News 28 Ottobre 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

MEF: IMU, Tasi e Tares a confronto

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 186 del 20.10.2013 ha evidenziato come il confronto tra la Tasi (tassa sui servizi indivisibili erogati dai Comuni) e le imposte contemplate nell'attuale ordinamento deve prendere in considerazione non soltanto l'IMU ma anche la componente della Tares relativa ai servizi indivisibili. Il gettito previsto dalla Tasi ad aliquota standard (1 per mille) pari a circa 3,7 miliardi è quindi inferiore al gettito pari a circa 4,7 miliardi oggi garantito - ad aliquota standard - dall'IMU sull'abitazione principale e dalla Tares servizi indivisibili, entrambe abolite. Il minor gettito per i comuni è compensato da trasferimenti dallo Stato.

 
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Dichiarazione Iva standardizzata in tutta l'Unione Europea: la proposta aiuta imprese della Commissione Europea

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Una nuova dichiarazione Iva standardizzata in tutta l'Unione Europea, che non solo semplificherà la vita alle impresa (con 5 caselle al massimo invece delle 100 che si contano oggi in alcuni casi) ma renderà il fisco più efficiente e in grado di incassare più gettito. Questa e' la proposta lanciatadalla Commissione europea che conta di ridurre in questo modo i costi per le imprese europee fino a quindici miliardi di euro all'anno attraverso un alleggerimento degli oneri burocratici agevolando il rispetto degli obblighi fiscali. La Commissione ricorda anche come dall'Iva i paesi europei incassano oltre 190 miliardi di euro l'anno, un quinto - il 21 per cento - delle entrate fiscali totali. La proposta rientra nel quadro delle iniziative previste dal programma "Refit" per semplificare le norme e ridurre gli oneri amministrativi. La dichiarazione Iva standard - che sostituirà le dichiarazioni Iva nazionali - farà sì che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base entro le stesse scadenze in tutta l'Unione. Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da applicare, la proposta odierna dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa Iva e, secondo la Commissione, aumentare le entrate pubbliche. Le imprese presenteranno la dichiarazione Iva standard mensilmente, mentre le microimprese saranno obbligate a farlo su base trimestrale. L'obbligo di presentare una dichiarazione Iva annuale riepilogativa, che alcuni Stati membri attualmente impongono, sarà abolito. Inoltre, la proposta incoraggia la presentazione elettronica dell'imposta sul valore aggiunto, che potrà essere in tutta l'Unione. Per saperne di più cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Pagamento dei Debiti della P.A.: gli Enti Locali devono inoltrare a CDP l'originale in duplice esemplare dell'atto modificativo del Contratto di Anticipazione

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La Cassa Depositi e Prestiti con apposito avviso del 22.10.2013 rammenta agli Enti Locali che l’Atto modificativo del Contratto di Anticipazione di cui all’articolo 13, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, sottoscritto da CDP per accettazione, deve essere successivamente acquisito da CDP in originale ein duplice esemplare.

 
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Rifiuti: in G.U. il bando per contributi economici ai Comuni sciolti per associazione criminale in territori oggetto di infrazione Ue

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21.10.2013 il l'Avviso del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a comuni per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzionedei rifiuti, di raccolta differenziata e riciclaggio. Sul sito del ministero, www.minambiente.it, è disponibile tutta la documentazione: il testo integrale del bando ("Bando pubblico per l’attribuzione di contributi economici a Comuni per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e riciclaggio"), il modulo di richiesta del contributo e il decreto del ministro dell’Ambiente che definisce i criteri di ripartizione del Fondo per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Il ministero rende noto che le risorse finanziarie disponibili ammontano a quasi 7 milioni di euro. Al bando sono ammessi a partecipare i Comuni italiani delle Regioni al centro di procedure di infrazione o di condanna da parte della Corte di giustizia europea per aver violato la normativa comunitaria sui rifiuti i cui Consigli comunali, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultino sciolti con decreto del Presidente della Repubblica a causa di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile. Ogni Comune può presentare soltanto una richiesta di contributo, che deve essere fatta compilando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito del ministero dell’Ambiente, al quale deve essere allegata la documentazione indicata. Le domande devono essere inviate al ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Una Commissione creata ad hoc dal Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche valuterà le richieste pervenute e stilerà una graduatoria, che sarà poi pubblicata sul sito del ministero. Per accedere al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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PROVVEDIMENTI REGIONALI

Corte dei Conti: gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali e come tali soggetti a responsabilità per mancata resa di conti giudiziali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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La qualifica giuridica di agente contabile, che ricomprende tutti i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico, è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione SS. UU. Civili, con la sentenza n°12367, in data 9 ottobre 2001, anche in fattispecie di obbligo della resa del conto giudiziale a carico di agente della riscossione di entrate comunali. Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile devono ricorrere il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta (Cassazione civile, sez. un., 01/06/2010, n. 13330). In questo senso anche la giurisprudenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di questa Corte n. 434 del 20 ottobre 2008, laddove ha affermato che il "maneggio" di denaro "… genera ex se l’imprescindibile obbligo dell’agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze" e che la diversa terminologia usata dal legislatore con riguardo ai conti della specie ("conto della gestione", art. 25 d.lgs. n. 112/1999) non "degrada" a mero conto amministrativo il conto del concessionario, ma semplicemente ne differenzia la tipologia, con una specifica modulistica redazionale del conto. Dunque questo Collegio conferma il principio che anche gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali, ed in tale qualità sono soggetti all’obbligo di resa del conto. Questa Sezione si è già più volte pronunciata (con sentenze n. 984 del 14-12-2010, n. 163 del 16-3-2011 e n. 443 29-07-2011) in fattispecie analoghe, riguardanti la mancata resa di conti giudiziali da parte di società concessionarie della riscossione di entrate comunali, affermando l’obbligo della resa del conto incombente sull’agente contabile che comunque abbia maneggio di danaro e valori, di proprietà di una pubblica amministrazione, senza che rilevino in senso contrario né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto, e può perfino mancare del tutto), né il modo in cui si configura in concreto il rapporto, che può avere la forma prevista e disciplinata in via generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi essenziali (Cassazione, Sez. Un., n. 846 del 28/03/1974; Cassazione civile, Sez. Un., n. 13330 dell’1/06/2010). In tema di contabilità pubblica, la regola dell'obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti, contenuta negli art. 73 - 75 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato) e negli art. 20 ss. del relativo regolamento (r.d. 23 maggio 1924 n. 827), nonché nell'art. 44 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), ha diretto fondamento sia nell'art. 103 della Costituzione che in un'indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie (Cassazione civile, sez. un., 27/03/2007, n. 7390). L’adempimento di tale obbligo di legge non è impedito dal fatto che finora non sia stato adottato il decreto ministeriale previsto dall’art. 160 TUEL, in quanto si può fare ricorso, come ritenuto dal Procuratore regionale, sia pure con gli adattamenti ritenuti opportuni, ma tuttavia idonei a consentire un idoneo controllo, ai criteri previsti dal D.P.R. n. 194 del 1996 per la resa del conto della gestione da parte del tesoriere (da rendere con il modello n. 11), e degli altri agenti contabili interni, secondo la seguente ripartizione: a) mod. 21, per gli agenti contabili della riscossione; b) mod. 22, per i consegnatari delle azioni; c) mod. 23, per la gestione economale; d) mod. 24, per i consegnatari dei beni.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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