News 13 Aprile 2016 - Area Amministrativa


NORMATIVA

Lo scandalo dei ccdd. Panama papers e la lotta al riciclaggio, come temi di interesse per gli esercizi anticorruzione Ocse e g20

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Alla luce di quanto diffuso dalle agenzie di stampa mondiali, sullo scandalo indicato nel titolo del presente contributo, ho ritenuto doveroso ed opportuno raccogliere fin da subito qualche elemento per fornire un’informazione tecnico giuridica di base, utile anche per gli esercizi di contrasto alla corruzione nei Fora globali.

 
Note Legali
L'utilizzazione dei contenuti di Gazzetta Amministrativa da parte di altre testate, siti internet, giornali, televisione, ecc., è consentita esclusivamente con indicazione della fonte "www.gazzettaamministrativa.it" e contestuale link o collegamento alla pagina di pubblicazione del contenuto di volta in volta attenzionato.

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Avvocati: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per l'accertamento dell'esercito effettivo della professione e la cancellazione dall'Albo

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.2016 il decreto 25.2.2016 n. 47 recante "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense".Il provvedimento, che entra in vigore il 22.4.2016, all'art. 1 detta le modalità per l'accertamento dell'esercizio della professione forense stabilendo che Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Tale verifica non e' svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La professione forense e' esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato: a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva; b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in associazione professionale, societa' professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati; c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista; d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense; f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge. La cancellazione dall'Albo e' disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi. In tal caso il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non e' possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta e' ascoltato personalmente.Per approfondire scarica il Regolamento

 
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Omicidio stradale: in Gazzetta Ufficiale la legge n. 41/2016

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.3.2016 la LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo28 agosto 2000, n. 274" Entrata in vigore del provvedimento: 25.03.2016 Vai alla legge

 
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Processo amministrativo telematico: in Gazzetta Ufficiale le regole tecnico-operative

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Entra in vigore il 5 aprile 2016 il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2016, n. 40. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.67 del 21.3.2016.

 
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GIURISPRUDENZA

Corruzione e Trasparenza: il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo

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Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, ha emesso il parere sullo"Schema di decreto legislativo recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"".Per saperne di più scarica il parere.

 
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Processo amministrativo: la sospensione obbligatoria in caso di presentazione di una querela di falso

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Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del c.p.a., la sospensione del processo è obbligatoria solo quando sia stata presentata una vera e propria querela di falso; inoltre, ai sensi del comma 2 di detto articolo, quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dal documento di cui è statadedotta la falsità, per avere la questione di falso carattere di pregiudizialità e per non apparire manifestamente infondata o dilatoria (cfr, Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2016, n. 221) Quindi nel caso che occupa, in cui risulta essere stata proposta una "denuncia querela" e non la tipica "querela di falso" di cui all’art. 221 del c.p.c. e all’art. 355 del c.p.c. (relativo alla proposizione della querela di falso nel giudizio d'appello) non può comunque disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 77 del c.p.a.. Va rammentato in secondo luogo, con riguardo all’invocato art. 79 del c.p.a. (secondo il primo comma del quale la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione Europea), che l’art. 295 del c.p.c. (relativo alla sospensione necessaria del processo) nel testo novellato, è stato interpretato nel senso che si possa disporre essa sospensione solo nel caso in cui debba essere risolta "una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa", con la conseguente necessità di verificare, nel concreto, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del citato articolo 295 c.p.c. (cfr, Cass. Civ., sez. I, 29 maggio 2000, n. 7057). La sospensione del giudizio amministrativo ai sensi di detto art. 79 del c.p.a. presuppone quindi che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione (cfr, Cassazione civile sez. III 10 novembre 2015 n. 22878). Anche secondo la giurisprudenza amministrativa non è sufficiente l'esistenza di un "mero collegamento tra le due emanande statuizioni" per sospendere il processo amministrativo, occorrendo piuttosto "un vincolo di consequenzialità, per cui l'altro giudizio, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere" (cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 29 settembre 2006, n. 5701; sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693).

 
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Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del c.p.a., la sospensione del processo è obbligatoria solo quando sia stata presentata una vera e propria querela di falso; inoltre, ai sensi del comma 2 di detto articolo, quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dal documento di cui è stata ... Continua a leggere

 
 
 
 
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