
News 7 Luglio 2016 - Area Amministrativa
Scuole dell'obbligo e secondarie superiori: le disposizioni sulla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6.7.2016 il DECRETO 27 giugno 2016 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA recante "Disposizioni ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2016". per approfondire scarica il decreto.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6.7.2016 il DECRETO 27 giugno 2016 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA recante "Disposizioni ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie supe ... Continua a leggere
Abilitazione scientifica nazionale professori universitari: in G.U. i criteri e parametri per la valutazione dei candidati

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5.7,2016 il DECRETO 7 giugno 2016, n. 120 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA recante "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientificanazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95". per approfondire scarica il decreto.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5.7,2016 il DECRETO 7 giugno 2016, n. 120 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA recante "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica ... Continua a leggere
Licenziamento disciplinare: in G.U. il decreto legislativo n. 116/2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.6.2016 ed entrerà in vigore il 13.7.2016 il DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116 recante "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare". Per saperne di più scarica il decreto legislativo.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.6.2016 ed entrerà in vigore il 13.7.2016 il DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116 recante "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 ag ... Continua a leggere
Assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare: pubblicata la legge n. 112/2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.146 del 24 giugno 2016 la LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare". note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016. Per approfondire scarica la legge.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.146 del 24 giugno 2016 la LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare". note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2016. P ... Continua a leggere
Digitalizzazione nella P.A.: istituita una commissione parlamentare ad hoc per verificare le risorse stanziate, l'utilizzo e gli spechi nel settore ICT

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.142 del 20-6-2016 la DELIBERA 14 giugno 2016 della CAMERA DEI DEPUTATI con la quale viene istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, la Commissione istituita per la durata di un anno, non prorogabile dovrà: a) verificare le risorse finanziarie stanziate ed il loro utilizzo, nonche' la quantita', la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni statali regionali e locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati; b) effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia, nonche' un'analisi sulle tendenze in atto; c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di software open source, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilita' e all'interconnessione delle banche di dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del disaster recovery e al livello di accettazione di pagamenti elettronici; d) monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realta' regionali; e) esaminare l'esistenza di possibili interventi di razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT.
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.142 del 20-6-2016 la DELIBERA 14 giugno 2016 della CAMERA DEI DEPUTATI con la quale viene istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi rig ... Continua a leggere
Terzo settore, impresa sociale e disciplina del servizio civile universale: in Gazzetta Ufficiale la legge delega di riforma

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.6.2016 la legge 6 giugno 2016 n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2016
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.6.2016 la legge 6 giugno 2016 n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2016 ... Continua a leggere
Performance delle pubbliche amministrazioni: il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17.6.2016 il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni". Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2016
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17.6.2016 il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valuta ... Continua a leggere
Cassa integrazione salariale ordinaria: i criteri per l'approvazione dei programmi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14.6.2016 il DECRETO 15 aprile 2016 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI recante "Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO. (Decreto n. 95442)".
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14.6.2016 il DECRETO 15 aprile 2016 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI recante "Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole f ... Continua a leggere
Trasparenza e Anticorruzione: in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 97/2016 di revisione e semplificazione

Entra in vigore il 23 giugno 2016 il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 - pubblicato sulla G.U. n. 132 del 8.6.2016 - recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 edel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
Entra in vigore il 23 giugno 2016 il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 - pubblicato sulla G.U. n. 132 del 8.6.2016 - recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ... Continua a leggere
Canone Rai in bolletta: in G.U. il regolamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.6.2016 il DECRETO 13 maggio 2016, n. 94 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta)".Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2016
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.6.2016 il DECRETO 13 maggio 2016, n. 94 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta)".Entrata in vigore del provvedime ... Continua a leggere
Dipendenti pubblici: in Gazzetta Ufficiale il contratto collettivo nazionale quadro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1.6.2016 il comunicato dell'Aran recante "Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'articolo 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici".
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1.6.2016 il comunicato dell'Aran recante "Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'articolo 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipenden ... Continua a leggere
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – Area II – Quesito su determinazione della tredicesima mensilità spettante al lavoratore che, nel corso del medesimo anno, ha ricoperto la posizione di dirigente a t.d. per poi tornare, alla scadenza di tale incarico, alla propria posizione lavorativa di funzionario

Come deve essere determinato l’importo della tredicesima mensilità nel caso di un dipendente che, titolare di un contratto di lavoro dirigenziale presso un ente, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, fino al 30 luglio 2014, alla scadenza di tale termine è ritornata nella precedente posizione lavorativa di funzionario inquadrato in profili della categoria D, con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D3?
Come deve essere determinato l’importo della tredicesima mensilità nel caso di un dipendente che, titolare di un contratto di lavoro dirigenziale presso un ente, ai sensi dell’art.19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, fino al 30 luglio 2014, alla scadenza di tale termine è ritornata nella precedente p ... Continua a leggere
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – Area II – Quesito su possibilità di corrispondere la retribuzione di risultato a dirigente sospeso dal servizio per procedimento penale e successivamente reintegrato a seguito di proscioglimento.

Ad un dirigente, prima sospeso dal servizio in presenza di procedimento penale e poi reintegrato in servizio a seguito di proscioglimento, in sede di ricostruzione del trattamento economico allo stesso spettante, quali voci retributive devono essere considerate? In particolare, deve essere valutataanche la retribuzione di risultato?
Ad un dirigente, prima sospeso dal servizio in presenza di procedimento penale e poi reintegrato in servizio a seguito di proscioglimento, in sede di ricostruzione del trattamento economico allo stesso spettante, quali voci retributive devono essere considerate? In particolare, deve essere valutata ... Continua a leggere
Accesso agli atti: le peculiarità della disciplina per le Autorità indipendenti e specificatamente per la CONSOB

La disciplina che regola l’accesso agli atti della CONSOB, analogamente a quanto avviene per le altre Autorità indipendenti di garanzia e di vigilanza, è dettata, in generale, dall’art. 23 della legge n. 241 del 1990, in base al quale «il diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanziae di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti secondo quanto previsto dall’art. 24…». L’art. 24 della legge n. 241, al riguardo, prevede, al comma 1, lettera a), l’esclusione del diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Il comma 2 prevede poi che «le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1». Il comma 5 dell’art. 24 stabilisce, inoltre, che «i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso». "4.1.- Per la CONSOB la materia dell’accesso ai documenti amministrativi è stata disciplinata dal regolamento adottato con delibera n. 9642 del 13 dicembre 1995, recante "disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’art. 2, prevede, in proposito, che il diritto di accesso ha ad oggetto tutti i documenti amministrativi relativi ad atti di competenza della CONSOB o comunque rientranti nella sua disponibilità, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie escluse dall'accesso ai sensi del relativo regolamento ex art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, adottato con delibera n. 9641 del 13 dicembre 1995. 4.2.- Con l’art. 4, comma 10, del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), è stato poi stabilito che «tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente». 4.3.- Per effetto di tale rigorosa disposizione gli atti riguardanti l’esercizio, da parte della CONSOB, della sua funzione istituzionale di vigilanza sull’andamento del mercato azionario sono stati normativamente sottratti all’accesso, con la sola eccezione degli atti riguardanti violazioni sanzionate penalmente che devono essere messi a disposizione della parte che deve esercitare il suo diritto di difesa in giudizio. 5.- I limiti entro i quali può essere consentito l’accesso agli atti della CONSOB, riguardanti l’esercizio delle sue funzioni istituzionali di vigilanza, sono state più volte sottoposte all’attenzione della Corte Costituzionale perché ritenuti eccessivamente rigidi e in possibile contrasto con diverse norme di rango costituzionale. 5.1.- La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 3 novembre 2000, n. 460, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione. Successivamente la Corte, con ordinanza 19 - 23 marzo 2001, n. 80, e con ordinanza 21 - 30 marzo 2001, n. 93 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità. La stessa Corte, con sentenza 12 - 26 gennaio 2005, n. 32, ha poi dichiarato ancora non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione. 5.2.- In particolare, come ha ricordato anche il T.A.R. nella sentenza appellata, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il segreto d’ufficio e il diritto di accesso difensionale deve ritenersi legittimo dal punto di vista costituzionale. La Corte, con la sentenza n. 460 del 2000, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale, ha peraltro ritenuto, sulla base di una interpretazione sistematica della norma, che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, del d. lgs. n. 58 del 1998, quale che ne sia l'effettiva estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi nei confronti dell'interessato non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili non solo nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990, strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni. La Corte ha, poi, aggiunto che le esigenze di segretezza, che costituiscono la "ratio" dell’art. 4 del T.U.F., sono recessive rispetto al diritto di accesso "defensionale", nell’ipotesi in cui si chieda l’ostensione di atti confluiti in un procedimento sanzionatorio o a carattere contenzioso e la loro conoscenza sia necessaria per la difesa dell’interessato nell’ambito del procedimento stesso. 5.3.- La Corte ha, in proposito, chiarito che «ogni residuo dubbio è … destinato a dissolversi se agli argomenti interpretativi … desunti dalla legislazione ordinaria si aggiungono quelli derivanti dai principi costituzionali. Soccorrono in primo luogo, sia pure con diversa intensità, il diritto di difesa ed i principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa. Di fronte alla distinzione tra procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari amministrativi, questa Corte ha già ricordato che la proclamazione contenuta nell'art. 24 Cost., se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai primi, non manca tuttavia di riflettersi, seppure in maniera più attenuata, sui secondi, in relazione ai quali, in compenso, si impongono al più alto grado di cogenza le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire della Pubblica Amministrazione. V'è, insomma, un sensibile accostamento tra i due diversi tipi di procedimento disciplinare, che trova ragione "nella natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione" (sent. n. 71 del 1995). L'approdo del procedimento, nell'un caso e nell'altro, può toccare invero la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona e postula perciò, anche in relazione ai procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, talune garanzie che non possono mancare, quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano (sent. n. 505 del 1995)». 5.4.- Nella sentenza n. 32 del 2005 la Corte Costituzionale ha poi ritenuto, con riferimento al manifestato interesse a ottenere la disponibilità di documentazione raccolta dalla CONSOB nell'esercizio della sua attività di vigilanza, onde poterne far uso in un successivo giudizio civile concernente i medesimi fatti già valutati dalla autorità di vigilanza, che la caducazione del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla CONSOB in tal caso andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile mentre i documenti acquisiti dal soggetto sottoposto a vigilanza resterebbero, per tutti, e in particolare per il suo contraddittore nel giudizio civile di danno, assoggettati a segreto, sicché una eventuale pronuncia di accoglimento finirebbe per introdurre, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti. 6. Facendo applicazione di tali disposizioni e dei principi che sono stati affermati dalla Corte Costituzionale sui limiti entro i quali può essere opposto il segreto ai documenti amministrativi in possesso dell’Autorità nell’esercizio delle funzioni istituzionali di vigilanza, l’appello proposto dalla signora Ligresti deve essere, in parte, accolto. 7.- Come si è già ricordato, la richiesta di accesso della signora Ligresti riguarda atti e documenti sulla base dei quali la CONSOB ha emesso due pareri a seguito della proposizione di un quesito, in data 20 febbraio 2012, da parte di UGF - Unipol Gruppo Finanziario, relativo all’applicabilità dell’Opa obbligatoria alle fasi di integrazione, attraverso fusione, di Unipol Assicurazioni S.p.a., Premafin Finanziaria S.p.a., Fondiaria Sai S.p.a. e Milano Assicurazioni S.p.a. 8.- Al riguardo, si deve escludere, come ha correttamente ritenuto anche il T.A.R., che l’accesso agli atti doveva, nella fattispecie, essere consentito perché l’attività esercitata dalla CONSOB non poteva farsi rientrare in quella di vigilanza sul mercato azionario e della borsa, per legge sottratta all’accesso........ A ciò si deve aggiungere che l’accesso a tali atti è stato richiesto dalla ricorrente per poter far valere le sue ragioni nel procedimento giurisdizionale pendente a suo carico davanti al giudice civile. 10.- In relazione alla questione dei limiti entro i quali può essere fatto valere il divieto di accesso nei casi in cui l’accesso può essere negato perché l’ordinamento riconosce la prevalenza di (diversi) determinati interessi pubblici, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 241 del 1990, «i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione». Lo stesso comma 5 dell’art. 24 dà, inoltre, prevalenza alle ragioni di segretezza con riferimento ad un arco temporale che non può ritenersi illimitato ma che è connesso alla rilevante attualità degli interessi tutelati. In conseguenza, solo nei limiti della (stretta) connessione degli atti e documenti richiesti con i diversi e prevalenti interessi pubblici tutelati (e della persistente attualità di tali interessi) può essere legittimamente negato l’accesso. 11.- Particolare attenzione alle ragioni dell’accesso deve essere poi riconosciuta quando l’accesso è richiesto in funzione difensiva. Si deve, infatti, ricordare che il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall’art. 24 comma 7, della legge n. 241 del 1990 che, nel rispetto dell’art. 24 della Costituzione, prevede, con una formula di portata generale, che « deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici». Fermo restando che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Per continuare la lettura "Accedi al provvedimento".
La disciplina che regola l’accesso agli atti della CONSOB, analogamente a quanto avviene per le altre Autorità indipendenti di garanzia e di vigilanza, è dettata, in generale, dall’art. 23 della legge n. 241 del 1990, in base al quale «il diritto di accesso nei confronti delle autorità di garanzia ... Continua a leggere
Concorsi pubblici: l'annullamento della graduatoria disposto dal giudice amministrativo non si estende a coloro che non hanno proposto ricorso

Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l’illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l’annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza.
Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l’illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l’annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che ab ... Continua a leggere