News 8 Ottobre 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Incentivi per la progettazione: AVCP contro Corte dei Conti, chiesto l'intervento del Governo e del Parlamento

news AVCP

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Modificare o integrare l'art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici e' questo l'oggetto della segnalazione inoltrata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici al Governo e al Parlamento in considerazione delle problematiche che ruotano attorno alla corretta interpretazione del comma 6 del citato art. 92, del Codice con il quale si stabilisce che: "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto". L'Autorità da un lato e la Corte dei Conti dall'altro offrono interpretazioni non conformi in particolare relativamente alla tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali l’amministrazione interessata può riconoscere i compensi incentivanti, ivi previsti, al personale interno che li ha redatti. In considerazione quindi delle difficoltà applicative della disposizione di cui all’art. 92, comma 6, del Codice, sollevate dagli operatori del settore all'Autorità, quest'ultima ha segnalato l’opportunità di procedere ad una modifica o ad una integrazione dell’art. 92, comma 6, del Codice, volta ad individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li hanno redatti, in modo da contemplare espressamente anche il riferimento a quegli atti che afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico.Per approfondire le diverse interpretazioni rese dall'Autorità e dalla Corte dei Conti cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Note Legali
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Aumentano le imposte sugli alcolici, birra compresa

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A decorrere dal 10 ottobre 2013, aumentano le aliquote di accisa su alcole e bevande alcoliche nella misura di seguito indicata: - Birra, da euro 2,35 ad euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; - Prodotti alcolici intermedi, da euro 68,51 ad euro 77,53 per ettolitro; - Alcole etilico, da euro 800,01 ad euro 905,51 per ettolitro anidro.

 
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IMU, pubblicato l'elenco dei rimborsi ai Comuni per il minor gettito

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Con Decreto del 27 settembre 2013 e' stato disposto il riparto tra i comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell’imposta municipale propria per l’anno 2013. Il contributo complessivo di euro 2.327.340.486,20 attribuito per l’anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario edelle regioni Siciliana e Sardegna dall’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, a titolo di rimborso per minor gettito IMU dell’anno 2013, è ripartito, al netto di 25.000.000,00 di euro, per l’importo di euro 2.302.340.486,20 a favore di ciascun comune nella misura indicata nell’elenco A visualizzabile cliccando su "Accedi al Provvedimento".

 
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IVA: aumento dell'aliquota dal 21% al 22%

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Comunicato dell'Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22%. L’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013. Come già chiarito in passato, l'Agenzia ribadisce anche oggi che quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti. Per visualizzare i termini per il versamento della liquidazione periodica cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Comunicato dell'Agenzia delle Entrate

 
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Equitalia, le cartelle si pagano anche nelle ricevitorie di Lottomatica e Sisal

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti al comunicato di Equitalia

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I cittadini possono pagare i bollettini allegati alle cartelle, oltreché negli sportelli di Equitalia anche nei punti Lottomatica e SisalPay, usufruendo in tal modo di un’ampia fascia oraria e di tutti i giorni, compresi sabato e domenica. In particolare Equitalia rende nota con un apposito comunicato stampa che si possono pagare le cartelle notificate a partire dalla fine di giugno di quest’anno in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento può essere effettuato sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza in quanto l’importo viene aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive previste dalla legge.

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti al comunicato di Equitalia

 
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GIURISPRUDENZA

Danno erariale: sussiste la colpa grave del Segretario generale anche per la sola violazione dei generali doveri di diligenza incombenti sul funzionario per motivi di servizio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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E' stata riformata dalla Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale Centrale di Appello la sentenza che in primo grado aveva assolto il Segretario Generale per il danno pari alle maggiori spese sostenute a causa del ritardato pagamento di un debito del Comune di Formia di cui il convenuto era appunto Segretario generale. Più precisamente, tali maggiori spese erano pari alla differenza tra l’importo pagato dal Tesoriere Comunale ad una ditta privata a seguito di decreto ingiuntivo e di procedura esecutiva di pignoramento e l’importo dovuto a tale ditta, per lavori effettuati nell’interesse del Comune suddetto.La Corte dei Conti, in appello ha rilevato come non occorre la violazione di specifiche disposizioni di legge per configurare la colpa grave, che sussiste anche nel caso di violazione dei generali doveri di diligenza incombenti sul funzionario per motivi di servizio, sempreché ovviamente vi sia un elevato scostamento tra la condotta doverosa e quella in concreto tenuta.In specie, al Segretario Comunale – ai sensi degli artt. 88 e 93 D.Lgs. 267/2000 – incombono nello svolgimento dei suoi compiti i generali doveri di diligenza sanciti per i pubblici dipendenti, in specie di tutela dell’interesse patrimoniale dell’amministrazione, e di garanzia di legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione. La verifica, quindi, che svolge la Corte dei Conti sta nell'accertare se nella concreta fattispecie vi sia stato un elevato scostamento tra la condotta che avrebbe dovuto tenere un qualsiasi segretario comunale nella concreta fattispecie in esame e la condotta di fatto tenuta: il che è stato negato dalla sentenza impugnata, che afferma sussistere una semplice ed occasionale violazione della "normale" diligenza e quindi una colpa semplice e non grave.Per accedere al testo integrale della sentenza della Corte dei Conti cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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E' stata riformata dalla Corte dei Conti, Sez. II giurisdizionale Centrale di Appello la sentenza che in primo grado aveva assolto il Segretario Generale per il danno pari alle maggiori spese sostenute a causa del ritardato pagamento di un debito del Comune di Formia di cui il convenuto era appunt ... Continua a leggere

 

Non è vietato ad un ente locale il ricorso alla contrazione di mutui o di altre forme di finanziamento per la realizzazione di opere e lavori pubblici

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

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L'attestazione di copertura finanziaria può fare anche riferimento al ricorso all’indebitamento, ma previa inclusione della relativa previsione o di apposita variazione nel bilancio dell’esercizio, e' questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che con la sentenza in esame ha precisato, infatti, che non è vietato ad un ente locale il ricorso per la realizzazione di opere e lavori pubblici alla contrazione di mutui o di altre forme di finanziamento, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, così che è legittima la deliberazione, con la quale venga approvato il progetto esecutivo di un’opera pubblica che comporti la necessità della copertura finanziaria, purché sia effettivamente indicata l’esistenza della copertura con la relativa attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario, attestazione che può fare anche riferimento al ricorso all’indebitamento ma previa inclusione della relativa previsione o di apposita variazione nel bilancio dell’esercizio (C.d.S., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 216); del resto è stato precisato che la prescrizione (contenuta nell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142) secondo la quale è nulla la deliberazione comunale di spesa priva di attestazioni della copertura finanziaria, deve essere interpretata nel senso che la nullità consegue alla sola carenza della previa attestazione della copertura e non è esclusa dal fatto che, in concreto, tale copertura sussista, ancorché non previamente attestata; peraltro, qualora sia stata effettivamente ed espressamente manifestata l’intenzione di contrarre un mutuo, deve ritenersi che l’obbligo della relativa copertura finanziaria sia stato effettivamente adempiuto (C.d.S., sez. sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561).

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

 
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Richiesta di accesso alle cartelle esattoriali: Equitalia non può negare l'accesso se la richiesta riguarda atti di un procedimento tributario concluso

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

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Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato, in ordine alla richiesta di accesso proposta da un contribuente ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, ha ritenuto fondata l'istanza spiegata nei confronti del concessionario della riscossione (nella specie, a fronte del timore dell'esposizionead una azione di pignoramento presso terzi), finalizzata ad accedere alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni, assumendo di non avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche. L’avvenuto deposito degli estratti di ruolo non sarebbe sufficiente a considerare assolti gli obblighi di accesso richiedendosi la integrale produzione di ciascuna cartella esattoriale con relative notifiche per consentire all’interessato odierno appellante di avere certezza in ordine al complessivo ammontare ed alle relative causali delle pretese fiscali o tributarie a suo nome. Non costituisce giusta ragione del diniego il fatto che si tratti di procedimenti tributari, al fine di escludere il diritto all’accesso, né che la richiesta del contribuente riguardi ben 55 cartelle di pagamento. Sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d' accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso. D’altra parte, l’interesse del contribuente alla ostensione degli atti che sono posti a presupposto o propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, ponendo precisi obblighi in capo al concessionario alla riscossione. Ai sensi dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". L'art. 26 comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel disporre che il concessionario di esattoria deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, introduce due obblighi per la Società concessionaria: la conservazione per cinque anni; l'obbligo di esibizione a richiesta del contribuente; conseguentemente, dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto della iscrizione di ipoteca immobiliare, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990, alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune; la cartella esattoriale deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. La norma introduce due obblighi per la Società concessionaria: la conservazione per cinque anni; l'obbligo di esibizione – quale forma di accesso speciale - a richiesta del contribuente. Dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive la richiesta di accesso alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune essa deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso, avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. Ritenere (come vorrebbe la società resistente) diversamente implicherebbe, sostanzialmente, introdurre una limitazione all'esercizio della difesa in giudizio del contribuente, o, in ogni caso, rendere estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie delle cartelle. La detta limitazione colliderebbe con i principi costituzionale che garantiscono la tutela giurisdizionale, e con il principio, di rango costituzionale, di razionalità. Ciò è sufficiente a sostenere l'azione dell’appellante, il quale, temendo di trovarsi esposto ad una azione di pignoramento da parte del concessionario per la riscossione, ha chiesto di poter accedere alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni proprio in quanto assume di non avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche, aspetto questo che evidenzia in punto di interesse, quale sia la posizione di diritto che il ricorrente possiede in ordine all'accesso medesimo.

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PROVVEDIMENTI REGIONALI

Policlinico Umberto I di Roma: per la Corte dei Conti nessun danno erariale per le tre vetrate artistiche donate a Sua Santità Benedetto XVI

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Il Procuratore Regionale ha citato in giudizio il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma nonché i componenti del collegio sindacale ritenendo che i primi tre convenuti hanno « concorso ad emanare in data 3 marzo 2010 la delibera n. 126 con la quale è stato autorizzato l’ufficio competente a pagare ad un artigiano la somma di Euro 25.800,00 (iva inclusa) per la fornitura di n. 3 vetrate artistiche con telaio in legno, donate al Pontefice in occasione della partecipazione di rappresentanti del Policlinico Umberto I ad un’udienza generale del Papa tenuta in Vaticano in data 10 giugno 2009 (non esiste alcuna documentazione con riguardo alla partecipazione a tale udienza ed alla effettiva donazione del c.d. trittico al Pontefice in occasione di tale udienza) ». Tale delibera, ad avviso della Procura, è illegittima ed illecita, « in quanto non è stata espletata alcuna procedura per la scelta della società Vetrate d’Arte Giuliani, con la quale, inoltre, non è stato stipulato alcun contratto formale ed alla quale, in base a quanto dichiarato, è stato richiesto oralmente il preventivo per l’effettuazione dell’opera ». L’opera, poi, è « inutile » (atteso che in nessun provvedimento emanato dall’Amministrazione precedente al pagamento è stata evidenziata tale utilità, idonea a giustificare l’acquisto). La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Regione Lazio ha assolto i convenuti ritenendo che si sia trattato di spesa di rappresentanza, caratterizzata dall’esigenza dell’ente, in rapporto ai propri fini istituzionali, di intrattenere pubbliche ralazioni con soggetti estranei, allo scopo di mantenere o di accrescere il proprio prestigio all’esterno ; ovvero – secondo insegna la Cassazione (cfr. Cass. Penale, Sez. VI, n. 10908 del 1° febbraio 2006) – destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico allo scopo di accrescere il prestigio dell’immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui opera, caratterizzato – come sottolineato da alcune difese – dall’opera di assistenza prestata nelle strutture ospedaliere pubbliche da congregazioni, sacerdoti e suore, subditi legis Ecclesiae, senza pesare sul bilancio delle strutture ospedaliere.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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