
News 14 Luglio 2016 - Area Amministrativa
Tutela Penale dell'euro: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni contro le falsificazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12.7,2016 il DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2016, n. 125 recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI". Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2016 Scarica il d.lgs n. 125/2016
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12.7,2016 il DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2016, n. 125 recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/3 ... Continua a leggere
Legge europea 2015-2016: in G.U. le disposizioni per l'adempimento degli obblighi comunitari

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8.7.2016 la LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016". note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2016. Permaggiori informazioni scarica il testo.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8.7.2016 la LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016". note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2016. Per ... Continua a leggere
Penalità di mora: nessuna condanna in sede di ottemperanza per la P.A. che ha dato esecuzione durante il giudizio di primo grado al provvedimento giudiziale

Nella vicenda giunta all'attenzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato si controverte della legittimità della sentenza del Tribunale che, in sede di giudizio di ottemperanza, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza per cessazione della materia del contendere (avendo l'Amministrazione, nella specie il Ministero della Giustizia, adempiuto durante il giudizio di primo grado alla corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 c.d. legge Pintoa cui era stata condannata a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo), ma al contempo, su domanda di parte, ha ugualmente condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora. Il Consiglio di Stato con sentenza del 13 luglio 2016 n. 3138 ha accolto l'appello proposto dall'Amministrazione in quanto la penalità di mora prevista dall'art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a. consiste in uno strumento per indurre indirettamente l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza. Trattasi di conseguenza di penalità non comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l'esecuzione del giudicato, ma decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto appunto recante l'ordine di pagamento. ( cfr. IV Sez. n. 655 del 2016). Tanto del resto - conclude il Collegio - risulta anche chiarito dall’art. 1 comma 781 della legge n. 208 del 2015 ( legge di stabilità 2016).
Nella vicenda giunta all'attenzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato si controverte della legittimità della sentenza del Tribunale che, in sede di giudizio di ottemperanza, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza per cessazione della materia del contendere (avendo l' ... Continua a leggere
Graduatorie concorsuali: i controinteressati in caso di impugnazione

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 11.7.2016 n. 3076 ha affermato che "Per granitico insegnamento giurisprudenziale, in ipotesi di impugnazione di graduatorie concorsuali, qualifica come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2013, nr. 770; id., 29 ottobre 2012, nr. 5506; id., sez. V, 31 luglio 2012, nr. 4333; id., sez. IV, 3 marzo 2009, nr. 1230)".
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 11.7.2016 n. 3076 ha affermato che "Per granitico insegnamento giurisprudenziale, in ipotesi di impugnazione di graduatorie concorsuali, qualifica come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglime ... Continua a leggere
Contributi e sovvenzioni pubbliche: il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criteriofondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che (Ad.Plen Consiglio Stato, 29 gennaio 2014 n.6 ): a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; b) qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario"
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Elezioni: il termine di trenta giorni per contestare la legittimità del procedimento elettorale decorre dalla data di proclamazione di tutti gli eletti

L’art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a., quanto alle elezioni di Comuni, Province e Regioni, stabilisce che, alla conclusione del procedimento elettorale, nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta può proporrericorso "contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali… unitamente all’atto di proclamazione degli eletti". Come è noto, a norma degli artt. 71 e 72 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), le operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale si svolgono nell’ambito di un unico procedimento e producono, in via contestuale, l’effetto dell’elezione di entrambi gli organi. Il procedimento elettorale comunale, dunque, in ragione della sua funzione armonica ed unitaria, non può dirsi concluso fino a quando non sia pronunciato l’atto conclusivo di proclamazione degli eletti non essendo dato di identificare, ai fini che qui rilevano, differenti (e anteriori) provvedimenti definitivi. In ragione della inscindibilità dei due effetti del medesimo procedimento elettorale, la disposizione processuale di riferimento ha, quindi, inteso differire e concentrare i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale (con l’eccezione di quelli contro le esclusioni, diversamente disciplinati dall’art.129 c.p.a.) alla sua conclusione, identificando espressamente quale atto definitivo (oggetto di impugnazione) quello di proclamazione degli eletti, senza alcuna distinzione tra la carica di sindaco e quella di consigliere comunale. Ne discende che il termine di trenta giorni, previsto dal primo comma dell’art. 130 c.p.a. come termine perentorio per contestare la legittimità del procedimento elettorale, decorre dalla data di proclamazione di tutti gli eletti (per effetto delle medesime elezioni), e, dunque, nel caso di specie, dalla formazione del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale del 20 luglio 2015. E’ solo con quest’ultimo atto, infatti, che si determina l’effetto giuridico finale dell’esito delle elezioni, con la conseguenza che il controllo diffuso sulla correttezza e sulla legalità del procedimento elettorale, che la norma in esame ha inteso codificare, non può che essere esercitato con esclusivo riferimento all’unico atto idoneo a configurare e a costituire, in via definitiva, l’assetto degli organi elettivi del Comune
L’art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a., quanto alle elezioni di Comuni, Province e Regioni, stabilisce che, alla conclusione del procedimento elettorale, nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta può proporre ... Continua a leggere
Giudizio di ottemperanza: non è possibile dilatare il thema decidendum a questioni rimaste estranee al giudizio di cognizione

In linea di principio, quando col ricorso ex art. 112 c.p.a. è chiesta l’esecuzione di una sentenza che ha deciso sulla spettanza di somme di denaro, risultano proponibili le domande volte alla esecuzione delle specifiche statuizioni del giudicato, ma non anche quelle volte alla definizione ex novodi questioni sostanziali concernenti gli importi dovuti, quando si tratti di condanne ‘generiche’. Col rito ‘veloce’ della camera di consiglio, in altri termini, nel corso del giudizio di ottemperanza (e in sede di giurisdizione di merito) possono essere determinati gli importi dovuti, quando si tratti di attuare specifiche statuizioni del giudice, mentre - nel caso di condanna generica - solo nell’ordinario giudizio di cognizione possono essere decise le questioni ancora controverse. Sulla base di tali premesse la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5 luglio 2016 n. 2975 ha ritenuto di condividere il principio già affermato da questo Consiglio, secondo cui in sede di ottemperanza non è possibile dilatare il thema decidendum, del giudizio della cui esecuzione si tratta, a questioni rimaste del tutto estranee al giudizio di cognizione. Tale principio si applica sia quando la condanna generica (o la declaratoria sulla sussistenza di un credito) sia stata disposta dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 880), sia – e a maggior ragione - quando essa sia stata disposta dal giudice civile del lavoro, che continua ad essere titolare della propria giurisdizione in ordine alle ulteriori questioni sostanziali ancora non decise (in termini, proprio con riferimento ad una controversia identica a quella in esame, Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2013, n. 6773).
In linea di principio, quando col ricorso ex art. 112 c.p.a. è chiesta l’esecuzione di una sentenza che ha deciso sulla spettanza di somme di denaro, risultano proponibili le domande volte alla esecuzione delle specifiche statuizioni del giudicato, ma non anche quelle volte alla definizione ex novo ... Continua a leggere