Gazzetta Informa News 3 Luglio 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Certificato al bilancio di previsione 2013: il Ministero integra le voci contabili

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Il Ministero dell'Interno ha apportato alcune integrazioni alle descrizione delle voci contabili, evidenziate in colore azzurro, negli allegati al decreto ministeriale del 14 maggio 2013 relativo al certificato al bilancio di previsione 2013, già divulgato con comunicato del 14 maggio 2013. Peraccedere al testo integrato cliccare sul titolo sopra linkato. (Finanza Locale, comunicato del 19.6.2013)

 
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Il Ministero dell'Interno ha apportato alcune integrazioni alle descrizione delle voci contabili, evidenziate in colore azzurro, negli allegati al decreto ministeriale del 14 maggio 2013 relativo al certificato al bilancio di previsione 2013, già divulgato con comunicato del 14 maggio 2013. Per ... Continua a leggere

 

Patto di stabilità: entro il 2 agosto vanno inviati i prospetti contenenti le informazioni sugli obiettivi programmatici

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 141 del 18.6.2013 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2013 recante "Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'art. 31, comma 19, L. 12 novembre 2011, n. 183". Nell'articolo unico del decreto si statuisce che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015, ai sensi del comma 19 dell'art. 31della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A al decreto. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale ovvero entro il 2 agosto p.v.. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilita' interno. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2013, pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, entro e non oltre il 31.12.2013. (Decreto Mef 14.5.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n, 141 del 18.6.2013)

 
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Sospensione prima rata IMU: entro il 15 ottobre i Comuni devono trasmettere la certificazione per il rimborso per le maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata IMU

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno 6.6.2013 recante "Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU)". In particolare e' stato predisposto ed approvato dal Ministero il modello allegato al decreto che i comuni interessati dovranno utilizzare per la comunicazione degli oneri sostenuti dal 16.6.2013 al 16.9.2013 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'IMU. Entro il 15.10.2013 occorrerà inviare per via telematica la certificazione che dovrà essere munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. (Decreto Ministero dell'Interno del 6.6.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13.6.2013)

 
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Easy, Riuso per la gestione della contabilità pubblica integrata

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L'Agenzia per l'Italia Digitale informa della disponibilità di un nuovo programma nel catalogo del Riuso per attuare la normativa vigente sulla contabilità pubblica: UNI.co. Easy è il Sistema per la gestione integrata della contabilità realizzato dall’Università di Catania in un’ottica di perseguimento dell’interesse pubblico e di razionalizzazione della spesa. Il software di contabilità Easy è stato infatti realizzato in modalità open source con l’obiettivo di coinvolgere altri atenei ed enti pubblici favorendo la riduzione dei costi di manutenzione ed evoluzione del programma e generando di conseguenza economie di scala. Il Sistema per la gestione della contabilità integrata - ovvero finanziaria, economico patrimoniale e analitica – si caratterizza per la semplicità d’uso, per la compatibilità con altri software e per la capacità di rendere fruibili e aggregati tutti i dati in un unico database nel pieno rispetto dei principi di sicurezza. Tutte le amministrazioni che desiderano avere chiarimenti sull’utilizzo dei programmi presenti nel catalogo o supporto nell’inserimento di nuovi prodotti possono rivolgersi al Centro di competenza sul Riuso: inforiuso@digitpa.gov.it - protocollo@pec.agid.gov.it - telefono 06 85264295. (Agenzia per l'Italia Digitale, comunicato del 2.7.2013)

 
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Integrato l'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali

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Con Decreto del 2 luglio 2013 il Ministero dell'Interno ha integrato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° marzo 2013, visualizzabile nell'allegato A cliccando sul titolo sopra linkato. (Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Terr, decreto del 2.7.2013)

 
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Federalismo Fiscale: aggiornati i dati delle spettanze 2012

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Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha proceduto ad aggiornare in data 28.6.2013 le spettanze dell’anno 2012 - Nota metodologica preliminare alla lettura delle spettanze dei comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna. Per accedere agli aggiornamenti cliccare sul titolo sopra linkato. (Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Terr, aggiornamento del 28.6.2013)

 
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Unione di Comuni: il Ministero chiarisce la diversa composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria in ragione dell’esercizio o meno in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri

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Con la circolare n. 57782 il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in ordine alla nomina dell'organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri. Le disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioninella legge 7 dicembre 2012, n. 213, articolo 3, e, in particolare, al comma 1, lettera m-bis, il quale, nel modificare l’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto che nelle unioni di comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, l’organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un collegio di revisori composto da tre membri e che lo stesso svolge le medesime funzioni anche nei comuni che fanno parte dell’unione. Il successivo comma 4-bis del citato articolo 3, dispone, inoltre, che, all’atto della costituzione del collegio dei revisori delle predette unioni di comuni, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell’unione. In relazione alle importanti modifiche introdotte dalla citata disposizione, anche in risposta a quesiti posti, al fine di uniformare le procedure applicative, si forniscono le seguenti indicazioni. 1. Composizione dell’organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni. Si osserva, preliminarmente, che con le modifiche apportate all’articolo 234 del T.U.O.E.L. dalle disposizioni di cui al citato decreto legge n. 174 del 2012, è stata prevista una diversa composizione dell’organo di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni in ragione dell’esercizio o meno in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri. Per cui, nelle unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non obbligatorie, ed in quelle composte da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di comuni montani, obbligatorie, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , che si trovino ad esercitare tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) dello stesso articolo 14, comma 27, l’organo di revisione economico finanziaria, a norma del comma 3-bis del citato articolo 234 del T.U.O.E.L., è costituito da un collegio composto da tre membri il quale svolge la medesima funzione anche presso i comuni che fanno parte dell’unione. Diversamente, nelle unioni di comuni che non esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, l’organo di revisione, a norma del comma 3 del citato articolo 234, continua ad essere costituito da un solo componente. Per quanto concerne le unioni di comuni di cui all’art. 16 del decreto legge n. 138/11, che possono essere costituite da enti con popolazione fino a 1.000 abitanti per svolgere in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici, occorre svolgere alcune considerazioni. Una prima osservazione riguarda la tipicità di dette unioni in quanto costituite per realizzare in associazione tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici; inoltre la consistenza demografica di questo tipo di aggregazioni risulta di modeste dimensioni. Ciò posto, risulterebbe non in linea con lo spirito della legge che persegue il principio di contenimento della spesa prevedere per dette unioni, connotate da specialità e formate da piccoli comuni, già interessati dalla riduzione dell’organo assembleare e dalla soppressione della giunta, che il collegio di revisione sia composto da tre membri, piuttosto che da un organo monocratico, come peraltro previsto dal comma 3 dell’art. 234 del T.U.O.E.L.. 2. Unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.- Accertamento presupposto applicativo nuova composizione organo di revisione Al fine di verificare se ricorra il presupposto di cui al citato comma 3-bis dell’articolo 234 del T.U.O.E.L., e quindi se l’unione svolge tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, occorre distinguere le diverse tipologie di unioni. Nelle unioni costituite da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali, quindi, non sussiste l’obbligo della gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, le funzioni svolte con l’esercizio associato sono definite dallo statuto. Alla specifica previsione statutaria bisogna rifarsi per l’individuazione delle suddette funzioni che, se svolte nella loro totalità, danno luogo alla immediata applicazione della nuova composizione collegiale dell’organo di revisione. Nelle unioni composte da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di comuni montani, per i quali, quindi, sussiste l’obbligo previsto dall’articolo 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dovrà essere assicurata entro il 1° gennaio 2014. Anche in questo caso occorre verificare che lo statuto dell’unione abbia disposto l’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali, circostanza che darà luogo alla immediata applicazione della nuova composizione dell’organo di revisione. L’applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 234, comma 3-bis, del T.U.O.E.L., al verificarsi dei presupposti come sopra individuati, comporta, in caso di unione già esistente, la decadenza del revisore unico, ove ancora in carica. In sede di prima applicazione della citata disposizione, con riferimento alle nuove modalità di scelta dei revisori di cui decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, codeste Prefetture avranno cura di acquisire, ai fini dell’estrazione a sorte dei nominativi, elementi in ordine alla specifica previsione statutaria dell’unione richiedente e all’effettivo esercizio da parte della stessa di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri Resta fermo che a far data dalla decorrenza dell’incarico del nuovo organo di revisione collegiale delle predette unioni, a norma di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n.174 del 2012, i revisori in carica nei medesimi comuni decadono dai rispettivi incarichi. (Finanza Locale, comunicato del 26.6.2013)

 
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Con la circolare n. 57782 il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in ordine alla nomina dell'organo di revisione nelle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri. Le disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni ... Continua a leggere

 
GIURISPRUDENZA

La disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente locale non producono interessi né rivalutazione monetaria, ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'ente risanato

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In base all'insegnamento più volte ribadito dalla giurisprudenza in ordine all'applicazione dell'articolo 85, quarto comma, del d.lgs. 77/1995, i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura diliquidazione straordinaria anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'Ente (cfr. Sez. IV n. 4125/2000; Sez. V n. 5788 /2001; n.2455/2003). È vero, infatti, che nell'indicare quale oggetto della competenza dell'organo straordinario di liquidazione i "fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato" (art 85, quarto comma, d.lgs. 25.2.1995 n. 77) ed i "debiti di bilancio e fuori il bilancio di cui all'articolo 37" verificatisi entro lo stesso termine (art. 87, terzo comma, d. lgs. cit.), la norma ha inteso far entrare nell'ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato. Tuttavia, per quanto ampio, l'ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità. Così, la richiamata disposizione normativa deve essere riferita "ai debiti di bilancio e fuori bilancio anteriori all’anzidetto termine di approvazione del bilancio riequilibrato, a quelli derivanti dalle procedure esecutive estinte e dipendenti da transazioni compiute dal commissario liquidatore, dai quali rimangono esclusi i debiti il cui titolo sia ancora in fase di formazione perché privi della certezza che la legge richiede" (Sez. IV, 25.07. 2000, n. 4125). Il debito nei confronti dell'Istituto appellato, quindi, in quanto diventato certo, liquido ed esigibile dopo la data della dichiarazione di dissesto, pur riferendosi ad atti di gestione antecedenti tale data, doveva essere liquidato nelle forme ordinarie e non rinviato alla Commissione liquidatrice per essere assunto nella massa passiva del dissesto e liquidato con la speciale procedura di cui agli articoli 77 e seguenti del d.lgs. n. 77 del 1995. Per la stessa ragione, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione appellante, non sussisteva alcuna preclusione all'azione esecutiva. Il divieto di azioni esecutive fino all'approvazione del rendiconto della gestione della Commissione liquidatrice infatti, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del d.lgs. 77 del 1995, riguarda "i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione", ai quali come precisato non poteva essere ricondotto il debito oggetto alla presente controversia.. Ne, al riguardo, può assumere rilievo l'invocato art. 5 del d.l. n. 80/2004, con cui vengono dettate ulteriori disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario. La sopravvenuta normativa infatti, a prescindere dalla sua effettiva portata, ha carattere innovativo e, come tale, è preordinata a disciplinare fattispecie ad essa successive senza effetto retroattivo, definendo i poteri e l'ambito di operatività dell'organo straordinario di liquidazione degli enti dichiarati dissestati dopo la sua entrata in vigore. In altri termini, il legislatore non ha attribuito alcun valore retroattivo alla novella, introducendo viceversa nuove disposizioni nella subiecta materia inidonee ad incidere direttamente sulle fattispecie pregresse e, tanto meno, ad inficiare gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, a cui il primo giudice si è correttamente uniformato con la gravata sentenza. A ciò aggiungasi che, come più volte precisato dalla giurisprudenza anche della Sezione, la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce in ogni caso una situazione che non preclude l'emanazione della pronuncia giurisdizionale di esecuzione di un giudicato ma, semmai, solo le conseguenti azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, né preclude che sui debiti peculiari dell'ente locale maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'articolo 1224 codice civile, a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile. Pertanto, la disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente locale non producono interessi né rivalutazione monetaria, ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto - di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'ente risanato ( Cons. St. Sez. V, 28 maggio 2009, n. 3261; 19 settembre 2007, n. 4878 ; 17 maggio 2005, n.2469; 7 luglio 2008 n. 3372; Cass. Civ. Sez. I 22.01.2010, n. 1097). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.6.2013, n. 3232)

 
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