Gazzetta Informa News 18 Marzo 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Equitalia: on line una guida per sospendere la riscossione

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E' stata pubblicata da Equitalia una guida che chiarisce al cittadino le modalità per richiedere la sospensione della riscossione degli importi contenuti in una cartella o in ogni altro documento notificato da Equitalia. La sospensione, che può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell’ente pubblico creditore, deve essere presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella o il primo atto di riscossione. Per visualizzare la guida cliccare sul titolo sopra linkato. (Equitalia, Guida alla sospensione dei pagamenti marzo 2013)

 
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IMU, chiarimenti sui rapporti con le imposte sui redditi

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Con la circolare attenzionata l'Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento delle finanze, fornisce alcuni chiarimenti sugli effetti sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’IMU sperimentale per gli anni 2012- 2014. In particolare si affrontano e si approfondiscono i seguenti argomenti: gli effetti sulla base imponibile, l'indeducibilità dell’IMU, l'effetto sostitutivo su singoli redditi e l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 11.3.2013)

 
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Benefici Fiscali a favore dei disabili: on line la guida dell'Agenzia delle Entrate

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È on line la Guida alle agevolazioni Fiscali per i disabili nella quale sono chiarite le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni: A) FIGLI A CARICO: Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef: 1. se ha un’età inferiore a tre anni 1.120 euro (1.620 euro dal 1° gennaio 2013); 2. per gli altri figli 1.020 euro (1.350 euro dal 1° gennaio 2013) Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro. B) VEICOLI: 1. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; 2. Iva agevolata al 4% sull’acquisto; 3. esenzione dal bollo auto; 4. esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. C) ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI: 1. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici; 2. Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici; 3. detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti; 4. detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi. D) ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 1. detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. E) SPESE SANITARIE: 1. deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica; F) ASSISTENZA PERSONALE: 1. deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; 2. detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. (Agenzia delle Entrate, Guida alle agevolazioni Fiscali per i disabili, marzo 2013)

 
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È on line la Guida alle agevolazioni Fiscali per i disabili nella quale sono chiarite le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni: A) FIGLI A CARICO: Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef: 1. se ha un’età inf ... Continua a leggere

 
PROVVEDIMENTI REGIONALI

Il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione

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Secondo la costante giurisprudenza del giudice amministrativo il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi. Ciò risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare (Cons. Stato sez. VI 6 aprile 2010, n. 1918). (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza 15.3.2013, n. 701)

 
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