News 10 Dicembre 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Comunità Montane: disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo per i servizi gestiti in forma associata

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Con provvedimento del 5 dicembre 2013, è stato disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo assegnato alle Comunità Montane per i servizi gestiti in forma associata ( in conformità ai criteri e alle modalità stabilite dal D.M. 1° settembre 2000, n. 318, modificato ed integrato dal D.M. 1° ottobre 2004, n. 289)

 
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Con provvedimento del 5 dicembre 2013, è stato disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo assegnato alle Comunità Montane per i servizi gestiti in forma associata ( in conformità ai criteri e alle modalità stabilite dal D.M. 1° settembre 2000, n. 318, modificato ed integrato dal D.M. 1° o ... Continua a leggere

 

TARES: i chiarimenti del MEF sulle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

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Con la risoluzione n. 10/DF del 2.12.2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene a fornire chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all’estero. In particolare viene precisato che i pagamentidel prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24. A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la maggiorazione. Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale 14 maggio 2013. A questo proposito, viene poi ribadito, indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, quanto chiarito nella risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, ossia chegli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell’ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013. Per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei residenti all’estero viene precisato che nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 "enti pubblici"), i contribuenti devono: • relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni; • relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell’accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E’ necessario, inoltre, indicare il codice BIC "BITAITRRENT", corrispondente alla Banca d’Italia. Come causale del versamento devono essere indicati: - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; - la sigla "MAGG. TARES", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955; - l’annualità di riferimento.La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello "F24 enti pubblici" (F24-EP).

 
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GIURISPRUDENZA

Contributo o sovvenzione: il riparto di giurisdizione sulle controversie in materia di revoca di un finanziamento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza attenzionata richiama la decisione assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 29 luglio 2013 chd ha rilevato come le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge da quelle in cui la legge attribuisce invece all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente "l’an", il "quid" ed il "quomodo" dell’erogazione. Sulla base di tale premessa l’Adunanza plenaria ha affermato che "la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati e ciò, ancorché il finanziamento medesimo sia stato già riconosciuto in via provvisoria a norma del D.M. n. 527 del 1995, art. 6, comma7" (Cassazione civile, sez. un., 16 dicembre 2010, n. 25398, in ipotesi di revoca del finanziamento già concesso in via provvisoria ed in parte erogato, determinata dall’intervenuto accertamento di spese dichiarate non ammissibili in quanto sostenute prima della domanda di ammissione; cfr. anche Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28041).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

 
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