Gazzetta Informa News 11 Giugno 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Regali ai pubblici dipendenti solo se occasionali e se il valore non supera Euro 150,00, altrimenti vanno restituiti

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Si reputa utile riportare l'art. 4 del DPR 16.4.2013, n. 62 rubricato "Regali, compensi e altre utilita' " in quanto la nuova norma precisa che "Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilita'. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altreutilita', salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilita', neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attivita' o potesta' proprie dell'ufficio ricoperto. Il comma 3 aggiunge che "Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore." Il comma 4 precisa che i regali e le altre utilita' comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. Il comma 5 precisa che "Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita' di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilita' di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni." peraltro da ultimo il comma 6 espressamente dispone che il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio di appartenenza. (Art. 4 DPR 16.4.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.6.2013)

 
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Si reputa utile riportare l'art. 4 del DPR 16.4.2013, n. 62 rubricato "Regali, compensi e altre utilita' " in quanto la nuova norma precisa che "Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilita'. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre ... Continua a leggere

 

Pagamento dei Debiti della P.A.: il D.L. è ora legge

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 è stata pubblicata la Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibriofinanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (Legge 6.6.2013 n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7.6.2013)

 
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GIURISPRUDENZA

Iscrizione al registro dei revisori contabili: le posizioni fatte valere per denunciare lo scorretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione sono di interesse legittimo e comportano il sindacato del giudice amministrativo

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Seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Cons. St. Sez. IV, 11.4.2007, n. 1686; 21.8.2006, n. 4830; 7.3.2001, n.1305), l’iscrizione al registro dei revisori contabili ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 88/1992 presuppone una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione, a fronte della quale le posizioni degli aspiranti assumono la consistenza di interesse legittimo. La Commissione centrale competente per la formazione del registro ha, infatti, il compito non solo di accertare la corrispondenza dei requisiti professionali posseduti a quelli richiesti dall’art. 12 del RDL 24 giugno 1936, n. 1548, richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 88/1992, ma anche di valutare l’ analogia alle funzioni di sindaco o di amministratore di società delle funzioni diverse svolte dall’aspirante e di giudicare se dette funzioni siano state lodevolmente svolte, in base alla documentazione esibita. Tale attività non si concreta, quindi, in un semplice riscontro circa la sussistenza o meno dei requisiti prefissati dalla legge (come accade nella maggior parte dei casi di iscrizione ad elenchi o registri ai quali si riferisce la giurisprudenza citata dal giudice di primo grado), ma riveste un carattere discrezionale, specie per quanto concerne il giudizio in merito alla analogia delle funzioni svolte rispetto a quelle tipiche previste dalla norma e sul possesso delle attitudini a svolgere l’attività di revisore dei conti. Ne discende che le posizioni fatte valere per denunciare lo scorretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione sono di interesse legittimo e comportano il sindacato del giudice amministrativo. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.6.2013, n. 3158)

 
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E' inammissibile la richiesta di compensazione del credito se è in corso un accertamento giudiziale sull'esistenza del debito e questo sia contenuto in una sentenza non ancora passata in giudicato

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Come precisato da costante ed unanime giurisprudenza "tra i presupposti di operatività della compensazione, vi è quello della certezza dei debiti che - pur non essendo espressamente enunciato, come i presupposti della liquidità e dell'esigibilità, previsti dall'art. 1243 c.c. è […] indefettibile, sia dal punto di vista sostanziale, non potendo operare la compensazione quando il credito è condizionato o incerto per quanto riguarda l'oggetto od il soggetto che ne è titolare, sia dal punto di vista processuale. Si deve, infatti, trattare di debiti accertati giudizialmente in via definitiva o nascenti da rapporti non contestati in sede processuale: qualora sia in corso un accertamento giudiziale sull'esistenza del debito e questo sia contenuto in una sentenza non ancora passata in giudicato, la situazione di coesistenza non è definitiva, ma suscettibile di modificazione, potendo il titolo giudiziale essere caducato o modificato" ( cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2011, n. 8329). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.6.2013, n. 3023)

 
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