ULTIME NEWS
TARI e Rifiuti speciali: i chiarimenti del MEF sulle aree intassabili
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare del MEF Dipartimento delle Finanze del 9.12.2014
Il Dipartimento delle Finanze ha diramato la circolare n. 47505 del 9.12.2014 sulla disciplina dei rifiuti speciali introdotta in materia di TASI dalla legge di Stabilità 2014, precisando le aree in tassabili nonché gli adempimenti comunali in ordine all'adozione del regolamento con il quale individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento". Per una sintesi dei chiarimenti cliccare: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/dicembre/1418156546853.html
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare del MEF Dipartimento delle Finanze del 9.12.2014
Il Dipartimento delle Finanze ha diramato la circolare n. 47505 del 9.12.2014 sulla disciplina dei rifiuti speciali introdotta in materia di TASI dalla legge di Stabilità 2014, precisando le aree in tassabili nonché gli adempimenti comunali in ordine all'adozione del regolamento con il quale indivi ... Continua a leggere
MEF: in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9.12.2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9.12.2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.10.2014 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 522 - 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2014". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9.12.2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9.12.2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.10.2014 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 522 - 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordi ... Continua a leggere
Imu terreni Agricoli: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla proroga del pagamento al 26 gennaio
segnalazione del Prof. Avv.Enrico Michetti del Comunicato del Consiglio dei Ministri del 12.12.2014
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, delle Politiche Agricole, Forestali e Ambientali, Maurizio Martina e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Gianini, ha approvato un decreto legge in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani e di rifinanziamento per spese urgenti. Il decreto prevede: uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell’Imu sui terreni agricoli montani. La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l’imposta sulla base di aliquote troppo elevate. È comunque salvaguardata l’applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli. Allo stesso tempo, con la norma proposta, i Comuni accertano convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014; il rifinanziamento per l’anno 2014 per un importo di 56 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali; l’autorizzazione di una spesa di 64,1 milioni di euro per l'assegnazione al Ministro dell'Istruzione, dell’università e della ricerca dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi per l'anno 2014 prevedendo al contempo un monitoraggio per questo tipo di supplenze. Infine, viene disattivata la clausola di salvaguardia prevista nel d.l. 66 del 2014 che prevedeva l’aumento di accise nel caso il gettito IVA derivante dal pagamento dei debiti arretrati delle Pubbliche amministrazioni risultasse inferiore alle previsioni. Il minor gettito IVA viene compensato utilizzando accantonamenti che la legge di stabilità per il 2014 prevedeva a favore della Pubblica amministrazione.
segnalazione del Prof. Avv.Enrico Michetti del Comunicato del Consiglio dei Ministri del 12.12.2014
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, delle Politiche Agricole, Forestali e Ambientali, Maurizio Martina e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Gianini, ha approvato un decreto legge in materia ... Continua a leggere
ISEE: la circolare dell'INPS sulle prime indicazioni operative per l’applicazione dal 1 gennaio della nuova normativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare INPS n. 171 del 18.12.2014
Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE. L'Inps con circolare n. 171 del 18.12.2014 illustra i principi normativi e fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa relativa all’ISEE. Per scaricare la circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare INPS n. 171 del 18.12.2014
Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE. L'Inps con circolare n. 171 del 18.12.2014 illustra i principi normativi e fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa relativa al ... Continua a leggere
Corte dei Conti: in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida per il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18.12.2014
È stata pubblicate sulla G.U. n. 293 la delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 28/SEZAUT/2014/INPR contenente le "Linee guida per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della provincia sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2014." La relazione annuale dovrà essere trasmessa alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione autonomie, entro il 30 aprile 2015. Per scaricare la delibera cliccare su "Accedi al Provvedimento"
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18.12.2014
È stata pubblicate sulla G.U. n. 293 la delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 28/SEZAUT/2014/INPR contenente le "Linee guida per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della provincia sul funzionamento dei controlli i ... Continua a leggere
Danno erariale: è inammissibile l'atto di citazione se il Pubblico Ministero non ha sentito personalmente il convenuto che lo ha formalmente richiesto in sede di deduzioni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Lazio del 18.12.2014
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con sentenza del 18 dicembre 2014 ha dichiarato, conformemente alla consolidata giurisprudenza, inammissibile l'atto di citazione in giudizio nei confronti del convenuto non sentito personalmente nonostante la richiesta da lui puntualmente avanzata in tal senso in sede di deduzioni. Scarica la sentenza cliccando su "Accedi al provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Lazio del 18.12.2014
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con sentenza del 18 dicembre 2014 ha dichiarato, conformemente alla consolidata giurisprudenza, inammissibile l'atto di citazione in giudizio nei confronti del convenuto non sentito personalmente nonostante la richiesta da lui puntual ... Continua a leggere
Corte dei Conti: il computo del termine di prescrizione
segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto del 16.12.2014
La Corte dei Conti nella sentenza in esame dopo aver escluso l’occultamento doloso del danno, ha precisato che il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui si è verificato il fatto dannoso. La regola codicistica di cui all’art. 2935 c.c. è declinata, nel processo amministrativo contabile, nella norma espressa dall’art. 1, co. 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 63, secondo cui, fuori dei casi di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione deve essere computato "dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso". La giurisprudenza prevalente di questa Corte, recentemente ribadita dalle Sezioni Riunite con sentenze n. 5/2007/QM del 19 luglio 2007 e n. 14/2011/QM, ha, da tempo, chiarito che non è sufficiente, a dare inizio al periodo prescrizionale, il semplice compimento di una condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, ma occorre anche la verificazione dell’effetto lesivo di detta condotta, in particolar modo nelle ipotesi in cui gli elementi costitutivi del fatto dannoso, e cioè l’azione/omissione e l’effetto lesivo, siano temporalmente ascrivibili a periodi diversi. Il "fatto dannoso", infatti, è costituito dal binomio "condotta ed evento" e si perfeziona con il verificarsi di quest’ultimo. Tale assunto discende in maniera evidente dalla lettura sistematica dell'art. 1 L. n. 20/1994, coordinata con il fondamentale principio dell'art. 2935 del c.c., secondo cui "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". La giurisprudenza di questa Corte - anche sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., sent. n. 23763 del 14.11.2011; Cass. Sez. III, sent. n. 5831 del 13.3.2007), secondo la quale il concetto di fatto, da cui decorre il termine di prescrizione, non deve considerarsi ristretto all'azione od omissione, ma deve essere esteso all'evento - ha dunque individuato il termine iniziale di prescrizione nel momento dell'esborso della somma costituente danno, ovvero quello della definitiva perdita dell'utilità considerata. E’ in tale momento, infatti, che il danno acquisisce il carattere della concretezza e dell'attualità e può considerarsi verificato il fatto dannoso, nel senso inteso appunto dall’art. 1, c. 2, L. n. 20/1994. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, Sez. I d’Appello, nella sent. n. 700 del 21.5.2014: "… ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 14.1.1994 n. 20 (come successivamente modificata dalla legge 20.12.1996 n. 639), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. La prescrizione, dunque, decorre dalla data in cui si è verificato il "fatto dannoso" e tale data deve essere identificata in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto stesso (giurisprudenza pacifica: v., ex plurimis, Corte dei conti, SS.RR., 29 gennaio 1997, n. 12; Sezione I app., 18 novembre 2010, n. 634, 25.11.2008, n. 508 e 4.12.2007, n. 497; Sezione II app., 20.9.2007, n. 296; cfr., inoltre, Cassazione civile, Sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845). Tale posizione (…) è stata ribadita proprio di recente dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti con la sentenza 5.9.2011, n. 14/QM, con riferimento all’ipotesi del danno c.d. indiretto. Detto altrimenti, il concetto di "commissione del fatto", ai fini della decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di responsabilità richiede "… la realizzazione della fattispecie dannosa completa nei suoi due elementi costitutivi: la condotta illecita dell'agente e l'evento dannoso, inteso come effettivo depauperamento delle finanze erariali, elementi che possono anche non esservi coevi, bensì distanziati nel tempo" (Corte dei conti, Sezione II app., 13.7.2007, n. 241).". In altri termini, "In effetti, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 5/QM/2007 ha escluso, richiamando anche la "regola generale recata dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", "che - ai fini della decorrenza della prescrizione - sia sufficiente il compimento della condotta illecita" e ha ritenuto invece che "di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l’evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell’attualità", ovverosia il dannoso pagamento (cfr. anche SS.RR. n. 14/QM/2011)." (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 600 del 9.10.2013). Per approfondire scaricare la sentenza cliccando su "Accedi al Provvedimento".
segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto del 16.12.2014
La Corte dei Conti nella sentenza in esame dopo aver escluso l’occultamento doloso del danno, ha precisato che il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui si è verificato il fatto dannoso. La regola codicistica di cui all’art. 2935 c.c. è declinata, nel processo amministrati ... Continua a leggere
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata: in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 175/2014
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del D.lgs n. 175/2014 in G.U. n. 277 del 28.11.2014
Entra in vigore il 13 dicembre 2014 il Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata". Per scaricare il d.lgs pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014 cliccare su "Accedi al provvedimento".
Responsabilità penale e contabile: quando nei confronti della stessa persona pendano contemporaneamente procedimento penale e procedimento contabile, la sospensione di quest’ultimo è rimessa alla discrezionalità del giudice
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Lazio del 24.11.2014
Nel giudizio in esame la Corte dei Conti ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa dell’esito del giudizio penale. In sostanza il Collegio - fermo il principio dell’autonomia dei giudizi penale e amministrativo contabile, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 19 febbraio 1997, n. 1532), nel senso che la sospensione è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia ( penale ) pendente davanti ad altro giudice sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando rivesta un carattere di pregiudizialità tale da costituire indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato – ritiene che la sospensione, quando cessa di essere necessaria, diviene facoltativa, e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito. In conclusione, come la stessa giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di stabilire (fra le molte: Sezione I centrale, 16 giugno 2003, n. 210/A e 3 marzo 2003, n. 14; Sezione II centrale, 28 ottobre 2003, n. 440/A), quando nei confronti della stessa persona pendano contemporaneamente procedimento penale e procedimento contabile, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso (mancando la norma che a ciò obblighi il Giudice della responsabilità e per la mancanza di una imprescindibile pregiudizialità logico giuridica tra i processi), ma potrebbe esserlo soltanto ove il Giudice della responsabilità ritenga discrezionalmente che ne risulti l’opportunità processuale. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Lazio del 24.11.2014
Nel giudizio in esame la Corte dei Conti ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa dell’esito del giudizio penale. In sostanza il Collegio - fermo il principio dell’autonomia dei giudizi penale e amministrativo contabile, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di C ... Continua a leggere
Esenzione IMU: on line il decreto interministeriale di esenzione per i terreni montani
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del MEF del 1.12.2014
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha reso disponibile il decreto del MEF, del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Politiche agricole con il quale si prevede l'esenzione dall'Imposta municipale propria dei terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di 601 metri ed oltre. L'esenzione è prevista anche per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 e 600 metri. Il pagamento per l'anno 2014 dovrà avvenire entro il 16.12.2014. Ad oggi il decreto non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sarà cura della Direzione dare notizia della pubblicazione. Per leggere il decreto interministeriale cliccare su"Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del MEF del 1.12.2014
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha reso disponibile il decreto del MEF, del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Politiche agricole con il quale si prevede l'esenzione dall'Imposta municipale propria dei terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine di 601 metri ed oltre. ... Continua a leggere
Volontariato - Contributi per ambulanze e beni strumentali
Segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti i criteri di attribuzione delle quote di "contributo" stabilite e disponibili per l'anno 2014. Al riguardo, sono stati predisposti e resi disponibili i modelli per la domanda di detto contributo, gli allegati e le linee guida rivolti alle associazioni di volontariato ed Onlus per la relativa richiesta/domanda, finalizzato all’acquisto di beni di utilità sociale, ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Il modello di domanda di contributo, ai sensi dell’art. 96 della legge 21 dicembre 2000 n. 342 e del D.M. attuativo 177/2010, deve essere predisposto con relativi allegati seguendo le linee guida indicate per la compilazione. Le associazioni di volontariato ed Onlus devono opportunamente presentare le richieste in parola, entro il 31 dicembre 2014.
Segnalazione del Prof. Stefano Olivieri Pennesi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti i criteri di attribuzione delle quote di "contributo" stabilite e disponibili per l'anno 2014. Al riguardo, sono stati predisposti e resi disponibili i modelli per la domanda di detto contributo, gli allegati e le linee guida rivolti al ... Continua a leggere
Revisore dei conti: è escluso lo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V del 3.12.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di un revisore dei conti, nonostante estratto dalla Prefettura per la nomina presso un Comune, era stato escluso da quest'ultimo dall'incarico. In particolare ad avviso del Collegio: g) il tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’art. 235 del 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta", esclude di per sé lo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi; h) la ratio della predetta disposizione è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall’articolo 97 Cost., rispetto ai quali non trova diverso positivo fondamento l’opzione ermeneutica propugnata dai primi giudici, secondo cui l’interpretazione letterale e restrittiva del ricordato comma 1 dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000 darebbe luogo ad un’inammissibile e irrazionale forma di ineleggibilità a carattere perpetuo che inciderebbe sulla stessa sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell’incarico, tanto più che detta limitazione riguarda soltanto gli incarichi svolti presso lo stesso ente; i) la stessa nuova formulazione del comma 1 dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 19, comma 1 – bis, lett. a, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui l’incarico de quo non può essere svolto per più di due volte nello stesso ente, suffraga la fondatezza dell’appello, giacchè, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ben può essere considerata di natura latu sensu interpretativa o quanto meno chiarificatrice della ratio della norma, come sopra delineata.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V del 3.12.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di un revisore dei conti, nonostante estratto dalla Prefettura per la nomina presso un Comune, era stato escluso da quest'ultimo dall'incarico. In particolare ad avviso del Collegio: g) il teno ... Continua a leggere
Abolizione della seconda rata IMU 2013: l'elenco dei Comuni con il riparto degli importi a conguaglio del contributo compensativo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in G.U. n. 271 del 21.11.2014
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 6.11.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Determinazione a conguaglio del contributo compensativo spettante ai comuni a seguito dell'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013". Per accedere all'elenco dei Comuni cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in G.U. n. 271 del 21.11.2014
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 6.11.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Determinazione a conguaglio del contributo compensativo spettante ai comuni a seguito dell'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013". Per accedere all'elenco dei Comuni cliccar ... Continua a leggere
Comuni: in Gazzetta Ufficiale l'attribuzione del contributo di 625 milioni di euro
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto MEF in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21.11.2014
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 6 novembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di "Attribuzione del contributo di 625 milioni di euro ai comuni". Per maggiori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".
IMU TASI ENC: le risposte del Ministero delle Finanze ai quesiti sulla dichiarazione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti delle FAQ del Dipartimento delle Finanze del 21.11.2014
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC relativa agli anni 2012 e 2013 scaricabili cliccando su "Accedi al provvedimento".
Spesa degli Enti Locali: un nuovo portale per confrontare la spesa con i fabbisogni standard
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministro del 19.11.2014
On line OpenCivitas, banca dati sulla spesa degli enti locali. Così si apre il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale si rende noto che dal 18 novembre 2014 è on line il portale www.opencivitas.it, che permette di visualizzare e confrontare il fabbisogno standard, la spesa storica e un insieme di indicatori per tutti i comuni e le province delle regioni a statuto ordinario. La banca dati, resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) può essere esplorata per confrontare la spesa sostenuta dagli enti per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali (Amministrazione, gestione e controllo; gestione del territorio e dell’ambiente; Polizia locale; Istruzione pubblica; viabilità e trasporti; settore sociale) con il fabbisogno standard per quelle stesse funzioni. Il fabbisogno standard è stato stimato statisticamente in base alle caratteristiche territoriali e socio-demografiche di ogni singolo ente. Per la prima volta in Italia, ogni cittadino potrà avere accesso a informazioni omogenee, utili per la valutazione delle scelte operate dagli amministratori locali, e potrà confrontare la spesa storica di un ente con il fabbisogno standard (benchmark) e con quella di altri enti simili. Le informazioni contenute in "Opencivitas" verranno implementate ed aggiornate costantemente sulla base di ulteriori analisi ed elaborazioni. I dati sulla spesa storica sono relativi all’anno 2010 e nel corso dei prossimi mesi verranno aggiornati all’anno 2013. Per maggiori informazioni cliccare su " Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministro del 19.11.2014
On line OpenCivitas, banca dati sulla spesa degli enti locali. Così si apre il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale si rende noto che dal 18 novembre 2014 è on line il portale www.opencivitas.it, che permette di visualizzare e confrontare il fabbisogno standard, la sp ... Continua a leggere
MEF: otto Regioni danno mandato alle banche per buy-back titoli obbligazionari
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del MEF n. 267 del 25.11.2014
Barclays, BNP Paribas, Citigroup e Deutsche Bank, individuate tra gli Specialisti in Titoli di Stato come da comunicato stampa datato 3 settembre 2014, hanno ricevuto mandato individualmente dalle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia ad operare come dealer manager nell’ambito di potenziali offerte di riacquisto su specifici titoli obbligazionari emessi dalle Regioni stesse. Tali offerte di riacquisto, come evidenziato nel comunicato n. 267 del 25.11.2014 diramato dal MEF, qualora lanciate, saranno parte della gestione delle passività delle Regioni in conformità con l’articolo 45 del Decreto n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Il lancio di ogni offerta di riacquisto è soggetto al rispetto di condizioni soddisfacenti per ogni singola Regione nonché’ ai termini evidenziati dal Decreto.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del MEF n. 267 del 25.11.2014
Barclays, BNP Paribas, Citigroup e Deutsche Bank, individuate tra gli Specialisti in Titoli di Stato come da comunicato stampa datato 3 settembre 2014, hanno ricevuto mandato individualmente dalle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia ad operare come dealer ... Continua a leggere
Province: in Gazzetta Ufficiale il decreto di ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014
segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 260 del 8.11.2014
È pari ad euro 1.046.917.823,00 l'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2014, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario. E' quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8.11.2014 il decreto del Ministero dell'Interno 24.10.2014 recante "Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2014 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario". Per scaricare il decreto cliccare su "Accedi al provvedimento".
segnalzione del Prof. Avv. Enrico Michetti del decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 260 del 8.11.2014
È pari ad euro 1.046.917.823,00 l'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2014, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario. E' quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzett ... Continua a leggere
Trasmissione da parte del TAR degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti: non possono essere sindacati in appello gli effetti dell’invio degli atti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile la doglianza con la quale si contesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti. Il Collegio sul punto ha precisato che gli effetti dell’invio degli atti (anche ai sensi del comma 4, dell’art. 331 c.p.c.) sono irretrattabili e non possono essere oggetto di sindacato in sede di gravame, in quanto rappresentano attività svolta solo in occasione dell’esercizio della funzione giurisdizionale (Cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 10/2011; Sez. IV, n. 1789/2006).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha, tra l'altro, dichiarato inammissibile la doglianza con la quale si contesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti. Il Collegio sul punto ha precisato che gli effetti dell’invio degli atti ... Continua a leggere
Entrate comunali: è dovere dell’Amministrazione mirare alla riscossione di importi più elevati dei canoni in rapporto di sinallagmaticità con l’utilizzazione dei suoi beni, salvo che l’importo dei canoni sia fissato dalla legge e tranne anche i casi in cui la legge attribuisce ai beni pubblici finalità sociali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 7.11.2014
Costituisce una regola di buona amministrazione, imposta dall’art. 97 della Costituzione, quella che induce l’Amministrazione pubblica a valorizzare i propri beni e a ricavare dai suoi utilizzatori il massimo importo percepibile, sulla base di procedimenti precostituiti e trasparenti. Tranne i casi in cui l’importo dei canoni sia fissato rigidamente dalla legge e tranne anche i casi i cui ai beni pubblici sia conferita dalla legge la funzione di consentire la realizzazione di finalità sociali da essa individuate (ad es., i casi di assegnazione di alloggi alle persone che ne abbiano bisogno, a canoni inferiori a quelli di mercato, o di assegnazione a titolo gratuito ad enti per finalità culturali o di conservazione dell’ambiente, ecc.), è un imprescindibile dovere dell’Amministrazione pubblica quello di mirare alla riscossione degli importi più elevati, in rapporto di sinallagmaticità con l’utilizzazione dei suoi beni. Quanto più è appetibile il bene sul mercato, tanto più l’Amministrazione – nel rispetto della legge – può predisporre meccanismi procedimentali, volti alla riscossione degli importi più congrui (e dunque alla ordinaria gestione degli interessi pubblici sulla base di risorse anche così conseguite).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 7.11.2014
Costituisce una regola di buona amministrazione, imposta dall’art. 97 della Costituzione, quella che induce l’Amministrazione pubblica a valorizzare i propri beni e a ricavare dai suoi utilizzatori il massimo importo percepibile, sulla base di procedimenti precostituiti e trasparenti. Tranne i cas ... Continua a leggere
Farmacie: le problematiche connesse allo sconto agevolato e all'individuazione del fatturato di riferimento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2014
Nella sentenza in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito quanto di recente osservato dalla medesima Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1683 dell’8 aprile 2014) che dal confronto fra il testo originario dell’articolo 1, comma 40,della legge n. 662 del 1996 e le modifiche introdotte con l’art. 11 del d. l. 18 settembre 2001, n. 347, si evince che: - anche per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile; - i limiti di fatturato previsti (sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie) sono stati ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo – che poteva includere non solo la vendita dei medicinali (compresi quelli pagati dai cittadini) ma anche tutti gli altri prodotti normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia – ma il solo «fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA». Aggiunge il Collegio che "peraltro l’espressione «fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale», ha aggiunto la citata sentenza, si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa. Con la conseguenza che non può essere condivisa la tesi secondo cui le percentuali dello sconto si riferiscono alle sole specialità medicinali perché le quote di spettanza per i farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico fanno riferimento alle specialità medicinali. Né si può condividere la tesi, sostenuta nella sentenza appellata, secondo cui nel fatturato che deve essere preso in considerazione ai fini in questione non dovrebbe essere computata l’assistenza integrativa regionale perché gravante esclusivamente sull’autonomia finanziaria delle regioni. Sebbene la misura delle prestazioni integrative sia, infatti, oggetto di autonome valutazioni e di specifici accordi fra le farmacie e le aziende sanitarie locali, non può dubitarsi che anche tali ulteriori prestazioni facciano parte a tutti gli effetti del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della collettività. Del resto la misura delle prestazioni erogate del servizio sanitario pubblico è normalmente stabilita con atti delle Regioni e delle ASL competenti in materia. Peraltro, la Sezione ha già osservato, con ordinanza n. 4522 del 16 novembre 2012, adottata nella sede cautelare di altro ricorso di analogo oggetto, la natura dello sconto previsto per le farmacie rurali, che operano in condizioni territoriali disagiate, non sembra poter comportare una limitazione del fatturato rilevante, nell’ambito di quello legato all’assistenza sanitaria, a secondo dell’ente pubblico che, in base alla disciplina vigente, ne sopporta i costi. Anche il Ministero della Salute, con nota del 6 dicembre 2001 del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario, la Ricerca e l'Organizzazione ha ritenuto che il limite di fatturato stabilito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996 ricomprende tutte le prestazioni erogate con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, comprese le prestazioni cosiddette di "assistenza integrativa". Il Ministero della Salute ha, in proposito, osservato, con una argomentazione che questa Sezione, nella citata sentenza n. 1683 del 2014, ha ritenuto del tutto condivisibile, che «è ragionevole supporre…che qualora il legislatore avesse voluto ulteriormente favorire i farmacisti che beneficiano dell’indennità di residenza, prendendo in considerazione il solo fatturato farmaceutico, avrebbe utilizzato una specifica e appropriata formulazione, in luogo di quella generica, riferibile a tutte le erogazioni in regime di SSN, così come ha avuto cura di precisare che l’importo deve calcolarsi "al netto dell’IVA"». Tale interpretazione è stata poi confermata con nota ministeriale del 13 marzo 2003. Anche la Regione Campania, con circolare del 22 giugno 2007 ha confermato che il fatturato annuo, ai fini in parola, include tutte le prestazioni con oneri a carico del SSN. Con nota del 20 maggio 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha poi ulteriormente confermato che, per individuare le farmacie che hanno diritto allo sconto, per fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale deve intendersi quello risultante dalla somma dei prezzi di vendita al pubblico, al netto dell’IVA, di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, compreso i prodotti integrativi e protesici. Né si può giungere a conclusioni diverse in relazione alla circostanza che nel decreto del Ministero della Salute, in data 6 marzo 2007, e nei decreti interministeriali, in data 25 settembre 2008 e 3 dicembre 2010, richiamati dalla Farmacia Fabbricatore (e nella sentenza appellata), per l’applicazione delle percentuali di sconto alle farmacie si fa riferimento al fatturato relativo alla erogazione dei farmaci in convenzione, trattandosi di disposizioni successive (e per periodi successivi) che non possono incidere sulla precedente normativa di rango primario. Per scaricare il testo della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2014
Nella sentenza in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito quanto di recente osservato dalla medesima Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1683 dell’8 aprile 2014) che dal confronto fra il testo originario dell’articolo 1, comma 40,della legge n. 662 del 1996 e le modifiche in ... Continua a leggere
TARSU: è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per i stabilimenti balneari rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014
La vicenda vede gli odierni appellanti, unitamente ad altri titolari di stabilimenti balneari, richiedere con nota del 20 febbraio 2012, al Comune di modificare la disciplina regolamentare comunale della TARSU, includendo gli stabilimenti balneari nella terza categoria, assimilandoli sotto tale profilo ai campeggi, e di confermare la riduzione del 30% per stagionalità. Una simile proposta era accompagnata dalla dichiarazione espressa che, in caso di favorevole valutazione e di rimozione in autotutela dei precedenti avvisi di accertamento, essi avrebbero rinunciato "ad ogni azione legale inerente all’oggetto della presente istanza". Rileva il Consiglio di Stato che la scelta dell’amministrazione di accogliere in senso favorevole alle richieste degli appellanti risulta, pertanto, non poter essere contestata in sede giurisdizionale da parte degli stessi almeno nei termini prospettati con il ricorso introduttivo. Infatti, la decisione dell’amministrazione comunale di fare proprio il contenuto della proposta avanzata dagli stessi non consente di ritenere che gli odierni appellanti vantino una posizione di interesse legittimo giuridicamente tutelabile. Ed infatti, la soluzione adottata dall’amministrazione appellata, che si pone peraltro in linea con le indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2003, n. 18548), secondo la quale: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell'indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi", nel premiare l’indicazione offerta dagli odierni appellanti esclude l’individuazione in capo agli stessi di una posizione giuridica in concreto tutelabile. Considerato, infatti, che la richiesta avanzata dagli appellanti implica il riconoscimento da parte degli stessi della sottoponibilità degli stabilimenti balneari alla tassa in questione, non appare ravvisabile alcun interesse a contestare la scelta operata dall’amministrazione. Tanto in ragione non solo del principio di leale collaborazione che deve ispirare anche dalla parte del cittadino i rapporti con l’amministrazione, ma anche di quello di divieto di abuso del processo. Del resto sarebbe estremamente irragionevole consentire la contestazione giurisdizionale delle scelte dell’amministrazione da parte di chi quelle scelte ha contribuito ad orientare (Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6). Del pari, non appare meritevole di accoglimento neanche la seconda doglianza avverso la sentenza gravata, atteso che la giurisdizione amministrativa rientra nel novero delle giurisdizione di diritto soggettivo. Ossia suppone che il ricorrente agisca a tutela di una posizione soggettiva che sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Da ciò deriva l’impossibilità di ritenere che una volta accettata la proposta avanzata dal cittadino, che in ragione del principio di autoresponsabilità che sottintende, suppone il soddisfacimento della sua pretesa, lo stesso possa agire sulla scorta di un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.11.2014
La vicenda vede gli odierni appellanti, unitamente ad altri titolari di stabilimenti balneari, richiedere con nota del 20 febbraio 2012, al Comune di modificare la disciplina regolamentare comunale della TARSU, includendo gli stabilimenti balneari nella terza categoria, assimilandoli sotto tale pro ... Continua a leggere