News 25 Novembre 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Imposta di Registro: solidarietà passiva delle "parti in causa" per la registrazione degli atti giudiziari in caso di litisconsorzio facoltativo

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L'Agenzia delle Entrate con apposito parere risponde all'istanza di interpello afferente la corretta applicazione del principio di solidarietà passiva dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti giudiziari rilevando come in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il rapporto di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57 del TUR debba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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L'Agenzia delle Entrate con apposito parere risponde all'istanza di interpello afferente la corretta applicazione del principio di solidarietà passiva dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti giudiziari rilevando come in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, deve ri ... Continua a leggere

 

Contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni: i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, come contributi o corrispettivi, chiariti dall'Agenzia delle Entrate

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Con la circolare n. 34/E del 21.11.2013 l'Agenzia delle Entrate precisa i criteri, condivisi con la Ragioneria Generale dello Stato, la cui applicazione consente di individuare correttamente la natura delle somme erogate, sia ai fini delle norme sulla contabilità pubblica sia ai fini dell’assoggettamento ad IVA. In particolare la corretta qualificazione giuridica di ogni rapporto tra la pubblica amministrazione ed altri soggetti - pubblici o privati - in occasione di erogazioni di danaro è necessaria al fine di inquadrare correttamente le operazioni connesse, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista del trattamento tributario. Una prestazione di denaro qualificata come corrispettivo richiama infatti un insieme di regole, sia per il comportamento dell’amministrazione sia per il trattamento fiscale, che è del tutto differente dall’insieme di regole che disciplina erogazioni qualificabili come contributi: in particolare, dal punto di vista del trattamento tributario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro, saranno escluse dall’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni rilevanti ai fini dell’imposta in esame vi saranno assoggettate. La normativa comunitaria (in particolare, gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112), alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia, definisce in modo ampio l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’imposta in esame. In particolare, si configura un’operazione imponibile in presenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04 e sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93). In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa più volte, in diversi documenti di prassi, con i quali ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Ad esempio, si è ritenuto sussistente un rapporto sinallagmatico ogni qualvolta la proprietà dei risultati della ricerca ovvero la proprietà dell’opera finanziata sia trasferita in tutto o in parte all’ente finanziatore; rilevano, inoltre, in tal senso la previsione nella convenzione della clausola risolutiva, essendo la risoluzione applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall’altra (vincolo sinallagmatico), e l’obbligo di risarcimento del danno derivante da inadempimento, che evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore, senza, peraltro, che l’aspetto meramente formale prevalga sul sostanziale assetto voluto dalle parti . Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione . Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati. La problematica relativa alla qualificazione dei contributi erogati a vario titolo da amministrazioni pubbliche, sia nei confronti di enti pubblici sia nei confronti di enti privati, continua, tuttavia, ad essere riproposta all’esame, sotto forma di istanze di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento tributario agli effetti dell’IVA. Di qui l'utilità di fornire un quadro di riferimento per il corretto inquadramento in una delle due fattispecie, che le numerose istanze pervenute all'Agenzia delle Entrate dimostrano essere non sempre agevole. Per accedere alla lettura della circolare n. 34/E del 21.11.2013 cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 
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Antireciclaggio: il MEF non introdurrà ulteriori obblighi per gli operatori

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha in progetto di modificare la normativa sull’antiriciclaggio introducendo ulteriori obblighi di comunicazione al Cerved e di verifica rafforzata della clientela. Con apposito comunicato viene, infatti, precisato che la Direzione V del Tesoro, istituzionalmente competente alla predisposizione e all’aggiornamento dei provvedimenti di rango primario e secondario in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, smentisce categoricamente la veridicità delle notizie riportate nei giorni scorsi sulla stampa specializzata circa l’intenzione del Mef di prevedere nuove disposizioni che graverebbero gli operatori di maggiori adempimenti e sforzi di controllo.

 
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PROVVEDIMENTI REGIONALI

Danno erariale: la Corte dei Conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività privata

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Nella sentenza in esame la Corte dei Conti ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da un privato cittadino citato innanzi alla Corte dei Conti per risarcire al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) il danno derivante dall'indebita percezione di contributi comunitari. La Corte ha richiamato a tal fine la sentenza 1° marzo 2006, n.4511, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno chiarito come la Corte dei conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività (pure privata). Più in particolare, ha osservato la Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice contabile, "… il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e l’incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile". Analoghi concetti sono stati espressi dalle medesime SS.UU. nelle successive pronunzie, 20 ottobre 2006, n.22513 (sempre in fattispecie di erogazione di contributi pubblici a privati), 20 novembre 2007, n.24002, 18 luglio 2008, n.19815 e, da ultimo, ord. n.10062 del 9 maggio 2011, mentre la giurisprudenza contabile è ormai pacifica sul punto (cfr. per tutte Corte dei conti, Sez. I Appello, 25 gennaio 2011, n.20 e 13 giugno 2011, n.256).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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Nella sentenza in esame la Corte dei Conti ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da un privato cittadino citato innanzi alla Corte dei Conti per risarcire al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) il danno derivante dall'indebita percezione di contributi co ... Continua a leggere

 
 
 
 
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