News 14 Ottobre 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Bonus per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: on line la mini guida dell'Agenzia delle Entrate

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini guida per usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.Quando si può avere, Per quali acquisti Come si ottiene il bonus, l'importo detraibile, i pagamenti ed i documenti da conservare questi gli argomenti trattati nella mini guida visualizzabile cliccando su "Accedi al Provvedimento".

 
Note Legali
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MEF: Avviata Invimit per valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare pubblico

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La Banca d’Italia, sentita la Consob, ha autorizzato la società Invimit (Investimenti Immobiliari Italiani), la sgr immobiliare di cui il Ministero dell’economia e delle finanze è unico azionista, alla gestione collettiva del risparmio. Invimit, in anticipo rispetto alle previsioni, è dunque pienamente operativa e lunedì 14 ottobre aprirà gli uffici. La società, che ha l’obiettivo di valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare pubblico, parte con un capitale sociale di 8 milioni di euro. La sua attività sarà organizzata su un doppio canale: creazione di fondi a gestione diretta di asset pubblici, di enti territoriali e previdenziali, per una proficua amministrazione e messa a reddito degli immobili; istituzione di un ‘fondo di fondi’ a supporto di programmi di valorizzazione promossi dall’Agenzia del Demanio, da enti territoriali e anche da privati, interessati a partecipare alla riqualificazione del patrimonio pubblico. I primi risultati sono attesi per il 2014 e gli obiettivi saranno contenuti nella legge di stabilità.

 
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Programma 6.000 Campanili: 100 milioni di Euro per finanziare i piccoli Comuni

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Con il decreto del fare, 100 milioni di euro destinati alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili", relativamente al quale possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti nonché le unioni composte esclusivamente da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusioni tra comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L’importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore a € 500.000 e superiore a € 1.000.000. Nel caso di importo superiore il Soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica a proprie spese della restante parte. Quanto alle tipologie di intervento si individuano le seguenti:A)Interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edificipubblici ivi compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche- Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (a titolo esemplificativo: sicurezza sismica, sicurezza antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi dilavoro, eliminazione di barriere architettoniche, ecc.)- Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici- Nuova costruzione di edifici pubbliciB) Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI- interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi a sottostanti sottoservizi (fognature, acquedotti, pubblica illuminazione, cablaggio, ecc.).C) Salvaguardia e messa in sicurezza del territorioTali interventi possono riguardare, a titolo esemplificativo: regimazione idraulica, consolidamento di frane, prevenzione incendi boschivi, bonifiche ambientali ecc..Per ulteriori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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GIURISPRUDENZA

Dissesto degli Enti Locali: la Corte dei Conti risolve i dubbi interpretativi sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

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La Corte dei Conti interviene a risolvere i numerosi dubbi interpretativi concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL (D.Lgs n. 267/2000). In particolare la Corte ha statuito che: 1) la constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 243-bis, comma 5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase istruttoria intestata alla commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art. 155 TUEL che ne dà comunicazione alla Sezione regionale di controllo cui compete il formale accertamento del fatto e l’adozione della conseguente pronuncia. La pronuncia della Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la fase disciplinata dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull’apprezzamento della tardività della presentazione espresso dalla commissione istruttoria, nel qual caso la Sezione con ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-quater, comma 1 TUEL; 2) la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, produce "ipso iure" gli effetti di cui all’art 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano - qualora non penda la procedura ex art.6. comma 2, d.lgs. 149/2011 "temporaneamente" sospesa - effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011; 3) in via di principio, la deliberazione di approvazione o di diniego dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, può essere assunta in camera di consiglio laddove lo stato degli atti rassegnati alla valutazione del Collegio non renda necessaria ulteriore attività cognitiva o accertativa in contraddittorio con l’ente che ha deliberato il piano, riservando la forma della pubblica adunanza ai casi in cui si presenti tale necessità in funzione di garanzia e tutela del principio del contraddittorio; 4) la Sezione regionale di controllo, se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri; 5) il dispositivo della decisione sul piano di riequilibrio deve essere immediatamente comunicato alle amministrazioni interessate da parte delle Sezioni regionali di controllo. Al fine di garantire l’effettività della tutela dell’ente prevista dall’art. 243-quater, comma 5 (impugnazione della delibera entro trenta giorni) qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 243-quater, comma 7 e più precisamente la mancata approvazione del piano o la mancata presentazione del piano, agli adempimenti che avviano l’applicazione dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, la Sezione regionale di controllo provvede non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione che decide sul piano; 6) si afferma la necessarietà della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all’approvazione del piano di riequilibrio. Tali adempimenti non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano,ma rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art. 155 del TUEL. L’eventuale constatazione da parte della commissione della mancata approvazione dei documenti, od anche di uno dei documenti, prima della presentazione del piano - come prospettato dalla Sezione campana per alcuni casi al suo esame - costituisce oggettivo elemento di perplessità che si riflette sul valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento, che sarà esposto nella relazione finale e che sarà valutato dalla Sezione regionale di controllo ai fini delle sue determinazioni.

 
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La Corte dei Conti interviene a risolvere i numerosi dubbi interpretativi concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL (D.Lgs n. 267/2000). In particolare la Corte ha statuito che: 1) la constatazione della man ... Continua a leggere

 
PROVVEDIMENTI REGIONALI

La Corte dei Conti accerta irregolarità delle gestioni e dei conti della Unicredit Banca S.p.A. in qualità di Tesoriere comunale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Nessuna condanna, solo l'accertamento delle irregolarità, ma nessun discarico dell'agente contabile, questo l'esito del giudizio in esame nel quale si controverte innanzi alla Corte dei Conti dei conti giudiziali resi dall’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A., Tesoriere del Comune di Borgo Valsugana, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, ritenuti appunto non regolari con la conseguente impossibilità l’agente contabile di essere discaricato. Le peculiarità della fattispecie risiede nella circostanza che la Unicredit Banca S.p.A, dopo l'addebito, rifondeva l'ammanco al Comune di guisa che il Collegio, ai fini della decisione richiama nella sentenza in esame la giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale Regionale Piemonte (sentenza n. 10 del 17 gennaio 2008) con la quale interrogandosi sulla possibilità, in esito ad un giudizio di conto, di una dichiarazione di "irregolarità" della gestione contabile senza contestuale condanna a carico dell’agente interessato, "laddove le irregolarità contabili, anche gravi, non abbiano comunque comportato un "ammanco" o l’ammanco sia di importo trascurabile o, ancora, la natura delle irregolarità stesse non consenta di accertare l’esistenza o meno di un debito del contabile", ed analizzando il disposto degli artt. 29 del Regolamento di Procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e 48 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto con 12 luglio 1934, n. 1214, ha rilevato che dalla originaria formulazione delle due norme, nel loro combinato disposto, sembrerebbe che il giudice contabile si trovi di fronte alla alternativa di approvare il conto, discaricando il contabile, o di dichiararlo irregolare, condannando il contabile medesimo. Tuttavia, argomentando dal disposto dell’art. 47 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 – che prevede il discarico del contabile allorché non vengano ravvisate irregolarità a suo carico - e dell’art. 30 del R. D. 13 agosto 1933, n. 1038 – che prevede l’adozione di provvedimenti interlocutori o definitivi nei confronti del contabile stesso - dal quadro normativo attualmente vigente e dalla nozione di regolarità alla luce dei principi contabili, quel giudice ha condivisibilmente ritenuto che il riscontro della irregolarità della gestione non ne precluda l’autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile stesso. Anche nel caso che qui occupa, l’anomalia riscontrata nelle gestioni contabili, pur se improduttiva di danno attuale poiché il tesoriere ha provveduto a risarcirlo prima della sottoposizione all’esame collegiale, corrispondendo all’amministrazione le competenze ad essa spettanti, osta all’approvazione dei conti ed al discarico del contabile; d’altro canto e per gli stessi motivi, è preclusa una pronuncia di condanna del Tesoriere. Tuttavia, aderendo all’orientamento giurisprudenziale indicato, e non potendo procedere al discarico dell’agente contabile pur in mancanza di elementi per una sua condanna, questa Sezione Giurisdizionale ritiene di pronunciarsi sulla questione in esame dichiarando unicamente la irregolarità delle gestioni e dei conti.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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Nessuna condanna, solo l'accertamento delle irregolarità, ma nessun discarico dell'agente contabile, questo l'esito del giudizio in esame nel quale si controverte innanzi alla Corte dei Conti dei conti giudiziali resi dall’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A., Tesoriere del Comune di Borgo Va ... Continua a leggere

 
 
 
 
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