare su "Accedi al Provvedimenti".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero della Giustizia 10.4.2014 in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18.4.2014
Il Ministero della Giustizia con decreto del 10.4.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18.4.2014 ha adeguato gli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Si passa, quindi, da euro 3,54 ad euro ... Continua a leggere
Fatturazione elettronica nella P.A.: la circolare interpretativa della Funzione Pubblica
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 31.3.2014

La Funzione Pubblica ha pubblicato la circolare n. 1 del 31 marzo 2014 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle PA, interpretativa del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle pubbliche amministrazioni. La circolare fornisce le indicazioni relative alle modalità attuative dell'obbligo di fatturazione elettronica, chiarendo tutti gli aspetti applicativi riguardanti il termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e l'impossibilità di recapito della fattura elettronica. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 31.3.2014
La Funzione Pubblica ha pubblicato la circolare n. 1 del 31 marzo 2014 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle PA, interpretativa del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto col Ministro per la ... Continua a leggere
Messi di conciliazione: niente indennità di trasferta al Corpo di Polizia municipale se il Comune ha soppresso il ruolo di messo facendo rientrare tali prestazioni nel mansionario dei Vigili Urbani
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 13.3.2014

La disciplina invocata da parte ricorrente riguardava, quindi, i dipendenti muniti della specifica qualifica di messi comunali, laddove gli interessati tali non sono, appartenendo invece al Corpo di Polizia municipale. La controversia verte sulla pretesa degli appellanti di vedersi riconosciuta l’indennità di trasferta prevista dall’art. 9, comma 5, della legge 21 febbraio 1989, n. 99, che recitava: "Al messo di conciliazione, dipendente dell’amministrazione comunale, che svolge la relativa attività in modo esclusivo e con impegno quotidiano e continuativo è dovuto solo il rimborso delle eventuali spese postali ed il pagamento dell’indennità di trasferta." Gli interessati allegano -appunto- di avere prestato l’attività di messi di conciliazione in modo esclusivo e con impegno quotidiano e continuativo, e lamentano che l’Amministrazione, pur avendo loro rimborsato le spese postali, non abbia riconosciuto la suddetta indennità. La Sezione deve però mettere subito in evidenza che i ricorrenti appartengono al Corpo di Polizia municipale. Invero, presso il Comune di Torino sin dal 1982 il ruolo dei messi comunali e dei messi di conciliatura è stato soppresso, i dipendenti interessati ammessi ad optare per i servizi amministrativi oppure il Corpo dei Vigili Urbani, e le funzioni un tempo proprie dei messi sono state attribuite al medesimo Corpo (cfr. gli artt. 1, quinto alinea, 8 ult. comma, 10, ult. alinea, ed 11 sub 4 del relativo Regolamento organico). Tanto premesso, ancor prima di verificare il carattere esclusivo oppure solo occasionale del disimpegno delle attività di messo da parte dei singoli ricorrenti, occorre allora accertare se nel caso concreto ricorrano le condizioni per l’applicazione della disciplina da loro invocata. La normativa dell’art. 9 legge cit., infatti, come esattamente obietta la difesa municipale, si riferiva agli appartenenti alla categoria dei messi di conciliazione (presso il Comune appellato, tuttavia, soppressa con deliberazione del 1981), vale a dire al personale dipendente che rivestiva proprio la relativa qualifica specifica, con la funzione di integrare le regole attinenti al suo trattamento economico mediante l’aggiunta di un’apposita voce indennitaria alla sua remunerazione di base. La disciplina invocata da parte ricorrente riguardava, quindi, i dipendenti muniti della specifica qualifica di messi comunali, laddove gli interessati tali non sono, appartenendo invece al Corpo di Polizia municipale. Né vale l’invito di parte appellante a non farsi fuorviare dalla qualifica formale rivestita dagli interessati (Vigile urbano o Sottufficiale Vigile). Presso l’Amministrazione comunale di Torino, infatti, le prestazioni del messo rientrano, per quanto si è detto, nel mansionario dei Vigili Urbani, costituendo una delle possibili attività d’istituto dei componenti del Corpo. E come tali vengono retribuite. L’appartenenza al Corpo si rivela allora incompatibile con il conseguimento del trattamento che in questa sede viene rivendicato, dal momento che la prima porta già con sé un trattamento economico speciale correlato alle funzioni svolte. Qualora, per converso, le mansioni in discorso fossero assunte come utili a far cumulare trattamenti economici diversi, ciascuno dei quali inteso a cogliere e remunerare la specificità delle mansioni medesime, fin troppo evidente è che ciò realizzerebbe un’inammissibile duplicazione, ossia un beneficio privo di giustificazione. Le considerazioni che precedono comprovano, pertanto, l’infondatezza della pretesa principale degli attuali appellanti, imponendo la conferma, con la motivazione esposta, della decisione reiettiva assunta dal Tribunale. Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 13.3.2014
La disciplina invocata da parte ricorrente riguardava, quindi, i dipendenti muniti della specifica qualifica di messi comunali, laddove gli interessati tali non sono, appartenendo invece al Corpo di Polizia municipale. La controversia verte sulla pretesa degli appellanti di vedersi riconosciuta l’ ... Continua a leggere
Tributi: non rientra nella competenza del consiglio comunale la determinazione delle aliquote di tributi già istituiti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

Come osserva l’amministrazione, l’art. 42, comma 1, lett. f), t.u.e.l. esclude dalla competenza del consiglio comunale in materia di tributi la "determinazione delle relative aliquote". La formulazione letterale della norma è chiara, così come la relativa ratio. Quest’ultima consiste nel riservare all’organo di indirizzo politico-amministrativo l’individuazione dei tributi e dunque le linee fondamentali della politica fiscale e del sistema tributario dell’ente. In queste linee fondamentali non rientra certamente la determinazione delle aliquote di tributi già istituiti, le cui decisioni attengono non già all’an del tributo medesimo, ma alla quantum del prelievo di ricchezza con esso determinato. Le scelte relative a questo secondo profilo non attengono alla definizione dell’indirizzo politico-amministrativo in materia fiscale, ma sono strettamente connesse ai vincoli ed agli obiettivi di bilancio e, nel caso di specie, alla copertura del costo del servizio di gestione dei tributi. Si tratta dunque di decisioni di chiara matrice gestionale, che la norma di legge in esame ha coerentemente devoluto all’organo esecutivo di vertice dell’ente comunale, titolare del potere di iniziativa in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio (art. 174 t.u.e.l.). Non può invece essere condiviso quanto affermato dal giudice di primo grado, e cioè che la maggiorazione qui contestata consiste in un "nuovo prelievo fiscale". Il termine risulta in realtà impiegato dal giudice di primo grado in una accezione atecnica. La locuzione prelievo fiscale ha infatti un suo significato compiuto nell’ambito di discipline economico-finanziarie quali in particolare la scienza delle finanze, ma dal punto di vista giuridico presenta ambiguità. Da quest’ultimo punto di vista invece – l’unico che rileva nella presente sede giurisdizionale - non vi è dubbio che la maggiorazione consista non già in un tributo nuovo, ma in una variazione quantitativa di uno già istituito, rientrando dunque nel caso testualmente sottratto alla competenza consiliare dalla ridetta lett. f) dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Devono a questo punto essere esaminati i motivi assorbiti dal TAR e riproposti dagli originari ricorrenti. Con una prima censura questi ultimi si dolgono sostanzialmente del difetto di motivazione di cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato, anche in relazione al fatto che la maggiorazione sarebbe stata deliberata senza alcuna effettiva necessità di copertura del servizio di raccolta rifiuti. Con una seconda censura se ne assume il carattere retroattivo, in violazione dell’art. 1, comma 169, l. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), in quanto introdotta dalla giunta con delibera n. 118 del 30 agosto 2011 con decorrenza 1° gennaio 2011. Entrambe sono infondate. La delibera in questione costituisce atto di natura normativa e di rango regolamentare, pertanto sottratto ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990 da qualsiasi obbligo di motivazione. Palese è inoltre l’insussistenza della violazione del predetto art. 1, comma 169 della legge finanziaria per il 2007, la quale consente agli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza anche "successivamente all’inizio dell’esercizio", in questo caso con effetto "dal 1º gennaio dell’anno di riferimento". Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la maggiorazione è stata deliberata nel corso del 2011 e con effetto dal 1° gennaio del medesimo anno. Nessun effetto retroattivo è dunque configurabile, visto che l’obbligazione relativa a tributi periodici corrisponde all’intero anno nel quale essa matura, ed in coerenza con queste caratteristiche, oltre che con i principi generali in materia tributaria, la citata norma di legge finanziaria autorizza variazioni quantitative prima di tale maturazione. In conclusione, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado deve essere respinto il ricorso colà proposto. Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V
Come osserva l’amministrazione, l’art. 42, comma 1, lett. f), t.u.e.l. esclude dalla competenza del consiglio comunale in materia di tributi la "determinazione delle relative aliquote". La formulazione letterale della norma è chiara, così come la relativa ratio. Quest’ultima consiste nel riservar ... Continua a leggere