ULTIME NEWS
Certificazione di rendiconto di bilancio dei Comuni: la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 11.12.2013
Il Ministero dell'Interno rende noto che alla data del 11 dicembre 2013, risultano ancora non acquisite le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni riportatati nel seguente Allegato, che si invitano pertanto a provvedere. In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento, atteso che trattasi di documento contabile soggetto a riscontri circa controlli di quadratura numerica, ma è necessario aver ricevuto una comunicazione circa il buon esito della stessa, come previsto nei decreti ministeriali di approvazione dei modelli di certificazioni di bilancio. Per eventuali chiarimenti di dettaglio, si potranno contattare i seguenti referenti: Dott. Giancarlo Culini email: giancarlo.culini@interno.it (tel. 06 465 25268); Sig. Arnaldo Ciuffetti email: arnaldo.ciuffetti@interno.it (tel. 06 465 48155); Sig. Valter Pigna email: valter.pigna@interno.it (tel. 06 465 48099).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 11.12.2013
Il Ministero dell'Interno rende noto che alla data del 11 dicembre 2013, risultano ancora non acquisite le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni riportatati nel seguente Allegato, che si invitano pertanto a provvedere. In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio de ... Continua a leggere
Abitazione principale: 2 miliardi da Cassa Depositi e Prestiti per mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o per la ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica a condizioni particolarmente favorevoli
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.12.2013
Sono stati firmati i primi contratti tra Cassa Depositi e Prestiti e le singole Banche che vogliono aderire al Plafond Casa. Grazie al Plafond Casa, Cassa Depositi e Prestiti fornisce una provvista di 2 miliardi alle banche che aderiscono all'iniziativa e tramite i quali sarà possibile ottenere mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o per la ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica a condizioni particolarmente favorevoli. Più nel dettaglio: CHI PUO' AVERE ACCESSO AL PLAFOND CASA? Tutti i cittadini, ma con una speciale attenzione verso i "beneficiari prioritari" identificati come giovani coppie, famiglie numerose e nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile. L'accesso al plafond è regolato "a sportello", fino ad esaurimento dello stesso (con un limite a 150 milioni di euro per ciascuna banca). Termini e condizioni dei finanziamenti sono negoziati e determinati dalle Banche nella loro autonomia. La singola banca esamina le richieste e decide l'eventuale concessione del credito, assumendone il rischio. La Banca esamina con priorità le domande di mutuo formulate dai Beneficiari Prioritari, individuati dalla normativa. I procedimenti istruttori e di delibera interni non sono in alcun modo influenzati o monitorati da Cassa Depositi e Prestiti. COME SI ACCEDE AL PLAFOND CASA? Rivolgendosi a una delle banche aderenti, sarà possibile ottenere informazioni specifiche su questo strumento di finanziamento. Ciascuna Banca aderente deve fornire una adeguata pubblicità all'iniziativa, sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione cartacea e via web per consentire un'immediata differenziazione del Plafond Casa rispetto ad altri prodotti standard. Inoltre, a fronte delle richieste di finanziamento, le Banche sono tenute ad informare la clientela dell'esistenza e delle condizioni dei prodotti che si avvalgono di questo strumento. PERCHE' USUFRUIRE DEL PLAFOND CASA? Perché grazie al Plafond Casa sarà possibile ottenere tassi di interesse particolarmente vantaggiosi rispetto al mutuo standard della banca erogante. In ciascun contratto di finanziamento deve essere specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP, indicandone il relativo costo e durata, nonché il vantaggio ottenuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale ("TAN"), espresso in punti percentuali annui o in basis point annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del finanziamento, dai fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma di analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). QUANDO RIVOLGERSI AL PLAFOND CASA. Quando si vuole acquistare la prima casa - se appartiene preferibilmente ad una delle classi energetiche A, B, C o D, e/o quando si vogliono attuare interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, oltre agli incentivi fiscali già previsti per queste categorie di interventi, sarà possibile accedere anche al Plafond Casa. QUANTO DURA E QUANTO FINANZIA IL PLAFOND CASA. Il Plafond Casa prevede 3 diverse durate temporali e 3 diversi importi limite: I finanziamenti hanno il limite di 100 mila euro per gli interventi ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica, 250 mila euro per l'acquisto di una abitazione principale senza interventi di ristrutturazione, 350 mila euro per l'acquisto di una abitazione principale con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica sulla stessa abitazione. I finanziamenti possono essere rimborsati a 10, 20 o 30 anni. Maggiori informazioni e dettagli possono essere richiesti alle banche aderenti.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.12.2013
Sono stati firmati i primi contratti tra Cassa Depositi e Prestiti e le singole Banche che vogliono aderire al Plafond Casa. Grazie al Plafond Casa, Cassa Depositi e Prestiti fornisce una provvista di 2 miliardi alle banche che aderiscono all'iniziativa e tramite i quali sarà possibile ottenere mut ... Continua a leggere
Entrate: nuovo CUD e 770 semplificato
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Linea Amica del 12.12.2013
E’ on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo Cud 2014 e del nuovo 770 Semplificato. Il Cud 2014 è la certificazione unica che attesta i redditi di lavoro dipendente, percepiti nel 2013. Il documento ha una nuova veste grafica, istruzioni più semplici e una copertina con un indice per facilitarne la lettura e la compilazione. Nel file c’è anche una nuova area con la quale il sostituto comunica al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inferiore all’anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia solo per il periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro. L'aliquota per le detrazioni a favore di Onlus passa dal 19% al 24%. Il nuovo modello 770 Semplificato del 2014 ha dei nuovi campi legati alla Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre il prospetto SS consente di aggiungere le addizionali comunali di compartecipazione all’Irpef applicate sulle somme percepite in relazione all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Sia il nuovo Cud che il 770 Semplificato tengono conto della sospensione, per i comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione, dei versamenti e degli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia del 30 novembre 2013.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Linea Amica del 12.12.2013
E’ on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo Cud 2014 e del nuovo 770 Semplificato. Il Cud 2014 è la certificazione unica che attesta i redditi di lavoro dipendente, percepiti nel 2013. Il documento ha una nuova veste grafica, istruzioni più semplici e una copertina con un ind ... Continua a leggere
Fisco: le prossime scadenze e le modalità di calcolo per il pagamento dell'IMU, TASI, TARI e TARES
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.12.2013
Il 16 dicembre 2013 e' la scadenza fissata per il pagamento della seconda rata dell’IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (la prima rata dell’Imu era stata abolita per tutti i terreni agricoli, anche se non posseduti da coltivatori diretti o IAP). Deve essere pagata la seconda rata IMU anche per i fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale (anche questa tipologia di immobili è stata esonerata dalla prima rata). Ovviamente devono pagare la seconda rata dell’IMU i possessori di abitazioni principali di particolare pregio, accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Quanto alle modalità di calcolo e versamento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale si deve fare riferimento alle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali entro il 9 dicembre 2013. Si calcola, quindi, l’imposta dovuta per tutto il 2013 e si sottrae quanto già corrisposto a titolo di prima rata. Per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da IAP si calcola l’imposta per l’intero anno e si sottrae l’importo che si sarebbe dovuto pagare a giugno come prima rata (e non si è pagato perché è intervenuto il decreto che l’ha abolita). Il 16 gennaio 2014 (il termine potrebbe essere posticipato in sede di approvazione della legge di stabilità 2014) è la scadenza per versare la parte residua dell’IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze, sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola e sui fabbricati rurali strumentali. Si deve pagare anche la prima rata 2014 della TASI (tributo sui servizi indivisibili) e la prima rata 2014 della TARI (tassa sui rifiuti). Entro lo stesso termine deve essere versata la maggiorazione TARES per il 2013, nel caso in cui il Comune non abbia inviato il relativo bollettino in tempo utile per far rispettare ai contribuenti la scadenza del 16 dicembre 2013. Sulle modalità di calcolo e versamento viene precisato che ai fini del versamento entro il 16 gennaio 2014 della parte residuale dell’IMU, il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione di base. Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU. Per la prima rata della TASI (il tributo si paga in quattro rate), si deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e dividere per quattro. Nel 2014 i Comuni possono aumentare l’aliquota fino al 2,5 per mille, quindi ,con l’ultima rata si dovrà effettuare l’eventuale conguaglio. La Tari segue sostanzialmente la stessa modalità di calcolo della Tares (che è stata in vigore fino al 2013).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.12.2013
Il 16 dicembre 2013 e' la scadenza fissata per il pagamento della seconda rata dell’IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agr ... Continua a leggere
Dipendenti di amministrazioni statali: le condizioni per ottenere il rimborso delle spese legali relative alla difesa nel procedimento penale conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
L’art. 18 del d.l. 67/1997 dispone che "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato". Si tratta – si è osservato - di una forma di tutela che si giustifica nel fatto, e sul presupposto, che il dipendente pubblico, che viene convenuto in giudizio in tale sua veste, non è portatore di un interesse suo proprio ma della pubblica amministrazione per la quale ha agito. Di conseguenza, nella misura in cui il dipendente sia portatore di un interesse altruistico, a beneficio della collettività di cui l’amministrazione è espressione, ovvero "al servizio esclusivo della Nazione", per riprendere l’impegnativa formula dell’art. 98 Cost., si pone l’esigenza che la P.A. (e per essa la comunità degli amministrati) tenga indenne il dipendente stesso per le spese legali che dovrebbe sostenere o che ha realmente sostenuto ogni qualvolta è chiamato a rispondere del suo operato pubblico in sede penale, civile ed amministrativa. In una logica più privatistica del rapporto, si è fatto anche richiamo al modello del mandato di diritto civile e alla previsione di cui all’art. 1720 c.c. - secondo cui "il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni….. dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve, inoltre, risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico" - per affermare l’esistenza di un principio generale, immanente nel sistema, e di un limite, non meno generale, dato dal fatto che il mandatario abbia pur sempre agito in vantaggio e non in danno del mandante (v. Cons. St., V, n. 6113/2009). La tutela legale, sia in generale che nell’ipotesi specifica dell’art. 18 d.l. 67/1997 che si riferisce ai soli dipendenti di amministrazioni statali, postula una serie di condizioni, ossia che: -1) il giudizio (in questo caso, penale) sia promosso nei confronti del (e non dal) dipendente pubblico; -2) il soggetto abbia la qualifica di dipendente pubblico (nel caso in esame, di dipendente dell’amministrazione dello Stato); -3) vi sia una connessione dei fatti contestati con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali; -4) una sentenza o un provvedimento ne abbia escluso la responsabilità; -5) le spese siano state ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III
L’art. 18 del d.l. 67/1997 dispone che "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi is ... Continua a leggere
Danno erariale derivante da condanna della P.A.: sulla decorrenza della prescrizione la giurisprudenza non e' univoca da una parte si fa coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza e dall’altra, invece, con l’effettivo pagamento, da parte dell’amministrazione, al danneggiato
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Come unanimamente affermato dalla giurisprudenza contabile, la decorrenza della prescrizione deve essere collegata al perfezionamento della fattispecie dannosa, nozione che comprende non solo l’azione illecita ma anche l’effetto lesivo della stessa. Detta interpretazione, che ha preso l’avvio dalla paradigmatica sentenza delle SS.RR. del 25.10.1996 la n. 62/A, è assolutamente inconfutabile, atteso che, qualora l’azione illecita e l’effetto lesivo non coincidano temporalmente in quanto distanziati nel tempo, è questo secondo momento che rileva, poiché prima di esso il Procuratore non avrebbe alcun interesse ad agire. Ciò posto, con riferimento al danno di cui alla fattispecie concreta, originato da una condanna della p.a, la giurisprudenza ha sviluppato orientamenti tutt’altro che univoci; da una parte, infatti, l’evento dannoso si fa coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza e dall’altra, invece, con l’effettivo pagamento, da parte dell’amministrazione, al danneggiato.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Come unanimamente affermato dalla giurisprudenza contabile, la decorrenza della prescrizione deve essere collegata al perfezionamento della fattispecie dannosa, nozione che comprende non solo l’azione illecita ma anche l’effetto lesivo della stessa. Detta interpretazione, che ha preso l’avvio dal ... Continua a leggere
Il danno erariale per assunzione di incarico di direttore generale in presenza di una situazione di incompatibilità per svolgimento di attività imprenditoriale non e' conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nell'illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza, ma va provata in concreto la minore resa del servizio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
La Procura regionale contesta al convenuto l’assunzione dell’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pur in presenza di una situazione di incompatibilità discendente dallo svolgimento di attività imprenditoriale e, segnatamente, di quella di amministratore di una società commerciale. In particolare il convenuto omettendo di dichiarare all’atto della presentazione della propria candidatura alla Giunta regionale della Calabria, risalente al 14/9/2005, lo status di amministratore della società commerciale, avrebbe conseguito illegittimamente l’incarico con conseguente danno erariale in misura pari ai compensi ed alle retribuzioni percepite. Precisa il Procuratore regionale che sarebbero state violate con dolo le disposizioni di cui all’art.3-bis, commi 8 e 10 del D. Lgs. n.502/1992 che stabiliscono il principio di esclusività del rapporto di lavoro del D.G. e l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo....Nel caso di specie dunque la condotta del convenuto è stata posta in essere contravvenendo a puntuali previsioni legislative in materia onde tali condotte possono essere valutate in altra sede ai fini della adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, come, peraltro, risulta sia avvenuto da parte dell’Azienda con apposito provvedimento poi impugnato innanzi il Tribunale civile. Tuttavia affinché la domanda possa essere accolta è necessaria la prova di un danno erariale non essendo prevista una ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità. Più esattamente, come ricordato da questa Corte (Corte dei conti, Sez. I, 17 maggio 2010, n.356), l’elemento oggettivo del danno non può essere "ritenuto conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nella (presunta) illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza", ma, al contrario, deve essere "positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo o qualitativo delle prestazioni lavorative (v., in proposito, questa Sezione I app., 3.2.2009, n. 554, citata anche dagli appellanti); si sarebbe dovuta accertare, ad esempio, una situazione di disordine amministrativo o di inefficienza gestionale, riconducibili al direttore". Nella vicenda che ne occupa, tali evenienze non sono state in alcun modo dimostrate (e neppure meramente dichiarate) da parte dell’attore, il quale non ha dato dimostrazione del fatto che parte delle energie lavorative del convenuto fossero distolte dalle funzioni pubbliche di direttore generale per essere destinate alla società di cui era proprietario ed amministratore. Tale dimostrazione appare assolutamente imprescindibile e necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, con la conseguenza che, in difetto, la domanda va rigettata. Come già ha avuto modo di osservare la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 15 giugno 2011, n.384) in fattispecie del tutto analoga, il danno deve essere provato "nella sua esistenza concreta, oltre che nel nesso di causalità con il fatto illecito, non potendosene ritenere la sussistenza in re ipsa". Con riferimento alla posizione del convenuto nessuna prova viene fornita dall’attore in relazione al danno erariale di cui si controverte né si forniscono gli elementi atti a provare il pagamento in eccesso rispetto alla prestazione resa, in relazione al fatto che questa si discostò, per le modalità di espletamento, da quanto contrattualmente stabilito.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
La Procura regionale contesta al convenuto l’assunzione dell’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pur in presenza di una situazione di incompatibilità discendente dallo svolgimento di attività imprenditoriale e, segnatamente, di quella di amministratore di un ... Continua a leggere
Processo contabile: l’invito a dedurre al presunto responsabile di fornire deduzioni e' un presupposto dell’azione di responsabilità la cui violazione rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nella sentenza n. 7/98, ha uno scopo indiretto di garanzia dell’invitato il quale, con la sua partecipazione alla fase istruttoria assicura una completa acquisizione dei fatti, anche a sua discolpa. Tanto premesso l’invito a dedurre rappresenta un presupposto dell’azione di responsabilità con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di invitare il presunto responsabile a fornire le deduzioni, rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta. Tornando alla fattispecie, risulta dagli atti che l’Ufficiale giudiziario ha notificato l’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. alla v. Corrado Alvaro n. 4, mentre, al momento dell’espletamento delle formalità di notifica, il destinatario risultava essere residente, per effetto di una variazione di abitazione, in via Albero Brasili n. 6....Tanto premesso, seppure la notifica sia stata disposta dal Sostituto Procuratore sulla base di dati che risultavano corretti al momento dell’invio del plico all’ufficiale giudiziario, comunque deve essere dichiarata nulla, anche se i dati anagrafici sono repentinamente mutati tra la data del rilascio del certificato e quella della notifica. Così come affermato anche dalla Corte dei conti, Sezione Sardegna, sentenza n. 001723/2008, "lo scopo della notificazione, infatti, è unicamente quello di far pervenire effettivamente l’atto al destinatario, ovvero di porlo in condizione di conoscerlo, a nulla rilevando la posizione soggettiva del notificante (in ipotesi, la sua buona fede) o oggettiva (l’esatto adempimento della procedura sulla base di una valutazione ex ante) (Cass.civ, sez. I, n. 5927/2007 e n. 9365/2005). Principio, questo, che è, per giunta, rafforzato nell’ipotesi di atti preordinati al diritto di difesa, per i quali anche la discrezionalità del legislatore nel dettare le relative norme trova un limite costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007; n. 360/2003 e n. 346/1998)".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nell ... Continua a leggere
TARES: i chiarimenti del MEF sulle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione MEF n. 10/DF del 2.12.2013
Con la risoluzione n. 10/DF del 2.12.2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene a fornire chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all’estero. In particolare viene precisato che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24. A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la maggiorazione. Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale 14 maggio 2013. A questo proposito, viene poi ribadito, indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, quanto chiarito nella risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, ossia chegli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell’ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013. Per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei residenti all’estero viene precisato che nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 "enti pubblici"), i contribuenti devono: • relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni; • relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell’accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E’ necessario, inoltre, indicare il codice BIC "BITAITRRENT", corrispondente alla Banca d’Italia. Come causale del versamento devono essere indicati: - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; - la sigla "MAGG. TARES", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955; - l’annualità di riferimento.La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello "F24 enti pubblici" (F24-EP).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione MEF n. 10/DF del 2.12.2013
Con la risoluzione n. 10/DF del 2.12.2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene a fornire chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all’estero. In particolare viene precisato che i pagamenti ... Continua a leggere
Contributo o sovvenzione: il riparto di giurisdizione sulle controversie in materia di revoca di un finanziamento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza attenzionata richiama la decisione assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 29 luglio 2013 chd ha rilevato come le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge da quelle in cui la legge attribuisce invece all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente "l’an", il "quid" ed il "quomodo" dell’erogazione. Sulla base di tale premessa l’Adunanza plenaria ha affermato che "la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati e ciò, ancorché il finanziamento medesimo sia stato già riconosciuto in via provvisoria a norma del D.M. n. 527 del 1995, art. 6, comma7" (Cassazione civile, sez. un., 16 dicembre 2010, n. 25398, in ipotesi di revoca del finanziamento già concesso in via provvisoria ed in parte erogato, determinata dall’intervenuto accertamento di spese dichiarate non ammissibili in quanto sostenute prima della domanda di ammissione; cfr. anche Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28041).
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza attenzionata richiama la decisione assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 29 luglio 2013 chd ha rilevato come le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il riparto di giurisdizione tra giudic ... Continua a leggere
Comunità Montane: disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo per i servizi gestiti in forma associata
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 9.12.2013
Con provvedimento del 5 dicembre 2013, è stato disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo assegnato alle Comunità Montane per i servizi gestiti in forma associata ( in conformità ai criteri e alle modalità stabilite dal D.M. 1° settembre 2000, n. 318, modificato ed integrato dal D.M. 1° ottobre 2004, n. 289)
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 9.12.2013
Con provvedimento del 5 dicembre 2013, è stato disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo assegnato alle Comunità Montane per i servizi gestiti in forma associata ( in conformità ai criteri e alle modalità stabilite dal D.M. 1° settembre 2000, n. 318, modificato ed integrato dal D.M. 1° o ... Continua a leggere