
Gazzetta Informa News 12 Marzo 2013 - Area Contabile
Revisori degli Enti Locali: si procede con una nuova estrazione per sostituire i componenti dello stesso organo cessati anticipatamente dall’incarico

La Funzione Pubblica ha diramato alcuni chiarimenti sulle nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali precisando in primis che i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente. La graduatoria, quindi, che si viene a determinare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente con la conseguenza che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione. Inoltre, le nuove modalità di scelta si applicano anche nel caso debba procedersi alla sostituzione di un singolo componente del collegio nominato con le previgenti disposizioni, mediante estrazione del nominativo riferito al componente da sostituire. In tali casi, ai fini dell’individuazione del Presidente del collegio, occorre distinguere se il componente dimissionario o cessante dalla carica rivestiva o meno le funzioni di presidente. Qualora il componente dimissionario o cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal presidente come precedentemente individuato. Nel caso in cui il componente dimissionario o cessante dalla carica sia il Presidente, ai fini dell’individuazione del nuovo presidente del collegio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno n. 23 del 2012, con riferimento agli incarichi svolti dai tre componenti dell’organo ricostituito. A tal fine va fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco (articolo 3 del predetto decreto) e restando, quindi, esclusa la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento. (Funzione Pubblica, comunicato del 8.3.2013)
La Funzione Pubblica ha diramato alcuni chiarimenti sulle nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali precisando in primis che i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da part ... Continua a leggere
Cartelle di pagamento: modificata dall'Agenzia delle Entrate la relata di notifica per adeguarla alla statuizione della Corte Costituzionale

L'agenzia delle Entrate con il provvedimento attenzionato ha provveduto ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che - in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle personelegittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati. Tale modifica e' stata disposta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 19.11.2012, n. 258 che ha uniformato a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60 d.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26 d.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. (Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore del 6.3.2013)
L'agenzia delle Entrate con il provvedimento attenzionato ha provveduto ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che - in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone ... Continua a leggere
Aumenta il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Dal 1°maggio 2013 la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo e' fissata al 5,2233% per cento in ragione annuale. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 17 luglio 2012, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale. la Banca d’Italia con nota dell’8 Febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2012. (Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore del 4.3.2013)
Dal 1°maggio 2013 la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo e' fissata al 5,2233% per cento in ragione annuale. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta gio ... Continua a leggere
IVA al 10% sulla revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento

Aliquota IVA al 10% per la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi. L’agevolazione non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto. Questa la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello formulato da una società che eroga servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento e, in particolare, di caldaie a gas. Per il rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per cento il termine e' due anni decorrenti dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria e tale richiesta potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 15/E del 4.3.2013)
Aliquota IVA al 10% per la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi. L’agevolazione non è applicabile ai contratti aventi ad o ... Continua a leggere
L'ISTAT e' a rischio Commissariamento

L’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, è sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 di quella legge sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto, relativamente agli esercizi 2010 e 2011 rilevando che: 1) la gestione finanziaria di competenza 2010 presenta un disavanzo di 23,848 milioni di euro, mentre la gestione finanziaria 2011 chiude con un disavanzo di 11,408 milioni di euro. In ragione di tali disavanzi l’Istituto dovrà attenersi alle indicazioni formulate dal MEF che, richiamando l’attenzione sul disposto dell’art. 15, comma 1- bis del D.L. 98/2011 convertito in legge n.111/2011 - che prevede che nel caso in cui il bilancio di un Ente "presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario", - rappresenta "... la necessità che l’Ente consegua il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato" e segnala "l’esigenza che l’Ente venga invitato ad assumere ogni utile iniziativa tesa a ricondurre la gestione, in particolare quella corrente, su un piano di equilibrio economico-finanziario duraturo". Ancorché tale situazione debba essere letta anche alla luce della Circ. della Ragioneria Generale dello Stato n. 33/2011 nella parte in cui chiarisce che "la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi non è sintomodi per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l’automatica applicazione della norma in esame, qualora l’ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile". A tali raccomandazioni non può che unirsi la Corte sollecitando l’Istituto a porre in essere tutti gli interventi utili a ricondurre in equilibrio la gestione; 2) le componenti del conto economico evidenziano un risultato economico negativo di 8,046 milioni di euro nel 2010 ed un risultato positivo di 4,888 milioni di euro nel 2011, che derivano essenzialmente dai maggiori trasferimenti statali e dal saldo positivo della gestione straordinaria; 3) la situazione patrimoniale chiude al 31 dicembre 2010 con un netto patrimoniale negativo pari a 49,731 milioni di euro che rappresenta un peggioramento di 8,046 milioni di euro rispetto alla situazione rilevata all'inizio dell'esercizio; alla fine del 2011 il saldo era parimenti negativo (44,842 milioni di euro); 4) le risultanze complessive della gestione patrimoniale, anche nei due esercizi in esame, sono illustrate seguendo un'impostazione parzialmente diversa da quella prevista, in linea con esigenze di consolidamento e trasparenza dei conti a livello nazionale, dall’allegato n.13 (stato patrimoniale) al D.P.R. n. 97/2003; 5) le articolazioni periferiche dell’Istituto e la diffusione del sistema nel territorio nazionale, la rilevazione sulla sbilanciata distribuzione territoriale dei Comuni dotati di un Ufficio di statistica, segnalano la sostanziale mancata osservanza della previsione del d.lgs. n. 322/1989 il quale, all’art. 3, dispone che "entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli enti locali, (...) istituiscono l’ufficio di statistica anche in forma associata e consortile"; 6) le difficoltà registrate sulle procedure per la ricognizione delle amministrazioni pubbliche (compito assegnato all’ISTAT ex art. 1, comma 2, della legge 196/2009 e succ. mod.) è causa di un diffuso contenzioso. La disposizione normativa andrebbe rivisitata, con l’indicazione di parametri più certi per l’inclusione o meno nell’elenco, e per l’impostazione di un sistema che assicuri, già nella fase istruttoria, un contraddittorio che garantisca, assieme all’oggettività della rilevazione, le ragioni pubbliche collegate all’identità dei soggetti che debbono essere rappresentati nel conto economico consolidato della P.A.; 7) Per la completa attuazione delle funzioni assorbite dal soppresso ISAE, l’Istituto dovrà curare anche le analisi sulle politiche di spesa al fine di fornire al legislatore nazionale e regionale strumenti di lettura (in termini di produttività, moltiplicatori economici e incremento dell’occupazione) sull’esito di tali politiche;8) il nuovo modello organizzativo, nato in esito al riordino avviato con l’emanazione del DPR n. 166 del 7 settembre 2010, pur se corrispondente al dettato legislativo, presenta una eccessiva frammentazione dei singoli segmenti di attività rappresentanti i centri di responsabilità; 9) l’Istituto dovrà accelerare i tempi per la riconfermata scelta di concentrare in unica sede i vari servizi attualmente allocati in edifici diversi. Tale riconosciuta necessità si rende ancora più urgente in considerazione del fatto che, per tale specifica finalità, l’Istituto risulta proprietario, fin dal 2007 di un terreno, acquisito con la spesa di circa 14 milioni di euro, inutilizzato e che produce ulteriori oneri; ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante. (Corte dei Conti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria ISTAT per gli esercizi 2010 e 2011 del 12.2.2013)
L’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, è sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 di quella legge sul risultato del controllo eseguito sulla gestion ... Continua a leggere
E' improcedibile il ricorso contro l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate qualora quest'ultima adotti successive nuove intimazioni di pagamento, sia pur in spregio alle ordinanze cautelari, se l’originario ricorrente non le ha, nelle competenti sedi, tempestivamente impugnate

La vicenda posta all'attenzione del Consiglio di Stato attiene alla richiesta di annullamento della sentenza del TAR con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso diretto all’annullamento dell’intimazione con la quale l’Ufficio del registro di Roma aveva richiesto il pagamento della somma di£ 35.504.420 a titolo di indennizzo per l’occupazione abusiva di un alloggio demaniale, sito all’interno del complesso archeologico delle Terme di Caracalla in Roma. Nella decisione impugnata il primo giudice ha rilevato che: - nonostante l’ordinanza di sospensione cautelare, erano comunque stati adottati dall’Ufficio registro demanio, Rep. II di Roma due successive nuove richieste di pagamento, per la medesima cifra indicata nell’atto qui impugnato (intimazione n. prot. 1738 dell’8 aprile 1995 e n. prot. 8653 del 23 dicembre 1998); -- detti atti avrebbero assorbito l’impugnato atto di intimazione, in quanto non erano mai stati autonomamente impugnati dall’originario ricorrente, ed in conseguenza avrebbero quindi acquisito un’autonoma capacità pregiudizievole; -- ai sensi dell’art. 100 c.p.c., sarebbe quindi stato del tutto inutile l’annullamento del provvedimento nel senso richiesto dall’originario ricorrente, perché lo stesso non avrebbe potuto trarne alcun beneficio concreto. Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame se pure dubita della sussistenza giurisdizione del Giudice amministrativo in materia (spettando le intimazioni al pagamento di somme di danaro all’A.G.A.),deve comunque procedere ai sensi dell’art. 9 del c.p.a., alla conferma della declaratoria di improcedibilità del primo ricorso. Nel caso in esame, infatti, le successive due nuove intimazioni di pagamento sono state indubbiamente adottate in spregio alle ordinanze cautelari, ma ciò non toglie che l’originario ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente gravarle entrambe, e nelle competenti sedi! Ha dunque ragione il TAR quando ricorda che l’interesse al ricorso è una condizione dell’azione che deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente obbligo del giudice di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 5.3.2013, n. 1348)
La vicenda posta all'attenzione del Consiglio di Stato attiene alla richiesta di annullamento della sentenza del TAR con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso diretto all’annullamento dell’intimazione con la quale l’Ufficio del registro di Roma aveva richiesto il pagamento della somma di ... Continua a leggere