News 15 Dicembre 2013 - Area Contabile
Fisco: le prossime scadenze e le modalità di calcolo per il pagamento dell'IMU, TASI, TARI e TARES
Il 16 dicembre 2013 e' la scadenza fissata per il pagamento della seconda rata dell’IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (la prima rata dell’Imu era stata abolita per tutti i terreni agricoli, anche se non posseduti da coltivatori diretti o IAP). Deve essere pagata la seconda rata IMU anche per i fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale (anche questa tipologia di immobili è stata esonerata dalla prima rata). Ovviamente devono pagare la seconda rata dell’IMU i possessori di abitazioni principali di particolare pregio, accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Quanto alle modalità di calcolo e versamento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale si deve fare riferimento alle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali entro il 9 dicembre 2013. Si calcola, quindi, l’imposta dovuta per tutto il 2013 e si sottrae quanto già corrisposto a titolo di prima rata. Per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da IAP si calcola l’imposta per l’intero anno e si sottrae l’importo che si sarebbe dovuto pagare a giugno come prima rata (e non si è pagato perché è intervenuto il decreto che l’ha abolita). Il 16 gennaio 2014 (il termine potrebbe essere posticipato in sede di approvazione della legge di stabilità 2014) è la scadenza per versare la parte residua dell’IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze, sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola e sui fabbricati rurali strumentali. Si deve pagare anche la prima rata 2014 della TASI (tributo sui servizi indivisibili) e la prima rata 2014 della TARI (tassa sui rifiuti). Entro lo stesso termine deve essere versata la maggiorazione TARES per il 2013, nel caso in cui il Comune non abbia inviato il relativo bollettino in tempo utile per far rispettare ai contribuenti la scadenza del 16 dicembre 2013. Sulle modalità di calcolo e versamento viene precisato che ai fini del versamento entro il 16 gennaio 2014 della parte residuale dell’IMU, il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione di base. Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU. Per la prima rata della TASI (il tributo si paga in quattro rate), si deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e dividere per quattro. Nel 2014 i Comuni possono aumentare l’aliquota fino al 2,5 per mille, quindi ,con l’ultima rata si dovrà effettuare l’eventuale conguaglio. La Tari segue sostanzialmente la stessa modalità di calcolo della Tares (che è stata in vigore fino al 2013).
Il 16 dicembre 2013 e' la scadenza fissata per il pagamento della seconda rata dell’IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agr ... Continua a leggere
Entrate: nuovo CUD e 770 semplificato
E’ on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo Cud 2014 e del nuovo 770 Semplificato. Il Cud 2014 è la certificazione unica che attesta i redditi di lavoro dipendente, percepiti nel 2013. Il documento ha una nuova veste grafica, istruzioni più semplici e una copertina con un indice per facilitarne la lettura e la compilazione. Nel file c’è anche una nuova area con la quale il sostituto comunica al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inferiore all’anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia solo per il periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro. L'aliquota per le detrazioni a favore di Onlus passa dal 19% al 24%. Il nuovo modello 770 Semplificato del 2014 ha dei nuovi campi legati alla Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre il prospetto SS consente di aggiungere le addizionali comunali di compartecipazione all’Irpef applicate sulle somme percepite in relazione all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Sia il nuovo Cud che il 770 Semplificato tengono conto della sospensione, per i comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione, dei versamenti e degli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia del 30 novembre 2013.
E’ on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo Cud 2014 e del nuovo 770 Semplificato. Il Cud 2014 è la certificazione unica che attesta i redditi di lavoro dipendente, percepiti nel 2013. Il documento ha una nuova veste grafica, istruzioni più semplici e una copertina con un ind ... Continua a leggere
Abitazione principale: 2 miliardi da Cassa Depositi e Prestiti per mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o per la ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica a condizioni particolarmente favorevoli
Sono stati firmati i primi contratti tra Cassa Depositi e Prestiti e le singole Banche che vogliono aderire al Plafond Casa. Grazie al Plafond Casa, Cassa Depositi e Prestiti fornisce una provvista di 2 miliardi alle banche che aderiscono all'iniziativa e tramite i quali sarà possibile ottenere mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o per la ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica a condizioni particolarmente favorevoli. Più nel dettaglio: CHI PUO' AVERE ACCESSO AL PLAFOND CASA? Tutti i cittadini, ma con una speciale attenzione verso i "beneficiari prioritari" identificati come giovani coppie, famiglie numerose e nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile. L'accesso al plafond è regolato "a sportello", fino ad esaurimento dello stesso (con un limite a 150 milioni di euro per ciascuna banca). Termini e condizioni dei finanziamenti sono negoziati e determinati dalle Banche nella loro autonomia. La singola banca esamina le richieste e decide l'eventuale concessione del credito, assumendone il rischio. La Banca esamina con priorità le domande di mutuo formulate dai Beneficiari Prioritari, individuati dalla normativa. I procedimenti istruttori e di delibera interni non sono in alcun modo influenzati o monitorati da Cassa Depositi e Prestiti. COME SI ACCEDE AL PLAFOND CASA? Rivolgendosi a una delle banche aderenti, sarà possibile ottenere informazioni specifiche su questo strumento di finanziamento. Ciascuna Banca aderente deve fornire una adeguata pubblicità all'iniziativa, sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione cartacea e via web per consentire un'immediata differenziazione del Plafond Casa rispetto ad altri prodotti standard. Inoltre, a fronte delle richieste di finanziamento, le Banche sono tenute ad informare la clientela dell'esistenza e delle condizioni dei prodotti che si avvalgono di questo strumento. PERCHE' USUFRUIRE DEL PLAFOND CASA? Perché grazie al Plafond Casa sarà possibile ottenere tassi di interesse particolarmente vantaggiosi rispetto al mutuo standard della banca erogante. In ciascun contratto di finanziamento deve essere specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP, indicandone il relativo costo e durata, nonché il vantaggio ottenuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale ("TAN"), espresso in punti percentuali annui o in basis point annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del finanziamento, dai fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma di analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). QUANDO RIVOLGERSI AL PLAFOND CASA. Quando si vuole acquistare la prima casa - se appartiene preferibilmente ad una delle classi energetiche A, B, C o D, e/o quando si vogliono attuare interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, oltre agli incentivi fiscali già previsti per queste categorie di interventi, sarà possibile accedere anche al Plafond Casa. QUANTO DURA E QUANTO FINANZIA IL PLAFOND CASA. Il Plafond Casa prevede 3 diverse durate temporali e 3 diversi importi limite: I finanziamenti hanno il limite di 100 mila euro per gli interventi ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica, 250 mila euro per l'acquisto di una abitazione principale senza interventi di ristrutturazione, 350 mila euro per l'acquisto di una abitazione principale con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica sulla stessa abitazione. I finanziamenti possono essere rimborsati a 10, 20 o 30 anni. Maggiori informazioni e dettagli possono essere richiesti alle banche aderenti.
Sono stati firmati i primi contratti tra Cassa Depositi e Prestiti e le singole Banche che vogliono aderire al Plafond Casa. Grazie al Plafond Casa, Cassa Depositi e Prestiti fornisce una provvista di 2 miliardi alle banche che aderiscono all'iniziativa e tramite i quali sarà possibile ottenere mut ... Continua a leggere
Certificazione di rendiconto di bilancio dei Comuni: la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento
Il Ministero dell'Interno rende noto che alla data del 11 dicembre 2013, risultano ancora non acquisite le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni riportatati nel seguente Allegato, che si invitano pertanto a provvedere. In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento, atteso che trattasi di documento contabile soggetto a riscontri circa controlli di quadratura numerica, ma è necessario aver ricevuto una comunicazione circa il buon esito della stessa, come previsto nei decreti ministeriali di approvazione dei modelli di certificazioni di bilancio. Per eventuali chiarimenti di dettaglio, si potranno contattare i seguenti referenti: Dott. Giancarlo Culini email: giancarlo.culini@interno.it (tel. 06 465 25268); Sig. Arnaldo Ciuffetti email: arnaldo.ciuffetti@interno.it (tel. 06 465 48155); Sig. Valter Pigna email: valter.pigna@interno.it (tel. 06 465 48099).
Il Ministero dell'Interno rende noto che alla data del 11 dicembre 2013, risultano ancora non acquisite le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni riportatati nel seguente Allegato, che si invitano pertanto a provvedere. In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio de ... Continua a leggere
Dipendenti di amministrazioni statali: le condizioni per ottenere il rimborso delle spese legali relative alla difesa nel procedimento penale conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
L’art. 18 del d.l. 67/1997 dispone che "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato". Si tratta – si è osservato - di una forma di tutela che si giustifica nel fatto, e sul presupposto, che il dipendente pubblico, che viene convenuto in giudizio in tale sua veste, non è portatore di un interesse suo proprio ma della pubblica amministrazione per la quale ha agito. Di conseguenza, nella misura in cui il dipendente sia portatore di un interesse altruistico, a beneficio della collettività di cui l’amministrazione è espressione, ovvero "al servizio esclusivo della Nazione", per riprendere l’impegnativa formula dell’art. 98 Cost., si pone l’esigenza che la P.A. (e per essa la comunità degli amministrati) tenga indenne il dipendente stesso per le spese legali che dovrebbe sostenere o che ha realmente sostenuto ogni qualvolta è chiamato a rispondere del suo operato pubblico in sede penale, civile ed amministrativa. In una logica più privatistica del rapporto, si è fatto anche richiamo al modello del mandato di diritto civile e alla previsione di cui all’art. 1720 c.c. - secondo cui "il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni….. dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve, inoltre, risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico" - per affermare l’esistenza di un principio generale, immanente nel sistema, e di un limite, non meno generale, dato dal fatto che il mandatario abbia pur sempre agito in vantaggio e non in danno del mandante (v. Cons. St., V, n. 6113/2009). La tutela legale, sia in generale che nell’ipotesi specifica dell’art. 18 d.l. 67/1997 che si riferisce ai soli dipendenti di amministrazioni statali, postula una serie di condizioni, ossia che: -1) il giudizio (in questo caso, penale) sia promosso nei confronti del (e non dal) dipendente pubblico; -2) il soggetto abbia la qualifica di dipendente pubblico (nel caso in esame, di dipendente dell’amministrazione dello Stato); -3) vi sia una connessione dei fatti contestati con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali; -4) una sentenza o un provvedimento ne abbia escluso la responsabilità; -5) le spese siano state ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
L’art. 18 del d.l. 67/1997 dispone che "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi is ... Continua a leggere
Processo contabile: l’invito a dedurre al presunto responsabile di fornire deduzioni e' un presupposto dell’azione di responsabilità la cui violazione rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nella sentenza n. 7/98, ha uno scopo indiretto di garanzia dell’invitato il quale, con la sua partecipazione alla fase istruttoria assicura una completa acquisizione dei fatti, anche a sua discolpa. Tanto premesso l’invito a dedurre rappresenta un presupposto dell’azione di responsabilità con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di invitare il presunto responsabile a fornire le deduzioni, rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta. Tornando alla fattispecie, risulta dagli atti che l’Ufficiale giudiziario ha notificato l’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. alla v. Corrado Alvaro n. 4, mentre, al momento dell’espletamento delle formalità di notifica, il destinatario risultava essere residente, per effetto di una variazione di abitazione, in via Albero Brasili n. 6....Tanto premesso, seppure la notifica sia stata disposta dal Sostituto Procuratore sulla base di dati che risultavano corretti al momento dell’invio del plico all’ufficiale giudiziario, comunque deve essere dichiarata nulla, anche se i dati anagrafici sono repentinamente mutati tra la data del rilascio del certificato e quella della notifica. Così come affermato anche dalla Corte dei conti, Sezione Sardegna, sentenza n. 001723/2008, "lo scopo della notificazione, infatti, è unicamente quello di far pervenire effettivamente l’atto al destinatario, ovvero di porlo in condizione di conoscerlo, a nulla rilevando la posizione soggettiva del notificante (in ipotesi, la sua buona fede) o oggettiva (l’esatto adempimento della procedura sulla base di una valutazione ex ante) (Cass.civ, sez. I, n. 5927/2007 e n. 9365/2005). Principio, questo, che è, per giunta, rafforzato nell’ipotesi di atti preordinati al diritto di difesa, per i quali anche la discrezionalità del legislatore nel dettare le relative norme trova un limite costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007; n. 360/2003 e n. 346/1998)".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nell ... Continua a leggere
Il danno erariale per assunzione di incarico di direttore generale in presenza di una situazione di incompatibilità per svolgimento di attività imprenditoriale non e' conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nell'illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza, ma va provata in concreto la minore resa del servizio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
La Procura regionale contesta al convenuto l’assunzione dell’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pur in presenza di una situazione di incompatibilità discendente dallo svolgimento di attività imprenditoriale e, segnatamente, di quella di amministratore di una società commerciale. In particolare il convenuto omettendo di dichiarare all’atto della presentazione della propria candidatura alla Giunta regionale della Calabria, risalente al 14/9/2005, lo status di amministratore della società commerciale, avrebbe conseguito illegittimamente l’incarico con conseguente danno erariale in misura pari ai compensi ed alle retribuzioni percepite. Precisa il Procuratore regionale che sarebbero state violate con dolo le disposizioni di cui all’art.3-bis, commi 8 e 10 del D. Lgs. n.502/1992 che stabiliscono il principio di esclusività del rapporto di lavoro del D.G. e l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo....Nel caso di specie dunque la condotta del convenuto è stata posta in essere contravvenendo a puntuali previsioni legislative in materia onde tali condotte possono essere valutate in altra sede ai fini della adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, come, peraltro, risulta sia avvenuto da parte dell’Azienda con apposito provvedimento poi impugnato innanzi il Tribunale civile. Tuttavia affinché la domanda possa essere accolta è necessaria la prova di un danno erariale non essendo prevista una ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità. Più esattamente, come ricordato da questa Corte (Corte dei conti, Sez. I, 17 maggio 2010, n.356), l’elemento oggettivo del danno non può essere "ritenuto conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nella (presunta) illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza", ma, al contrario, deve essere "positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo o qualitativo delle prestazioni lavorative (v., in proposito, questa Sezione I app., 3.2.2009, n. 554, citata anche dagli appellanti); si sarebbe dovuta accertare, ad esempio, una situazione di disordine amministrativo o di inefficienza gestionale, riconducibili al direttore". Nella vicenda che ne occupa, tali evenienze non sono state in alcun modo dimostrate (e neppure meramente dichiarate) da parte dell’attore, il quale non ha dato dimostrazione del fatto che parte delle energie lavorative del convenuto fossero distolte dalle funzioni pubbliche di direttore generale per essere destinate alla società di cui era proprietario ed amministratore. Tale dimostrazione appare assolutamente imprescindibile e necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, con la conseguenza che, in difetto, la domanda va rigettata. Come già ha avuto modo di osservare la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 15 giugno 2011, n.384) in fattispecie del tutto analoga, il danno deve essere provato "nella sua esistenza concreta, oltre che nel nesso di causalità con il fatto illecito, non potendosene ritenere la sussistenza in re ipsa". Con riferimento alla posizione del convenuto nessuna prova viene fornita dall’attore in relazione al danno erariale di cui si controverte né si forniscono gli elementi atti a provare il pagamento in eccesso rispetto alla prestazione resa, in relazione al fatto che questa si discostò, per le modalità di espletamento, da quanto contrattualmente stabilito.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
La Procura regionale contesta al convenuto l’assunzione dell’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pur in presenza di una situazione di incompatibilità discendente dallo svolgimento di attività imprenditoriale e, segnatamente, di quella di amministratore di un ... Continua a leggere
Danno erariale derivante da condanna della P.A.: sulla decorrenza della prescrizione la giurisprudenza non e' univoca da una parte si fa coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza e dall’altra, invece, con l’effettivo pagamento, da parte dell’amministrazione, al danneggiato
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Come unanimamente affermato dalla giurisprudenza contabile, la decorrenza della prescrizione deve essere collegata al perfezionamento della fattispecie dannosa, nozione che comprende non solo l’azione illecita ma anche l’effetto lesivo della stessa. Detta interpretazione, che ha preso l’avvio dalla paradigmatica sentenza delle SS.RR. del 25.10.1996 la n. 62/A, è assolutamente inconfutabile, atteso che, qualora l’azione illecita e l’effetto lesivo non coincidano temporalmente in quanto distanziati nel tempo, è questo secondo momento che rileva, poiché prima di esso il Procuratore non avrebbe alcun interesse ad agire. Ciò posto, con riferimento al danno di cui alla fattispecie concreta, originato da una condanna della p.a, la giurisprudenza ha sviluppato orientamenti tutt’altro che univoci; da una parte, infatti, l’evento dannoso si fa coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza e dall’altra, invece, con l’effettivo pagamento, da parte dell’amministrazione, al danneggiato.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Come unanimamente affermato dalla giurisprudenza contabile, la decorrenza della prescrizione deve essere collegata al perfezionamento della fattispecie dannosa, nozione che comprende non solo l’azione illecita ma anche l’effetto lesivo della stessa. Detta interpretazione, che ha preso l’avvio dal ... Continua a leggere