
News 19 Aprile 2016 - Area Amministrativa
Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi: il parere del Consiglio di Stato sullo schema di D.P.R.

Il Consiglio di Stato ha reso il parere 15 aprile 2016, n. 929 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124".Per saperne di più scarica il parere.
Il Consiglio di Stato ha reso il parere 15 aprile 2016, n. 929 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124".Per saperne di più scarica il p ... Continua a leggere
Società Partecipate: parere favorevole della Conferenza unificata allo schema di decreto legislativo

La Funzione Pubblica rende noto che in data 14.4.2016 la Conferenza unificata ha dato il parere favorevole allo schema di decreto legislativo che riguarda il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Con questo via libera salgono a nove i decreti complessivamente approvati dallaConferenza unificata che, nella prossima riunione, dovrebbe dare l'ok al decreto sui servizi pubblici locali e al Regolamento sull'accelerazione dei procedimenti amministrativi.
La Funzione Pubblica rende noto che in data 14.4.2016 la Conferenza unificata ha dato il parere favorevole allo schema di decreto legislativo che riguarda il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Con questo via libera salgono a nove i decreti complessivamente approvati dalla ... Continua a leggere
Riforme Costituzionali: approvato il disegno di legge costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario

La Camera, con 361 voti favorevoli e 7 contrari (le opposizioni non hanno partecipato al voto), ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il disegno di legge costituzionale (C. 2613-D) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, modificato, in prima deliberazione, dal Senato, approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato).
La Camera, con 361 voti favorevoli e 7 contrari (le opposizioni non hanno partecipato al voto), ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il disegno di legge costituzionale (C. 2613-D) Disposizioni per il superamento del bicameralismo par ... Continua a leggere
Vigili del Fuoco: "sì" del Consiglio di Stato a requisiti più restrittivi per l'accesso ai ruoli del Corpo Nazionale rispetto a quanto previsto per i volontari

Nel giudizio in esame, la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 13.4.2016 n. 1476 nell'esaminare il motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del D.M. n. 78/2008 laddove prevede, per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, requisiti psicofisicied attitudinali, in particolare avuto riguardo al requisito auditivo, diversi e più restrittivi rispetto a quanto previsto per i Vigili del fuoco volontari, ha ritenuto il motivo di impugnazione manifestamente infondato alla stregua dello specifico precedente della Sezione n. 2055 del 24 aprile 2015, relativo all’accertamento proprio del possesso dello stesso requisito da parte di altro candidato nella stessa procedura, che ha ritenuto "non … illogico che si richiedano siffatti, più rigorosi requisiti" ed alla cui esaustiva motivazione si fa rinvio, ex art. 74 c.p.a., anche in ordine alla specificità del diverso requisito dell'altezza, la cui diversificazione è stata invece ritenuta non giustificata dalla insufficiente diversità delle mansioni del vigile di ruolo rispetto a quelle del volontario con riguardo specifico a quel requisito ( cfr. Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 768 ). Questo comporta che non trova alcuna fondatezza neppure l’evocato profilo di contraddittorietà dell’attività amministrativa articolato sul presupposto dell'asserita idoneità riscontrata al ricorrente nel periodo in cui egli ha svolto il vigile su base volontaria, apparendo in ogni caso più che ragionevole il più alto grado di severità selettiva del personale adottato dall'Amministrazione per l'assunzione del vigile del fuoco in servizio permanente, attesa anche la valenza specifica e più impegnativa delle funzioni che quest'ultimo è chiamato ad espletare in via continuativa ( Cons. St., III, 13 novembre 2015, n. 5196 ). Per approfondire scarica la sentenza.
Nel giudizio in esame, la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 13.4.2016 n. 1476 nell'esaminare il motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del D.M. n. 78/2008 laddove prevede, per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, requisiti psicofisici ... Continua a leggere
Elezioni nei comuni fino a 15mila abitanti: la validità del voto con cui l'elettore indichi il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno anche con preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata

Nella sentenza del 14.4.2016 n. 1477 la Quinta SeIone del Consiglio di Stato ha richiamato quanto già precisato con la sentenza del 9 settembre 2013, n. 4474, che nei comuni fino a quindicimila abitanti, l'art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 (che consente a ciascun elettore di votare per uncandidato alla carica di Sindaco segnando il relativo contrassegno) ha introdotto un nuovo sistema elettorale maggioritario che, più che in passato, è finalizzato alla attribuzione di stabilità di governo all'ente locale e induce l'elettore a ponderare la scelta della forza politica cui affidare l'amministrazione dell'ente stesso. Pertanto, è, in detti comuni, da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce, anche nel caso in cui l'elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 1996, n. 158); invero il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2006, n. 5643). Il principio, d'altro canto, è in linea con la giurisprudenza secondo la quale il mero sospetto del c.d. inquinamento delle consultazioni, in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio e nella pacifica impossibilità di ricostruire dall'esterno il processo psicologico formativo della volontà dell'elettore, non consente la caducazione del risultato elettorale, ma impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall'invalidità (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333). Ciò che conta, in definitiva, è stabilire se sia possibile ricostruire in modo plausibile la volontà dell'elettore di esprimere, nell'ordine, il voto in favore di una determinata lista e di un determinato candidato. Argomentando dal disposto dell'art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/60, che conferma, implicitamente, la validità del voto di lista, è stato reiteratamente affermato il principio della preminenza del voto di lista su quello di preferenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 1998, n. 2002, 27 settembre 1996, n. 1176 e 2 maggio 1996, n. 503), che resta, così, inefficace (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 maggio 2002 n. 2333). In definitiva, la fattispecie concreta rientra nell'ipotesi disciplinata dal citato art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, per cui, in applicazione del principio del "favor voti", allorché l'elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma fatto salvo il voto di lista (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903) che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903, 31 ottobre 2001, n. 5692, 24 maggio 2004, n. 3360 e 21 giugno 2005, n. 3280). Peraltro, quando la preferenza espressa con le modalità di cui trattasi trovi, come nel caso che occupa, una sua ragionevole spiegazione nella ipotetica mancata conoscenza della impossibilità di attribuzione del "voto disgiunto" nei comuni come quello di specie, non può comunque la ulteriore preferenza per il candidato consigliere di un’altra lista essere equiparata ad un oggettivo ed inoppugnabile segno di riconoscimento idoneo a produrre la nullità del voto espresso (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 agosto 2011, n. 4607). In particolare non ritiene la Sezione che la disposizione di cui all’art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000, per il suo carattere di specialità, possa prevalere sulla disposizione di cui all'art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, anche se questo è stato emanato in epoca antecedente alla intervenuta distinzione della normativa applicabile ai comuni in materia elettorale a seconda del numero della loro popolazione, atteso che detto decreto legislativo non afferma esplicitamente il venir meno della applicabilità della precedente disposizione a carattere generale, né questa è incompatibile con la nuova normativa, solo perché ha introdotto la possibilità del c.d. "voto disgiunto" nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Ciò in quanto l’aver introdotto la possibilità che il voto espresso per il candidato consigliere di una lista diversa da quella per la quale è stato espresso il voto per il candidato sindaco sia valido non esclude che nei comuni, con popolazione inferiore, in cui ciò non è possibile, sia consentito, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, continuare ad applicare la risalente normativa per la quale in tali casi è inefficace il voto di preferenza e salvo il voto di lista.
Nella sentenza del 14.4.2016 n. 1477 la Quinta SeIone del Consiglio di Stato ha richiamato quanto già precisato con la sentenza del 9 settembre 2013, n. 4474, che nei comuni fino a quindicimila abitanti, l'art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 (che consente a ciascun elettore di votare per un ... Continua a leggere
Controversia elettorale: la discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale

La controversia giunta all'attenzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato concerne la discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale, che vede una mancata attribuzione a favore dell’odierno appellato di 14 preferenze, minore attribuzione che non risulta, inoltre, contestata dall’odierna appellante. La doglianza, quindi, non attiene al contenuto fidefaciente del verbale, ma ad un mero errore di trascrizione, la cui correzione rientra a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale. In tale caso, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito al Giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale (cfr. Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474). E invero questo Consiglio, in una decisione relativa ad una fattispecie assai simile alla presente (C.d.S., V, n. 7320 del 2003, precedente opportunamente richiamato dal T.A.R.), ha escluso che potesse essere opposto l’ostacolo della mancata proposizione della querela di falso, in quanto nel caso era stata dedotta la sussistenza di un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede, errore agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse, e non, invece, l’esistenza di una falsità materiale\ideologica nella redazione dei verbali, sindacabile solo attraverso tale impugnativa di falso (nel senso che in presenza di un errore materiale non sia consentito opporre la mancanza di querela di falso v. anche C.d.S., n. 5851 del 18\8\2010). D’altra parte, come è stato ricordato nella stessa occasione, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi, esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, e quindi neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione (cfr. anche la decisione della Sezione 22 maggio 2001, n. 2829). Da ciò la conclusione della Sezione che nessuna preclusione può derivare dai suddetti verbali, in quanto tali, all'esperimento di nuove verifiche, vuoi, se del caso, in sede da autotutela da parte della stessa P.A., vuoi, come nella specie, dinanzi al giudice amministrativo (C.d.S., V, n. 7320\2003). Del resto, aderendo alla tesi di segno opposto sostenuta dall’odierno appellante, si arriverebbe alla conclusione paradossale, che ogni controversia elettorale che, produca l’effetto di portare ad una correzione del contenuto del verbale sezionale, dovrebbe essere fatta precedere dalla proposizione di una querela di falso, il ché di fatto provocherebbe una gravissima lesione del principio di oggettività della tutela giurisdizionale. Infine, merita conferma l’orientamento di questo Consiglio (Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), secondo il quale in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio.
La controversia giunta all'attenzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato concerne la discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale, che vede una mancata attribuzione a favore dell’odierno appellato di 14 preferenze, minore attribuzione c ... Continua a leggere
Canone Rai: il testo del parere del Consiglio di Stato
segnalazione del parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico riguardante il canone di abbonamento alla televisione, in attuazione dell’art. 1, comma 154, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Con tale parere sono statievidenziati alcuni profili che richiedono un approfondimento da parte dell’Amministrazione, quali l’individuazione di cosa si debba intendere per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento, e il rispetto della normativa sulla privacy.
segnalazione del parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico riguardante il canone di abbonamento alla televisione, in attuazione dell’art. 1, comma 154, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Con tale parere sono stati ... Continua a leggere