Gazzetta Informa News 16 Aprile 2013 - Area Contabile


NORMATIVA

Mutui per l'acquisto della prima casa: modificate le regole per ottenere il beneficio della sospensione delle rate

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La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, la cui disciplina di attuazione e' contenuta nel decreto n. 132 del 21 giugno 2010 contente il «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa". Il MEF con il decreto in esame, che entra in vigore il 27.4.2013, e' intervenuto a modificare il regolamento. Tra le modifiche si segnala la sostituzione dell'art. 2, comma 3 con il seguente: «3. L'ammissione al beneficio e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari». Inoltre all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132/2010, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: «4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui: a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi. 5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non puo' essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso». Per accedere al testo completo di tutte le modifiche introdotte cliccare sul titolo sopra linkato. (Decreto MEF n. 37 del 22.2.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.4.2013)

 
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La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, la cui disciplina di attuazione e' contenuta nel decreto n. 132 del 21 giugno 2010 contente il «Regolamento recante norme di attuazi ... Continua a leggere

 

Certificazione dei crediti: la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le indicazioni operative alle amministrazioni dello Stato per la ricognizione dei debiti

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A seguito dell’emanazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e in particolare dell’articolo 7 recante misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, la Ragioneia Generale dello Stato fornisce con la circolare attenzionata le prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Il decreto interviene in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica per la certificazione predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e introduce, per le amministrazioni, l’obbligo di provvedere ad una ricognizione dei debiti, da effettuarsi entro il 15 settembre 2013. (Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 17 del 10.4.2013)

 
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GIURISPRUDENZA

Persa da SKY ITALIA anche l'ultima battaglia al Consiglio di Stato: dovrà pagare agli utenti-abbonati gli indennizzi da corrispondere in via automatica a seguito di segnalazioni di disservizi

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Definitivamente confermata dal Consiglio di Stato l'applicabilità anche a SKY ITALIA sia della delibera n. 73/2011 con la quale l’AGCOM ha individuato le fattispecie di disservizio che comportano a carico dell’operatore l’obbligo di riconoscere automaticamente un indennizzo all’utente finale secondo parametri stabiliti nelle condizioni contrattuali nonché del Regolamento nel quale sono stati definiti alcuni criteri utili per garantire una più omogenea quantificazione degli indennizzi da corrispondere all’utente finale all’esito della definizione stragiudiziale della controversia eventualmente deferita alla cognizione dell’Autorità. Già il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso da SKY ITALIA srl con il quale appunto aveva chiesto l’annullamento, dapprima, della delibera n. 73/2011 e dell’allegato Regolamento, unitamente agli atti presupposti, e poi ( con primo atto di motivi aggiunti) della determinazione Co.Re.Com. Puglia 2 maggio 2011 n. 13, nonché della determinazione AGCOM, Direz. Tutela Consumatori, 19 maggio 2011 n.42 , che avevano applicato la delibera AGCOM impugnata in controversie insorte tra SKY Italia srl ed alcuni utenti-abbonati ai servizi di pay tv della suddetta emittente (con riguardo alla misura degli indennizzi). Per accedere al testo integrale della sentenza cliccare sul titolo sopra linkato. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12.4.2013, n. 2009)

 
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Contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni: individuazione del giudice competente a decidere sulle controversie aventi ad oggetto il ritiro di finanziamenti

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In materia di controversie relative a provvedimenti incidenti su contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie sugli atti di ritiro del finanziamento, anche susseguente alla relativa erogazione,ove costituisca manifestazione di autotutela amministrativa in vista della tutela dell’interesse pubblico, con ponderazione dell’interesse pubblico sottostante all’erogazione del contributo, mentre spettano, alla giurisdizione ordinaria, le controversie su provvedimenti di ritiro, comunque denominati, assunti in funzione della negativa verifica in ordine al raggiungimento dello scopo che si è voluto agevolare, ossia a situazioni riconducibili alla fase esecutiva del rapporto ed attinenti alle modalità di utilizzazione del contributo e al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 18.5.2012, n. 2900). (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12.4.2013, n. 1988)

 
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