Gazzetta Informa News 23 Aprile 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Patto di Stabilità interno: aggiornate le sanzioni per la violazione del patto di stabilità 2010-2011

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E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 16.4.2013 concernente l'aggiornamento delle sanzioni per violazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e 2011. Per consultare il decreto ministeriale cliccare sul titolo sopra linkato. (Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, comunicato del 17.4.2013)

 
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GIURISPRUDENZA

Corte dei Conti: pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida sulla procedura di riequilibrio finanziario di cui agli artt. 243-bis 243-quinquies del TUEL

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In Gazzetta Ufficiale le linee guida della Sezione delle autonomie che offrono indicazioni sulla corretta applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis 243-quinquies del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213. al fine di superare possibili difficolta' nell'esegesi delle norme e per renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme. In particolare tra le questioni attenzionate si segnalano: 1) se sia possibile ipotizzare un margine di tolleranza, fino all'effettiva acquisizione della delibera che approva il piano, del termine di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio. Deve essere, preliminarmente, chiarito che l'adempimento soggetto al termine perentorio, e' quello concernente la deliberazione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243-bis, comma 5, che decade il 60° giorno successivo a quello di esecutivita' della delibera di cui all'art. 243-bis comma 1. Diverso da questo termine e' quello indicato nell'art. 243-quater, comma 1, dove e' stabilito che entro dieci giorni dalla data della delibera, di cui all'art. 243-bis comma 5, il piano di riequilibrio e' trasmesso alla Sezione regionale di controllo, nonche' alla commissione di cui all'art. 155 TUEL. Il comma 7 dell'art. 243-quater (nel quale tra le ipotesi che comportano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, annovera «la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5») usa impropriamente il termine presentazione. Infatti il riferimento espresso alla disposizione normativa: «Art. 243-bis, comma 5» rende chiara l'intenzione che solo a quel termine si correla l'effetto dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011...; 2) se la prima anticipazione erogata ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012 sia sottoposta o meno alla finalizzazione richiesta dall'art. 4, comma 5, stesso decreto-legge, considerato che per tale anticipazione non e' espressamente previsto il vincolo di destinazione. L'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012, introduce, - solo in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 243-bis, - una particolare procedura accelerata per l'erogazione dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza che non consentono di attendere i normali tempi procedimentali per la definizione ed approvazione del piano di riequilibrio. Nulla cambia, invece, per quel che concerne tutti gli altri aspetti oggetto della disciplina della materia; ragion per cui anche per le somme anticipate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012, deve ritenersi sussistente il vincolo di destinazione ex art. 4, comma 5, che trova la sua ragion d'essere nella particolare rilevanza delle spese indicate, essenziali per le esigenze di funzionamento dell'ente. L'esclusione dei debiti fuori bilancio dal novero delle spese pagabili con le somme a destinazione vincolata, trova giustificazione nei rimedi specifici per il finanziamento di tali spese previste per i piani di riequilibrio dall'art. 243-bis, comma 7 del TUEL. (Corte dei Conti, Sez. Autonomie delibera 6.3.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17.4.2013)

 
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PROVVEDIMENTI REGIONALI

Rimborso al dipendente delle spese di parcheggio: la Corte dei Conti ammette il rimborso nel caso di utilizzo del mezzo comunale, mentre tendenzialmente lo esclude in caso di utilizzo autorizzato del mezzo proprio

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Il Sindaco del Comune di Calderara di Reno (Bo) ha inoltrato alla Corte dei Conti una richiesta di parere avente ad oggetto il rimborso delle spese di viaggio e, specificamente, quelle di parcheggio. La richiesta di parere si articola in alcuni quesiti. Il primo afferisce alla possibilità di rimborsare le spese di parcheggio al dipendente recatosi in missione nella circoscrizione provinciale con mezzo comunale e, nel caso, se sia anche possibile rimborsare le spese suddette al dipendente autorizzato all’uso della propria autovettura per una missione nella circoscrizione provinciale. Viene richiesto, altresì, se l’ente debba predisporre, sul punto, preventiva disciplina regolamentare, prescrivendo anche il limite entro cui il rimborso sia ammesso. Si domanda, infine, se agli amministratori vadano applicate le medesime prescrizioni previste per i dipendenti per i rimborsi spese per parcheggi, con ulteriore richiesta circa la rimborsabilità o meno del quinto della benzina per gli amministratori autorizzati all’uso del mezzo proprio per missioni nell’ambito della circoscrizione provinciale.Alla luce di quanto risulta dal ricordato quadro ermeneutico, pur nel doveroso rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nel caso di utilizzo del mezzo comunale non vigono vincoli di finanza pubblica che escludano il rimborso delle spese di parcheggio (cfr. in termini Sezione Lombardia/496/2011/PAR). Va, al contrario, tendenzialmente escluso il rimborso dei costi di parcheggio per l’uso autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite, regolamentazioni interne all’ente che prevedano "forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti" esclusivamente "per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione", sulla base del parametro degli "oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto". Nell’ambito di questo quadro previsionale va data risposta al successivo quesito, circa la preventiva predisposizione di adeguata regolamentazione (come richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazioni n.21/CONTR/2011), necessaria nell’ an, al fine di emettere atti gestionali sulla base di predeterminati criteri generali cristallizzati in un atto normativo a monte; il quomodo va articolato sulla base delle statuizioni delle richiamate deliberazioni delle Sezioni Riunite. Circa, infine, il quesito se gli amministratori siano destinatari delle medesime prescrizioni e se sia, eventualmente, dovuto il rimborso del quinto della benzina nel caso di uso del mezzo proprio, si precisa che la normativa generale, in riferimento al rimborso delle spese di viaggio, all’art.84, comma 1, del T.U.E.L. prevede che "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali". Risulta, inoltre, abrogato, ogni riferimento ad ulteriori rimborsi forfettari. Il D.M. di attuazione del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011 (previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali) all’art.2, recante "Rimborso delle spese di viaggio", ha previsto che "In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali". Sul punto, il comma 12 dell’art.6 del D.L. n.78 del 2010 ha escluso, dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), l’applicazione, al personale contrattualizzato ex D.Lgs.165 del 2001, dell’art.15 della Legge n.836/1973 e 8 della Legge n.417/1978, nonché di eventuali analoghe disposizioni dei contratti collettivi. Tale esclusione, in ragione dell’esplicito rinvio di cui all’art.2 del D.M. richiamato, trova, quindi, applicazione anche per gli amministratori degli enti locali (c.f.r. in termini, da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Campania - Parere n.21/2013). E’ precluso, pertanto, anche per gli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, il rimborso di un’indennità chilometrica, prevista dal succitato art. 15 e commisurato, nell’entità, dall’art.8 della L. n.417/1978, nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina (limite ribadito per i consiglieri comunali e provinciali dall’art.77 bis comma 13 del D.L.112/2008, convertito dalla L.133/2008). Analogamente a quanto indicato per i dipendenti dell’ente locale, resta salva la possibilità, richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.21/CONTR/2011, della previsione di forme di ristoro dei costi sostenuti "per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione", sulla base del parametro degli "oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto". (Corte dei Conti, Sez. Contr. Emilia Romagna, Deliberazione n. 208/2013/PAR del 16.4.2013)

 
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Il Sindaco del Comune di Calderara di Reno (Bo) ha inoltrato alla Corte dei Conti una richiesta di parere avente ad oggetto il rimborso delle spese di viaggio e, specificamente, quelle di parcheggio. La richiesta di parere si articola in alcuni quesiti. Il primo afferisce alla possibilità di rimbo ... Continua a leggere

 

Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio di trasporto da parte dei dipendenti pubblici: la Corte dei Conti consente agli enti locali, con un atto regolamentare, di adattare il vincolo imposto dall’art. 6, comma 12, della legge 122/2010 qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento

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Il Comune di Barile - premesso che "…l’art. 6 comma 12 della legge 122/2010 … prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l’utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un’indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali (art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417)". • che " … sussistono tuttora difficoltà per individuare l’ambito applicativo della surriferita disposizione ed, in particolare, se la disapplicazione recata dal comma 12, coinvolga anche il rimborso delle spese di accesso agli uffici dell’Ente titolare dalla ordinaria sede di servizio, nel caso di personale utilizzato a tempo parziale di altra amministrazione e dei servizi in convenzione, secondo la disciplina dell’art. 14 del CCNL di comparto 22/01/2004 e del comma 557 dell’art. 1 della legge 311/04" - ha chiesto alla Corte dei Conti di conoscere l’avviso di questa Sezione regionale di controllo in ordine alla possibilità di prevedere "una forma di ristoro delle spese sostenute dal personale regolarmente autorizzato all’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede dell’ente utilizzatore mediante "una indennità chilometrica" pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, in analogia ad un’altra fattispecie relativa al segretario comunale titolare di sede convenzionata già esaminata dalla Corte dei Conti". La risposta: Dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina l’istituto dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici, la Corte ha rilevato come la formulazione letterale dell’art 6, comma 12, del decreto legge 78/2010 ha comportato da subito l’emersione di problemi interpretativi, in particolare per ciò che attiene all’estensione della norma alle Regioni e agli Enti locali, dando luogo a letture talvolta contrastanti che solo di recente hanno trovato una composizione grazie all’intervento ermeneutico del Giudice delle leggi (da ultimo con sentenza n. 139 del 23 maggio 2012). Secondo la sentenza n. 139/2012 della Corte Costituzionale, "si deve … verificare se da ciascuna previsione dell’art. 6 si possano desumere «principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011)" e, in tal senso, anche il comma 12, ultimo periodo, va ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui l’art. 6 nel suo complesso è espressione. In base a tale canone interpretativo, l’ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni, ma anche gli Enti locali, solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni e le autonomie locali sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell’art. 6. (Cfr. deliberazione 39/2013/PAR di questa Sezione). Questa Sezione di controllo si è già espressa con deliberazioni 74/2012/PAR e 89/2012/PAR su quali possono essere le particolari modalità applicative mediante le quali l’ente locale può adeguare il proprio ordinamento ai principi di riduzione della spesa previsti dalla normativa nazionale, assicurando nel contempo il raggiungimento delle finalità perseguite dalle norme. A tal fine, in quella sede (che riguardava in particolare l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2012), si è ritenuto, rinviando alla deliberazione n. 11/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte, di riconoscere agli enti locali uno spazio di autonomia nell’adeguamento tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari senza stravolgere l’obiettivo perseguito dal legislatore. In sostanza si è ritenuta necessaria l’intermediazione di un atto regolamentare, espressione della potestà normativa dell’ente, per disciplinare la materia in coerenza con i principi stabiliti dalla norma di coordinamento finanziario. Il Collegio ritiene che tale ricostruzione possa essere confermata anche in questa sede consentendo agli enti locali, con un atto espressione della potestà regolamentare, di adattare il vincolo imposto dall’art. 6, comma 12, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo. Qualora, dunque, esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, gli enti locali potrebbero rimodulare con atto regolamentare il disposto dell’art. 6, comma 12, ultimo periodo, purché nel rispetto del tetto di spesa previsto dal primo periodo del comma 12. Peraltro, il tetto alle spese per missioni pari al 50 per cento di quelle sostenute nell’anno 2009 non costituisce un vincolo incondizionato neppure per le amministrazioni statali, considerata la possibilità del suo superamento previa adozione di un motivato provvedimento da parte dell’organo di vertice dell’amministrazione, seppure in casi eccezionali. (Corte de Conti, Sez. Reg. Cont. Basilicata-Potenza, deliberazione n. 31/213/PAR del 28.3.2013)

 
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Il Comune di Barile - premesso che "…l’art. 6 comma 12 della legge 122/2010 … prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l’utilizzo del mezzo proprio alla c ... Continua a leggere

 

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario comunale per gli adempimenti tributari (registro, ipotecari e catastali), per l’atto da lui rogato

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La questione sottoposta alla Corte dei Conti nel parere in esame concerne la rimborsabilità delle spese che il Segretario comunale sostiene per recarsi, con utilizzo del mezzo di trasporto proprio, presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate per la registrazione degli atti ricevuti e rogati nellaqualità di ufficiale rogante dei contratti di cui è parte l’Ente. In particolare il Sindaco del Comune di Rivello (Potenza) ha chiesto alla Corte di esprimere il proprio motivato avviso circa l’applicazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 – nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cessano di avere applicazione nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 le disposizioni che disciplinano l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni di ufficio (articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836) e quelle che misurano il rimborso chilometrico (articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione), e cessano altresì di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi – al caso del Segretario comunale, Ufficiale rogante per l’Ente, che debba recarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la registrazione dei contratti da lui ricevuti. In risposta al quesito la Corte ha rilevato come la registrazione dell’atto (nonché con la sua trascrizione e voltura, se ne ricorre il caso) l’ufficiale rogante adempie un suo obbligo, che nasce dall’incarico svolto. Atteso che l’incarico svolto dal Segretario comunale non è un incarico professionale conferitogli intuitu personae dalla parte privata del contratto (C. Cost. n. 156/1990), e i diritti riscossi (parte dei quali sono a lui destinati) hanno natura tributaria e non già di corrispettivo per l’opera professionale svolta, la questione del rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti tributari non può che porsi, eventualmente, nei soli riguardi della parte (contrattuale) pubblica, dal momento che nessun altro corrispettivo potrebbe essere imposto alla parte privata (o da questa riscosso), che tale incarico non ha conferito. Ciò posto, la Corte dei Conti rileva come la questione del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario comunale per gli adempimenti tributari (registro, ipotecari e catastali), conseguenti all’atto da lui rogato, può porsi solo nei riguardi della parte pubblica (ente comunale), compatibilmente con i limiti posti dall’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2012. Per accedere al testo del parere cliccare sul titolo sopra linkato. (Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata-Potenza, deliberazione n. 39/2013/PAR del 3.4.2013)

 
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