
News 26 Aprile 2017 - Area Amministrativa
Enti in dissesto: fissati i rapporti medi dipendenti-popolazione per il triennio 2019-2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22.4.2017 il DECRETO 10 aprile 2017 del Ministero Dell'interno recante "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019." Per approfondire scarica il decreto.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22.4.2017 il DECRETO 10 aprile 2017 del Ministero Dell'interno recante "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019." Per approfondire scarica il decreto. ... Continua a leggere
Sicurezza delle città: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21.4.2017 è stato pubblicato il TESTO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 COORDINATO con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48. Accedi al testo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21.4.2017 è stato pubblicato il TESTO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 COORDINATO con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48. Accedi al testo ... Continua a leggere
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati: in Gazzetta Ufficiale il decreto con i benefici per l'anno 2017 per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016

A partire dall'anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono attribuiti su domanda del genitore richiedente i benefici previsti agli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.2.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18.4.2017) adottato in attuazione della legge di bilancio 2017. In particolare l'art. 3 disciplina il "Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati" ovvero il beneficio che consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilita', da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati. Il contributo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro pìresentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto. L'art. 4 prevede il "Buono per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche" che consiste in un contributo, per un importo massimo di 1.000,00 euro annui, per favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Il contributo e' corrisposto dall'INPS direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di quest'ultimo di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilita' del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Per approfondire scarica il decreto.
A partire dall'anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono attribuiti su domanda del genitore richiedente i benefici previsti agli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.2.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 de ... Continua a leggere
Dirigenti pubblici: sospeso l'obbligo di pubblicare redditi e patrimoni

Con decisione assunta il 12 aprile il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sospeso l’efficacia delle Linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici, relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale. Tali previsioni, stabilite dal dlgs. 97/2016 (cd. "decreto Trasparenza"), erano già state oggetto di una ordinanza cautelare del Tar del Lazio dello scorso 2 marzo limitatamente all’Autorità Garante della privacy. Con la delibera dell’Anac, la sospensione viene estesa a tutte le pubbliche amministrazioni.
Con decisione assunta il 12 aprile il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sospeso l’efficacia delle Linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici, relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale. Tali previsioni, stab ... Continua a leggere
COMPARTO RICERCA – Quesito su possibilità di erogazione del buono pasto in caso di interruzione della prestazione lavorativa per fruizione di permessi brevi di cui all’art. 50 del CCNL 21/02/2002 o dei permessi retribuiti per nascita figli o gravi motivi personali o familiari di cui all’art. 8, comma 1, o delle ore confluite nel conto ore individuale di cui all’art. 49 dello stesso CCNL.

Nel caso in cui il dipendente interrompa la prestazione lavorativa fruendo o dei permessi brevi di cui all’art. 50 del CCNL 21/02/2002 o dei permessi retribuiti per nascita figli o gravi motivi personali o familiari di cui all’art. 8, comma 1, o delle ore confluite nel conto ore individuale di cuiall’art. 49 dello stesso CCNL, è possibile considerare tali istituti utili ai fini del completamento dell’orario giornaliero per l’attribuzione del buono pasto?
Nel caso in cui il dipendente interrompa la prestazione lavorativa fruendo o dei permessi brevi di cui all’art. 50 del CCNL 21/02/2002 o dei permessi retribuiti per nascita figli o gravi motivi personali o familiari di cui all’art. 8, comma 1, o delle ore confluite nel conto ore individuale di cui ... Continua a leggere
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – Quesito su modalità di calcolo della percentuale massima dei rapporti di lavoro a tempo parziale costituibili presso ciascun Ente, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000

La percentuale massima dei rapporti di lavoro a tempo parziale che possono essere costituiti presso ogni ente, pari del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, deve essere calcolata, in generale, con riferimento solo al numero complessivo dei posti della dotazione organica delle quattro categorie previste dal sistema di classificazione del personale oppure, in modo più specifico, cioè anche con distinto riferimento ai posti di dotazione organica di ciascuna delle infracategorie B1 e B3 e D1 e D3?
La percentuale massima dei rapporti di lavoro a tempo parziale che possono essere costituiti presso ogni ente, pari del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, deve essere calcolata, in genera ... Continua a leggere
Voucher: i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti

Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48,49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.
Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, ... Continua a leggere
Processo amministrativo: il ricorso collettivo ed il ricorso cumulativo
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21.4.2017

La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 21.4.2017 ha richiamato il pacifico indirizzo in base al quale il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell’identità di situazioni sostanziali e processuali — ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi — e il requisito dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, nr. 831; id., sez. III, 20 maggio 2014, nr. 2581; id., sez. IV, 29 dicembre 2011, nr. 6990). Per quel che concerne invece il ricorso cumulativo, la giurisprudenza afferma che la regola generale dell’impugnabilità con un ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa venga censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti. È quindi necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di guisa che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 25 febbraio 2015, nr. 5; id., sez. V, 13 giugno 2016, nr. 2543; id., sez. IV, 26 agosto 2014, nr. 4277; id., sez. V, 27 gennaio 2014, nr. 398; id., 14 dicembre 2011, nr. 6537). Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 21.4.2017
La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 21.4.2017 ha richiamato il pacifico indirizzo in base al quale il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell ... Continua a leggere
Mense scolastiche: somministrare un prodotto diverso da quello oggetto del capitolato di fornitura è reato
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI del 20.4.2017

L'art. 356 del codice penale rubricato "Frode nelle pubbliche forniture" punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali.In virtù di tale norma, il protagonista della vicenda giunta dinnanzi alla Corte di Cassazione, veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per avere somministrato ai bambini di una scuola materna comunale formaggio di marca diversa dal Parmigiano reggiano previsto nella fornitura.La Corte di Cassazione Sez. VI con sentenza pubblicata in data 20.4.2017 (Presidente: IPPOLITO Relatore: GIANESINI Data Udienza: 5.4.2017) ha, da un lato confermato che la somministrazione di un formaggio di qualità tipologica diversa rispetto a quella oggetto del capitolato di fornitura costituisce l'essenza del reato di frode nelle pubbliche forniture, ma dall'altro ha concesso una chance di assoluzione all'imputato.La Corte ha, infatti, accertato che i giudici non avevano valutato i motivi di impugnazioni con i quali l'imputato sosteneva la non utilizzazione del formaggio incriminato nella preparazione dei pasti in quanto il diverso formaggio pur presente nei locali della scuola, era stato reperito in buste chiuse ed il parmigiano reggiano era stato comunque acquistato.La sentenza di condanna è stata, quindi, annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte di Appello per la valutazione compiuta ed approfondita dei motivi di appello anzidetti, il tutto nella prospettiva della dimostrazione di quell'effettivo e reale uso, nella preparazione dei pasti, di un formaggio di qualità tipologica diversa rispetto a quella oggetto del capitolato di fornitura.Per approfondire scarica il testo integrale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI del 20.4.2017
L'art. 356 del codice penale rubricato "Frode nelle pubbliche forniture" punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali.In virtù di tale norma, il protagonista della vicenda giunta dinnanzi alla Corte di Cassazione, v ... Continua a leggere
Giudizio elettorale: la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, è principio di prova idoneo a legittimare la richiesta rivolta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie
segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19.4.2017

Si segnala la sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 19 aprile 2017 resa in materia elettorale con la quale è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in riferimento alla presunta natura esplorativa del ricorso originario, che si appoggerebbe a dichiarazioni sostitutive di atto notorio dei rappresentanti di lista alquanto generiche e inverosimili. Sul punto il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, può validamente considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta, rivolta al giudice, di disporre acquisizioni istruttorie. Più in particolare, come è noto, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio ha ormai definitivamente superato la tesi per la quale la mancata verbalizzazione di osservazioni o contestazioni dei rappresentanti di lista, in dissenso dalle decisioni del seggio, assumerebbe il valore di una sostanziale acquiescenza non più ritrattabile a mezzo della sostituzione dichiarativa dell’atto notorio, in quanto la rilevanza probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, rilasciata dai rappresentanti di lista ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, non può essere esclusa ipotizzando un onere con effetto decadenziale che non trova conforto in alcuna disposizione e risulta, anzi, incompatibile con la facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n. 4, del d.P.R. n. 570 del 1960) sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R. n. 570 del 1960) (Cons. St., Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32). La circostanza che i rappresentanti di lista non abbiano tempestivamente contestato le operazioni o non fossero presenti ad alcune o gran parte di esse, dunque, non priva di valore probatorio il loro contenuto, ai fini che qui rilevano e, cioè, quelli di fornire un idoneo principio di prova che assista la proposizione del ricorso elettorale. Per approfondire vai alla sentenza.
segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19.4.2017
Si segnala la sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 19 aprile 2017 resa in materia elettorale con la quale è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in riferimento alla presunta natura esplorativa del ricorso originario, che si appoggerebbe a dich ... Continua a leggere
Parcheggio disabili: scatta la sanzione amministrativa se si parcheggia il veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, scatta il penale se il parcheggio è assegnato nominativamente

Iniziamo dal fatto che vede i giudici del merito accertare che il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parcheggiato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009. Ciò aveva impedito al disabile di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole dal Comune a causa della sua disabilità. Rileva la Corte che "certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo". Sussiste, pertanto, per la Cassazione l'elemento oggettivo del delitto previsto e punito dall'art. 610 del codice penale rubricato "violenza privata" . Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
Iniziamo dal fatto che vede i giudici del merito accertare che il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parcheggiato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009. Ciò aveva impedito al disabile d ... Continua a leggere
Diffamazione a mezzo stampa: il risarcimento del danno alla reputazione

«Nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici». Lo ha ribadito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata in data 5.4.2017 nella quale ha affermato che, nel caso esaminato, sono state indicate (vicenda svoltasi «in ambiente sociale di provincia», con «pregiudizio dei rapporti sociali» e «sofferenze morali soggettive») ma in questa sede non sono state specificamente censurate. Per approfondire scarica la sentenza.
«Nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici». Lo ha ribadito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata in data 5.4.201 ... Continua a leggere
Abuso d'ufficio: sí al reato anche per favoritismo

"In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non è richiesta la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell'abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio, prova che può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, o anche anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge". È questo il principio ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata in data 15 marzo 2017 (Presidente: DI NICOLA _ Relatore: ACETO - Data Udienza: 01/02/2017). Per approfondire scarica la sentenza.
"In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non è richiesta la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell'abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l'abuso dell'atto di ufficio, prova che può essere desunta anche da eleme ... Continua a leggere
Le circolari ministeriali non vincolano né i contribuenti né i giudici
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. V del 8.3.2017

"La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì mere disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell'Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici; così da risultare, appunto, anch'esse esenti dal controllo di legittimità". È questo il principio ribadito dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza depositata in data 8.3.2017. Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. V del 8.3.2017
"La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì mere disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, quest ... Continua a leggere
Cassazione: il conducente deve esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV Penale del 9.3.2017

«Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura» È questo il principio ribadito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata in data 9.3.2017 (Presidente: ROMIS Relatore: CENCI - Data Udienza: 09/02/2017) in virtù del quale è stato rigettato il motivo di ricorso del conducente di un veicolo che, a seguito di un sinistro nel quale perdeva la vita la trasportata, si difendeva sostenendo l'impossibilità o difficoltà di constatare, in ragione del buio, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata, sbalzata fuori dall'auto nel corso dell'incidente. Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV Penale del 9.3.2017
«Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sa ... Continua a leggere
Procedimento amministrativo: l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2017

Per costante giurisprudenza "Il principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi comporta che l'autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell'oggetto dalla legge" (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3418 del7 luglio 2014). Secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "Nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2 il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 28 giugno 2016, n. 2902 e 27 settembre 2016, n. 3948). Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2017
Per costante giurisprudenza "Il principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi comporta che l'autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell'oggetto dalla legge" (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3418 del ... Continua a leggere
Processo amministrativo d'appello: è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2017

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 3.3.2017 ha efferato che "Nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è quindi una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni; è invece inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili. ( cfr. ad es. IV Sez. n. 1906/2016)". Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2017
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 3.3.2017 ha efferato che "Nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché p ... Continua a leggere
La violazione delle norme sul procedimento amministrativo: l'art. 21 octies della Legge n. 241/90
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2017

Sul piano procedimentale, il Consiglio di Stato nella sentenza del 3 marzo 2017 ha ritenuto condivisibile quanto rilevato dal TAR di Roma nella sentenza impugnata in ordine all’omissione della comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, tenuto conto che tale mancanza: "non produce ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 1, il quale impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo. Difatti, la disposizione normativa contenuta nell’art. 21 octies rende irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.3.2017
Sul piano procedimentale, il Consiglio di Stato nella sentenza del 3 marzo 2017 ha ritenuto condivisibile quanto rilevato dal TAR di Roma nella sentenza impugnata in ordine all’omissione della comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, tenuto conto che ta ... Continua a leggere
Militari: il giudizio sul rendimento e sulle qualità formulato dai superiori gerarchici
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 2.3.2017

L’art. 688, comma 1, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) prevede che «i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti». La giurisprudenza costante di questo Consiglio è nel senso che il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a "giudizi di valore", come tali esclusivamente soggettivo. Le valutazioni circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto da un militare nel periodo considerato sono connotate da un’ampia discrezionalità che può essere sindacata solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere (Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1519; sez. III, 20 novembre 2009, n. 1729). Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 2.3.2017
L’art. 688, comma 1, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) prevede che «i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio pers ... Continua a leggere
Mansioni superiori: per il medico ospedaliero che ricopre posizione funzionale intermedia e svolge mansioni primariali su un posto vacante non occorre alcun atto di conferimento
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.3.2017

"È ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio nel senso che, qualora un medico ospedaliero che ricopra posizione funzionale intermedia – ad esempio un aiuto "anziano" o il solo aiuto in servizio – svolga mansioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o amministrativo di conferimento delle mansioni superiori, giacché non può ammettersi l’ipotesi che una struttura sanitaria rimanga priva del titolare delle funzioni di vertice, responsabile dell’attività svolta nel suo ambito (tra le molte, cfr. Cons. Stato, III Sez., n. 4985/2013).". È questo il principio ribadito dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato che nella sentenza del 1 marzo 2017 ha affermato che, "nel superiore interesse (e nella responsabilità del presidio medico) verso il pubblico degli utenti – pazienti, un basilare principio di buon andamento e di efficiente servizio di sanità pubblica imponga che vi sia sempre un titolare formale ovvero sostanziale della struttura medica che preveda in organico il posto di primario. Né può, l’Amministrazione sanitaria, lucrare "de facto" e "de iure" per effetto della mancata copertura del posto primariale, che, una volta istituito, non è destinato a rimanere un mero proclama di volontà senza che alcun concorso effettivamente segua. Per approfondire vai al testo integrale della sentenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.3.2017
"È ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio nel senso che, qualora un medico ospedaliero che ricopra posizione funzionale intermedia – ad esempio un aiuto "anziano" o il solo aiuto in servizio – svolga mansioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o ammin ... Continua a leggere
Concorsi pubblici: il risarcimento del danno per ritardata assunzione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.3.2017

Nella vicenda in esame si controverte della legittimità della sentenza con cui il T.A.R. Lazio ha respinto la richiesta proposta da una signora di condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima esclusione dell’arruolamento della Polizia di Stato e dunquealla condanna a corrisponderle le somme per stipendi e accessori non percepiti a causa della ritardata assunzione, oltre interessi e rivalutazione. Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha rigettato l'appello rilevando che "l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha chiarito, con sentenza n. 10 del 1991, che la "restitutio in integrum" agli effetti economici oltre che giuridici, spetta al pubblico dipendente solo nel caso di sentenza che riconosca l’illegittima interruzione di un rapporto già in corso e non anche di giudicato che dichiari illegittimo il diniego di costituzione del rapporto di lavoro. La ricorrente, a seguito dell’annullamento del diniego di assunzione presso la Polizia di Stato, ha ottenuto, come doveroso, il riconoscimento della decorrenza ai fini giuridici dalla stessa data attribuita a coloro che nella stessa procedura di assunzione erano stati nominati tempestivamente. Non può, invece, riconoscersi ai fini economici il diritto alla corresponsione delle retribuzioni per il periodo di ritardo nell’assunzione. Tale diritto, in forza della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio (cfr. tra le molte, Cons. Stato, III Sez. , n. 1029/2015). Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, non può ritenersi che il mero dato dell’annullamento giurisdizionale della esclusione e dunque la ammissione e poi assunzione in servizio successiva (ma con la medesima decorrenza giuridica) rispetto a quella dei colleghi di concorso, sia sufficiente a costituire gli elementi che l’art. 2043 cod. civ. invocato stabilisce, ed in particolare l’ingiustizia del danno e la colpevolezza dell’Amministrazione, ai fini della responsabilità civile di quest’ultima. La gravità ed ingiustizia del danno, inclusa la colpevolezza della parte resistente, devono essere dimostrate da chi fa valere la pretesa risarcitoria. Nel caso in esame, l’ammissione al corso per agente in prova era stata provvisoria e la valutazione negativa dell’Amministrazione sui requisiti della concorrente, annullata dal T.A.R. Lazio con sentenza, non può presumersi – in difetto di alcuna prova a riguardo - come atto amministrativo colpevolmente o dolosamente arrecante un danno ingiusto alla candidata esclusa. Non emerge, nella apodittica affermazione pretensiva dell’appellante, il richiamo di alcun fatto o circostanza da cui possa ragionevolmente desumersi l’elemento psicologico occorrente per integrare la domanda ex art. 2043 cod. civ.". Per approfondire scarica il testo integrale della sentenza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.3.2017
Nella vicenda in esame si controverte della legittimità della sentenza con cui il T.A.R. Lazio ha respinto la richiesta proposta da una signora di condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima esclusione dell’arruolamento della Polizia di Stato e dunque ... Continua a leggere
La registrazione di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione del 1.3.2017

"la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (sentenza 11 settembre 1996, n. 8219, in linea con la precedente sentenza 11 dicembre 1993, n. 12206)."È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione Sezione Sesta nell'ordinanza pubblicata in data 1.3.2017 nella quale è stato altresì chiarito che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa.Per approfondire scarica il testo integrale dell'ordinanza.
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione del 1.3.2017
"la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sem ... Continua a leggere