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domenica 15 dicembre 2013 23:03

Certificazione di rendiconto di bilancio dei Comuni: la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 11.12.2013

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Il Ministero dell'Interno rende noto che alla data del 11 dicembre 2013, risultano ancora non acquisite le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni riportatati nel seguente Allegato, che si invitano pertanto a provvedere. In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento, atteso che trattasi di documento contabile soggetto a riscontri circa controlli di quadratura numerica, ma è necessario aver ricevuto una comunicazione circa il buon esito della stessa, come previsto nei decreti ministeriali di approvazione dei modelli di certificazioni di bilancio. Per eventuali chiarimenti di dettaglio, si potranno contattare i seguenti referenti: Dott. Giancarlo Culini email: giancarlo.culini@interno.it (tel. 06 465 25268); Sig. Arnaldo Ciuffetti email: arnaldo.ciuffetti@interno.it (tel. 06 465 48155); Sig. Valter Pigna email: valter.pigna@interno.it (tel. 06 465 48099).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 11.12.2013

 
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Il Ministero dell'Interno rende noto che alla data del 11 dicembre 2013, risultano ancora non acquisite le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni riportatati nel seguente Allegato, che si invitano pertanto a provvedere. In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio de ... Continua a leggere

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domenica 15 dicembre 2013 23:03

Abitazione principale: 2 miliardi da Cassa Depositi e Prestiti per mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o per la ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica a condizioni particolarmente favorevoli

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.12.2013

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Sono stati firmati i primi contratti tra Cassa Depositi e Prestiti e le singole Banche che vogliono aderire al Plafond Casa. Grazie al Plafond Casa, Cassa Depositi e Prestiti fornisce una provvista di 2 miliardi alle banche che aderiscono all'iniziativa e tramite i quali sarà possibile ottenere mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o per la ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica a condizioni particolarmente favorevoli. Più nel dettaglio: CHI PUO' AVERE ACCESSO AL PLAFOND CASA? Tutti i cittadini, ma con una speciale attenzione verso i "beneficiari prioritari" identificati come giovani coppie, famiglie numerose e nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile. L'accesso al plafond è regolato "a sportello", fino ad esaurimento dello stesso (con un limite a 150 milioni di euro per ciascuna banca). Termini e condizioni dei finanziamenti sono negoziati e determinati dalle Banche nella loro autonomia. La singola banca esamina le richieste e decide l'eventuale concessione del credito, assumendone il rischio. La Banca esamina con priorità le domande di mutuo formulate dai Beneficiari Prioritari, individuati dalla normativa. I procedimenti istruttori e di delibera interni non sono in alcun modo influenzati o monitorati da Cassa Depositi e Prestiti. COME SI ACCEDE AL PLAFOND CASA? Rivolgendosi a una delle banche aderenti, sarà possibile ottenere informazioni specifiche su questo strumento di finanziamento. Ciascuna Banca aderente deve fornire una adeguata pubblicità all'iniziativa, sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione cartacea e via web per consentire un'immediata differenziazione del Plafond Casa rispetto ad altri prodotti standard. Inoltre, a fronte delle richieste di finanziamento, le Banche sono tenute ad informare la clientela dell'esistenza e delle condizioni dei prodotti che si avvalgono di questo strumento. PERCHE' USUFRUIRE DEL PLAFOND CASA? Perché grazie al Plafond Casa sarà possibile ottenere tassi di interesse particolarmente vantaggiosi rispetto al mutuo standard della banca erogante. In ciascun contratto di finanziamento deve essere specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP, indicandone il relativo costo e durata, nonché il vantaggio ottenuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale ("TAN"), espresso in punti percentuali annui o in basis point annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del finanziamento, dai fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma di analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). QUANDO RIVOLGERSI AL PLAFOND CASA. Quando si vuole acquistare la prima casa - se appartiene preferibilmente ad una delle classi energetiche A, B, C o D, e/o quando si vogliono attuare interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, oltre agli incentivi fiscali già previsti per queste categorie di interventi, sarà possibile accedere anche al Plafond Casa. QUANTO DURA E QUANTO FINANZIA IL PLAFOND CASA. Il Plafond Casa prevede 3 diverse durate temporali e 3 diversi importi limite: I finanziamenti hanno il limite di 100 mila euro per gli interventi ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica, 250 mila euro per l'acquisto di una abitazione principale senza interventi di ristrutturazione, 350 mila euro per l'acquisto di una abitazione principale con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica sulla stessa abitazione. I finanziamenti possono essere rimborsati a 10, 20 o 30 anni. Maggiori informazioni e dettagli possono essere richiesti alle banche aderenti.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.12.2013

 
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domenica 15 dicembre 2013 23:03

Entrate: nuovo CUD e 770 semplificato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Linea Amica del 12.12.2013

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E’ on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo Cud 2014 e del nuovo 770 Semplificato. Il Cud 2014 è la certificazione unica che attesta i redditi di lavoro dipendente, percepiti nel 2013. Il documento ha una nuova veste grafica, istruzioni più semplici e una copertina con un indice per facilitarne la lettura e la compilazione. Nel file c’è anche una nuova area con la quale il sostituto comunica al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inferiore all’anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia solo per il periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro. L'aliquota per le detrazioni a favore di Onlus passa dal 19% al 24%. Il nuovo modello 770 Semplificato del 2014 ha dei nuovi campi legati alla Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre il prospetto SS consente di aggiungere le addizionali comunali di compartecipazione all’Irpef applicate sulle somme percepite in relazione all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Sia il nuovo Cud che il 770 Semplificato tengono conto della sospensione, per i comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione, dei versamenti e degli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia del 30 novembre 2013.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato Linea Amica del 12.12.2013

 
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domenica 15 dicembre 2013 23:03

Fisco: le prossime scadenze e le modalità di calcolo per il pagamento dell'IMU, TASI, TARI e TARES

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.12.2013

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Il 16 dicembre 2013 e' la scadenza fissata per il pagamento della seconda rata dell’IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (la prima rata dell’Imu era stata abolita per tutti i terreni agricoli, anche se non posseduti da coltivatori diretti o IAP). Deve essere pagata la seconda rata IMU anche per i fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale (anche questa tipologia di immobili è stata esonerata dalla prima rata). Ovviamente devono pagare la seconda rata dell’IMU i possessori di abitazioni principali di particolare pregio, accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Quanto alle modalità di calcolo e versamento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale si deve fare riferimento alle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali entro il 9 dicembre 2013. Si calcola, quindi, l’imposta dovuta per tutto il 2013 e si sottrae quanto già corrisposto a titolo di prima rata. Per i terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da IAP si calcola l’imposta per l’intero anno e si sottrae l’importo che si sarebbe dovuto pagare a giugno come prima rata (e non si è pagato perché è intervenuto il decreto che l’ha abolita). Il 16 gennaio 2014 (il termine potrebbe essere posticipato in sede di approvazione della legge di stabilità 2014) è la scadenza per versare la parte residua dell’IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze, sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola e sui fabbricati rurali strumentali. Si deve pagare anche la prima rata 2014 della TASI (tributo sui servizi indivisibili) e la prima rata 2014 della TARI (tassa sui rifiuti). Entro lo stesso termine deve essere versata la maggiorazione TARES per il 2013, nel caso in cui il Comune non abbia inviato il relativo bollettino in tempo utile per far rispettare ai contribuenti la scadenza del 16 dicembre 2013. Sulle modalità di calcolo e versamento viene precisato che ai fini del versamento entro il 16 gennaio 2014 della parte residuale dell’IMU, il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9 dicembre 2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione di base. Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU. Per la prima rata della TASI (il tributo si paga in quattro rate), si deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e dividere per quattro. Nel 2014 i Comuni possono aumentare l’aliquota fino al 2,5 per mille, quindi ,con l’ultima rata si dovrà effettuare l’eventuale conguaglio. La Tari segue sostanzialmente la stessa modalità di calcolo della Tares (che è stata in vigore fino al 2013).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.12.2013

 
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Il 16 dicembre 2013 e' la scadenza fissata per il pagamento della seconda rata dell’IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agr ... Continua a leggere

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domenica 15 dicembre 2013 23:03

Dipendenti di amministrazioni statali: le condizioni per ottenere il rimborso delle spese legali relative alla difesa nel procedimento penale conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

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L’art. 18 del d.l. 67/1997 dispone che "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato". Si tratta – si è osservato - di una forma di tutela che si giustifica nel fatto, e sul presupposto, che il dipendente pubblico, che viene convenuto in giudizio in tale sua veste, non è portatore di un interesse suo proprio ma della pubblica amministrazione per la quale ha agito. Di conseguenza, nella misura in cui il dipendente sia portatore di un interesse altruistico, a beneficio della collettività di cui l’amministrazione è espressione, ovvero "al servizio esclusivo della Nazione", per riprendere l’impegnativa formula dell’art. 98 Cost., si pone l’esigenza che la P.A. (e per essa la comunità degli amministrati) tenga indenne il dipendente stesso per le spese legali che dovrebbe sostenere o che ha realmente sostenuto ogni qualvolta è chiamato a rispondere del suo operato pubblico in sede penale, civile ed amministrativa. In una logica più privatistica del rapporto, si è fatto anche richiamo al modello del mandato di diritto civile e alla previsione di cui all’art. 1720 c.c. - secondo cui "il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni….. dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve, inoltre, risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico" - per affermare l’esistenza di un principio generale, immanente nel sistema, e di un limite, non meno generale, dato dal fatto che il mandatario abbia pur sempre agito in vantaggio e non in danno del mandante (v. Cons. St., V, n. 6113/2009). La tutela legale, sia in generale che nell’ipotesi specifica dell’art. 18 d.l. 67/1997 che si riferisce ai soli dipendenti di amministrazioni statali, postula una serie di condizioni, ossia che: -1) il giudizio (in questo caso, penale) sia promosso nei confronti del (e non dal) dipendente pubblico; -2) il soggetto abbia la qualifica di dipendente pubblico (nel caso in esame, di dipendente dell’amministrazione dello Stato); -3) vi sia una connessione dei fatti contestati con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali; -4) una sentenza o un provvedimento ne abbia escluso la responsabilità; -5) le spese siano state ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III

 
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domenica 15 dicembre 2013 23:03

Danno erariale derivante da condanna della P.A.: sulla decorrenza della prescrizione la giurisprudenza non e' univoca da una parte si fa coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza e dall’altra, invece, con l’effettivo pagamento, da parte dell’amministrazione, al danneggiato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Come unanimamente affermato dalla giurisprudenza contabile, la decorrenza della prescrizione deve essere collegata al perfezionamento della fattispecie dannosa, nozione che comprende non solo l’azione illecita ma anche l’effetto lesivo della stessa. Detta interpretazione, che ha preso l’avvio dalla paradigmatica sentenza delle SS.RR. del 25.10.1996 la n. 62/A, è assolutamente inconfutabile, atteso che, qualora l’azione illecita e l’effetto lesivo non coincidano temporalmente in quanto distanziati nel tempo, è questo secondo momento che rileva, poiché prima di esso il Procuratore non avrebbe alcun interesse ad agire. Ciò posto, con riferimento al danno di cui alla fattispecie concreta, originato da una condanna della p.a, la giurisprudenza ha sviluppato orientamenti tutt’altro che univoci; da una parte, infatti, l’evento dannoso si fa coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza e dall’altra, invece, con l’effettivo pagamento, da parte dell’amministrazione, al danneggiato.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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Come unanimamente affermato dalla giurisprudenza contabile, la decorrenza della prescrizione deve essere collegata al perfezionamento della fattispecie dannosa, nozione che comprende non solo l’azione illecita ma anche l’effetto lesivo della stessa. Detta interpretazione, che ha preso l’avvio dal ... Continua a leggere

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domenica 15 dicembre 2013 23:03

Il danno erariale per assunzione di incarico di direttore generale in presenza di una situazione di incompatibilità per svolgimento di attività imprenditoriale non e' conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nell'illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza, ma va provata in concreto la minore resa del servizio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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La Procura regionale contesta al convenuto l’assunzione dell’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pur in presenza di una situazione di incompatibilità discendente dallo svolgimento di attività imprenditoriale e, segnatamente, di quella di amministratore di una società commerciale. In particolare il convenuto omettendo di dichiarare all’atto della presentazione della propria candidatura alla Giunta regionale della Calabria, risalente al 14/9/2005, lo status di amministratore della società commerciale, avrebbe conseguito illegittimamente l’incarico con conseguente danno erariale in misura pari ai compensi ed alle retribuzioni percepite. Precisa il Procuratore regionale che sarebbero state violate con dolo le disposizioni di cui all’art.3-bis, commi 8 e 10 del D. Lgs. n.502/1992 che stabiliscono il principio di esclusività del rapporto di lavoro del D.G. e l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo....Nel caso di specie dunque la condotta del convenuto è stata posta in essere contravvenendo a puntuali previsioni legislative in materia onde tali condotte possono essere valutate in altra sede ai fini della adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, come, peraltro, risulta sia avvenuto da parte dell’Azienda con apposito provvedimento poi impugnato innanzi il Tribunale civile. Tuttavia affinché la domanda possa essere accolta è necessaria la prova di un danno erariale non essendo prevista una ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità. Più esattamente, come ricordato da questa Corte (Corte dei conti, Sez. I, 17 maggio 2010, n.356), l’elemento oggettivo del danno non può essere "ritenuto conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nella (presunta) illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza", ma, al contrario, deve essere "positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo o qualitativo delle prestazioni lavorative (v., in proposito, questa Sezione I app., 3.2.2009, n. 554, citata anche dagli appellanti); si sarebbe dovuta accertare, ad esempio, una situazione di disordine amministrativo o di inefficienza gestionale, riconducibili al direttore". Nella vicenda che ne occupa, tali evenienze non sono state in alcun modo dimostrate (e neppure meramente dichiarate) da parte dell’attore, il quale non ha dato dimostrazione del fatto che parte delle energie lavorative del convenuto fossero distolte dalle funzioni pubbliche di direttore generale per essere destinate alla società di cui era proprietario ed amministratore. Tale dimostrazione appare assolutamente imprescindibile e necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, con la conseguenza che, in difetto, la domanda va rigettata. Come già ha avuto modo di osservare la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 15 giugno 2011, n.384) in fattispecie del tutto analoga, il danno deve essere provato "nella sua esistenza concreta, oltre che nel nesso di causalità con il fatto illecito, non potendosene ritenere la sussistenza in re ipsa". Con riferimento alla posizione del convenuto nessuna prova viene fornita dall’attore in relazione al danno erariale di cui si controverte né si forniscono gli elementi atti a provare il pagamento in eccesso rispetto alla prestazione resa, in relazione al fatto che questa si discostò, per le modalità di espletamento, da quanto contrattualmente stabilito.

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domenica 15 dicembre 2013 23:03

Processo contabile: l’invito a dedurre al presunto responsabile di fornire deduzioni e' un presupposto dell’azione di responsabilità la cui violazione rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nella sentenza n. 7/98, ha uno scopo indiretto di garanzia dell’invitato il quale, con la sua partecipazione alla fase istruttoria assicura una completa acquisizione dei fatti, anche a sua discolpa. Tanto premesso l’invito a dedurre rappresenta un presupposto dell’azione di responsabilità con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di invitare il presunto responsabile a fornire le deduzioni, rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta. Tornando alla fattispecie, risulta dagli atti che l’Ufficiale giudiziario ha notificato l’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. alla v. Corrado Alvaro n. 4, mentre, al momento dell’espletamento delle formalità di notifica, il destinatario risultava essere residente, per effetto di una variazione di abitazione, in via Albero Brasili n. 6....Tanto premesso, seppure la notifica sia stata disposta dal Sostituto Procuratore sulla base di dati che risultavano corretti al momento dell’invio del plico all’ufficiale giudiziario, comunque deve essere dichiarata nulla, anche se i dati anagrafici sono repentinamente mutati tra la data del rilascio del certificato e quella della notifica. Così come affermato anche dalla Corte dei conti, Sezione Sardegna, sentenza n. 001723/2008, "lo scopo della notificazione, infatti, è unicamente quello di far pervenire effettivamente l’atto al destinatario, ovvero di porlo in condizione di conoscerlo, a nulla rilevando la posizione soggettiva del notificante (in ipotesi, la sua buona fede) o oggettiva (l’esatto adempimento della procedura sulla base di una valutazione ex ante) (Cass.civ, sez. I, n. 5927/2007 e n. 9365/2005). Principio, questo, che è, per giunta, rafforzato nell’ipotesi di atti preordinati al diritto di difesa, per i quali anche la discrezionalità del legislatore nel dettare le relative norme trova un limite costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007; n. 360/2003 e n. 346/1998)".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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Il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nell ... Continua a leggere

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martedì 10 dicembre 2013 23:44

TARES: i chiarimenti del MEF sulle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione MEF n. 10/DF del 2.12.2013

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Con la risoluzione n. 10/DF del 2.12.2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene a fornire chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all’estero. In particolare viene precisato che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24. A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la maggiorazione. Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale 14 maggio 2013. A questo proposito, viene poi ribadito, indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, quanto chiarito nella risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, ossia chegli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell’ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013. Per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei residenti all’estero viene precisato che nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 "enti pubblici"), i contribuenti devono: • relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni; • relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell’accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E’ necessario, inoltre, indicare il codice BIC "BITAITRRENT", corrispondente alla Banca d’Italia. Come causale del versamento devono essere indicati: - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; - la sigla "MAGG. TARES", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955; - l’annualità di riferimento.La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello "F24 enti pubblici" (F24-EP).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della risoluzione MEF n. 10/DF del 2.12.2013

 
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Con la risoluzione n. 10/DF del 2.12.2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene a fornire chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all’estero. In particolare viene precisato che i pagamenti ... Continua a leggere

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martedì 10 dicembre 2013 23:44

Contributo o sovvenzione: il riparto di giurisdizione sulle controversie in materia di revoca di un finanziamento

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza attenzionata richiama la decisione assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 29 luglio 2013 chd ha rilevato come le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge da quelle in cui la legge attribuisce invece all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente "l’an", il "quid" ed il "quomodo" dell’erogazione. Sulla base di tale premessa l’Adunanza plenaria ha affermato che "la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati e ciò, ancorché il finanziamento medesimo sia stato già riconosciuto in via provvisoria a norma del D.M. n. 527 del 1995, art. 6, comma7" (Cassazione civile, sez. un., 16 dicembre 2010, n. 25398, in ipotesi di revoca del finanziamento già concesso in via provvisoria ed in parte erogato, determinata dall’intervenuto accertamento di spese dichiarate non ammissibili in quanto sostenute prima della domanda di ammissione; cfr. anche Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28041).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

 
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martedì 10 dicembre 2013 23:44

Comunità Montane: disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo per i servizi gestiti in forma associata

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 9.12.2013

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Con provvedimento del 5 dicembre 2013, è stato disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo assegnato alle Comunità Montane per i servizi gestiti in forma associata ( in conformità ai criteri e alle modalità stabilite dal D.M. 1° settembre 2000, n. 318, modificato ed integrato dal D.M. 1° ottobre 2004, n. 289)

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato del Ministero dell'Interno del 9.12.2013

 
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lunedì 25 novembre 2013 19:27

Antireciclaggio: il MEF non introdurrà ulteriori obblighi per gli operatori

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF n. 227 del 22.11.2013

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha in progetto di modificare la normativa sull’antiriciclaggio introducendo ulteriori obblighi di comunicazione al Cerved e di verifica rafforzata della clientela. Con apposito comunicato viene, infatti, precisato che la Direzione V del Tesoro, istituzionalmente competente alla predisposizione e all’aggiornamento dei provvedimenti di rango primario e secondario in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, smentisce categoricamente la veridicità delle notizie riportate nei giorni scorsi sulla stampa specializzata circa l’intenzione del Mef di prevedere nuove disposizioni che graverebbero gli operatori di maggiori adempimenti e sforzi di controllo.

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF n. 227 del 22.11.2013

 
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lunedì 25 novembre 2013 19:27

Contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni: i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, come contributi o corrispettivi, chiariti dall'Agenzia delle Entrate

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2013

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Con la circolare n. 34/E del 21.11.2013 l'Agenzia delle Entrate precisa i criteri, condivisi con la Ragioneria Generale dello Stato, la cui applicazione consente di individuare correttamente la natura delle somme erogate, sia ai fini delle norme sulla contabilità pubblica sia ai fini dell’assoggettamento ad IVA. In particolare la corretta qualificazione giuridica di ogni rapporto tra la pubblica amministrazione ed altri soggetti - pubblici o privati - in occasione di erogazioni di danaro è necessaria al fine di inquadrare correttamente le operazioni connesse, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista del trattamento tributario. Una prestazione di denaro qualificata come corrispettivo richiama infatti un insieme di regole, sia per il comportamento dell’amministrazione sia per il trattamento fiscale, che è del tutto differente dall’insieme di regole che disciplina erogazioni qualificabili come contributi: in particolare, dal punto di vista del trattamento tributario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro, saranno escluse dall’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni rilevanti ai fini dell’imposta in esame vi saranno assoggettate. La normativa comunitaria (in particolare, gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112), alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia, definisce in modo ampio l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’imposta in esame. In particolare, si configura un’operazione imponibile in presenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04 e sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93). In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa più volte, in diversi documenti di prassi, con i quali ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Ad esempio, si è ritenuto sussistente un rapporto sinallagmatico ogni qualvolta la proprietà dei risultati della ricerca ovvero la proprietà dell’opera finanziata sia trasferita in tutto o in parte all’ente finanziatore; rilevano, inoltre, in tal senso la previsione nella convenzione della clausola risolutiva, essendo la risoluzione applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall’altra (vincolo sinallagmatico), e l’obbligo di risarcimento del danno derivante da inadempimento, che evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore, senza, peraltro, che l’aspetto meramente formale prevalga sul sostanziale assetto voluto dalle parti . Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione . Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati. La problematica relativa alla qualificazione dei contributi erogati a vario titolo da amministrazioni pubbliche, sia nei confronti di enti pubblici sia nei confronti di enti privati, continua, tuttavia, ad essere riproposta all’esame, sotto forma di istanze di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento tributario agli effetti dell’IVA. Di qui l'utilità di fornire un quadro di riferimento per il corretto inquadramento in una delle due fattispecie, che le numerose istanze pervenute all'Agenzia delle Entrate dimostrano essere non sempre agevole. Per accedere alla lettura della circolare n. 34/E del 21.11.2013 cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2013

 
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Con la circolare n. 34/E del 21.11.2013 l'Agenzia delle Entrate precisa i criteri, condivisi con la Ragioneria Generale dello Stato, la cui applicazione consente di individuare correttamente la natura delle somme erogate, sia ai fini delle norme sulla contabilità pubblica sia ai fini dell’assoggett ... Continua a leggere

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lunedì 25 novembre 2013 19:27

Imposta di Registro: solidarietà passiva delle "parti in causa" per la registrazione degli atti giudiziari in caso di litisconsorzio facoltativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 82/E del 21.11.2013

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L'Agenzia delle Entrate con apposito parere risponde all'istanza di interpello afferente la corretta applicazione del principio di solidarietà passiva dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti giudiziari rilevando come in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il rapporto di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57 del TUR debba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei. Per approfondire cliccare su "Accedi al Provvedimento".

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 82/E del 21.11.2013

 
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lunedì 25 novembre 2013 19:27

Danno erariale: la Corte dei Conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività privata

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Nella sentenza in esame la Corte dei Conti ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da un privato cittadino citato innanzi alla Corte dei Conti per risarcire al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) il danno derivante dall'indebita percezione di contributi comunitari. La Corte ha richiamato a tal fine la sentenza 1° marzo 2006, n.4511, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno chiarito come la Corte dei conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività (pure privata). Più in particolare, ha osservato la Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice contabile, "… il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e l’incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile". Analoghi concetti sono stati espressi dalle medesime SS.UU. nelle successive pronunzie, 20 ottobre 2006, n.22513 (sempre in fattispecie di erogazione di contributi pubblici a privati), 20 novembre 2007, n.24002, 18 luglio 2008, n.19815 e, da ultimo, ord. n.10062 del 9 maggio 2011, mentre la giurisprudenza contabile è ormai pacifica sul punto (cfr. per tutte Corte dei conti, Sez. I Appello, 25 gennaio 2011, n.20 e 13 giugno 2011, n.256).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
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Nella sentenza in esame la Corte dei Conti ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da un privato cittadino citato innanzi alla Corte dei Conti per risarcire al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) il danno derivante dall'indebita percezione di contributi co ... Continua a leggere

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giovedì 21 novembre 2013 20:22

Fatturazione elettronica: prime istruzioni operative sull'attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della circolare RGS n. 37/2013

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la circolare n. 7 del 4.11.2013 con la quale vengono fornite alle pubbliche amministrazioni le prime istruzioni operative sull'attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica. L’emanazione del Regolamento in oggetto, entrato in vigore il 6 giugno 2013, avvia il percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n.244 all’articolo 1, commi da 209 a 213.Il successivo articolo 6, nel fissare le decorrenze rispetto alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, prevede, tra l’altro, che i Ministeri dal 6 giugno 2014 non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità previste dagli allegati del decreto n.55/2013 e, trascorsi 3 mesi da tale data, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.Il medesimo articolo introduce, inoltre, la possibilità per le Amministrazioni di un’adesione anticipata al processo di fatturazione elettronica su base volontaria ed a seguito di specifici accordi con i propri fornitori. A tal fine il Sistema di Interscambio verrà reso disponibile alle Amministrazioni ed ai fornitori a decorrere dal 6 dicembre 2013.La Ragioneria Generale dello Stato, a supporto dell’attività dei Ministeri, metterà a disposizione nuove funzionalità di SICOGE che consentiranno l’ottemperanza agli obblighi legati alla ricezione e conservazione delle fatture elettroniche nonché alla gestione delle notifiche verso il Sistema di Interscambio. Il nuovo processo di fatturazione elettronica è pienamente integrato con le attuali funzioni di SICOGE relative alla registrazione e contabilizzazione dei documenti di costo rese obbligatorie dall’art. 6, comma 6, della legge 7 agosto 2012, n. 135 e con l’emissione dei titoli di spesa.Pertanto il processo di lavorazione di una fattura elettronica sarà sostanzialmente analogo a quello attualmente presente in SICOGE per l’ acquisizione della fattura cartacea.In attuazione dei principi di dematerializzazione dei processi ed in accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale nel SICOGE verrà introdotto un registro interno al sistema per la protocollazione delle fatture elettroniche ricevute dal Sistema di Interscambio.Per consentire l’adesione su base volontaria prevista dall’articolo 6 del Regolamento ed in considerazione degli onerosi adempimenti che gravano sui Ministeri alla chiusura dell’ esercizio finanziario, nonché quelli legati alla riapertura del nuovo esercizio, le predette nuove funzioni di SICOGE saranno disponibili a partire dal 4 febbraio 2014.Ferme restando le indicazioni fornite nelle linee guida di cui allegato C del decreto, con la presente circolare si illustrano le attività propedeutiche che i Ministeri dovranno porre in essere per un ordinato avvio degli adempimenti previsti dalle citate norme e per un corretto utilizzo del sistema informativo SICOGE con riferimento a:1. IPA - censimento uffici destinatari di fattura elettronica2. organizzazione dei Ministeri – ruoli coinvolti 3. relazione unità organizzativa IPA - ufficio SICOGE4. descrizione del processoPer continuare nella lettura della circolare cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la circolare n. 7 del 4.11.2013 con la quale vengono fornite alle pubbliche amministrazioni le prime istruzioni operative sull'attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione ... Continua a leggere

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giovedì 21 novembre 2013 20:22

Agenzia delle Entrate: su YouTube la guida al Bonus arredi

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del video Agenzia delle Entrate

Online il video delle Entrate che spiega come ottenere l’agevolazione. Per accedere al video cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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giovedì 21 novembre 2013 20:22

Comuni: modificata la procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della nota MEF del 11.11.2013

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Con nota prot. n. 24674 del 11.11.2013 la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nata l'introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Per accedere alla nota cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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giovedì 21 novembre 2013 20:22

Equitalia: al via la rateizzazione in 120 rate

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato di Equitalia del 12.11.2013

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Con la firma del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state definite le modalità di richiesta dei piani di rateazioni straordinari in 120 rate (10 anni). In particolare Equitalia chiarisce come le nuove disposizioni consentono di chiedere una dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili nei casi in cui il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla propria responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Possono usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di dilazione più lungo.

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giovedì 21 novembre 2013 20:22

Corte dei Conti, c'e' danno erariale anche se il reato penale e' prescritto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Dipendenti del Ministero dell'economia e delle Finanze telefonavano al cellulare di una dipendente di altra P.A. al solo fine di ricaricare la SIM concretando un danno erariale pari ad € 6.187,34. Per principio del tutto pacifico in giurisprudenza le sentenze penali con le quali viene dichiarata l'estinzione del reato per amnistia ovvero per prescrizione del reato non hanno autorità di giudicato nel giudizio contabile: tuttavia, in questa sede il giudice può utilizzare come elementi di prova ed assumere gli accertamenti materiali tratti dal processo penale, al fine di effettuare le proprie valutazioni. Orbene, dal corposo fascicolo penale, e, segnatamente, dalla documentazione acquisita per il tramite della Guardia di Finanza (Settore di indagine relativo alle frodi telematiche), è risultato che nel periodo contestato dal requirente penale (marzo 2004 – maggio 2005) tre numeri telefonici del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno effettuato numerosissime telefonate – della lunghezza, a volte, superiore alle quattro ore – al numero di cellulare della Signora, la quale, allo scopo di conseguire illecitamente la "ricarica" di crediti sul telefono portatile a lei intestato, poneva tali telefonate "in attesa", sì da tenere aperta la linea e conseguire la predetta ricarica in ragione percentuale della durata delle telefonate "in entrata". A tenore della documentazione penale, sul punto mai contestata, il fatto testè rappresentato risulta provato al di là di qualsiasi possibile dubbio. Con l’effetto che si configura il danno (pari all’importo delle telefonate effettuate dai numeri del Ministero al cellulare della convenuta) nonché l’elemento soggettivo sub specie di dolo, essendo di tutta evidenza che l’effettuazione delle telefonate verso il numero di cellulare della signora ed il comportamento di costei di tenere aperta la linea per la durata di ore, allo scopo di conseguire l’ingiusto profitto della "ricarica" della SIM del proprio cellulare, concretano gli estremi di una vera e propria preordinazione dolosa. In considerazione di ciò la la Signora e' stata condannata dal giudice contabile a restituire al Ministero dell’Economia e delle Finanze la somma di € 6.187,34.

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Dipendenti del Ministero dell'economia e delle Finanze telefonavano al cellulare di una dipendente di altra P.A. al solo fine di ricaricare la SIM concretando un danno erariale pari ad € 6.187,34. Per principio del tutto pacifico in giurisprudenza le sentenze penali con le quali viene dichiarata l' ... Continua a leggere

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giovedì 21 novembre 2013 20:22

Risponde di danno erariale anche il curatore fallimentare

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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Nel giudizio in esame la Corte dei Conti ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti del curatore fallimentare richiamando al riguardo la concorde giurisprudenza contabile e del giudice della giurisdizione secondo cui – ad integrare un rapporto di servizio con soggetti estranei all’amministrazione danneggiata, su cui si radica la giurisdizione del giudice contabile – è sufficiente l’esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli ed agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni; nell’ambito del rapporto di servizio si colloca dunque anche la figura del curatore fallimentare, a cui l’ordinamento (art. 30 legge fallimentare: rd n.267/1942 ) attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale, conferendogli un ruolo essenziale nell’amministrazione del patrimonio fallimentare; l’ampiezza dei poteri attribuitigli lo rende il cardine della gestione sì da consentire la definizione di cooperatore della Giustizia quale organo ausiliare del Giudice; se a tale soggetto fa difetto l’appartenenza organica alla struttura pubblica, ricorre certamente per l’investito la qualità di compartecipe fattivo dell’attività pubblica (v. Cassazione Civile SS.UU. 5 aprile 1993, n. 4060) e quindi un vero e proprio inserimento funzionale, ancorché temporaneo, nell’apparato gestionale dell’amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con il conseguente assoggettamento alla responsabilità patrimoniale ed alla correlata competenza giurisdizionale della Corte dei conti (Cassazione Civile SS.UU. n. 3358/1994; n. 15599/2009 ).

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Nel giudizio in esame la Corte dei Conti ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti del curatore fallimentare richiamando al riguardo la concorde giurisprudenza contabile e del giudice della giurisdizione secondo cui – ad integrare un rapporto di serviz ... Continua a leggere

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giovedì 21 novembre 2013 20:22

Responsabilità contabile: la costituzione di parte civile nel processo penale della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti non preclude la possibilità di proporre e proseguire l'azione di responsabilità amministrativa del P.M. generale o regionale della Corte dei Conti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

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La costituzione di parte civile nel processo penale della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti non preclude la possibilità di proporre e proseguire l'azione di responsabilità amministrativa da parte del P.M. generale o regionale della Corte dei Conti, trattandosi di azione pubblica irrinunciabile ed irretrattabile (cfr. Sez. II Centrale n. 394/2001).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

 
Note Legali
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