News 21 Ottobre 2013 - Area Contabile
Alla costruzione di reti in fibra ottica si applica l'aliquota IVA agevolata del 10%
La questione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate concerne l’applicabilità o meno dell’aliquota IVA ridotta, a norma del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai corrispettivi di appalto afferenti i lavori qualificabili come opere di urbanizzazione primaria in base al citato articolo 2, comma 5, del d.l. n. 112 del 2008 (ad esempio, gli scavi per la collocazione dei cavi in fibra ottica), fermo restando il regime IVA ordinario per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che, pur inerenti la realizzazione di reti di telecomunicazione, non risultino qualificabili come opere di urbanizzazione primaria in base alle disposizioni vigenti in materia di edilizia pubblica. Con Risoluzione 16 ottobre 2013, n. 69 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito sul punto che l’articolo 2, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che "Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Il n. 127-quinquies, della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, tra l’altro, alle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (...)". La medesima aliquota è inoltre applicabile, ai sensi del successivo n. 127-septies, anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies. Com’è noto, le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge n. 847 del 1964 sono le seguenti: - opere di urbanizzazione primaria: a. strade residenziali; b. spazi di sosta o di parcheggio; c. fognature; d. rete idrica; e. rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f. pubblica illuminazione; g. spazi di verde attrezzato; - opere di urbanizzazione secondaria: a. asili nido e scuole materne; b. scuole dell’obbligo, nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo; c. mercati di quartiere; d. delegazioni comunali; e. chiese ed altri edifici religiosi; f. impianti sportivi di quartiere; g. centri sociali (...); h. aree verdi di quartiere. Le medesime opere vengono considerate dal Testo Unico in materia edilizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito TU dell’edilizia), che, tra l’altro, nella rubrica dell’articolo 16, cita proprio l’articolo 4 della legge n. 847 del 1964. La scrivente, per avere piena cognizione della locuzione "ad ogni effetto", riferita alla assimilazione delle opere in esame a quelle di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del TU dell’edilizia, ha richiesto elementi istruttori alle Amministrazioni competenti. In particolare, al fine di chiarire se tale espressione abbia portata generale e possa pertanto produrre effetti anche ai fini tributari, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia urbanistica ed edilizia, se per la individuazione delle opere di urbanizzazione debba farsi riferimento al TU dell’edilizia ed, inoltre, in quale rapporto si pone tale normativa rispetto a quella speciale che dispone l’assimilazione di altre opere a quelle ivi indicate. In esito a tale istruttoria il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha osservato che "l’articolo 16 del d.P.R. 380 del 2001 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", contiene l’elencazione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, sostanzialmente riproduttiva degli interventi di cui alla legge n. 847 del 1964. Il predetto articolo 16 prevede, poi, che tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione...", mentre "l’articolo 86 comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" dispone, altresì, che "Le infrastrutture di reti pubbliche dicomunicazioni, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia"; infine "l’articolo 2, comma 5 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che "Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380". Lo stesso Ministero ha, quindi, richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2005, n. 336, laddove la Corte, in relazione all’articolo 86, comma 3, del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", ha affermato che "La scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato, al pari dell’analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato il citato articolo 16, commi 7 e 7-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavedi multi servizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio...". Da quanto riportato risulta, quindi, che attualmente l’elenco delle opere di urbanizzazione è recato dal TU dell’edilizia cui al D.P.R. n. 380 del 2001, e che il legislatore nell’ampliare la categoria delle opere di urbanizzazione ha operato una scelta legislativa di carattere generale, e non di dettaglio, al pari di quella operata nel classificare come opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, ecc. , menzionate dalla precedente normativa. Per tale motivo, si deve ritenere che allorquando il legislatore richiami tale testo per introdurre nell’ordinamento giuridico altre opere da assimilare "ad ogni effetto" a quelle di urbanizzazione ivi già elencate, tale rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante il fatto che nel D.P.R. n. 633 (n. 127-quinquies) il riferimento testuale sia alla legge n. 847 del 1964. Si ritiene, infatti, che l’utilizzo della locuzione "ad ogni effetto" esprima esplicitamente la volontà del legislatore di ampliare il novero delle opere di urbanizzazione anche ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata. Tali considerazioni, valide anche in riferimento ai cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, portano a ritenere superata la risoluzione 20 marzo 2006, n. 41/E.
La questione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate concerne l’applicabilità o meno dell’aliquota IVA ridotta, a norma del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai corrispettivi di appalto afferenti i lavori qualificabili come opere d ... Continua a leggere
Approvata la legge di stabilità 2014
Il Consiglio ha approvato due disegni di legge. Il primo contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014). Il secondo riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. Nel dettaglio, la Legge di Stabilità prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel 2014, così suddivisi: - 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l’Irpef) e per 1,2 miliardi alle imprese; - 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi; - 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale. Sono cinque le macro aree interessate ovvero: 1) INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE E SOCIETÀ Riduzione dell’Irpef per i lavoratori; Disposizioni in favore degli esodati; Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni; Nuove misure contro la povertà; 5 x 1000; Fondo per le politiche sociali; Fondo per la non autosufficienza; Finanziamento del Fondo per le Università; Potenziamento della Protezione Civile e Piano per la difesa del suolo; 2) INTERVENTI PER LE IMPRESE Riduzione del costo del lavoro per le imprese; Detrazione dell’Irap per i nuovi assunti; Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica); Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni; Incremento del Fondo di garanzia per le PMI; Incremento del Fondo di sviluppo e coesione; Stop all’aumento IVA per le imprese sociali; Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo; Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile; 3) INVESTIMENTI Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni; Completamento del sistema MOSE di Venezia; Fondi ANAS per le Infrastrutture e Salerno-Reggio Calabria; Manutenzione straordinaria delle Ferrovie e velocizzazione del Corridoio Adriatico; Ricostruzione dell’Aquila; Trasporto pubblico locale; Ecobonus e ristrutturazioni edilizie; 4) LA NUOVA SERVICE TAX Con la Legge di Stabilità 2013 arriva il riordino del sistema di tassazione locale che pone l’Italia in linea con gli standard europei. Per l’abitazione principale, al posto di IMU e TARES si istituisce una tassa sui servizi municipali il cui gettito andrà interamente ai Comuni. La nuova Service Tax avrà due gambe: · La tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti. È calcolata in base ai metri quadrati o sull’effettiva quantità di rifiuti conferita nel caso dei comuni in grado di misurarla. La versa chi occupa l’immobile. · La tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni. È calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari e per una piccola quota, tra il 10 e il 30%, anche da chi la occupa. La Service Tax è piena autonomia: una tassa locale pagata ai Comuni per pagare i servizi dei Comuni. 5) IL COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 La Legge di Stabilità stanzia significative risorse per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale, impegnando il governo a fare la propria parte per i prossimi anni in modo strutturato con il concorso di Ue e regioni. In particolare, si stanziano: - 24 miliardi di euro di quota di compartecipazione nazionale (che si aggiungono ai quasi 30 miliardi di fondi strutturali UE); - ulteriori 55 miliardi per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex Fondo Fas), di cui l’80% in favore del Mezzogiorno. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".
Il Consiglio ha approvato due disegni di legge. Il primo contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014). Il secondo riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il trie ... Continua a leggere
Spesometro Pos: on line le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicano le specifiche tecniche per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Per accedere alla visualizzazione del tracciato record cliccare su "Accedi al Provvedimento".
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicano le specifiche tecniche per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Per accedere alla visualizzazione del tracciat ... Continua a leggere
Enti Locali: pubblicato il glossario dei codici gestionali per gli anni 2013 e successivi
La Ragioneria dello Stato ha pubblicato on line il Glossario dei codice gestionali per gli anni 2013 e successivi visualizzabile cliccando su "Accedi al Provvedimento".
La Ragioneria dello Stato ha pubblicato on line il Glossario dei codice gestionali per gli anni 2013 e successivi visualizzabile cliccando su "Accedi al Provvedimento". ... Continua a leggere
Pagamenti elettronici: Lombardia e Veneto avviano la sperimentazione
L'Agenzia per l'Italia Digitale rende noto che la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno avviato la sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti SPC previste dall’articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale. Quanto avviato in via sperimentale dalle dueRegioni dovrà essere realizzato obbligatoriamente da tutte le altre amministrazioni a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Linee guida sui pagamenti elettronici. Lombardia e Veneto hanno, quindi, anticipano i tempi confermando il loro impegno nell’introduzione di servizi innovativi per cittadini e imprese.
L'Agenzia per l'Italia Digitale rende noto che la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno avviato la sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti SPC previste dall’articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale. Quanto avviato in via sperimentale dalle due ... Continua a leggere
Finanziamento ai partiti: si della Camera alle norme sull'abolizione del finanziamento pubblico
La Camera ha approvato il disegno di legge recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 1154-A e abb). Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
La Camera ha approvato il disegno di legge recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 1154-A e abb). Il provvedimento passa ora a ... Continua a leggere
IMU: la Camera approva il disegno di legge che ora passa all'esame del Senato
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C.1544-A). Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pension ... Continua a leggere
Ilva: il Consiglio di Stato dichiara legittima la sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate introdotta dall’Autorità portuale di Genova
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'Autorità Portuale di Genova rilevando che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), prevede, all’art. 5, comma 8, le modalità di finanziamento delle opere portuali, stabilendo che: i)spetta allo Stato l’onere «per la realizzazione delle opere» nei porti finalizzati alla difesa e alla sicurezza dello Stato (categoria I) nonché «per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione» nei porti di rilevanza economica internazionale (categoria II, classi I e II); ii) le Regioni, il Comune interessato o l’Autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti da ultimo indicati; iii) spetta alla Regione o alle Regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza economica nazionale (categoria II, classe III); iv) «le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione» (corsivi aggiunti).I successivi commi 8 e 9 dell’art. 5 prevedono, rispettivamente, che:- «sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l’approfondimento dei fondali (…)»;- «il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali (…) individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II».Le norme sopra riportate devono essere così interpretate:- l’Autorità portuale, nell’ambito delle proprie competenze, per "tutte" le opere «realizzate» può ricorrere alle modalità di finanziamento sopra indicate;- l’espressione «realizzate» deve essere intesa, in linea con la ratio della norma che è quella di consentire il reperimento di risorse finanziarie per attuare gli interventi dalla stessa previsti, nel senso che deve trattarsi di opere che l’Autorità ha intenzione di realizzare mediante l’adozione dello specifico atto programmatorio rappresentato dai piani operativi triennali;- le specifiche modalità procedimentali previsti dal comma 10, che contemplano un atto del Ministero, operano soltanto in presenza di «opere di grande infrastrutturazione» da realizzare nei porti di rilevanza economica internazionale.Nella fattispecie in esame risulta che l’Autorità ha osservato le regole poste dalla norma riportata. Infatti, la delibera impugnata:- ha indicato le opere da realizzare (interventi infrastrutturali sulle aree comuni; dragaggio dei fondali del bacino di Sampierdarena; interventi di security e informatizzazione varchi portuali; collegamenti fognari; interventi di apertura a ponente del bacino di Sampierdarena);- ha richiamato, per le ulteriori specificazioni, i «contenuti del piano operativo triennale 2003-2005 approvato dal comitato portuale nella seduta del 13 dicembre 2002».Da quanto esposto risulta chiaramente come sia stato rispettato quanto previsto dalla legge di disciplina della materia. Né varrebbe obiettare, come fa la società, nei propri scritti difensivi, che le opere non sono state realizzate, che le stesse non sarebbero poste a servizio dell’attività della società stessa e che non sarebbero stati previsti i costi delle opere e la misura concreta della tassa. Sul punto, infatti, è sufficiente rilevare che la norma, come già sottolineato, impone soltanto la programmazione degli interventi. Le questioni poste dalla società attengono alla diversa fase di attuazione degli interventi stessi che esula da questo giudizio e, più, in generale, dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Con un secondo motivo, l’appellante assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’Autorità non avrebbe indicato le ragioni della preferenza della soprattassa rispetto all’aumento dei canoni concessori, rinviando l’approfondimento di questo aspetto a successivi atto istruttori non adottati. Sul punto, l’appellante deduce che la delibera impugnata conterrebbe una espressa motivazione sul punto e che il rinvio operato riguarderebbe esclusivamente la scelta relativa al mezzo di finanziamento più idoneo da utilizzare per due categorie, individuate nei «passeggeri» e nella «nautica da diporto».Anche tale motivo è stato ritenuto fondato dal Collegio. L’art. 5, comma 8, sopra riportato, dispone che «le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione».La norma attribuisce un potere di scelta all’Autorità, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali e senza predeterminazione di criteri legali. Non è, pertanto, sindacabile sul punto la scelta effettuata in quanto tale.In ogni caso, anche a volere prescindere da questo aspetto, la delibera impugnata contiene una motivazione espressa in ordine all’opzione fatta. In essa, infatti, si legge che «le opere previste si caratterizzano per un’utilità comune che se da un lato rende inefficiente un criterio ispirato all’individuazione di specifici utenti su cui rivalersi in ragione del principio, sancito a livello comunitario, del "chi usa paga", dall’altro lato non può gravare in termini di costi direttamente e totalmente a bilancio dell’Autorità portuale».Si aggiunge che «gli interventi proposti possono essere assimilati alla realizzazione di beni rientranti nella categoria dei beni pubblici, poste le caratteristiche di non rivalità del consumo e di non escludibilità (…) dei benefici in capo ai diversi utenti, fattori che oltre a demandare al settore pubblico la produzione dei beni in questione inducono una copertura dei costi attraverso meccanismi diversi dai prezzi e riferibili principalmente ai prelievi di tipo obbligatorio» (pag. 3).Nel prosieguo della motivazione della delibera si legge, infatti, che: «se gli investimenti in banchine, piazzali e più in generale in strutture produttive gestite dalle imprese concessionarie, hanno un ritorno, seppure lento e nel lungo periodo, rappresentate tanto dal pagamento dei canoni demaniali, il costo dei "progetti comuni" deve trovare un adeguato supporto finanziario in una fonte alternativa», quale è la soprattassa (pag. 5).Il riferimento, invece, all’esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori mirati alla scelta tra le due modalità di finanziamento attiene esclusivamente, come si desume sempre dalla lettura della delibera impugnata, alle misure da applicare ai «passeggeri» e alla «nautica da diporto».
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'Autorità Portuale di Genova rilevando che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), prevede, all’art. 5, comma 8, le modalità di finanziamento delle opere portuali, stabilendo che: i) ... Continua a leggere
Rimborso spese legali ai dipendenti assolti nei giudizi contabili: c'è danno erariale se l'importo erogato dall'amministrazione ai dipendenti risultante dalla parcella dell'avvocato supera l’importo per spese legali liquidato in sentenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice quando emette la sentenza nel processo civile condanna la parte soccombente a rimborsare le spese processuali assieme agli onorari per la difesa liquidati nella stessa sentenza, in base al principio della soccombenza. Al momento della liquidazione il giudicepuò escludere dal rimborso le spese ritenute eccessive o superflue come prevede l’art. 92 del c.p.c. Si possono intendere eccessive quelle sostenute per due o più avvocati quando la causa non presenta particolari difficoltà, e superflue quelle che riguardano un numero elevato di consultazioni del cliente con il difensore. L’art. 92 citato conferisce al giudice un ampio potere dispositivo per le spese processuali, tanto che può compensarle tra le parti fermo restando che il suo esercizio deve essere necessariamente motivato in maniera esplicita ovvero sulla scorta di quanto emerge dall’intera pronuncia (Cass. civ., n. 23993/2007). Per quanto riguarda i giudizi contabili, il regolamento delle spese trova disciplina nell’art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 543/1996 per il quale "in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza". Il proscioglimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, della legge n. 20 del 1994 comporta l’esclusione a carico del convenuto dell’elemento del dolo o della colpa grave in relazione ai fatti oggetto del giudizio. La norma fissando il principio generale del rimborso in caso di proscioglimento definitivo non ne aveva però previsto le modalità di attuazione che sono state successivamente oggetto di disciplina da parte dell’art. 10-bis, comma 10 del D.L. n. 203 del 2005, a sua volta integrato dall’art. 17, comma 30-quinquies del D.L. n. 78 del 2009 che ha escluso la compensazione delle spese di giudizio in caso di proscioglimento nel merito. Pertanto, sulla base della norma interpretativa, in caso di proscioglimento definitivo - che quindi accerti la mancanza di dolo o colpa grave - il giudice contabile, esclusa ogni compensazione delle spese di giudizio, liquida l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto. Nello specifico, nel momento in cui l’interpretazione della norma del 1996 esclude dalla compensazione le spese di giudizio, queste vanno addebitate alla parte soccombente. Va comunque escluso che dette spese possano gravare in qualche modo sulla procura della Corte (nel caso di soccombenza di quest’ultima) in quanto essa agisce non in rappresentanza dell’amministrazione ma nell’adempimento di un suo dovere impostogli dalla legge (Corte conti, III appello, n. 205/2010). Il giudice contabile procede, quindi, alla liquidazione delle spese legali anche in assenza del deposito di cui all’art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulla richiesta di rimborso avanzata all’amministrazione di appartenenza. Le spese legali sostenute dalla parte convenuta e poi prosciolta, per l’attività difensiva svolta dai patrocinanti nei giudizi di responsabilità avanti la Corte dei conti, non sono liquidabili dal giudice "a piè di lista" sulla base della nota spese, ma soggiacciono ad un giudizio di congruità ed adeguatezza ai fini della loro concreta determinazione (I appello, n. 428/2008). Sempre la citata sentenza rileva che nel conseguente rapporto tra amministrazione e prosciolto ai fini del rimborso, ferma restando la liquidazione giudiziale, il parere dell’Avvocatura erariale si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di congruità di eventuali spese legali aggiuntive correlate all’attuazione della pronuncia. Negli stessi termini si è espressa la Cassazione - ss.uu., sent. n. 6996 del 2010 – secondo la quale la sentenza di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito attribuito dalla legge e che il giudice contabile è chiamato a quantificare, salva la definitiva determinazione del suo ammontare da compiersi, su parere dell’Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza. Sulla base della suddetta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte dei Conti nel giudizio in esame, fa discendere che incontestabilmente compete al solo giudice contabile disporre in tema di liquidazione delle spese in favore del dipendente assolto nel merito innanzi alla Corte dei conti. La norma di cui al citato art. 10, comma 10 bis, e la giurisprudenza sul tema non lasciano spazio ad altra interpretazione. Nella fattispecie in esame, quindi, l’amministrazione sanitaria – e, per essa, i convenuti - avrebbe dovuto liquidare solo il quantum determinato dal giudice contabile senza in alcun modo dare seguito a rimborsi ulteriori, risultanti dalle parcelle dell’avvocato dei dipendenti assolti. In altri termini, tutto ciò che risulta essere stato erogato ai dipendenti assolti oltre all’importo liquidato in sentenza, in quanto esborso non giustificato, costituisce danno erariale perché somma illegittimamente erogata dai convenuti con grave colpa. Concordando con la Procura, ritiene il collegio che e, di fronte alla presentazione all'amministrazione di una parcella difforme rispetto a quanto stabilito in sentenza, il dipendente non può ottenere l'integrale rimborso della stessa, restando a suo carico la parte di spese che, eventualmente, il suo difensore abbia a pretendere. D'altra parte, il giudice contabile ha tutti gli strumenti per valutare la congruità della parcella richiesta dall'avvocato in quanto, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, deve presentare la nota della spese, e può quindi stabilire con ragione l'importo delle spese che saranno a carico dell'amministrazione, eventualmente anche disponendo il rimborso integrale delle stesse, qualora ne ricorrano i presupposti. Ne deriva, altresì, che l’amministrazione di appartenenza dell’assolto dovrà eseguire la sentenza e liquidare tali spese cosi come sono state liquidate dalla Corte, senza poter entrare nel merito e senza rimborsare anche eventuali altre spese fatturate dal legale di parte.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice quando emette la sentenza nel processo civile condanna la parte soccombente a rimborsare le spese processuali assieme agli onorari per la difesa liquidati nella stessa sentenza, in base al principio della soccombenza. Al momento della liquidazione il giudice ... Continua a leggere