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domenica 27 ottobre 2013 21:38

Rifiuti: in G.U. il bando per contributi economici ai Comuni sciolti per associazione criminale in territori oggetto di infrazione Ue

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Ambiente del 21.10.2013

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21.10.2013 il l'Avviso del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a comuni per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e riciclaggio. Sul sito del ministero, www.minambiente.it, è disponibile tutta la documentazione: il testo integrale del bando ("Bando pubblico per l’attribuzione di contributi economici a Comuni per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e riciclaggio"), il modulo di richiesta del contributo e il decreto del ministro dell’Ambiente che definisce i criteri di ripartizione del Fondo per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Il ministero rende noto che le risorse finanziarie disponibili ammontano a quasi 7 milioni di euro. Al bando sono ammessi a partecipare i Comuni italiani delle Regioni al centro di procedure di infrazione o di condanna da parte della Corte di giustizia europea per aver violato la normativa comunitaria sui rifiuti i cui Consigli comunali, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultino sciolti con decreto del Presidente della Repubblica a causa di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile. Ogni Comune può presentare soltanto una richiesta di contributo, che deve essere fatta compilando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito del ministero dell’Ambiente, al quale deve essere allegata la documentazione indicata. Le domande devono essere inviate al ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Una Commissione creata ad hoc dal Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche valuterà le richieste pervenute e stilerà una graduatoria, che sarà poi pubblicata sul sito del ministero. Per accedere al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale cliccare su "Accedi al Provvedimento".

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Ambiente del 21.10.2013

 
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L'utilizzazione dei contenuti di Gazzetta Amministrativa da parte di altre testate, siti internet, giornali, televisione, ecc., è consentita esclusivamente con indicazione della fonte "www.gazzettaamministrativa.it" e contestuale link o collegamento alla pagina di pubblicazione del contenuto di volta in volta attenzionato.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21.10.2013 il l'Avviso del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a comuni per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione ... Continua a leggere

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domenica 27 ottobre 2013 21:38

Pagamento dei Debiti della P.A.: gli Enti Locali devono inoltrare a CDP l'originale in duplice esemplare dell'atto modificativo del Contratto di Anticipazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'avviso di CDP del 22.10.2013

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La Cassa Depositi e Prestiti con apposito avviso del 22.10.2013 rammenta agli Enti Locali che l’Atto modificativo del Contratto di Anticipazione di cui all’articolo 13, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, sottoscritto da CDP per accettazione, deve essere successivamente acquisito da CDP in originale e in duplice esemplare.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'avviso di CDP del 22.10.2013

 
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La Cassa Depositi e Prestiti con apposito avviso del 22.10.2013 rammenta agli Enti Locali che l’Atto modificativo del Contratto di Anticipazione di cui all’articolo 13, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, sottoscritto da CDP per accettazione, deve essere successivamente acquisito da CDP in originale e ... Continua a leggere

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domenica 27 ottobre 2013 21:38

Corte dei Conti: gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali e come tali soggetti a responsabilità per mancata resa di conti giudiziali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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La qualifica giuridica di agente contabile, che ricomprende tutti i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico, è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione SS. UU. Civili, con la sentenza n°12367, in data 9 ottobre 2001, anche in fattispecie di obbligo della resa del conto giudiziale a carico di agente della riscossione di entrate comunali. Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile devono ricorrere il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta (Cassazione civile, sez. un., 01/06/2010, n. 13330). In questo senso anche la giurisprudenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di questa Corte n. 434 del 20 ottobre 2008, laddove ha affermato che il "maneggio" di denaro "… genera ex se l’imprescindibile obbligo dell’agente a rendere giudiziale ragione della gestione, attraverso la presentazione di un documento contabile che dia contezza della stessa e delle sue risultanze" e che la diversa terminologia usata dal legislatore con riguardo ai conti della specie ("conto della gestione", art. 25 d.lgs. n. 112/1999) non "degrada" a mero conto amministrativo il conto del concessionario, ma semplicemente ne differenzia la tipologia, con una specifica modulistica redazionale del conto. Dunque questo Collegio conferma il principio che anche gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali sono assimilabili agli agenti contabili degli enti locali, ed in tale qualità sono soggetti all’obbligo di resa del conto. Questa Sezione si è già più volte pronunciata (con sentenze n. 984 del 14-12-2010, n. 163 del 16-3-2011 e n. 443 29-07-2011) in fattispecie analoghe, riguardanti la mancata resa di conti giudiziali da parte di società concessionarie della riscossione di entrate comunali, affermando l’obbligo della resa del conto incombente sull’agente contabile che comunque abbia maneggio di danaro e valori, di proprietà di una pubblica amministrazione, senza che rilevino in senso contrario né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto, e può perfino mancare del tutto), né il modo in cui si configura in concreto il rapporto, che può avere la forma prevista e disciplinata in via generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi essenziali (Cassazione, Sez. Un., n. 846 del 28/03/1974; Cassazione civile, Sez. Un., n. 13330 dell’1/06/2010). In tema di contabilità pubblica, la regola dell'obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti, contenuta negli art. 73 - 75 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato) e negli art. 20 ss. del relativo regolamento (r.d. 23 maggio 1924 n. 827), nonché nell'art. 44 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), ha diretto fondamento sia nell'art. 103 della Costituzione che in un'indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie (Cassazione civile, sez. un., 27/03/2007, n. 7390). L’adempimento di tale obbligo di legge non è impedito dal fatto che finora non sia stato adottato il decreto ministeriale previsto dall’art. 160 TUEL, in quanto si può fare ricorso, come ritenuto dal Procuratore regionale, sia pure con gli adattamenti ritenuti opportuni, ma tuttavia idonei a consentire un idoneo controllo, ai criteri previsti dal D.P.R. n. 194 del 1996 per la resa del conto della gestione da parte del tesoriere (da rendere con il modello n. 11), e degli altri agenti contabili interni, secondo la seguente ripartizione: a) mod. 21, per gli agenti contabili della riscossione; b) mod. 22, per i consegnatari delle azioni; c) mod. 23, per la gestione economale; d) mod. 24, per i consegnatari dei beni.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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domenica 27 ottobre 2013 21:38

Dichiarazione Iva standardizzata in tutta l'Unione Europea: la proposta aiuta imprese della Commissione Europea

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Dipartimento Politiche Europee del 23.10.2013

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Una nuova dichiarazione Iva standardizzata in tutta l'Unione Europea, che non solo semplificherà la vita alle impresa (con 5 caselle al massimo invece delle 100 che si contano oggi in alcuni casi) ma renderà il fisco più efficiente e in grado di incassare più gettito. Questa e' la proposta lanciata dalla Commissione europea che conta di ridurre in questo modo i costi per le imprese europee fino a quindici miliardi di euro all'anno attraverso un alleggerimento degli oneri burocratici agevolando il rispetto degli obblighi fiscali. La Commissione ricorda anche come dall'Iva i paesi europei incassano oltre 190 miliardi di euro l'anno, un quinto - il 21 per cento - delle entrate fiscali totali. La proposta rientra nel quadro delle iniziative previste dal programma "Refit" per semplificare le norme e ridurre gli oneri amministrativi. La dichiarazione Iva standard - che sostituirà le dichiarazioni Iva nazionali - farà sì che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base entro le stesse scadenze in tutta l'Unione. Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da applicare, la proposta odierna dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa Iva e, secondo la Commissione, aumentare le entrate pubbliche. Le imprese presenteranno la dichiarazione Iva standard mensilmente, mentre le microimprese saranno obbligate a farlo su base trimestrale. L'obbligo di presentare una dichiarazione Iva annuale riepilogativa, che alcuni Stati membri attualmente impongono, sarà abolito. Inoltre, la proposta incoraggia la presentazione elettronica dell'imposta sul valore aggiunto, che potrà essere in tutta l'Unione. Per saperne di più cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Dipartimento Politiche Europee del 23.10.2013

 
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Una nuova dichiarazione Iva standardizzata in tutta l'Unione Europea, che non solo semplificherà la vita alle impresa (con 5 caselle al massimo invece delle 100 che si contano oggi in alcuni casi) ma renderà il fisco più efficiente e in grado di incassare più gettito. Questa e' la proposta lanciata ... Continua a leggere

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domenica 27 ottobre 2013 21:38

MEF: IMU, Tasi e Tares a confronto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della nota MEF n. 186/2013

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 186 del 20.10.2013 ha evidenziato come il confronto tra la Tasi (tassa sui servizi indivisibili erogati dai Comuni) e le imposte contemplate nell'attuale ordinamento deve prendere in considerazione non soltanto l'IMU ma anche la componente della Tares relativa ai servizi indivisibili. Il gettito previsto dalla Tasi ad aliquota standard (1 per mille) pari a circa 3,7 miliardi è quindi inferiore al gettito pari a circa 4,7 miliardi oggi garantito - ad aliquota standard - dall'IMU sull'abitazione principale e dalla Tares servizi indivisibili, entrambe abolite. Il minor gettito per i comuni è compensato da trasferimenti dallo Stato.

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domenica 20 ottobre 2013 21:22

IMU: la Camera approva il disegno di legge che ora passa all'esame del Senato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 102/2013

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La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C.1544-A). Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

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domenica 20 ottobre 2013 21:22

Finanziamento ai partiti: si della Camera alle norme sull'abolizione del finanziamento pubblico

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del disegno di legge sull'Abolizione del finanziamento pubblico

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La Camera ha approvato il disegno di legge recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (C. 1154-A e abb). Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del disegno di legge sull'Abolizione del finanziamento pubblico

 
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domenica 20 ottobre 2013 21:22

Pagamenti elettronici: Lombardia e Veneto avviano la sperimentazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del AgiD

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L'Agenzia per l'Italia Digitale rende noto che la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno avviato la sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti SPC previste dall’articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale. Quanto avviato in via sperimentale dalle due Regioni dovrà essere realizzato obbligatoriamente da tutte le altre amministrazioni a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Linee guida sui pagamenti elettronici. Lombardia e Veneto hanno, quindi, anticipano i tempi confermando il loro impegno nell’introduzione di servizi innovativi per cittadini e imprese.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del AgiD

 
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L'Agenzia per l'Italia Digitale rende noto che la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno avviato la sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti SPC previste dall’articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale. Quanto avviato in via sperimentale dalle due ... Continua a leggere

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domenica 20 ottobre 2013 21:22

Rimborso spese legali ai dipendenti assolti nei giudizi contabili: c'è danno erariale se l'importo erogato dall'amministrazione ai dipendenti risultante dalla parcella dell'avvocato supera l’importo per spese legali liquidato in sentenza

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice quando emette la sentenza nel processo civile condanna la parte soccombente a rimborsare le spese processuali assieme agli onorari per la difesa liquidati nella stessa sentenza, in base al principio della soccombenza. Al momento della liquidazione il giudice può escludere dal rimborso le spese ritenute eccessive o superflue come prevede l’art. 92 del c.p.c. Si possono intendere eccessive quelle sostenute per due o più avvocati quando la causa non presenta particolari difficoltà, e superflue quelle che riguardano un numero elevato di consultazioni del cliente con il difensore. L’art. 92 citato conferisce al giudice un ampio potere dispositivo per le spese processuali, tanto che può compensarle tra le parti fermo restando che il suo esercizio deve essere necessariamente motivato in maniera esplicita ovvero sulla scorta di quanto emerge dall’intera pronuncia (Cass. civ., n. 23993/2007). Per quanto riguarda i giudizi contabili, il regolamento delle spese trova disciplina nell’art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 543/1996 per il quale "in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza". Il proscioglimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, della legge n. 20 del 1994 comporta l’esclusione a carico del convenuto dell’elemento del dolo o della colpa grave in relazione ai fatti oggetto del giudizio. La norma fissando il principio generale del rimborso in caso di proscioglimento definitivo non ne aveva però previsto le modalità di attuazione che sono state successivamente oggetto di disciplina da parte dell’art. 10-bis, comma 10 del D.L. n. 203 del 2005, a sua volta integrato dall’art. 17, comma 30-quinquies del D.L. n. 78 del 2009 che ha escluso la compensazione delle spese di giudizio in caso di proscioglimento nel merito. Pertanto, sulla base della norma interpretativa, in caso di proscioglimento definitivo - che quindi accerti la mancanza di dolo o colpa grave - il giudice contabile, esclusa ogni compensazione delle spese di giudizio, liquida l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto. Nello specifico, nel momento in cui l’interpretazione della norma del 1996 esclude dalla compensazione le spese di giudizio, queste vanno addebitate alla parte soccombente. Va comunque escluso che dette spese possano gravare in qualche modo sulla procura della Corte (nel caso di soccombenza di quest’ultima) in quanto essa agisce non in rappresentanza dell’amministrazione ma nell’adempimento di un suo dovere impostogli dalla legge (Corte conti, III appello, n. 205/2010). Il giudice contabile procede, quindi, alla liquidazione delle spese legali anche in assenza del deposito di cui all’art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulla richiesta di rimborso avanzata all’amministrazione di appartenenza. Le spese legali sostenute dalla parte convenuta e poi prosciolta, per l’attività difensiva svolta dai patrocinanti nei giudizi di responsabilità avanti la Corte dei conti, non sono liquidabili dal giudice "a piè di lista" sulla base della nota spese, ma soggiacciono ad un giudizio di congruità ed adeguatezza ai fini della loro concreta determinazione (I appello, n. 428/2008). Sempre la citata sentenza rileva che nel conseguente rapporto tra amministrazione e prosciolto ai fini del rimborso, ferma restando la liquidazione giudiziale, il parere dell’Avvocatura erariale si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di congruità di eventuali spese legali aggiuntive correlate all’attuazione della pronuncia. Negli stessi termini si è espressa la Cassazione - ss.uu., sent. n. 6996 del 2010 – secondo la quale la sentenza di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito attribuito dalla legge e che il giudice contabile è chiamato a quantificare, salva la definitiva determinazione del suo ammontare da compiersi, su parere dell’Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell’amministrazione di appartenenza. Sulla base della suddetta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte dei Conti nel giudizio in esame, fa discendere che incontestabilmente compete al solo giudice contabile disporre in tema di liquidazione delle spese in favore del dipendente assolto nel merito innanzi alla Corte dei conti. La norma di cui al citato art. 10, comma 10 bis, e la giurisprudenza sul tema non lasciano spazio ad altra interpretazione. Nella fattispecie in esame, quindi, l’amministrazione sanitaria – e, per essa, i convenuti - avrebbe dovuto liquidare solo il quantum determinato dal giudice contabile senza in alcun modo dare seguito a rimborsi ulteriori, risultanti dalle parcelle dell’avvocato dei dipendenti assolti. In altri termini, tutto ciò che risulta essere stato erogato ai dipendenti assolti oltre all’importo liquidato in sentenza, in quanto esborso non giustificato, costituisce danno erariale perché somma illegittimamente erogata dai convenuti con grave colpa. Concordando con la Procura, ritiene il collegio che e, di fronte alla presentazione all'amministrazione di una parcella difforme rispetto a quanto stabilito in sentenza, il dipendente non può ottenere l'integrale rimborso della stessa, restando a suo carico la parte di spese che, eventualmente, il suo difensore abbia a pretendere. D'altra parte, il giudice contabile ha tutti gli strumenti per valutare la congruità della parcella richiesta dall'avvocato in quanto, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, deve presentare la nota della spese, e può quindi stabilire con ragione l'importo delle spese che saranno a carico dell'amministrazione, eventualmente anche disponendo il rimborso integrale delle stesse, qualora ne ricorrano i presupposti. Ne deriva, altresì, che l’amministrazione di appartenenza dell’assolto dovrà eseguire la sentenza e liquidare tali spese cosi come sono state liquidate dalla Corte, senza poter entrare nel merito e senza rimborsare anche eventuali altre spese fatturate dal legale di parte.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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domenica 20 ottobre 2013 21:22

Enti Locali: pubblicato il glossario dei codici gestionali per gli anni 2013 e successivi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Ragioneria Generale dello Stato del 16.10.2013

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato on line il Glossario dei codice gestionali per gli anni 2013 e successivi visualizzabile cliccando su "Accedi al Provvedimento".

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domenica 20 ottobre 2013 21:22

Spesometro Pos: on line le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18.10.2013

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicano le specifiche tecniche per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Per accedere alla visualizzazione del tracciato record cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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domenica 20 ottobre 2013 21:22

Ilva: il Consiglio di Stato dichiara legittima la sovrattassa sulle merci sbarcate ed imbarcate introdotta dall’Autorità portuale di Genova

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'Autorità Portuale di Genova rilevando che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), prevede, all’art. 5, comma 8, le modalità di finanziamento delle opere portuali, stabilendo che: i) spetta allo Stato l’onere «per la realizzazione delle opere» nei porti finalizzati alla difesa e alla sicurezza dello Stato (categoria I) nonché «per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione» nei porti di rilevanza economica internazionale (categoria II, classi I e II); ii) le Regioni, il Comune interessato o l’Autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti da ultimo indicati; iii) spetta alla Regione o alle Regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza economica nazionale (categoria II, classe III); iv) «le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione» (corsivi aggiunti).I successivi commi 8 e 9 dell’art. 5 prevedono, rispettivamente, che:- «sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l’approfondimento dei fondali (…)»;- «il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali (…) individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II».Le norme sopra riportate devono essere così interpretate:- l’Autorità portuale, nell’ambito delle proprie competenze, per "tutte" le opere «realizzate» può ricorrere alle modalità di finanziamento sopra indicate;- l’espressione «realizzate» deve essere intesa, in linea con la ratio della norma che è quella di consentire il reperimento di risorse finanziarie per attuare gli interventi dalla stessa previsti, nel senso che deve trattarsi di opere che l’Autorità ha intenzione di realizzare mediante l’adozione dello specifico atto programmatorio rappresentato dai piani operativi triennali;- le specifiche modalità procedimentali previsti dal comma 10, che contemplano un atto del Ministero, operano soltanto in presenza di «opere di grande infrastrutturazione» da realizzare nei porti di rilevanza economica internazionale.Nella fattispecie in esame risulta che l’Autorità ha osservato le regole poste dalla norma riportata. Infatti, la delibera impugnata:- ha indicato le opere da realizzare (interventi infrastrutturali sulle aree comuni; dragaggio dei fondali del bacino di Sampierdarena; interventi di security e informatizzazione varchi portuali; collegamenti fognari; interventi di apertura a ponente del bacino di Sampierdarena);- ha richiamato, per le ulteriori specificazioni, i «contenuti del piano operativo triennale 2003-2005 approvato dal comitato portuale nella seduta del 13 dicembre 2002».Da quanto esposto risulta chiaramente come sia stato rispettato quanto previsto dalla legge di disciplina della materia. Né varrebbe obiettare, come fa la società, nei propri scritti difensivi, che le opere non sono state realizzate, che le stesse non sarebbero poste a servizio dell’attività della società stessa e che non sarebbero stati previsti i costi delle opere e la misura concreta della tassa. Sul punto, infatti, è sufficiente rilevare che la norma, come già sottolineato, impone soltanto la programmazione degli interventi. Le questioni poste dalla società attengono alla diversa fase di attuazione degli interventi stessi che esula da questo giudizio e, più, in generale, dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Con un secondo motivo, l’appellante assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’Autorità non avrebbe indicato le ragioni della preferenza della soprattassa rispetto all’aumento dei canoni concessori, rinviando l’approfondimento di questo aspetto a successivi atto istruttori non adottati. Sul punto, l’appellante deduce che la delibera impugnata conterrebbe una espressa motivazione sul punto e che il rinvio operato riguarderebbe esclusivamente la scelta relativa al mezzo di finanziamento più idoneo da utilizzare per due categorie, individuate nei «passeggeri» e nella «nautica da diporto».Anche tale motivo è stato ritenuto fondato dal Collegio. L’art. 5, comma 8, sopra riportato, dispone che «le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione».La norma attribuisce un potere di scelta all’Autorità, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali e senza predeterminazione di criteri legali. Non è, pertanto, sindacabile sul punto la scelta effettuata in quanto tale.In ogni caso, anche a volere prescindere da questo aspetto, la delibera impugnata contiene una motivazione espressa in ordine all’opzione fatta. In essa, infatti, si legge che «le opere previste si caratterizzano per un’utilità comune che se da un lato rende inefficiente un criterio ispirato all’individuazione di specifici utenti su cui rivalersi in ragione del principio, sancito a livello comunitario, del "chi usa paga", dall’altro lato non può gravare in termini di costi direttamente e totalmente a bilancio dell’Autorità portuale».Si aggiunge che «gli interventi proposti possono essere assimilati alla realizzazione di beni rientranti nella categoria dei beni pubblici, poste le caratteristiche di non rivalità del consumo e di non escludibilità (…) dei benefici in capo ai diversi utenti, fattori che oltre a demandare al settore pubblico la produzione dei beni in questione inducono una copertura dei costi attraverso meccanismi diversi dai prezzi e riferibili principalmente ai prelievi di tipo obbligatorio» (pag. 3).Nel prosieguo della motivazione della delibera si legge, infatti, che: «se gli investimenti in banchine, piazzali e più in generale in strutture produttive gestite dalle imprese concessionarie, hanno un ritorno, seppure lento e nel lungo periodo, rappresentate tanto dal pagamento dei canoni demaniali, il costo dei "progetti comuni" deve trovare un adeguato supporto finanziario in una fonte alternativa», quale è la soprattassa (pag. 5).Il riferimento, invece, all’esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori mirati alla scelta tra le due modalità di finanziamento attiene esclusivamente, come si desume sempre dalla lettura della delibera impugnata, alle misure da applicare ai «passeggeri» e alla «nautica da diporto».

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

 
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domenica 20 ottobre 2013 21:22

Approvata la legge di stabilità 2014

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Il Consiglio ha approvato due disegni di legge. Il primo contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014). Il secondo riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. Nel dettaglio, la Legge di Stabilità prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel 2014, così suddivisi: - 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l’Irpef) e per 1,2 miliardi alle imprese; - 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi; - 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale. Sono cinque le macro aree interessate ovvero: 1) INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE E SOCIETÀ Riduzione dell’Irpef per i lavoratori; Disposizioni in favore degli esodati; Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni; Nuove misure contro la povertà; 5 x 1000; Fondo per le politiche sociali; Fondo per la non autosufficienza; Finanziamento del Fondo per le Università; Potenziamento della Protezione Civile e Piano per la difesa del suolo; 2) INTERVENTI PER LE IMPRESE Riduzione del costo del lavoro per le imprese; Detrazione dell’Irap per i nuovi assunti; Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica); Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni; Incremento del Fondo di garanzia per le PMI; Incremento del Fondo di sviluppo e coesione; Stop all’aumento IVA per le imprese sociali; Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo; Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile; 3) INVESTIMENTI Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni; Completamento del sistema MOSE di Venezia; Fondi ANAS per le Infrastrutture e Salerno-Reggio Calabria; Manutenzione straordinaria delle Ferrovie e velocizzazione del Corridoio Adriatico; Ricostruzione dell’Aquila; Trasporto pubblico locale; Ecobonus e ristrutturazioni edilizie; 4) LA NUOVA SERVICE TAX Con la Legge di Stabilità 2013 arriva il riordino del sistema di tassazione locale che pone l’Italia in linea con gli standard europei. Per l’abitazione principale, al posto di IMU e TARES si istituisce una tassa sui servizi municipali il cui gettito andrà interamente ai Comuni. La nuova Service Tax avrà due gambe: · La tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti. È calcolata in base ai metri quadrati o sull’effettiva quantità di rifiuti conferita nel caso dei comuni in grado di misurarla. La versa chi occupa l’immobile. · La tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni. È calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari e per una piccola quota, tra il 10 e il 30%, anche da chi la occupa. La Service Tax è piena autonomia: una tassa locale pagata ai Comuni per pagare i servizi dei Comuni. 5) IL COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 La Legge di Stabilità stanzia significative risorse per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale, impegnando il governo a fare la propria parte per i prossimi anni in modo strutturato con il concorso di Ue e regioni. In particolare, si stanziano: - 24 miliardi di euro di quota di compartecipazione nazionale (che si aggiungono ai quasi 30 miliardi di fondi strutturali UE); - ulteriori 55 miliardi per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex Fondo Fas), di cui l’80% in favore del Mezzogiorno. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 
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Il Consiglio ha approvato due disegni di legge. Il primo contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014). Il secondo riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il trie ... Continua a leggere

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domenica 20 ottobre 2013 21:22

Alla costruzione di reti in fibra ottica si applica l'aliquota IVA agevolata del 10%

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione n. 69/E dell'Agenzia delle Entrate

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La questione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate concerne l’applicabilità o meno dell’aliquota IVA ridotta, a norma del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai corrispettivi di appalto afferenti i lavori qualificabili come opere di urbanizzazione primaria in base al citato articolo 2, comma 5, del d.l. n. 112 del 2008 (ad esempio, gli scavi per la collocazione dei cavi in fibra ottica), fermo restando il regime IVA ordinario per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che, pur inerenti la realizzazione di reti di telecomunicazione, non risultino qualificabili come opere di urbanizzazione primaria in base alle disposizioni vigenti in materia di edilizia pubblica. Con Risoluzione 16 ottobre 2013, n. 69 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito sul punto che l’articolo 2, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che "Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Il n. 127-quinquies, della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, tra l’altro, alle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (...)". La medesima aliquota è inoltre applicabile, ai sensi del successivo n. 127-septies, anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies. Com’è noto, le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge n. 847 del 1964 sono le seguenti: - opere di urbanizzazione primaria: a. strade residenziali; b. spazi di sosta o di parcheggio; c. fognature; d. rete idrica; e. rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; f. pubblica illuminazione; g. spazi di verde attrezzato; - opere di urbanizzazione secondaria: a. asili nido e scuole materne; b. scuole dell’obbligo, nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo; c. mercati di quartiere; d. delegazioni comunali; e. chiese ed altri edifici religiosi; f. impianti sportivi di quartiere; g. centri sociali (...); h. aree verdi di quartiere. Le medesime opere vengono considerate dal Testo Unico in materia edilizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito TU dell’edilizia), che, tra l’altro, nella rubrica dell’articolo 16, cita proprio l’articolo 4 della legge n. 847 del 1964. La scrivente, per avere piena cognizione della locuzione "ad ogni effetto", riferita alla assimilazione delle opere in esame a quelle di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del TU dell’edilizia, ha richiesto elementi istruttori alle Amministrazioni competenti. In particolare, al fine di chiarire se tale espressione abbia portata generale e possa pertanto produrre effetti anche ai fini tributari, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia urbanistica ed edilizia, se per la individuazione delle opere di urbanizzazione debba farsi riferimento al TU dell’edilizia ed, inoltre, in quale rapporto si pone tale normativa rispetto a quella speciale che dispone l’assimilazione di altre opere a quelle ivi indicate. In esito a tale istruttoria il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha osservato che "l’articolo 16 del d.P.R. 380 del 2001 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", contiene l’elencazione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, sostanzialmente riproduttiva degli interventi di cui alla legge n. 847 del 1964. Il predetto articolo 16 prevede, poi, che tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione...", mentre "l’articolo 86 comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" dispone, altresì, che "Le infrastrutture di reti pubbliche dicomunicazioni, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia"; infine "l’articolo 2, comma 5 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che "Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380". Lo stesso Ministero ha, quindi, richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2005, n. 336, laddove la Corte, in relazione all’articolo 86, comma 3, del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", ha affermato che "La scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato, al pari dell’analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato il citato articolo 16, commi 7 e 7-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavedi multi servizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio...". Da quanto riportato risulta, quindi, che attualmente l’elenco delle opere di urbanizzazione è recato dal TU dell’edilizia cui al D.P.R. n. 380 del 2001, e che il legislatore nell’ampliare la categoria delle opere di urbanizzazione ha operato una scelta legislativa di carattere generale, e non di dettaglio, al pari di quella operata nel classificare come opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, ecc. , menzionate dalla precedente normativa. Per tale motivo, si deve ritenere che allorquando il legislatore richiami tale testo per introdurre nell’ordinamento giuridico altre opere da assimilare "ad ogni effetto" a quelle di urbanizzazione ivi già elencate, tale rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante il fatto che nel D.P.R. n. 633 (n. 127-quinquies) il riferimento testuale sia alla legge n. 847 del 1964. Si ritiene, infatti, che l’utilizzo della locuzione "ad ogni effetto" esprima esplicitamente la volontà del legislatore di ampliare il novero delle opere di urbanizzazione anche ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata. Tali considerazioni, valide anche in riferimento ai cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, portano a ritenere superata la risoluzione 20 marzo 2006, n. 41/E.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione n. 69/E dell'Agenzia delle Entrate

 
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La questione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate concerne l’applicabilità o meno dell’aliquota IVA ridotta, a norma del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai corrispettivi di appalto afferenti i lavori qualificabili come opere d ... Continua a leggere

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domenica 13 ottobre 2013 23:01

Programma 6.000 Campanili: 100 milioni di Euro per finanziare i piccoli Comuni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti

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Con il decreto del fare, 100 milioni di euro destinati alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili", relativamente al quale possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti nonché le unioni composte esclusivamente da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusioni tra comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L’importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore a € 500.000 e superiore a € 1.000.000. Nel caso di importo superiore il Soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica a proprie spese della restante parte. Quanto alle tipologie di intervento si individuano le seguenti:A)Interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edificipubblici ivi compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche- Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (a titolo esemplificativo: sicurezza sismica, sicurezza antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi dilavoro, eliminazione di barriere architettoniche, ecc.)- Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici- Nuova costruzione di edifici pubbliciB) Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI- interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi a sottostanti sottoservizi (fognature, acquedotti, pubblica illuminazione, cablaggio, ecc.).C) Salvaguardia e messa in sicurezza del territorioTali interventi possono riguardare, a titolo esemplificativo: regimazione idraulica, consolidamento di frane, prevenzione incendi boschivi, bonifiche ambientali ecc..Per ulteriori informazioni cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti

 
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Con il decreto del fare, 100 milioni di euro destinati alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili", relativamente al quale possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una pop ... Continua a leggere

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domenica 13 ottobre 2013 23:01

Dissesto degli Enti Locali: la Corte dei Conti risolve i dubbi interpretativi sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della delibera della Corte dei Conti Sez. delle Autonomie n. 22/2013

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La Corte dei Conti interviene a risolvere i numerosi dubbi interpretativi concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL (D.Lgs n. 267/2000). In particolare la Corte ha statuito che: 1) la constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 243-bis, comma 5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase istruttoria intestata alla commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art. 155 TUEL che ne dà comunicazione alla Sezione regionale di controllo cui compete il formale accertamento del fatto e l’adozione della conseguente pronuncia. La pronuncia della Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la fase disciplinata dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull’apprezzamento della tardività della presentazione espresso dalla commissione istruttoria, nel qual caso la Sezione con ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-quater, comma 1 TUEL; 2) la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, produce "ipso iure" gli effetti di cui all’art 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano - qualora non penda la procedura ex art.6. comma 2, d.lgs. 149/2011 "temporaneamente" sospesa - effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011; 3) in via di principio, la deliberazione di approvazione o di diniego dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, può essere assunta in camera di consiglio laddove lo stato degli atti rassegnati alla valutazione del Collegio non renda necessaria ulteriore attività cognitiva o accertativa in contraddittorio con l’ente che ha deliberato il piano, riservando la forma della pubblica adunanza ai casi in cui si presenti tale necessità in funzione di garanzia e tutela del principio del contraddittorio; 4) la Sezione regionale di controllo, se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri; 5) il dispositivo della decisione sul piano di riequilibrio deve essere immediatamente comunicato alle amministrazioni interessate da parte delle Sezioni regionali di controllo. Al fine di garantire l’effettività della tutela dell’ente prevista dall’art. 243-quater, comma 5 (impugnazione della delibera entro trenta giorni) qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 243-quater, comma 7 e più precisamente la mancata approvazione del piano o la mancata presentazione del piano, agli adempimenti che avviano l’applicazione dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011, la Sezione regionale di controllo provvede non prima del decorso del termine per impugnare e, in caso di intervenuta impugnazione, non prima della decisione sul ricorso. Il termine per impugnare decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione che decide sul piano; 6) si afferma la necessarietà della preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all’approvazione del piano di riequilibrio. Tali adempimenti non costituiscono condizioni legali di ammissibilità del piano, né formano oggetto di valutazione preliminare al merito in sede di deliberazione sul piano,ma rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art. 155 del TUEL. L’eventuale constatazione da parte della commissione della mancata approvazione dei documenti, od anche di uno dei documenti, prima della presentazione del piano - come prospettato dalla Sezione campana per alcuni casi al suo esame - costituisce oggettivo elemento di perplessità che si riflette sul valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento, che sarà esposto nella relazione finale e che sarà valutato dalla Sezione regionale di controllo ai fini delle sue determinazioni.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della delibera della Corte dei Conti Sez. delle Autonomie n. 22/2013

 
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La Corte dei Conti interviene a risolvere i numerosi dubbi interpretativi concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL (D.Lgs n. 267/2000). In particolare la Corte ha statuito che: 1) la constatazione della man ... Continua a leggere

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domenica 13 ottobre 2013 23:01

La Corte dei Conti accerta irregolarità delle gestioni e dei conti della Unicredit Banca S.p.A. in qualità di Tesoriere comunale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Nessuna condanna, solo l'accertamento delle irregolarità, ma nessun discarico dell'agente contabile, questo l'esito del giudizio in esame nel quale si controverte innanzi alla Corte dei Conti dei conti giudiziali resi dall’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A., Tesoriere del Comune di Borgo Valsugana, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, ritenuti appunto non regolari con la conseguente impossibilità l’agente contabile di essere discaricato. Le peculiarità della fattispecie risiede nella circostanza che la Unicredit Banca S.p.A, dopo l'addebito, rifondeva l'ammanco al Comune di guisa che il Collegio, ai fini della decisione richiama nella sentenza in esame la giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale Regionale Piemonte (sentenza n. 10 del 17 gennaio 2008) con la quale interrogandosi sulla possibilità, in esito ad un giudizio di conto, di una dichiarazione di "irregolarità" della gestione contabile senza contestuale condanna a carico dell’agente interessato, "laddove le irregolarità contabili, anche gravi, non abbiano comunque comportato un "ammanco" o l’ammanco sia di importo trascurabile o, ancora, la natura delle irregolarità stesse non consenta di accertare l’esistenza o meno di un debito del contabile", ed analizzando il disposto degli artt. 29 del Regolamento di Procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e 48 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto con 12 luglio 1934, n. 1214, ha rilevato che dalla originaria formulazione delle due norme, nel loro combinato disposto, sembrerebbe che il giudice contabile si trovi di fronte alla alternativa di approvare il conto, discaricando il contabile, o di dichiararlo irregolare, condannando il contabile medesimo. Tuttavia, argomentando dal disposto dell’art. 47 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 – che prevede il discarico del contabile allorché non vengano ravvisate irregolarità a suo carico - e dell’art. 30 del R. D. 13 agosto 1933, n. 1038 – che prevede l’adozione di provvedimenti interlocutori o definitivi nei confronti del contabile stesso - dal quadro normativo attualmente vigente e dalla nozione di regolarità alla luce dei principi contabili, quel giudice ha condivisibilmente ritenuto che il riscontro della irregolarità della gestione non ne precluda l’autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile stesso. Anche nel caso che qui occupa, l’anomalia riscontrata nelle gestioni contabili, pur se improduttiva di danno attuale poiché il tesoriere ha provveduto a risarcirlo prima della sottoposizione all’esame collegiale, corrispondendo all’amministrazione le competenze ad essa spettanti, osta all’approvazione dei conti ed al discarico del contabile; d’altro canto e per gli stessi motivi, è preclusa una pronuncia di condanna del Tesoriere. Tuttavia, aderendo all’orientamento giurisprudenziale indicato, e non potendo procedere al discarico dell’agente contabile pur in mancanza di elementi per una sua condanna, questa Sezione Giurisdizionale ritiene di pronunciarsi sulla questione in esame dichiarando unicamente la irregolarità delle gestioni e dei conti.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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domenica 13 ottobre 2013 23:01

MEF: Avviata Invimit per valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare pubblico

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Mef del 11.10.2013

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La Banca d’Italia, sentita la Consob, ha autorizzato la società Invimit (Investimenti Immobiliari Italiani), la sgr immobiliare di cui il Ministero dell’economia e delle finanze è unico azionista, alla gestione collettiva del risparmio. Invimit, in anticipo rispetto alle previsioni, è dunque pienamente operativa e lunedì 14 ottobre aprirà gli uffici. La società, che ha l’obiettivo di valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare pubblico, parte con un capitale sociale di 8 milioni di euro. La sua attività sarà organizzata su un doppio canale: creazione di fondi a gestione diretta di asset pubblici, di enti territoriali e previdenziali, per una proficua amministrazione e messa a reddito degli immobili; istituzione di un ‘fondo di fondi’ a supporto di programmi di valorizzazione promossi dall’Agenzia del Demanio, da enti territoriali e anche da privati, interessati a partecipare alla riqualificazione del patrimonio pubblico. I primi risultati sono attesi per il 2014 e gli obiettivi saranno contenuti nella legge di stabilità.

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domenica 13 ottobre 2013 23:01

Bonus per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: on line la mini guida dell'Agenzia delle Entrate

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della mini guida Agenzia delle Entrate

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini guida per usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.Quando si può avere, Per quali acquisti Come si ottiene il bonus, l'importo detraibile, i pagamenti ed i documenti da conservare questi gli argomenti trattati nella mini guida visualizzabile cliccando su "Accedi al Provvedimento".

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martedì 8 ottobre 2013 16:43

Equitalia, le cartelle si pagano anche nelle ricevitorie di Lottomatica e Sisal

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti al comunicato di Equitalia

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I cittadini possono pagare i bollettini allegati alle cartelle, oltreché negli sportelli di Equitalia anche nei punti Lottomatica e SisalPay, usufruendo in tal modo di un’ampia fascia oraria e di tutti i giorni, compresi sabato e domenica. In particolare Equitalia rende nota con un apposito comunicato stampa che si possono pagare le cartelle notificate a partire dalla fine di giugno di quest’anno in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento può essere effettuato sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza in quanto l’importo viene aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive previste dalla legge.

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti al comunicato di Equitalia

 
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I cittadini possono pagare i bollettini allegati alle cartelle, oltreché negli sportelli di Equitalia anche nei punti Lottomatica e SisalPay, usufruendo in tal modo di un’ampia fascia oraria e di tutti i giorni, compresi sabato e domenica. In particolare Equitalia rende nota con un apposito comunic ... Continua a leggere

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martedì 8 ottobre 2013 16:43

Richiesta di accesso alle cartelle esattoriali: Equitalia non può negare l'accesso se la richiesta riguarda atti di un procedimento tributario concluso

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

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Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato, in ordine alla richiesta di accesso proposta da un contribuente ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, ha ritenuto fondata l'istanza spiegata nei confronti del concessionario della riscossione (nella specie, a fronte del timore dell'esposizione ad una azione di pignoramento presso terzi), finalizzata ad accedere alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni, assumendo di non avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche. L’avvenuto deposito degli estratti di ruolo non sarebbe sufficiente a considerare assolti gli obblighi di accesso richiedendosi la integrale produzione di ciascuna cartella esattoriale con relative notifiche per consentire all’interessato odierno appellante di avere certezza in ordine al complessivo ammontare ed alle relative causali delle pretese fiscali o tributarie a suo nome. Non costituisce giusta ragione del diniego il fatto che si tratti di procedimenti tributari, al fine di escludere il diritto all’accesso, né che la richiesta del contribuente riguardi ben 55 cartelle di pagamento. Sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d' accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso. D’altra parte, l’interesse del contribuente alla ostensione degli atti che sono posti a presupposto o propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, ponendo precisi obblighi in capo al concessionario alla riscossione. Ai sensi dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". L'art. 26 comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel disporre che il concessionario di esattoria deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, introduce due obblighi per la Società concessionaria: la conservazione per cinque anni; l'obbligo di esibizione a richiesta del contribuente; conseguentemente, dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto della iscrizione di ipoteca immobiliare, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990, alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune; la cartella esattoriale deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. La norma introduce due obblighi per la Società concessionaria: la conservazione per cinque anni; l'obbligo di esibizione – quale forma di accesso speciale - a richiesta del contribuente. Dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive la richiesta di accesso alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune essa deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso, avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. Ritenere (come vorrebbe la società resistente) diversamente implicherebbe, sostanzialmente, introdurre una limitazione all'esercizio della difesa in giudizio del contribuente, o, in ogni caso, rendere estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie delle cartelle. La detta limitazione colliderebbe con i principi costituzionale che garantiscono la tutela giurisdizionale, e con il principio, di rango costituzionale, di razionalità. Ciò è sufficiente a sostenere l'azione dell’appellante, il quale, temendo di trovarsi esposto ad una azione di pignoramento da parte del concessionario per la riscossione, ha chiesto di poter accedere alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni proprio in quanto assume di non avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche, aspetto questo che evidenzia in punto di interesse, quale sia la posizione di diritto che il ricorrente possiede in ordine all'accesso medesimo.

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

 
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Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato, in ordine alla richiesta di accesso proposta da un contribuente ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, ha ritenuto fondata l'istanza spiegata nei confronti del concessionario della riscossione (nella specie, a fronte del timore dell'esposizione ... Continua a leggere

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martedì 8 ottobre 2013 16:43

Non è vietato ad un ente locale il ricorso alla contrazione di mutui o di altre forme di finanziamento per la realizzazione di opere e lavori pubblici

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato

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L'attestazione di copertura finanziaria può fare anche riferimento al ricorso all’indebitamento, ma previa inclusione della relativa previsione o di apposita variazione nel bilancio dell’esercizio, e' questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che con la sentenza in esame ha precisato, infatti, che non è vietato ad un ente locale il ricorso per la realizzazione di opere e lavori pubblici alla contrazione di mutui o di altre forme di finanziamento, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, così che è legittima la deliberazione, con la quale venga approvato il progetto esecutivo di un’opera pubblica che comporti la necessità della copertura finanziaria, purché sia effettivamente indicata l’esistenza della copertura con la relativa attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario, attestazione che può fare anche riferimento al ricorso all’indebitamento ma previa inclusione della relativa previsione o di apposita variazione nel bilancio dell’esercizio (C.d.S., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 216); del resto è stato precisato che la prescrizione (contenuta nell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142) secondo la quale è nulla la deliberazione comunale di spesa priva di attestazioni della copertura finanziaria, deve essere interpretata nel senso che la nullità consegue alla sola carenza della previa attestazione della copertura e non è esclusa dal fatto che, in concreto, tale copertura sussista, ancorché non previamente attestata; peraltro, qualora sia stata effettivamente ed espressamente manifestata l’intenzione di contrarre un mutuo, deve ritenersi che l’obbligo della relativa copertura finanziaria sia stato effettivamente adempiuto (C.d.S., sez. sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561).

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L'attestazione di copertura finanziaria può fare anche riferimento al ricorso all’indebitamento, ma previa inclusione della relativa previsione o di apposita variazione nel bilancio dell’esercizio, e' questo il principio sancito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che con la sentenza in esa ... Continua a leggere

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